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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/06/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 526/2024
TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 05 giugno 2025, ad ore 11.20, è comparso l'Avv. Loretta Pusceddu, in sostituzione dell'Avv.
Roberto Sanna, nell'interesse della la quale insiste nella domanda e nelle Parte_1
conclusioni e chiede che venga pronunciata sentenza.
Nessuno è comparso per la convenuta Pronto Edil Controparte_1
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Verbale chiuso ad ore 15.00
Il G.O.T.
dott.ssa Carla Maria Brunzu
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO ONORARIO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
sulle conclusioni assunte dalle di parti all'udienza in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 526 del Ruolo Generale Speciale dell'anno 2024
promossa da:
(P.I. ) con sede legale in Oristano via Gioberti n.6, in persona del Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Oristano, Parte_2 via XX Settembre n.2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Sanna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
- attrice -
contro
:
(P.I. ) con sede legale in Santa Giusta via Ugone III° Controparte_2 P.IVA_2
n.39, in persona del titolare Controparte_1
- contumace -
in punto a: Sfratto per morosità
************************
CONCLUSIONI Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione;
2) condannare l'intimato alle spese della procedura e del procedimento di mediazione.
FATTO E DIRITTO
L'attrice nell'atto introduttivo ha esposto che: 1) con contratto sottoscritto in data 01.06.2018 e registrato in Oristano in data 23.07.2018, al n. 0001773 serie 3T, aveva concesso in locazione alla convenuta in persona del titolare l'immobile sito in Controparte_2 Controparte_1
Oristano, località Fenosu, identificato in catasto fabbricati al F.24 mappale 2417, sub, edificio b, parte cat.D/7, per il canone mensile attuale di euro 305,00, per adibirlo ad uso deposito;
2) il conduttore era moroso nel pagamento dei mesi di ottobre ( saldo di euro 298,50) e di novembre e dicembre 2023 e di gennaio, febbraio, marzo aprile e maggio 2024 oltre alle spese di registro per gli anni 2022 e 2023 pari ad euro 48,00 per complessivi euro 2.481,50; 3) la convenuta nonostante i ripetuti solleciti non aveva provveduto al pagamento. Chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i pagina 2 di 4 canoni dovuti. All'udienza di convalida poiché il Procuratore dell'intimante ha dichiarato che la conduttrice convenuta ha corrisposto i canoni dovuti dopo la notifica dell'atto di intimazione, lo sfratto non è stato convalidato. Infatti “ qualora all'udienza di convalida il locatore dia atto, senza rinunciare alla domanda, che dopo la notificazione della citazione per convalida il conduttore ha provveduto a pagare il canone senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, viene meno il presupposto della persistenza della morosità che legittima l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 cpc mentre ben può il giudice” disporre “ ai sensi dell'art. 667 cpc per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale - previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cpc - in ordine agli interessi legali e alle spese del giudizio” ( cfr. Cass. 17738/2002 e Cass.11358/2010). Disposto il mutamento del rito è stato assegnato alle parti il termine per promuovere il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo anche perché la convenuta non si è presentata.
Allo stato, pertanto, occorre procedere all'esame vertente sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto per morosità, con la conseguenza che occorre fare riferimento al momento di proposizione di tale domanda per apprezzare la morosità.
Innanzitutto si osserva come il giudizio sulla risolubilità per inadempimento del contratto di locazione verta sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, che deve essere compiuta secondo i principi generali, di cui agli artt. 1453 e segg. del Codice Civile.
In questo senso la Suprema Corte stabilisce che “ la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni principali ed essenziali del contratto quale in ipotesi di locazione quella di pagamento dei canoni alle scadenze pattuite”( cfr. ex multis Cass. 14234/2004 e Cass. 24460/2005) perciò si ritiene che l'inadempimento in cui è incorsa l'intimata possa qualificarsi come grave, ai sensi dell'art.1453 c.c. andando ad incidere su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto e ledendo notevolmente l'interesse contrattuale del locatore. Ciò in considerazione dell'entità dei canoni non corrisposti pari a ben otto mensilità e del periodo trascorso posto che il pagamento dei canoni scaduti è avvenuto solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto.
Va precisato, inoltre, che nelle locazioni ad uso commerciale non opera la sanatoria prevista dall'art.55 l. n° 392/78 ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 272/99; Cass. 9878/05 e da ultimo Cass. 1428/2017) la quale peraltro richiede che all'udienza di convalida l'intimato provveda non solo al pagamento dei canoni, degli oneri accessori e degli interessi di mora ma anche alle spese del giudizio poiché il colpevole ritardo del conduttore nell'adempimento della sua principale obbligazione, scaturente dal contratto di locazione, ha costretto parte intimante ad adire le vie legali.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa, stipulato tra le parti in data 01.06.2018 e registrato in
Oristano in data 23.07.2018, al n. 0001773 serie 3T, per grave inadempimento della convenuta conduttrice e per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, località Fenosu, identificato in catasto fabbricati al F.24 mappale 2417, sub, edificio b, parte cat.D/7, la data del 10 luglio 2025.
Le spese processuali (compresa la fase di mediazione) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così decide:
- in accoglimento della domanda attrice dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa, stipulato tra le parti in data 01.06.2018 e registrato in Oristano in data 23.07.2018, al n. 0001773 serie pagina 3 di 4 3T, per grave inadempimento della convenuta conduttrice;
- per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, località Fenosu, identificato in catasto fabbricati al F.24 mappale 2417, sub, edificio b, parte cat.D/7, la data del 10 luglio 2025;
- condanna la convenuta in persona del titolare al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore della società attrice delle spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 232,00 a titolo di spese vive e di mediazione ed euro 796,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario (15%) Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Oristano il 05/06/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
pagina 4 di 4
TRIBUNALE DI ORISTANO
Sezione civile
Verbale di udienza
Oggi 05 giugno 2025, ad ore 11.20, è comparso l'Avv. Loretta Pusceddu, in sostituzione dell'Avv.
Roberto Sanna, nell'interesse della la quale insiste nella domanda e nelle Parte_1
conclusioni e chiede che venga pronunciata sentenza.
Nessuno è comparso per la convenuta Pronto Edil Controparte_1
Il Giudice, dato atto di quanto sopra, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.
Verbale chiuso ad ore 15.00
Il G.O.T.
dott.ssa Carla Maria Brunzu
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE UNICO ONORARIO
DEL TRIBUNALE CIVILE DI ORISTANO
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
sulle conclusioni assunte dalle di parti all'udienza in data 05/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 526 del Ruolo Generale Speciale dell'anno 2024
promossa da:
(P.I. ) con sede legale in Oristano via Gioberti n.6, in persona del Parte_1 Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Oristano, Parte_2 via XX Settembre n.2, presso lo studio dell'Avv. Roberto Sanna che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
- attrice -
contro
:
(P.I. ) con sede legale in Santa Giusta via Ugone III° Controparte_2 P.IVA_2
n.39, in persona del titolare Controparte_1
- contumace -
in punto a: Sfratto per morosità
************************
CONCLUSIONI Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa: 1) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione;
2) condannare l'intimato alle spese della procedura e del procedimento di mediazione.
FATTO E DIRITTO
L'attrice nell'atto introduttivo ha esposto che: 1) con contratto sottoscritto in data 01.06.2018 e registrato in Oristano in data 23.07.2018, al n. 0001773 serie 3T, aveva concesso in locazione alla convenuta in persona del titolare l'immobile sito in Controparte_2 Controparte_1
Oristano, località Fenosu, identificato in catasto fabbricati al F.24 mappale 2417, sub, edificio b, parte cat.D/7, per il canone mensile attuale di euro 305,00, per adibirlo ad uso deposito;
2) il conduttore era moroso nel pagamento dei mesi di ottobre ( saldo di euro 298,50) e di novembre e dicembre 2023 e di gennaio, febbraio, marzo aprile e maggio 2024 oltre alle spese di registro per gli anni 2022 e 2023 pari ad euro 48,00 per complessivi euro 2.481,50; 3) la convenuta nonostante i ripetuti solleciti non aveva provveduto al pagamento. Chiedeva la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i pagina 2 di 4 canoni dovuti. All'udienza di convalida poiché il Procuratore dell'intimante ha dichiarato che la conduttrice convenuta ha corrisposto i canoni dovuti dopo la notifica dell'atto di intimazione, lo sfratto non è stato convalidato. Infatti “ qualora all'udienza di convalida il locatore dia atto, senza rinunciare alla domanda, che dopo la notificazione della citazione per convalida il conduttore ha provveduto a pagare il canone senza però corrispondere gli interessi di mora e le spese, viene meno il presupposto della persistenza della morosità che legittima l'emissione dell'ordinanza di convalida ai sensi dell'art. 663 cpc mentre ben può il giudice” disporre “ ai sensi dell'art. 667 cpc per la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale - previo mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 cpc - in ordine agli interessi legali e alle spese del giudizio” ( cfr. Cass. 17738/2002 e Cass.11358/2010). Disposto il mutamento del rito è stato assegnato alle parti il termine per promuovere il procedimento di mediazione, che ha avuto esito negativo anche perché la convenuta non si è presentata.
Allo stato, pertanto, occorre procedere all'esame vertente sulla domanda di risoluzione del contratto di locazione, implicita nell'intimazione di sfratto per morosità, con la conseguenza che occorre fare riferimento al momento di proposizione di tale domanda per apprezzare la morosità.
Innanzitutto si osserva come il giudizio sulla risolubilità per inadempimento del contratto di locazione verta sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, che deve essere compiuta secondo i principi generali, di cui agli artt. 1453 e segg. del Codice Civile.
In questo senso la Suprema Corte stabilisce che “ la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita ove l'inadempimento stesso venga accertato con riguardo alle obbligazioni principali ed essenziali del contratto quale in ipotesi di locazione quella di pagamento dei canoni alle scadenze pattuite”( cfr. ex multis Cass. 14234/2004 e Cass. 24460/2005) perciò si ritiene che l'inadempimento in cui è incorsa l'intimata possa qualificarsi come grave, ai sensi dell'art.1453 c.c. andando ad incidere su una delle obbligazioni primarie scaturenti dal contratto e ledendo notevolmente l'interesse contrattuale del locatore. Ciò in considerazione dell'entità dei canoni non corrisposti pari a ben otto mensilità e del periodo trascorso posto che il pagamento dei canoni scaduti è avvenuto solo dopo la notifica dell'intimazione di sfratto.
Va precisato, inoltre, che nelle locazioni ad uso commerciale non opera la sanatoria prevista dall'art.55 l. n° 392/78 ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. Un. 272/99; Cass. 9878/05 e da ultimo Cass. 1428/2017) la quale peraltro richiede che all'udienza di convalida l'intimato provveda non solo al pagamento dei canoni, degli oneri accessori e degli interessi di mora ma anche alle spese del giudizio poiché il colpevole ritardo del conduttore nell'adempimento della sua principale obbligazione, scaturente dal contratto di locazione, ha costretto parte intimante ad adire le vie legali.
Alla luce delle considerazioni svolte, in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa, stipulato tra le parti in data 01.06.2018 e registrato in
Oristano in data 23.07.2018, al n. 0001773 serie 3T, per grave inadempimento della convenuta conduttrice e per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, località Fenosu, identificato in catasto fabbricati al F.24 mappale 2417, sub, edificio b, parte cat.D/7, la data del 10 luglio 2025.
Le spese processuali (compresa la fase di mediazione) seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così decide:
- in accoglimento della domanda attrice dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa, stipulato tra le parti in data 01.06.2018 e registrato in Oristano in data 23.07.2018, al n. 0001773 serie pagina 3 di 4 3T, per grave inadempimento della convenuta conduttrice;
- per l'effetto fissa per il rilascio dell'immobile sito in Oristano, località Fenosu, identificato in catasto fabbricati al F.24 mappale 2417, sub, edificio b, parte cat.D/7, la data del 10 luglio 2025;
- condanna la convenuta in persona del titolare al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in favore della società attrice delle spese del presente giudizio che si Parte_1 liquidano in complessivi euro 232,00 a titolo di spese vive e di mediazione ed euro 796,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario (15%) Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Oristano il 05/06/2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carla Maria Brunzu
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