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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/09/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 323/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Michele Peres presso il cui studio Parte_1 sito in Barletta, alla Via Lacerenza n. 28, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RICORRENTE- E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Rizzi Giuseppe e, presso il cui studio sito in Controparte_1
Barletta, alla Via delle Querce n. 270, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-RESISTENTE- NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.01.2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barletta, in data 28.04.1981, con Controparte_2
- trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Barletta al n. 88, parte II, serie A, anno 1981- e da cui sono nati due figli, Giuseppe, il 18.02.1992, e , il 09.01.1997 e di disporre la revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse della figlia , essendo venuti meno i requisiti Per_1 richiesti per la corresponsione dello stesso. Con decreto del 06.02.2025, è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data, come da attestazione di cancelleria. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 18.04.2025, si è costituita non Controparte_2 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza dell'8.7.2025, le parti, comparse personalmente, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ed i procuratori hanno concluso riportandosi alla predetta proposta. La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Rimini il 05.06.2013, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle domande accessorie, in seguito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando alle ulteriori domande proposte. Non essendovi prole minore da tutelare e stante la rinuncia alle domande accessorie alla pronuncia di divorzio, alcun provvedimento ulteriore deve essere assunto. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.01.2025 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto A Barletta il 28.4.1981 da e;
Parte_1 Controparte_2
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta (atto n. 88, parte II, serie A, anno 1981). Così deciso in Trani, il 9.9.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
- Dott. Francesco Pellecchia Presidente
- Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
- Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa con ricorso depositato in data 28.01.2025 TRA
, rappresentato e difeso dall' Avv. Angelo Michele Peres presso il cui studio Parte_1 sito in Barletta, alla Via Lacerenza n. 28, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
-RICORRENTE- E
, rappresentata e difesa dall' Avv. Rizzi Giuseppe e, presso il cui studio sito in Controparte_1
Barletta, alla Via delle Querce n. 270, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-RESISTENTE- NONCHÈ Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.01.2025, ha chiesto al Tribunale di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Barletta, in data 28.04.1981, con Controparte_2
- trascritto nel Registro Atti di Matrimonio del Comune di Barletta al n. 88, parte II, serie A, anno 1981- e da cui sono nati due figli, Giuseppe, il 18.02.1992, e , il 09.01.1997 e di disporre la revoca Per_1 dell'assegno di mantenimento previsto nell'interesse della figlia , essendo venuti meno i requisiti Per_1 richiesti per la corresponsione dello stesso. Con decreto del 06.02.2025, è stata fissata la data di udienza per la comparizione personale delle parti e disposta la comunicazione degli atti del procedimento al P.M., ex artt. 70 e 71 c.p.c., avvenuta in pari data, come da attestazione di cancelleria. Instaurato il contraddittorio, con memoria del 18.04.2025, si è costituita non Controparte_2 opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza dell'8.7.2025, le parti, comparse personalmente, hanno accettato la proposta conciliativa formulata dal giudice relatore ed i procuratori hanno concluso riportandosi alla predetta proposta. La domanda principale è fondata e merita accoglimento, ricorrendo nel caso in esame le condizioni richieste dall'art. 3, n. 2, lett. b) legge 898 del 1970 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Invero dalla prodotta copia conforme del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Rimini il 05.06.2013, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale, si evince che le parti sono legalmente separate in virtù di quel provvedimento. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 74/1987 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Quanto alle domande accessorie, in seguito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore, le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rinunciando alle ulteriori domande proposte. Non essendovi prole minore da tutelare e stante la rinuncia alle domande accessorie alla pronuncia di divorzio, alcun provvedimento ulteriore deve essere assunto. Le spese di lite vanno integralmente compensate in considerazione del raggiungimento dell'accordo sulle condizioni del divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28.01.2025 da nei confronti di , garantito l'intervento in causa del P.M., Parte_1 Controparte_2 così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto A Barletta il 28.4.1981 da e;
Parte_1 Controparte_2
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Barletta (atto n. 88, parte II, serie A, anno 1981). Così deciso in Trani, il 9.9.2025, nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Race Dott. Francesco Pellecchia