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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 09/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Zariani CP_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LA, via Al Calvario, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.7.2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Maria Grazia Medali presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LA via Cioia di
Monzone, 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione assegno divorzile
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania,
pagina 1 di 9 REVOCARE l'assegno divorzile pari ad € 300,00 (oggi rivalutato) non sussistendo i presupposti di legge con decorrenza dalla data del deposito della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio e stante l'opposizione formulata dalla resistente.
Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio nonché sui seguenti capitoli di prova preceduti dal “Vero che”:
1) “Indichi se la signora percepisca ora la pensione ed abbia anche Controparte_2 percepito gli arretrati della pensione, ratei che non figurano sulla dichiarazione dei redditi depositata”;
2) Indichi se la signora abbia mai dichiarato al fisco di percepire l'assegno Controparte_2 da parte del ricorrente che, peraltro, neppure figura sulla dichiarazione dei redditi depositata”.
3) “Indichi se la stessa, a seguito del decesso della propria madre nell'anno 2023, sia divenuta proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare che, peraltro, neppure figura sulla dichiarazione dei redditi depositata”.
4) “Indichi se la signora da anni viva stabilmente con il proprio compagno Controparte_2 signor in Pieve Vergonte ed abbia solo formalmente mantenuto la propria Parte_1 residenza fittizia in LA”.
Si indicano a testi sui sopra riportati capitoli di prova i signori:
1) residente in [...], Testimone_1
2) residente in [...], Testimone_2
3) residente in [...]” Parte_1
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- respingere le richieste di controparte di revocare l'assegno divorzile posto a carico del signor in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a favore della signora CP_1
, nella misura di € 300,00 al mese;
Controparte_2
- se del caso, con pronuncia in via riconvenzionale concedere alla signora Controparte_2
un assegno divorzile da corrispondersi da parte dell'ex coniuge marito nella misura ulteriore di
[...]
€ 500,00 mensili e non solo € 300,00 mensili, o in quell'altra misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
Con favore di spese, onorari e diritti di causa. pagina 2 di 9 - In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prove per testi sulle circostanze di cui alla premessa, nonché seguenti capitoli di prova preceduti dal rituale “Vero che”:
1) “La signora ive con l'importo versato dal coniuge e l'aiuto della figlia”; CP_2
2) “Le condizioni di salute impongono a di evitare di portare pesi”; CP_2
3) “Attualmente è in corso un contenzioso stragiudiziale per la suddivisione degli immobili tra i tre eredi l'erede/legato ”. CP_2 CP_1
Si indicano a testi i signori:
a) di LA (Vb); Testimone_2
b) di LA (Vb) Testimone_3
c) Acquirente dell'immobile alienato in ER (Vb) da;
CP_1
d) Avv. Enrico Albert con Studio in LA (Vb).
- In via istruttoria, si chiede, altresì, se del caso, CTU medica in ordine alle condizioni di salute della signora ”. Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e CP_1 Controparte_2 trasfuse nella sentenza del tribunale di Verbania, n. 501/2021, pubblicata il 22.12.2021, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00, pari all'attualità a € 302,40.
L'odierno ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ne ha chiesto, in via principale, la revoca, in subordine, la riduzione, assumendo che l'ex moglie:
- compiuti 67 anni di età, aveva raggiunto l'età pensionabile, col diritto alla percezione della relativa indennità mensile;
- nel corso del 2023 aveva ereditato, unitamente ai fratelli, per successione testamentaria della madre, un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare;
- da tempo aveva una relazione sentimentale con tale e nell'ultimo anno si Parte_1 era trasferita a vivere da lui.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
in via riconvenzionale ,“se del caso”, ha chiesto di rideterminare l'assegno divorzile in € 500,00 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia, allegando:
- il matrimonio era durato 43 anni, durante i quali aveva sacrificato la propria professione di insegnante per dedicarsi ai figli, anche considerato che il coniuge era un appartenente all'arma dei Carabinieri, impegnato in turni di lavoro complessi;
pagina 3 di 9 - non appena i figli erano diventati autosufficienti, con le somme ereditate dal padre, aveva ristrutturato uno stabile, di proprietà del ricorrente, adibito a bed & breakfast;
- l'attività era stata interrotta per la sola volontà del marito;
- col peggioramento delle proprie condizioni di salute e, a seguito della crisi del matrimonio, originata dall'avarizia dell'uomo, stante la precarietà della propria condizione e considerato che Parte il medesimo le aveva proibito di entrare nell'immobile dove gestiva l'attività di costringendola a vivere con poche entrate, era stato previsto l'assegno mensile di € 300,00;
- dopo il divorzio, risalente a solo due anni orsono, la condizione patrimoniale dell'ex coniuge era migliorata, avendo venduto un immobile a ER per acquistarne uno a LA;
essendo stato posto in vendita quello già adibito a B&B, al prezzo di € 550.000,00 ed essendone titolare di uno ulteriore in località la Fraccia di ER;
- dal canto proprio, invece, non aveva ancora percepito alcun rateo di pensione, gli immobili ereditati erano in comproprietà col fratello e la sorella, con i quali era in atto una controversia sulla divisione;
- infine, abitava a LA, in un appartamento (oggetto di contenzioso stragiudiziale coi condividenti) e non già presso il mentre nell'immobile di cui era titolare e sul quale Pt_1 gravava un mutuo, risiedeva la figlia con la sua famiglia.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
1.L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Nel vigore dell'art. 9 cit. la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
Si è ritenuto, in particolare, che, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano pagina 4 di 9 alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
E' stato, così, chiarito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cass. 1119/2020). Ne consegue che, consentire l'accesso al rimedio della revisione, attribuendo alla formula dei giustificati motivi un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile, poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018). Pertanto, ove vengano accertati, al di là dei mutamenti giurisprudenziali, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell'assegno, risulta necessario procedere al giudizio di revisione, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio
2020, n. 1119; Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio 2017, n.
787; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005, n.
17320).
Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.
11.7.2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all'attualità (senza che possa ritenersi, per converso, sufficiente ex se il solo mutamento di giurisprudenza sulla funzione dell'assegno divorzile ove quelle circostanze di fatto non siano mutate -Cass. 1119/2020-).
2. Sull'assegno divorzile, come è noto, la Corte di Cassazione, con la decisione a Sezioni Unite datata
11.7.2018, n. 18287, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli pagina 5 di 9 ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; e anche Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021;
Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
3. Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente ha allegato tre distinte circostanze di fatto sopravvenute alla data del divorzio: il conseguimento, da parte della moglie, dell'età pensionabile, la successione materna e la nuova convivenza.
3.1. L'assetto patrimoniale in essere alla data del divorzio è sostanzialmente immutato per il ricorrente:
a) è titolare del relativo trattamento pensionistico, pari a € 1.800,00-1.900,00 mensili;
b) è proprietario di n. 3 immobili, di cui uno sito in località La Fraccia di Val Divedro (in passato Parte adibito a e attualmente messo in vendita al prezzo di € 550.000,00), uno sito in La Fraccia di
ER; uno ulteriore, sito in LA, acquistato (dopo il divorzio) previa alienazione di quello sito in ER.
3.2. La resistente, già titolare dell'immobile sito in LA, via G. Ceschi, 31, dove
(formalmente) risiede e sul quale grava il relativo mutuo, con un esborso mensile di € 634,00, cui fa fronte, sino a concorrenza della somma mensile di € 500,00, con il contributo della figlia Tes_2
che vi abita con la famiglia (cfr. dichiarazioni della resistente all'udienza di comparizione del
[...]
4.4.2024 e docc. 10, 11, 12 resist.), e di quelli ereditati, pro quota, a seguito della successione paterna
(doc. 1 ric., punto 2, allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore):
a) ha raggiunto l'età pensionabile e percepisce, a titolo di pensione di vecchiaia, la somma mensile di €
850,00 circa (€ 827,90 mensili per l'anno 2023 e € 872,61 mensili per l'anno 2024, come da comunicazione in data 3.5.2024 a seguito di richiesta ex art. 213 c.p.c.); CP_3
b) a seguito della successione testamentaria della madre, apertasi il 22.9.2022, è divenuta contitolare, pro quota, con i fratelli (doc. 1 ric. cit.- e doc. 8 resist.): pagina 6 di 9 - di 8 immobili in LA, di cui 4 adibiti a uso abitativo (doc. 1 ric. cit: fg. 19, mapp. 89 sub 1, cat. A/3, 6 vani;
fg. 18 mapp. 89 sub 2, cat. A/3, 6 vani;
fg. 39 mapp. 142 sub 1, cat. A/2, 6 vani;
fg. 39 mapp. 142, sub 2, cat. A/2, 6,5 vani) e 4 a box/cantina (fg. 18, mapp. 89, sub 3, C/6; fg. 18, mapp. 89, sub 4, C/6; fg. 39, mapp. 142, sub. 4, C/6; fg. 39 mapp. 142, sub. 3, C/6);
- di 3 immobili in ER, di cui 2 ad uso abitazione (fg. 7, mapp. 126, sub 2, cat. A/3, vani 2,5; fg.
7, mapp. 126 sub. 3) e 1 a box/cantina (fg. 7, mapp. 127, cat. C/2);
- di un immobile sito in Varzo (fg. 19, mapp. 20, sub. 2, cat. A/4, 1,5 vani);
- oltre che di una serie di terreni, per un valore complessivo dell'asse di € 216.967,00 (doc. 8 resist. cit.)
3.3. Pertanto, la resistente, rispetto al divorzio, risalente a fine 2021, allorchè poteva contare sull'assegno divorzile di € 300,00 e sul contributo di € 500,00 per il pagamento del mutuo che grava sull'abitazione di cui è titolare (dove solo formalmente risiede, perché di fatto occupato dalla figlia), oggi, percepisce la pensione ed è (con)titolare di svariati immobili (occupandone uno).
3.4. Inoltre, dalla disamina degli estratti conto del rapporto di conto corrente alla stessa intestato è emersa la (previa) titolarità di investimenti mobiliari (docc. 9, 10 11 resist.: addebito nel 2021, 2022 e
2023 della relativa imposta di bollo su prodotti finanziari per un imponibile, rispettivamente, di €
53.576,46, € 57.551,95 e € 48.639,66), documentati accrediti, nel 2022 per € 9.378,00 (doc. 10 resist.: accredito € 9.378,00 in data 8.6.022) e nel 2023 per € 19.378,31, con un investimento di € 5.000,00
(doc. 11 resist: € 7.937,00 il 23.1.2023; € 5.918,31 il 30.5.2023; € 2.494,23 il 3.7.2023; € 3028,80 il
13.10.2023; investiti € 5.000,00 il 24.1.2023), oltre a € 165,00 per cedole/dividendi (il 3.7.2023) e €
1772,50 per indennizzo FIR (il 5.12.2023).
4. I dati indicati, attestano, a giudizio dell'adito tribunale, il venir meno della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, quantificato, nel 2021, in € 300,00 mensili, allorchè la resistente non aveva alcun reddito mensile, percependo, invece, dal novembre 2023, la pensione di vecchiaia;
alla data del divorzio, infatti, poteva contare, quale unica entrata (oltre all'assegno divorzile), sul versamento, da parte della figlia, della somma di € 500,00 (destinata all'estinzione della rata di 634,00 € del mutuo), non potendo, invece, i prodotti finanziari di cui è titolare, del valore di poco più di 50,000,00 €, assicurarle una rendita ulteriore (anzi, dalla disamina degli e/c cit. se ne ricava la progressiva dismissione, passato, il relativo imponibile, da € 53.576,46 nel 2021 a € 48.639,66 nel 2023).
4.1. Reputa il tribunale, tuttavia, che non sia venuta meno la componente perequativo-compensativa dell'assegno, tenuto conto degli elementi di seguito indicati:
- il ricorrente ha un reddito mensile da pensione pari a più del doppio di quello della ex moglie -€
1.800,00-1.900,00 contro € 850,00-; pagina 7 di 9 Parte
- è, inoltre, titolare esclusivo di tre immobili, di cui uno (quello adibito durante il matrimonio a messo in vendita per € 550.000,00, mentre la resistente è titolare esclusiva dell'immobile sul quale grava un mutuo (cui sinora ha fatto fronte con il contributo della figlia) e contitolare pro quota di quelli ereditati (il cui valore complessivo, stante alla dichiarazione di successione, è pari a meno della metà di quello del marito sito a La Fraccia in Val Divedro);
- durante il matrimonio, la resistente si è in prevalenza occupata dei figli, essendosi, poi, dedicata, Parte all'attività di
- il matrimonio è durato oltre 40 anni, essendo stato contratto il 22.4.1978, introdotto, il giudizio di separazione, nel 2020 e quello di divorzio nel 2021.
4.2. Tutto ciò considerato, ferma la sproporzione della situazione reddituale delle parti, pur venuta meno la componente assistenziale, va affermato il diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile, nella componente compensativo-perequativa, che, tenuto conto della lunga durata del matrimonio e del contributo fornito alla formazione della famiglia, va rideterminato nell'importo di €
250,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
4.3. Alla luce delle considerazioni operate, non assume carattere dirimente l'accertamento della natura della relazione instaurata dalla resistente col nuovo partner.
La Corte di Legittimità, infatti, in ulteriore pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in ragione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano;
essa, tuttavia, non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. A tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. Un., 5.11.2021, n. 32198).
5. Le medesime argomentazioni escludono l'accoglimento della domanda riconvenzionale di aumento del contributo.
6. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. pagina 8 di 9 501/2021, pubblicata il 22.12.2021, pone a carico di a titolo di assegno CP_1 divorzile, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, in favore di;
CP_2 Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verbania il 3.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Marisa Zariani CP_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LA, via Al Calvario, 15, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 8.7.2024;
RICORRENTE
contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 C.F._2
Maria Grazia Medali presso il cui studio è elettivamente domiciliato in LA via Cioia di
Monzone, 8, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: revisione assegno divorzile
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Verbania,
pagina 1 di 9 REVOCARE l'assegno divorzile pari ad € 300,00 (oggi rivalutato) non sussistendo i presupposti di legge con decorrenza dalla data del deposito della richiesta di modifica delle condizioni di divorzio e stante l'opposizione formulata dalla resistente.
Con vittoria di spese, onorari e competenze del presente procedimento.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione di prova per testi sulle circostanze di cui all'atto introduttivo del giudizio nonché sui seguenti capitoli di prova preceduti dal “Vero che”:
1) “Indichi se la signora percepisca ora la pensione ed abbia anche Controparte_2 percepito gli arretrati della pensione, ratei che non figurano sulla dichiarazione dei redditi depositata”;
2) Indichi se la signora abbia mai dichiarato al fisco di percepire l'assegno Controparte_2 da parte del ricorrente che, peraltro, neppure figura sulla dichiarazione dei redditi depositata”.
3) “Indichi se la stessa, a seguito del decesso della propria madre nell'anno 2023, sia divenuta proprietaria di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare che, peraltro, neppure figura sulla dichiarazione dei redditi depositata”.
4) “Indichi se la signora da anni viva stabilmente con il proprio compagno Controparte_2 signor in Pieve Vergonte ed abbia solo formalmente mantenuto la propria Parte_1 residenza fittizia in LA”.
Si indicano a testi sui sopra riportati capitoli di prova i signori:
1) residente in [...], Testimone_1
2) residente in [...], Testimone_2
3) residente in [...]” Parte_1
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- respingere le richieste di controparte di revocare l'assegno divorzile posto a carico del signor in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a favore della signora CP_1
, nella misura di € 300,00 al mese;
Controparte_2
- se del caso, con pronuncia in via riconvenzionale concedere alla signora Controparte_2
un assegno divorzile da corrispondersi da parte dell'ex coniuge marito nella misura ulteriore di
[...]
€ 500,00 mensili e non solo € 300,00 mensili, o in quell'altra misura che il Tribunale riterrà di giustizia.
Con favore di spese, onorari e diritti di causa. pagina 2 di 9 - In via istruttoria, si chiede l'ammissione di prove per testi sulle circostanze di cui alla premessa, nonché seguenti capitoli di prova preceduti dal rituale “Vero che”:
1) “La signora ive con l'importo versato dal coniuge e l'aiuto della figlia”; CP_2
2) “Le condizioni di salute impongono a di evitare di portare pesi”; CP_2
3) “Attualmente è in corso un contenzioso stragiudiziale per la suddivisione degli immobili tra i tre eredi l'erede/legato ”. CP_2 CP_1
Si indicano a testi i signori:
a) di LA (Vb); Testimone_2
b) di LA (Vb) Testimone_3
c) Acquirente dell'immobile alienato in ER (Vb) da;
CP_1
d) Avv. Enrico Albert con Studio in LA (Vb).
- In via istruttoria, si chiede, altresì, se del caso, CTU medica in ordine alle condizioni di salute della signora ”. Controparte_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno divorziato alle condizioni concordate e CP_1 Controparte_2 trasfuse nella sentenza del tribunale di Verbania, n. 501/2021, pubblicata il 22.12.2021, con la quale è stato posto a carico del primo l'obbligo di corrispondere alla seconda, a titolo di assegno divorzile, la somma mensile di € 300,00, pari all'attualità a € 302,40.
L'odierno ricorrente, con l'introduzione del presente giudizio, ne ha chiesto, in via principale, la revoca, in subordine, la riduzione, assumendo che l'ex moglie:
- compiuti 67 anni di età, aveva raggiunto l'età pensionabile, col diritto alla percezione della relativa indennità mensile;
- nel corso del 2023 aveva ereditato, unitamente ai fratelli, per successione testamentaria della madre, un cospicuo patrimonio mobiliare e immobiliare;
- da tempo aveva una relazione sentimentale con tale e nell'ultimo anno si Parte_1 era trasferita a vivere da lui.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso;
in via riconvenzionale ,“se del caso”, ha chiesto di rideterminare l'assegno divorzile in € 500,00 mensili o in quell'altra somma ritenuta di giustizia, allegando:
- il matrimonio era durato 43 anni, durante i quali aveva sacrificato la propria professione di insegnante per dedicarsi ai figli, anche considerato che il coniuge era un appartenente all'arma dei Carabinieri, impegnato in turni di lavoro complessi;
pagina 3 di 9 - non appena i figli erano diventati autosufficienti, con le somme ereditate dal padre, aveva ristrutturato uno stabile, di proprietà del ricorrente, adibito a bed & breakfast;
- l'attività era stata interrotta per la sola volontà del marito;
- col peggioramento delle proprie condizioni di salute e, a seguito della crisi del matrimonio, originata dall'avarizia dell'uomo, stante la precarietà della propria condizione e considerato che Parte il medesimo le aveva proibito di entrare nell'immobile dove gestiva l'attività di costringendola a vivere con poche entrate, era stato previsto l'assegno mensile di € 300,00;
- dopo il divorzio, risalente a solo due anni orsono, la condizione patrimoniale dell'ex coniuge era migliorata, avendo venduto un immobile a ER per acquistarne uno a LA;
essendo stato posto in vendita quello già adibito a B&B, al prezzo di € 550.000,00 ed essendone titolare di uno ulteriore in località la Fraccia di ER;
- dal canto proprio, invece, non aveva ancora percepito alcun rateo di pensione, gli immobili ereditati erano in comproprietà col fratello e la sorella, con i quali era in atto una controversia sulla divisione;
- infine, abitava a LA, in un appartamento (oggetto di contenzioso stragiudiziale coi condividenti) e non già presso il mentre nell'immobile di cui era titolare e sul quale Pt_1 gravava un mutuo, risiedeva la figlia con la sua famiglia.
Il ricorso è solo in parte fondato e va accolto nei limiti di seguito indicati.
1.L'art. 473bis.29 c.p.c., introdotto dal D.Lvo 149/2022 -che ha sostituito l'art. 9 L. 898/1970, a decorrere dal 28.2.2023- prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono chiedere, in ogni tempo, la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici.
Nel vigore dell'art. 9 cit. la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che la revisione dell'assegno divorzile postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
Si è ritenuto, in particolare, che, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano pagina 4 di 9 alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata (Cass. 787/2017; Cass. 11177/2019).
E' stato, così, chiarito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (Cass. 1119/2020). Ne consegue che, consentire l'accesso al rimedio della revisione, attribuendo alla formula dei giustificati motivi un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è opzione esegetica non percorribile, poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della regula iuris, non già creativa della stessa (fattispecie relativa a una domanda di revisione dell'assegno divorzile determinato prima di Cass., Sez. 1, n. 11504/2017 e Sez. U, n. 18287/2018). Pertanto, ove vengano accertati, al di là dei mutamenti giurisprudenziali, degli effettivi giustificati motivi per una revisione dell'assegno, risulta necessario procedere al giudizio di revisione, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali (cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10647; Cass. 20 gennaio
2020, n. 1119; Cass. 5 marzo 2019, n. 6386; Cass. 3 febbraio 2017, n. 2953; Cass. 13 gennaio 2017, n.
787; Cass. 29 dicembre 2011, n. 30033; Cass. 2 maggio 2007, n. 10133; Cass. 25 agosto 2005, n.
17320).
Si deve, dunque, verificare se siano sopravvenuti elementi fattuali, idonei a destabilizzare l'assetto patrimoniale in essere, nel qual caso il giudice di merito dovrà fare applicazione dei nuovi principi, quali emergenti dalle recenti pronunce rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass., Sez. Un.
11.7.2018, n. 18287), per modificarlo e adeguarlo all'attualità (senza che possa ritenersi, per converso, sufficiente ex se il solo mutamento di giurisprudenza sulla funzione dell'assegno divorzile ove quelle circostanze di fatto non siano mutate -Cass. 1119/2020-).
2. Sull'assegno divorzile, come è noto, la Corte di Cassazione, con la decisione a Sezioni Unite datata
11.7.2018, n. 18287, ha chiarito che: 1) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli pagina 5 di 9 ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto;
2) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo- compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente, non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
3) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (v. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018; e anche Cass. n. 1882 del 2019; Cass. n. 21234 del 2019; Cass. n. 5603 del 2020; Cass. n. 4215 del 2021;
Cass. n. 23977 del 2022; Cass., SS.UU., n. 32014 del 2022).
3. Nella fattispecie per cui è causa, il ricorrente ha allegato tre distinte circostanze di fatto sopravvenute alla data del divorzio: il conseguimento, da parte della moglie, dell'età pensionabile, la successione materna e la nuova convivenza.
3.1. L'assetto patrimoniale in essere alla data del divorzio è sostanzialmente immutato per il ricorrente:
a) è titolare del relativo trattamento pensionistico, pari a € 1.800,00-1.900,00 mensili;
b) è proprietario di n. 3 immobili, di cui uno sito in località La Fraccia di Val Divedro (in passato Parte adibito a e attualmente messo in vendita al prezzo di € 550.000,00), uno sito in La Fraccia di
ER; uno ulteriore, sito in LA, acquistato (dopo il divorzio) previa alienazione di quello sito in ER.
3.2. La resistente, già titolare dell'immobile sito in LA, via G. Ceschi, 31, dove
(formalmente) risiede e sul quale grava il relativo mutuo, con un esborso mensile di € 634,00, cui fa fronte, sino a concorrenza della somma mensile di € 500,00, con il contributo della figlia Tes_2
che vi abita con la famiglia (cfr. dichiarazioni della resistente all'udienza di comparizione del
[...]
4.4.2024 e docc. 10, 11, 12 resist.), e di quelli ereditati, pro quota, a seguito della successione paterna
(doc. 1 ric., punto 2, allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore):
a) ha raggiunto l'età pensionabile e percepisce, a titolo di pensione di vecchiaia, la somma mensile di €
850,00 circa (€ 827,90 mensili per l'anno 2023 e € 872,61 mensili per l'anno 2024, come da comunicazione in data 3.5.2024 a seguito di richiesta ex art. 213 c.p.c.); CP_3
b) a seguito della successione testamentaria della madre, apertasi il 22.9.2022, è divenuta contitolare, pro quota, con i fratelli (doc. 1 ric. cit.- e doc. 8 resist.): pagina 6 di 9 - di 8 immobili in LA, di cui 4 adibiti a uso abitativo (doc. 1 ric. cit: fg. 19, mapp. 89 sub 1, cat. A/3, 6 vani;
fg. 18 mapp. 89 sub 2, cat. A/3, 6 vani;
fg. 39 mapp. 142 sub 1, cat. A/2, 6 vani;
fg. 39 mapp. 142, sub 2, cat. A/2, 6,5 vani) e 4 a box/cantina (fg. 18, mapp. 89, sub 3, C/6; fg. 18, mapp. 89, sub 4, C/6; fg. 39, mapp. 142, sub. 4, C/6; fg. 39 mapp. 142, sub. 3, C/6);
- di 3 immobili in ER, di cui 2 ad uso abitazione (fg. 7, mapp. 126, sub 2, cat. A/3, vani 2,5; fg.
7, mapp. 126 sub. 3) e 1 a box/cantina (fg. 7, mapp. 127, cat. C/2);
- di un immobile sito in Varzo (fg. 19, mapp. 20, sub. 2, cat. A/4, 1,5 vani);
- oltre che di una serie di terreni, per un valore complessivo dell'asse di € 216.967,00 (doc. 8 resist. cit.)
3.3. Pertanto, la resistente, rispetto al divorzio, risalente a fine 2021, allorchè poteva contare sull'assegno divorzile di € 300,00 e sul contributo di € 500,00 per il pagamento del mutuo che grava sull'abitazione di cui è titolare (dove solo formalmente risiede, perché di fatto occupato dalla figlia), oggi, percepisce la pensione ed è (con)titolare di svariati immobili (occupandone uno).
3.4. Inoltre, dalla disamina degli estratti conto del rapporto di conto corrente alla stessa intestato è emersa la (previa) titolarità di investimenti mobiliari (docc. 9, 10 11 resist.: addebito nel 2021, 2022 e
2023 della relativa imposta di bollo su prodotti finanziari per un imponibile, rispettivamente, di €
53.576,46, € 57.551,95 e € 48.639,66), documentati accrediti, nel 2022 per € 9.378,00 (doc. 10 resist.: accredito € 9.378,00 in data 8.6.022) e nel 2023 per € 19.378,31, con un investimento di € 5.000,00
(doc. 11 resist: € 7.937,00 il 23.1.2023; € 5.918,31 il 30.5.2023; € 2.494,23 il 3.7.2023; € 3028,80 il
13.10.2023; investiti € 5.000,00 il 24.1.2023), oltre a € 165,00 per cedole/dividendi (il 3.7.2023) e €
1772,50 per indennizzo FIR (il 5.12.2023).
4. I dati indicati, attestano, a giudizio dell'adito tribunale, il venir meno della funzione assistenziale dell'assegno divorzile, quantificato, nel 2021, in € 300,00 mensili, allorchè la resistente non aveva alcun reddito mensile, percependo, invece, dal novembre 2023, la pensione di vecchiaia;
alla data del divorzio, infatti, poteva contare, quale unica entrata (oltre all'assegno divorzile), sul versamento, da parte della figlia, della somma di € 500,00 (destinata all'estinzione della rata di 634,00 € del mutuo), non potendo, invece, i prodotti finanziari di cui è titolare, del valore di poco più di 50,000,00 €, assicurarle una rendita ulteriore (anzi, dalla disamina degli e/c cit. se ne ricava la progressiva dismissione, passato, il relativo imponibile, da € 53.576,46 nel 2021 a € 48.639,66 nel 2023).
4.1. Reputa il tribunale, tuttavia, che non sia venuta meno la componente perequativo-compensativa dell'assegno, tenuto conto degli elementi di seguito indicati:
- il ricorrente ha un reddito mensile da pensione pari a più del doppio di quello della ex moglie -€
1.800,00-1.900,00 contro € 850,00-; pagina 7 di 9 Parte
- è, inoltre, titolare esclusivo di tre immobili, di cui uno (quello adibito durante il matrimonio a messo in vendita per € 550.000,00, mentre la resistente è titolare esclusiva dell'immobile sul quale grava un mutuo (cui sinora ha fatto fronte con il contributo della figlia) e contitolare pro quota di quelli ereditati (il cui valore complessivo, stante alla dichiarazione di successione, è pari a meno della metà di quello del marito sito a La Fraccia in Val Divedro);
- durante il matrimonio, la resistente si è in prevalenza occupata dei figli, essendosi, poi, dedicata, Parte all'attività di
- il matrimonio è durato oltre 40 anni, essendo stato contratto il 22.4.1978, introdotto, il giudizio di separazione, nel 2020 e quello di divorzio nel 2021.
4.2. Tutto ciò considerato, ferma la sproporzione della situazione reddituale delle parti, pur venuta meno la componente assistenziale, va affermato il diritto della resistente alla percezione dell'assegno divorzile, nella componente compensativo-perequativa, che, tenuto conto della lunga durata del matrimonio e del contributo fornito alla formazione della famiglia, va rideterminato nell'importo di €
250,00 mensili, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT.
4.3. Alla luce delle considerazioni operate, non assume carattere dirimente l'accertamento della natura della relazione instaurata dalla resistente col nuovo partner.
La Corte di Legittimità, infatti, in ulteriore pronuncia a Sezioni Unite, ha avuto modo di affermare che l'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza di fatto, giudizialmente accertata, incide sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in ragione del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano;
essa, tuttavia, non determina, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa. A tal fine, il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. Un., 5.11.2021, n. 32198).
5. Le medesime argomentazioni escludono l'accoglimento della domanda riconvenzionale di aumento del contributo.
6. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso, a modifica della sentenza del tribunale di Verbania n. pagina 8 di 9 501/2021, pubblicata il 22.12.2021, pone a carico di a titolo di assegno CP_1 divorzile, la somma mensile di € 250,00, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, in favore di;
CP_2 Controparte_2
- rigetta la domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Verbania il 3.7.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
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