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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 06/10/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ame OSIMO DEL FANTE 39 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BONDI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
eletti VIA GRANDE 203 57123 LIVORNO presso il difensore avv. SALVADORI SONIA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso notificato ex art. 143 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
per ivi sentir accoglie i Livorno le seguenti Controparte_1 inori ed saranno affidati alla madre con Per_1 Persona_2 affidamento esclusivo e rinforzato con facoltà della ricorrente di adottare di fatto tutte le decisioni
pagina 1 di 7 inerenti ai figli senza consultare né tanto meno chiedere il consenso dell'altro genitore;
- La frequentazione tra padre e figli avverrà in maniera protetta secondo quanto risulterà più confacente alle esigenze dei minori. - Ferme le altre condizioni (di cui al precedente provvedimento del Tribunale RG 2663/2021 emesso il 28.3.2022 che disponeva in ordine al mantenimento dei minori stabilendo un assegno mensile di € 450 per i figli a carico del padre).”
In data 3.7.24 il sig. si presentava personalmente in udienza e il Giudice CP_1 designato sentiva b e le parti, disponeva rinvio della procedura per permettere la costituzione del convenuto attraverso difesa tecnica e delegava, sin da subito, i Servizi Sociali all'espletamento di indagini familiari.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso e, in via CP_1 ric nale, instava per la riduzione del contributo al mantenimento disposto a suo carico in favore della prole, sull'assunto di essere privo di reddito.
La causa veniva istruita, a seguito di un accordo parziale delle parti in ordine alla frequentazione padre figli nelle more del processo, con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi in ordine all'andamento della relazione dei minori, del Per_1
2012 e del 2018, con il padre, posta sotto monitoraggio da parte di un Per_2 educat ricato dal Servizio su richiesta del Giudice;
inoltre venivano acquisite le relazioni del Consultorio in ordine al percorso di sostegno alla genitoriali in favore delle parti, quelle del SERD relative al percorso di sostegno disposto in favore del resistente per dipendenza da gioco e dell'UFSMIA, che aveva preso in carico entrambi i minori.
All'esito della istruttoria, le parti concludevano alla udienza del 11.9.25 come segue: la ricorrente: "Affidamento esclusivo con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre starà con i figli alla presenza dell'educatore secondo le modalità concordate tra l'educatore e il padre;
il padre terrà i figli anche il venerdì senza l'educatore, nonché terrà il sabato Per_2
o la domenica a fine settimana alternati, comunicando il giorno entro il gio ragione della sopravvenuta attività lavorativa del chiede che venga mantenuto il contributo di € CP_1
450 già previsto in via provvisoria;
- Assegno unico in favore della sola madre e spese straordinarie al 50%.; il resistente: “affidamento condiviso dei minori;
- Regime di frequentazione come proposto dalla madre;
- Stante l'esiguità del reddito del propone € CP_1
100 per ciascun figlio, spese straordinarie al 50%;”.
2. In primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
pagina 2 di 7 l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta confermato che, dopo il decreto collegiale del 25.3.22, il resistente abbia tenuto, come sostenuto in ricorso dalla per sostenere la domanda di affidamento esclusivo, condotte Parte_1
e e aggressive nei confronti della ricorrente e di terze persone, anche alla presenza dei figli.
In tal senso depongono plurimi elementi istruttori, in primo luogo, le denunce - querele presentate dalla ricorrente sia per la lite avvenuta nell'ottobre del 2023, che coinvolse il resistente, la ricorrente e il di lei zio, e per un episodio risalente al 2021; l'episodio del 2023, poi, trova conferma nei referti del Pronto soccorso in atti da cui risulta che sia la che il suo congiunto presentavano, dopo Parte_1 la lite con il ecc ntusioni;
infine, gli stessi minori hanno CP_1 riferito agli op ei Servizi sociali, che li hanno in carico da tempo, di essere in qualche modo intimoriti dalla figura paterna, a causa di comportamenti aggressivi che il padre aveva avuto davanti a loro, in una occasione anche nei confronti dei nonni paterni.
Risulta altresì confermato che il resistente in passato abbia avuto un problema di ludopatia, avendo lo stesso ammesso tale fatto e aderito alla proposta di CP_1 percorso SERD, al qual , pur minimizzando la problematica, ha partecipato durante il processo.
I minori, verosimilmente, in ragione delle tensioni familiari venutesi a creare negli ultimi anni, hanno manifestato disagio e sofferenza, tanto che , anche in Per_1 virtù delle difficoltà manifestate a scuola nel relazionarsi con i pa el rifiuto a vedere il padre, era già stata presa in carico dalla UFSMIA prima del processo per pagina 3 di 7 essere supportata nelle sue fragilità; anche nel corso del giudizio veniva Per_2 poi sottoposto a valutazione UFSMIA, a rché la madre aveva notato comportamenti rabbiosi e aggressivi in ambito scolastico.
Ad oggi la situazione, però, risulta in parte evoluta in senso positivo.
Ed infatti, ha continuato a vedere il padre durante il processo due volte Per_2 alla settima omeriggio, gli incontri sono stati sereni e l'educatore che vi ha partecipato ha riscontrato un sincero legame di affetto tra i due;
il bambino è apparso più sereno e il padre ha ripreso ad andarlo a vedere agli allenamenti.
, grazie alla presenza dell'educatore, ha finalmente recuperato la Per_1 entazione con il padre, partecipando prima agli incontri tra il ed CP_1
e, da ultimo, chiedendo anche di stare con il padre nella di Per_2 venerdì da sola, senza educatore;
risulta ancora in carico presso UFSMIA, Per_1 ma il supporto della educativa e resa dei rapporti con il padre sembrano averne migliorato la condizioni psicologica. Entrambi i genitori hanno partecipato in modo puntuale al percorso di sostegno alle genitorialità e il resistente al percorso SERD (cfr. rel. Servizi del 8.10.24, 18.3.25 e 1.9.25).
Al contempo, però, dalle relazioni dei Servizi risultano ancora presenti alcune serie criticità in capo al nell'esercizio del suo ruolo e compito genitoriale: CP_1 il pur content elazione con i figli, non è riuscito a creare un CP_1 spazio adeguato dove stare con loro e continua a vederli essenzialmente per passeggiate e shopping in città, senza riuscire ad avere con un rapporto di Per_1 maggiore intimità e dialogo;
il continua ad acquist getti e regali ai CP_1 figli in modo eccessivo, come se attirarli a sé per interesse;
in alcune occasioni, ha mandato messaggi gravemente diseducativi ai figli, sia in relazione al rispetto delle regole di vita nella comunità sia in relazione al rispetto del ruolo materno nella vita dei minori (ed esempio, non ha comprato più volte i biglietti dell'autobus e impaurito dalla possibilità di essere scoperto è arrivato ad Per_2 impegnarsi con il padre a segnalare l'eventuale ingresso del controllore sul mezzo;
ha invitato a tenere per sé un telefono trovato nel parco;
ha Per_2 continuato a riferire ri che sarebbe la loro madre a volerli allontanare da lui, avendo verso la donna un tono e parole di dileggio, e ha pure concordato con i figli piccoli segreti in danno della madre). L'educatore ha più volte cercato di correggere i comportamenti paterni, con suggerimenti e interventi puntuali, ma il resistente, di fatto, ha mantenuto le sue abitudini comunicative e di comportamento.
Il quindi, seppur legato da un affetto sincero verso i figli, ha ancora uno CP_1 st ibuzione del tutto esterno e non ha consapevolezza del fatto che la ludopatia passata e i momenti di discontrollo hanno inciso sulla sua relazione con pagina 4 di 7 la prole e sulla fiducia che il figli e la ex compagna hanno nei suoi confronti;
il resistente continua a comprare oggetti inutili ai figli, a portarli a pranzo e merenda fuori, quando da anni non paga il mantenimento, sostenendo di non avere abbastanza reddito per adempiere e dimostrando di non avere effettiva contezza di quali siano le esigenze fondamentali dei figli, a cui ad oggi fa fronte solo la madre. Peraltro, lo stesso ha ammesso di avere dopo la fine del CP_1 rapporto impegnato i monili d'or lia dei figli e di non essere in grado di riprenderli indietro.
Alla luce di tali e tanti elementi, e in particolare del fatto che tra il padre e i figli c'è un legame d'affetto sincero e che da ultimo ha persino chiesto di Per_1 ampliare la frequentazione con il padr are opportuno non accogliere la domanda di affidamento esclusivo della prole alla madre, che di fatto estrometterebbe la figura paterna dalle decisioni che riguardano i minori. Tuttavia, come detto, il deve essere ancora supportato e, quindi, va CP_1 mantenuta per ulteriori i l'educativa domiciliare per una volta alla settimana, con graduale introduzione di incontri in contesti domestici, come la casa dei nonni paterni o altra abitazione reperita dal Inoltre, i servizi CP_1 continueranno il monitoraggio sul nucleo per ulteriori on prosecuzione del sostegno presso UFSMIA per i due minori, finché se ne ravvisi la necessità, e con prosecuzione del percorso presso il SERD per il Gervasi. I Servizi relazioneranno al GT sede ogni sei mesi.
3. Quanto alla frequentazione padre figli, possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti: il padre starà con i figli alla presenza dell'educatore secondo le modalità concordate tra l'educatore e il padre;
il padre terrà i figli anche il venerdì senza l'educatore, nonché terrà il sabato o la domenica a fine Per_2 settimana alternati, comunicando il giorn l giovedì; potrà stare con il Per_1 padre insieme al fratello anche il sabato o la domenica.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura pagina 5 di 7 proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, va mantenuto il contributo già disposto nel 2022 in favore dei figli di € 450 al mese.
Ed infatti, se dagli atti emerge che il resistente ha ceduto a terzi l'esercizio commerciale di parrucchiere e che quindi il suo reddito si è ridotto, dagli atti risulta anche che il nel tempo, ha continuato a lavorare in modo CP_1 irregolare nel domicilio dei suoi clienti ( cfr, messaggi scambiatisi tra le parti e prodotti dalla ricorrente); ad oggi lavora part time come parrucchiere, ma a breve verrà impiegato full time;
lo stesso vive con i genitori che lo sostengono e, fino ad ora, negli incontri con i figli ha continuato a comprare regali e altre cose futili, dimostrando una certa capacità di spesa;
infine, il non mantiene in via CP_1 diretta la prole nella misura prevista del decreto del a solo due giorni alla settimana, di cui uno il solo pomeriggio con l'educatrice e comunque senza pernotto.
L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre che dalla fine del rapporto di occupa delle esigenze quotidiane dei figli.
5. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno compensate per un terzo e poste per la restante parte a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica del decreto collegiale del 25.3.23 RG 2663 del 2021; fermo il resto,
1. dispone che il padre stia con i figli alla presenza dell'educatore secondo le modalità concordate tra l'educatore e il padre, almeno un pomeriggio alla settimana;
il padre terrà i figli anche il venerdì senza l'educatore, nonché terrà il sabato o la domenica a fine settimana alternati, Per_2 comunicando il giorno entro il giovedì; potrà stare con il padre Per_1 insieme al fratello anche il sabato o la dom
2. dispone che i Servizi mantengano per ulteriori 12 mesi l'educativa domiciliare per almeno una volta alla settimana, con graduale introduzione dell'incontro in contesti domestici come la casa dei nonni paterni o altra pagina 6 di 7 abitazione reperita dal i Servizi continueranno anche il CP_1 monitoraggio sul nucleo riori 12 mesi, con prosecuzione del sostegno presso UFSMIA per i due minori, finché se ne ravvisi la necessità e con prosecuzione del percorso presso il SERD per il Gervasi;
i Servizi relazionino al GT sede ogni sei mesi;
3. dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito dalla sola
Parte_1 rigetta la domanda di riduzione del mantenimento;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per l'intero in € 3890,00 oltre accessori come per legge, condannando il alla refusione dei residui 2/3 CP_1 in favore della con pagamento dello Stato;
Parte_1
Livorno, 6 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 743/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 ame OSIMO DEL FANTE 39 57123 LIVORNO ITALIA presso il difensore avv. BONDI SILVIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
eletti VIA GRANDE 203 57123 LIVORNO presso il difensore avv. SALVADORI SONIA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso notificato ex art. 143 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
per ivi sentir accoglie i Livorno le seguenti Controparte_1 inori ed saranno affidati alla madre con Per_1 Persona_2 affidamento esclusivo e rinforzato con facoltà della ricorrente di adottare di fatto tutte le decisioni
pagina 1 di 7 inerenti ai figli senza consultare né tanto meno chiedere il consenso dell'altro genitore;
- La frequentazione tra padre e figli avverrà in maniera protetta secondo quanto risulterà più confacente alle esigenze dei minori. - Ferme le altre condizioni (di cui al precedente provvedimento del Tribunale RG 2663/2021 emesso il 28.3.2022 che disponeva in ordine al mantenimento dei minori stabilendo un assegno mensile di € 450 per i figli a carico del padre).”
In data 3.7.24 il sig. si presentava personalmente in udienza e il Giudice CP_1 designato sentiva b e le parti, disponeva rinvio della procedura per permettere la costituzione del convenuto attraverso difesa tecnica e delegava, sin da subito, i Servizi Sociali all'espletamento di indagini familiari.
Il si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso e, in via CP_1 ric nale, instava per la riduzione del contributo al mantenimento disposto a suo carico in favore della prole, sull'assunto di essere privo di reddito.
La causa veniva istruita, a seguito di un accordo parziale delle parti in ordine alla frequentazione padre figli nelle more del processo, con l'acquisizione delle relazioni dei Servizi in ordine all'andamento della relazione dei minori, del Per_1
2012 e del 2018, con il padre, posta sotto monitoraggio da parte di un Per_2 educat ricato dal Servizio su richiesta del Giudice;
inoltre venivano acquisite le relazioni del Consultorio in ordine al percorso di sostegno alla genitoriali in favore delle parti, quelle del SERD relative al percorso di sostegno disposto in favore del resistente per dipendenza da gioco e dell'UFSMIA, che aveva preso in carico entrambi i minori.
All'esito della istruttoria, le parti concludevano alla udienza del 11.9.25 come segue: la ricorrente: "Affidamento esclusivo con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre starà con i figli alla presenza dell'educatore secondo le modalità concordate tra l'educatore e il padre;
il padre terrà i figli anche il venerdì senza l'educatore, nonché terrà il sabato Per_2
o la domenica a fine settimana alternati, comunicando il giorno entro il gio ragione della sopravvenuta attività lavorativa del chiede che venga mantenuto il contributo di € CP_1
450 già previsto in via provvisoria;
- Assegno unico in favore della sola madre e spese straordinarie al 50%.; il resistente: “affidamento condiviso dei minori;
- Regime di frequentazione come proposto dalla madre;
- Stante l'esiguità del reddito del propone € CP_1
100 per ciascun figlio, spese straordinarie al 50%;”.
2. In primo luogo va deciso in ordine all'affidamento della prole.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
pagina 2 di 7 l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta confermato che, dopo il decreto collegiale del 25.3.22, il resistente abbia tenuto, come sostenuto in ricorso dalla per sostenere la domanda di affidamento esclusivo, condotte Parte_1
e e aggressive nei confronti della ricorrente e di terze persone, anche alla presenza dei figli.
In tal senso depongono plurimi elementi istruttori, in primo luogo, le denunce - querele presentate dalla ricorrente sia per la lite avvenuta nell'ottobre del 2023, che coinvolse il resistente, la ricorrente e il di lei zio, e per un episodio risalente al 2021; l'episodio del 2023, poi, trova conferma nei referti del Pronto soccorso in atti da cui risulta che sia la che il suo congiunto presentavano, dopo Parte_1 la lite con il ecc ntusioni;
infine, gli stessi minori hanno CP_1 riferito agli op ei Servizi sociali, che li hanno in carico da tempo, di essere in qualche modo intimoriti dalla figura paterna, a causa di comportamenti aggressivi che il padre aveva avuto davanti a loro, in una occasione anche nei confronti dei nonni paterni.
Risulta altresì confermato che il resistente in passato abbia avuto un problema di ludopatia, avendo lo stesso ammesso tale fatto e aderito alla proposta di CP_1 percorso SERD, al qual , pur minimizzando la problematica, ha partecipato durante il processo.
I minori, verosimilmente, in ragione delle tensioni familiari venutesi a creare negli ultimi anni, hanno manifestato disagio e sofferenza, tanto che , anche in Per_1 virtù delle difficoltà manifestate a scuola nel relazionarsi con i pa el rifiuto a vedere il padre, era già stata presa in carico dalla UFSMIA prima del processo per pagina 3 di 7 essere supportata nelle sue fragilità; anche nel corso del giudizio veniva Per_2 poi sottoposto a valutazione UFSMIA, a rché la madre aveva notato comportamenti rabbiosi e aggressivi in ambito scolastico.
Ad oggi la situazione, però, risulta in parte evoluta in senso positivo.
Ed infatti, ha continuato a vedere il padre durante il processo due volte Per_2 alla settima omeriggio, gli incontri sono stati sereni e l'educatore che vi ha partecipato ha riscontrato un sincero legame di affetto tra i due;
il bambino è apparso più sereno e il padre ha ripreso ad andarlo a vedere agli allenamenti.
, grazie alla presenza dell'educatore, ha finalmente recuperato la Per_1 entazione con il padre, partecipando prima agli incontri tra il ed CP_1
e, da ultimo, chiedendo anche di stare con il padre nella di Per_2 venerdì da sola, senza educatore;
risulta ancora in carico presso UFSMIA, Per_1 ma il supporto della educativa e resa dei rapporti con il padre sembrano averne migliorato la condizioni psicologica. Entrambi i genitori hanno partecipato in modo puntuale al percorso di sostegno alle genitorialità e il resistente al percorso SERD (cfr. rel. Servizi del 8.10.24, 18.3.25 e 1.9.25).
Al contempo, però, dalle relazioni dei Servizi risultano ancora presenti alcune serie criticità in capo al nell'esercizio del suo ruolo e compito genitoriale: CP_1 il pur content elazione con i figli, non è riuscito a creare un CP_1 spazio adeguato dove stare con loro e continua a vederli essenzialmente per passeggiate e shopping in città, senza riuscire ad avere con un rapporto di Per_1 maggiore intimità e dialogo;
il continua ad acquist getti e regali ai CP_1 figli in modo eccessivo, come se attirarli a sé per interesse;
in alcune occasioni, ha mandato messaggi gravemente diseducativi ai figli, sia in relazione al rispetto delle regole di vita nella comunità sia in relazione al rispetto del ruolo materno nella vita dei minori (ed esempio, non ha comprato più volte i biglietti dell'autobus e impaurito dalla possibilità di essere scoperto è arrivato ad Per_2 impegnarsi con il padre a segnalare l'eventuale ingresso del controllore sul mezzo;
ha invitato a tenere per sé un telefono trovato nel parco;
ha Per_2 continuato a riferire ri che sarebbe la loro madre a volerli allontanare da lui, avendo verso la donna un tono e parole di dileggio, e ha pure concordato con i figli piccoli segreti in danno della madre). L'educatore ha più volte cercato di correggere i comportamenti paterni, con suggerimenti e interventi puntuali, ma il resistente, di fatto, ha mantenuto le sue abitudini comunicative e di comportamento.
Il quindi, seppur legato da un affetto sincero verso i figli, ha ancora uno CP_1 st ibuzione del tutto esterno e non ha consapevolezza del fatto che la ludopatia passata e i momenti di discontrollo hanno inciso sulla sua relazione con pagina 4 di 7 la prole e sulla fiducia che il figli e la ex compagna hanno nei suoi confronti;
il resistente continua a comprare oggetti inutili ai figli, a portarli a pranzo e merenda fuori, quando da anni non paga il mantenimento, sostenendo di non avere abbastanza reddito per adempiere e dimostrando di non avere effettiva contezza di quali siano le esigenze fondamentali dei figli, a cui ad oggi fa fronte solo la madre. Peraltro, lo stesso ha ammesso di avere dopo la fine del CP_1 rapporto impegnato i monili d'or lia dei figli e di non essere in grado di riprenderli indietro.
Alla luce di tali e tanti elementi, e in particolare del fatto che tra il padre e i figli c'è un legame d'affetto sincero e che da ultimo ha persino chiesto di Per_1 ampliare la frequentazione con il padr are opportuno non accogliere la domanda di affidamento esclusivo della prole alla madre, che di fatto estrometterebbe la figura paterna dalle decisioni che riguardano i minori. Tuttavia, come detto, il deve essere ancora supportato e, quindi, va CP_1 mantenuta per ulteriori i l'educativa domiciliare per una volta alla settimana, con graduale introduzione di incontri in contesti domestici, come la casa dei nonni paterni o altra abitazione reperita dal Inoltre, i servizi CP_1 continueranno il monitoraggio sul nucleo per ulteriori on prosecuzione del sostegno presso UFSMIA per i due minori, finché se ne ravvisi la necessità, e con prosecuzione del percorso presso il SERD per il Gervasi. I Servizi relazioneranno al GT sede ogni sei mesi.
3. Quanto alla frequentazione padre figli, possono essere recepite le condizioni proposte dalle parti: il padre starà con i figli alla presenza dell'educatore secondo le modalità concordate tra l'educatore e il padre;
il padre terrà i figli anche il venerdì senza l'educatore, nonché terrà il sabato o la domenica a fine Per_2 settimana alternati, comunicando il giorn l giovedì; potrà stare con il Per_1 padre insieme al fratello anche il sabato o la domenica.
4. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura pagina 5 di 7 proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del 2013).
Nel caso in esame, va mantenuto il contributo già disposto nel 2022 in favore dei figli di € 450 al mese.
Ed infatti, se dagli atti emerge che il resistente ha ceduto a terzi l'esercizio commerciale di parrucchiere e che quindi il suo reddito si è ridotto, dagli atti risulta anche che il nel tempo, ha continuato a lavorare in modo CP_1 irregolare nel domicilio dei suoi clienti ( cfr, messaggi scambiatisi tra le parti e prodotti dalla ricorrente); ad oggi lavora part time come parrucchiere, ma a breve verrà impiegato full time;
lo stesso vive con i genitori che lo sostengono e, fino ad ora, negli incontri con i figli ha continuato a comprare regali e altre cose futili, dimostrando una certa capacità di spesa;
infine, il non mantiene in via CP_1 diretta la prole nella misura prevista del decreto del a solo due giorni alla settimana, di cui uno il solo pomeriggio con l'educatrice e comunque senza pernotto.
L'assegno unico verrà percepito dalla sola madre che dalla fine del rapporto di occupa delle esigenze quotidiane dei figli.
5. Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vanno compensate per un terzo e poste per la restante parte a carico del CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica del decreto collegiale del 25.3.23 RG 2663 del 2021; fermo il resto,
1. dispone che il padre stia con i figli alla presenza dell'educatore secondo le modalità concordate tra l'educatore e il padre, almeno un pomeriggio alla settimana;
il padre terrà i figli anche il venerdì senza l'educatore, nonché terrà il sabato o la domenica a fine settimana alternati, Per_2 comunicando il giorno entro il giovedì; potrà stare con il padre Per_1 insieme al fratello anche il sabato o la dom
2. dispone che i Servizi mantengano per ulteriori 12 mesi l'educativa domiciliare per almeno una volta alla settimana, con graduale introduzione dell'incontro in contesti domestici come la casa dei nonni paterni o altra pagina 6 di 7 abitazione reperita dal i Servizi continueranno anche il CP_1 monitoraggio sul nucleo riori 12 mesi, con prosecuzione del sostegno presso UFSMIA per i due minori, finché se ne ravvisi la necessità e con prosecuzione del percorso presso il SERD per il Gervasi;
i Servizi relazionino al GT sede ogni sei mesi;
3. dispone che l'assegno unico per la prole venga percepito dalla sola
Parte_1 rigetta la domanda di riduzione del mantenimento;
compensa per 1/3 le spese di lite che liquida per l'intero in € 3890,00 oltre accessori come per legge, condannando il alla refusione dei residui 2/3 CP_1 in favore della con pagamento dello Stato;
Parte_1
Livorno, 6 ottobre 2025
Il Presidente
dott. Azzurra Fodra
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