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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 30/05/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n 31 /3B presso e nello studio dell'Avv. Annita Cerulli (C.F. - PEC C.F._1
che lo rappresenta e difende Email_1 congiuntamente e/o disgiuntamente all' Avv. Simona Nicatore (C.F. PEC come da CodiceFiscale_2 Ema_2 Email_3 mandato separato in calce al ricorso ed allegato al fascicolo informatico RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica
Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), si costituiscono in giudizio l'Avv. Raffaella Maria Parodi ( – PEC C.F._3
e l'Avv. Matteo Carlo Gennai Email_4
( - PEC , con poteri C.F._4 Email_5 anche disgiunti, in virtù dell'allegata procura generale alle liti autenticata dal Segretario Generale del in data 16.11.2023 Controparte_1
MOTIVAZIONE
1 Con ricorso depositato il 29 agosto 2023 , Parte_1
Funzionario del dal 2021 Comandante titolare di posizione Controparte_1
organizzativa nell'ambito dell'Unità Territoriale Centro dopo aver a lungo ricoperto posizione organizzativa del Reparto Munizioni e Depositeria, ha impugnato gli atti della selezione interna , indetta con comunicazione nr 3210079 del 23 agosto 2022 dal per ricoprire il ruolo di Direzione Forza Polizia Locale presso Controparte_1
il medesimo chiedendo al Tribunale di Genova di : CP_1
1. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o inefficacia e la nullità di qualsiasi provvedimento relativo all'inidoneità del Dott. Parte_1
nell'ambito della selezione protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 relativa alla ricerca di ''candidati idonei a ricoprire il ruolo dei dirigenti determinato nell'ambito della direzione Corpo Polizia Locale'' in quanto privo di motivazioni ed in violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.
97 Cost per i motivi meglio esposti in narrativa;
2. conseguentemente all'accertamento e dichiarazione di quanto indicato nel punto 1) che precede:
1. accertare e dichiarare che il Dott. ha i requisiti previsti dal Parte_1
nella selezione protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 e che Controparte_1
l'assegnazione dei ruoli di dirigenza ex art 110 TUEL è avvenuta in violazione delle norme di cui agli art 36, 37 e 74 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici per i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente 2. accertare e dichiarare il diritto del dott. a ricoprire il ruolo previsto dalla selezione Parte_1
protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 relativa alla ricerca di ''candidati idonei
a ricoprire il ruolo dei dirigenti determinato nell'ambito della direzione Corpo Polizia Locale'' per i motivi meglio visti in parte narrativa, nonché dichiarare tenuto il convenuto ad inserirlo in tale Controparte_1
profilo/posizione;
2
3. accertare e dichiarare sussistere in capo al ricorrente un danno alla professionalità, un danno curriculare e un danno da perdita di chance e/o all'immagine, nonché un danno retributivo ed economico nelle voci sia tabellari sia accessorie e variabili anche
a base aziendale nessuna esclusa, tutte quali conseguenze delle singole condotte illegittime tenute dalle convenute e conseguentemente 4. condannare il CP_1
convenuto al risarcimento a favore del dott. dei danni
[...] Parte_1
tutti, danno alla professionalità anche in termini di perdita di chance, danno all'immagine, danno retributivo ed economico di base ed accessorio previsto dalla contrattazione di settore nazionale ed integrativa in relazione alla posizione professionale oggetto della selezione protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 relativa alla ricerca di ''candidati idonei a ricoprire il ruolo dei dirigenti determinato nell'ambito della in oggi impugnata, con condanna al Controparte_2
pagamento di una somma nella misura che risulterà dovuta previa ammissione CTU contabile o altra misura meglio vista, per il danno alla professionalità anche in via equitativa;
Con vittoria degli onorari e delle spese di giudizio”.
Il ricorrente allegava di avere presentato domanda per partecipare alla selezione, avendone i requisiti e tuttavia , dopo un primo colloquio con il Direttore Generale, finalizzato alla ricerca delle professionalità idonee fra il personale interno al Comune di Genova, veniva sottoposto a nuovo colloquio da parte della Commissioni esaminatrice, costituita per la selezione esterna per il conferimento del medesimo incarico ovvero l'incarico di Dirigenza nell'ambito della Direzione Comando Polizia
Locale di Genova, colloquio all'esito del quale veniva ritenuto non idoneo.
Il ricorrente contestava la procedura seguita dal Genova per la selezione CP_1
indetta il 23 agosto 2022, nonché il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti dalla Commissione.
Rilevava l'illegittimità della contemporaneità fra la procedura di selezione interna e quella esterna, dovendo la seconda esperirsi solo una volta conclusa la prima ad opera del Direttore Generale.
3 Eccepiva anche l'illegittimità della procedura interna seguita, perché non erano chiari i criteri della selezione, né i criteri di valutazione seguiti dalla per CP_3
ritenere la sua inidoneità.
E seppur la procedura non costituisse un vero e proprio concorso, con una griglia di valutazione ed una graduatoria finale di punteggi, doveva potersi desumere ex ante sulla base di quali criteri si era concluso per la sua inidoneità, dovendosi comunque accertare ex art 110 TUEL la comprovata esperienza professionale pluriennale e la specifica professionalità, di cui certamente egli non difettava, come da ampio curriculum documentato in atti.
Osservava come la valutazione espressa nei suoi confronti fosse approssimativa ed il provvedimento non fosse per nulla motivato con palese violazione degli obblighi gravanti sulla PA, al par di ogni altro datore di lavoro privato, di rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Avendo quindi il ricorrente tutte le competenze ed esperienze necessarie per ricoprire il ruolo dirigenziale di cui alla selezione impugnata, doveva essere affermato il suo diritto a ricoprire l'incarico ivi previsto, con conseguente sua assegnazione al ruolo previsto dalla selezione, dichiarando il tenuto ad inserirlo in tale Controparte_1
posizione. Chiedeva anche la condanna del convenuto al risarcimento dei danni alla professionalità, curriculare, per perdita di chance e/o all'immagine , nonché del danno retributivo ed economico nelle voci sia tabellari sia accessorie e variabili.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso , essendo stata la Controparte_1
procedura contestata, correttamente eseguita.
Il ricorso non è fondato per le ragioni che si illustrano.
Il reclutamento il reclutamento delle figure dirigenziali in argomento è disciplinato dall'articolo 110 del decreto legislativo due 06/07/2000 TESTO UNICO ENTI
LOCALI ai sensi del quale:
4 “1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di w dei servizio degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dei commi 1 bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 2001 Testo Unico Pubblico Impiego”.
Tale selezione non costituisce un concorso pubblico e neppure una selezione per esami e titoli, ma la valutazione sulla base del curricula personali di personale, interessato ricoprire il ruolo bandito , ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico .
La procedura difetterebbe in radice dei requisiti del concorso e sarebbe connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (cfr. infra multis: Cassazione civile, Sez. lav. 13/01/2014, n. 478; Sez. lav. 19/03/2015, n.
5516; Cassazione civile Sez. Un. 04/09/2018, n. 21600).
Trattasi quindi di una procedura altamente discrezionale nell'ambito della quale il giudice non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella valutazione del candidato da ritenersi più idoneo.
La natura “non concorsuale” della procedura in esame ha ripercussioni, da un lato, sul tipo di tutela invocabile dai candidati non vincitori (nella cui veste agisce l'odierna ricorrente) e, dall'altro, sui limiti del sindacato giurisdizionale rispetto alle scelte discrezionali dell'Amministrazione datrice di lavoro.
5 Tuttavia la selezione per l'assegnazione di posizioni organizzative dirigenziali presuppone una valutazione comparativa tra gli aspiranti all'incarico che, seppur discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod civ, delle regole unilateralmente o contrattualmente fissate ( Corte di Cassazione 26966/2019, nonché
Corte di Cassazione 2141/2017) .
Ne deriva che il lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o quello che assume di non essere stato correttamente valutato, è il titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative ( Corte di
Cassazione 23424/2004 ) e può esercitare l'azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione della valutazione ( Corte di Cassazione 268/2009 ) , nonché agire per il risarcimento del danno da perdita di chance (cfr. Cass. Civ. n. 26615/2019), ma non ha diritto all'assegnazione de posto .
La domanda del dott. di assegnazione del posto è dunque inammissibile. Pt_1
Domanda risarcitoria
Resta quindi da esaminare la domanda risarcitoria.
Deve in via preliminare osservarsi che il ricorrente non allega e deduce a prova le ragioni della sussistenza dei danni fatti valere ( alla professionalità, perdita di chance, all'immagine patrimoniale) .
Non ha fornito elementi per porre in comparazione i diversi trattamenti retributivi connessi alla posizione rivestita e a quella auspicata, non ha illustrato quali sono le occasioni andate perdute, non ha spiegato in che cosa si è concretizzato il suo danno all'immagine, rivestendo comunque il ricorrente un posizione organizzativa apicale e di tutto rilievo all'interno del Controparte_1
E poiché i danni non possono presumersi, ma devono essere provati, anche attraverso presunzioni sia nella loro derivazione causale che nella loro entità, la domanda risarcitoria svolta , carente di tali elementi, può trovare accoglimento .
6 In ogni caso, se anche si volesse superare tale tranciante conclusione deve osservarsi che se si esaminano i profili di illegittimità fatti valere in ricorso non può giungersi a diversa conclusione.
I prospettati profili di illegittimità della procedura o sono inconsistenti o non sono configurabili perché applicabili a procedure concorsuali diverse da quelle in esame..
Violazione del diritto di accesso ai documenti della procedura
L'Amministrazione risulta aver provveduto alla consegna della documentazione della procedura, se e nella misura in cui essa era disponibile.
La mancata consegna dei verbali dei colloqui effettuati dal Direttore Generale è stata spiegata dal con limpidezza e plausibile ragione: il Direttore Controparte_1
Generale è passato improvvisamente ad altra Amministrazione e nessun verbale di colloquio è stato redatto del colloquio da lui effettuato , sicché la Commissione, nominata per la procedura esterna, ha sopperito a tale mancanza e ha redatto la valutazione indicando le ragioni di ritenuta inidoneità.
La restate documentazione per la quale il ricorrente presentava una posizione qualificata di interesse gli è stata consegnata ed in ogni caso è stata versata in atti.
Il vizio denunciato appare quindi del tutto inconsistente, anche perché non inficerebbe in alcun modo la validità della selezione che ormai era conclusa.
Simultaneità delle procedure violazione art 19 commi 1 bis e 6 Dlvo 165/2001
La contestata simultaneità delle due procedure (quella interna e quella pubblica) invero non è esistita, poiché le due procedure, seppur indette in pari data, non sono state contemporanee, in quanto si è proceduto prima alla selezione del personale interno e solo dopo che questa si era conclusa, con esito negativo, alla selezione pubblica.
Non sussiste quindi la paventata violazione del Regolamento Comunale.
Si osserva ancora che l'eccepita ripetizione del colloquio innanzi alla Commissione esaminatrice per la selezione esterna, una volta che il dott. aveva già eseguito il Pt_1
7 colloquio innanzi al Direttore Generale, lungi dal costituire un vulnus alla correttezza e alla buona fede da parte della PA procedente, ha rappresentato l'unica soluzione possibile, dopo che il Direttore Generale, aveva improvvisamente lasciato il
[...]
, senza compilare alcun verbale e scheda di valutazione. CP_1
La scelta di utilizzare il medesimo organismo selettivo , peraltro già istituito per la selezione esterna, ha garantito la valutazione della domanda di interesse presentata dal dott. e del suo curriculum professionale da parte di un organismo collegiale e Pt_1
terzo, che ha condotto la selezione in modo omogeneo rispetto agli aspiranti esterni, giungendo alla conclusione di inidoneità.
Mancata indicazione dei criteri e punteggi di valutazione
Come detto la procedura selettiva ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2019, (ud.
28/02/2019, dep. 03/05/2019), n.2867) .
Da ciò consegue che la selezione, essendo una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, è volta ad apprezzare, in funzione della natura fiduciaria dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere.
Ne deriva che la mancata individuazione di punteggi e di criteri valutativi, diversi dai requisiti indicati nel bando di selezione interna ( doc 7 ricorso ) e previsti dalla legge risulta, ne diviene del tutto irrilevante, non essendo necessaria la predisposizione di una graduatoria degli idonei.
8 La scheda sintetica di valutazione del dott. ed il giudizio conclusivo di Pt_1
inidoneità sono comunque motivati , seppur sinteticamente, con specifica indicazione del profilo di ritenuta carenza.
Risulta poi che la Commissione abbia altresì indicato i criteri di valutazione dei candidati esterni, nonché i temi da trattare nei successivi colloqui ( doc 9 convenuta) .
Sulla base di tali criteri i curricula presentati venivano considerati omogenei e solo all'esisto dei colloqui veniva presentata una rosa di 5 candidati da proporre al Sindaco
( doc 16 e 17 convenuta) .
La decisione definitiva è stata poi assunta dal Sindaco che, in ogni caso , non sarebbe stato in alcun modo vincolato dalla scelta degli idonei, potendo anche decidere di non nominare nessuno, trattandosi di decisione altamente fiduciaria .
Trattasi di valutazione non censurabile, in quanto discrezionale .
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate per un terzo in ragione della dinamica della selezione che ha risentito dell'interruzione della procedura da parte dell'allontanamento del Direttore Generale del la frazione residua Controparte_1
segue la soccombenza
Il Giudice
definitivamente pronunciando
1. Respinge il ricorso;
2. Compensa per 1/3 le spese di lite;
3. condanna il ricorrente a rifondere il della frazione residua di Controparte_1
spese processuali che si liquidano in euro 3.127,00 , oltre spese generali , oltre IVA e
CPA se dovute.
Genova, 13.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
9 10
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n 31 /3B presso e nello studio dell'Avv. Annita Cerulli (C.F. - PEC C.F._1
che lo rappresenta e difende Email_1 congiuntamente e/o disgiuntamente all' Avv. Simona Nicatore (C.F. PEC come da CodiceFiscale_2 Ema_2 Email_3 mandato separato in calce al ricorso ed allegato al fascicolo informatico RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Garibaldi 9 (Palazzo Tursi - Civica
Avvocatura, fax n. 010.55.72.695 – 010.55.72.847), si costituiscono in giudizio l'Avv. Raffaella Maria Parodi ( – PEC C.F._3
e l'Avv. Matteo Carlo Gennai Email_4
( - PEC , con poteri C.F._4 Email_5 anche disgiunti, in virtù dell'allegata procura generale alle liti autenticata dal Segretario Generale del in data 16.11.2023 Controparte_1
MOTIVAZIONE
1 Con ricorso depositato il 29 agosto 2023 , Parte_1
Funzionario del dal 2021 Comandante titolare di posizione Controparte_1
organizzativa nell'ambito dell'Unità Territoriale Centro dopo aver a lungo ricoperto posizione organizzativa del Reparto Munizioni e Depositeria, ha impugnato gli atti della selezione interna , indetta con comunicazione nr 3210079 del 23 agosto 2022 dal per ricoprire il ruolo di Direzione Forza Polizia Locale presso Controparte_1
il medesimo chiedendo al Tribunale di Genova di : CP_1
1. accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'illegittimità e/o inefficacia e la nullità di qualsiasi provvedimento relativo all'inidoneità del Dott. Parte_1
nell'ambito della selezione protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 relativa alla ricerca di ''candidati idonei a ricoprire il ruolo dei dirigenti determinato nell'ambito della direzione Corpo Polizia Locale'' in quanto privo di motivazioni ed in violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.
97 Cost per i motivi meglio esposti in narrativa;
2. conseguentemente all'accertamento e dichiarazione di quanto indicato nel punto 1) che precede:
1. accertare e dichiarare che il Dott. ha i requisiti previsti dal Parte_1
nella selezione protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 e che Controparte_1
l'assegnazione dei ruoli di dirigenza ex art 110 TUEL è avvenuta in violazione delle norme di cui agli art 36, 37 e 74 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici per i motivi meglio esposti in narrativa e conseguentemente 2. accertare e dichiarare il diritto del dott. a ricoprire il ruolo previsto dalla selezione Parte_1
protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 relativa alla ricerca di ''candidati idonei
a ricoprire il ruolo dei dirigenti determinato nell'ambito della direzione Corpo Polizia Locale'' per i motivi meglio visti in parte narrativa, nonché dichiarare tenuto il convenuto ad inserirlo in tale Controparte_1
profilo/posizione;
2
3. accertare e dichiarare sussistere in capo al ricorrente un danno alla professionalità, un danno curriculare e un danno da perdita di chance e/o all'immagine, nonché un danno retributivo ed economico nelle voci sia tabellari sia accessorie e variabili anche
a base aziendale nessuna esclusa, tutte quali conseguenze delle singole condotte illegittime tenute dalle convenute e conseguentemente 4. condannare il CP_1
convenuto al risarcimento a favore del dott. dei danni
[...] Parte_1
tutti, danno alla professionalità anche in termini di perdita di chance, danno all'immagine, danno retributivo ed economico di base ed accessorio previsto dalla contrattazione di settore nazionale ed integrativa in relazione alla posizione professionale oggetto della selezione protocollo n 3210079 datata 23 agosto 2022 relativa alla ricerca di ''candidati idonei a ricoprire il ruolo dei dirigenti determinato nell'ambito della in oggi impugnata, con condanna al Controparte_2
pagamento di una somma nella misura che risulterà dovuta previa ammissione CTU contabile o altra misura meglio vista, per il danno alla professionalità anche in via equitativa;
Con vittoria degli onorari e delle spese di giudizio”.
Il ricorrente allegava di avere presentato domanda per partecipare alla selezione, avendone i requisiti e tuttavia , dopo un primo colloquio con il Direttore Generale, finalizzato alla ricerca delle professionalità idonee fra il personale interno al Comune di Genova, veniva sottoposto a nuovo colloquio da parte della Commissioni esaminatrice, costituita per la selezione esterna per il conferimento del medesimo incarico ovvero l'incarico di Dirigenza nell'ambito della Direzione Comando Polizia
Locale di Genova, colloquio all'esito del quale veniva ritenuto non idoneo.
Il ricorrente contestava la procedura seguita dal Genova per la selezione CP_1
indetta il 23 agosto 2022, nonché il giudizio di inidoneità espresso nei suoi confronti dalla Commissione.
Rilevava l'illegittimità della contemporaneità fra la procedura di selezione interna e quella esterna, dovendo la seconda esperirsi solo una volta conclusa la prima ad opera del Direttore Generale.
3 Eccepiva anche l'illegittimità della procedura interna seguita, perché non erano chiari i criteri della selezione, né i criteri di valutazione seguiti dalla per CP_3
ritenere la sua inidoneità.
E seppur la procedura non costituisse un vero e proprio concorso, con una griglia di valutazione ed una graduatoria finale di punteggi, doveva potersi desumere ex ante sulla base di quali criteri si era concluso per la sua inidoneità, dovendosi comunque accertare ex art 110 TUEL la comprovata esperienza professionale pluriennale e la specifica professionalità, di cui certamente egli non difettava, come da ampio curriculum documentato in atti.
Osservava come la valutazione espressa nei suoi confronti fosse approssimativa ed il provvedimento non fosse per nulla motivato con palese violazione degli obblighi gravanti sulla PA, al par di ogni altro datore di lavoro privato, di rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Avendo quindi il ricorrente tutte le competenze ed esperienze necessarie per ricoprire il ruolo dirigenziale di cui alla selezione impugnata, doveva essere affermato il suo diritto a ricoprire l'incarico ivi previsto, con conseguente sua assegnazione al ruolo previsto dalla selezione, dichiarando il tenuto ad inserirlo in tale Controparte_1
posizione. Chiedeva anche la condanna del convenuto al risarcimento dei danni alla professionalità, curriculare, per perdita di chance e/o all'immagine , nonché del danno retributivo ed economico nelle voci sia tabellari sia accessorie e variabili.
Si costituiva il , chiedendo il rigetto del ricorso , essendo stata la Controparte_1
procedura contestata, correttamente eseguita.
Il ricorso non è fondato per le ragioni che si illustrano.
Il reclutamento il reclutamento delle figure dirigenziali in argomento è disciplinato dall'articolo 110 del decreto legislativo due 06/07/2000 TESTO UNICO ENTI
LOCALI ai sensi del quale:
4 “1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unita'. Fermi restando i' requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' nelle materie oggetto dell' incarico lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di w dei servizio degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione possa avvenire mediante contratto a tempo determinato ai sensi dei commi 1 bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 165 2001 Testo Unico Pubblico Impiego”.
Tale selezione non costituisce un concorso pubblico e neppure una selezione per esami e titoli, ma la valutazione sulla base del curricula personali di personale, interessato ricoprire il ruolo bandito , ritenuto idoneo a ricoprire l'incarico .
La procedura difetterebbe in radice dei requisiti del concorso e sarebbe connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco operata nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità (cfr. infra multis: Cassazione civile, Sez. lav. 13/01/2014, n. 478; Sez. lav. 19/03/2015, n.
5516; Cassazione civile Sez. Un. 04/09/2018, n. 21600).
Trattasi quindi di una procedura altamente discrezionale nell'ambito della quale il giudice non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nella valutazione del candidato da ritenersi più idoneo.
La natura “non concorsuale” della procedura in esame ha ripercussioni, da un lato, sul tipo di tutela invocabile dai candidati non vincitori (nella cui veste agisce l'odierna ricorrente) e, dall'altro, sui limiti del sindacato giurisdizionale rispetto alle scelte discrezionali dell'Amministrazione datrice di lavoro.
5 Tuttavia la selezione per l'assegnazione di posizioni organizzative dirigenziali presuppone una valutazione comparativa tra gli aspiranti all'incarico che, seppur discrezionale, deve essere effettuata dal datore di lavoro nel rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod civ, delle regole unilateralmente o contrattualmente fissate ( Corte di Cassazione 26966/2019, nonché
Corte di Cassazione 2141/2017) .
Ne deriva che il lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o quello che assume di non essere stato correttamente valutato, è il titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative ( Corte di
Cassazione 23424/2004 ) e può esercitare l'azione di esatto adempimento al fine di ottenere la ripetizione della valutazione ( Corte di Cassazione 268/2009 ) , nonché agire per il risarcimento del danno da perdita di chance (cfr. Cass. Civ. n. 26615/2019), ma non ha diritto all'assegnazione de posto .
La domanda del dott. di assegnazione del posto è dunque inammissibile. Pt_1
Domanda risarcitoria
Resta quindi da esaminare la domanda risarcitoria.
Deve in via preliminare osservarsi che il ricorrente non allega e deduce a prova le ragioni della sussistenza dei danni fatti valere ( alla professionalità, perdita di chance, all'immagine patrimoniale) .
Non ha fornito elementi per porre in comparazione i diversi trattamenti retributivi connessi alla posizione rivestita e a quella auspicata, non ha illustrato quali sono le occasioni andate perdute, non ha spiegato in che cosa si è concretizzato il suo danno all'immagine, rivestendo comunque il ricorrente un posizione organizzativa apicale e di tutto rilievo all'interno del Controparte_1
E poiché i danni non possono presumersi, ma devono essere provati, anche attraverso presunzioni sia nella loro derivazione causale che nella loro entità, la domanda risarcitoria svolta , carente di tali elementi, può trovare accoglimento .
6 In ogni caso, se anche si volesse superare tale tranciante conclusione deve osservarsi che se si esaminano i profili di illegittimità fatti valere in ricorso non può giungersi a diversa conclusione.
I prospettati profili di illegittimità della procedura o sono inconsistenti o non sono configurabili perché applicabili a procedure concorsuali diverse da quelle in esame..
Violazione del diritto di accesso ai documenti della procedura
L'Amministrazione risulta aver provveduto alla consegna della documentazione della procedura, se e nella misura in cui essa era disponibile.
La mancata consegna dei verbali dei colloqui effettuati dal Direttore Generale è stata spiegata dal con limpidezza e plausibile ragione: il Direttore Controparte_1
Generale è passato improvvisamente ad altra Amministrazione e nessun verbale di colloquio è stato redatto del colloquio da lui effettuato , sicché la Commissione, nominata per la procedura esterna, ha sopperito a tale mancanza e ha redatto la valutazione indicando le ragioni di ritenuta inidoneità.
La restate documentazione per la quale il ricorrente presentava una posizione qualificata di interesse gli è stata consegnata ed in ogni caso è stata versata in atti.
Il vizio denunciato appare quindi del tutto inconsistente, anche perché non inficerebbe in alcun modo la validità della selezione che ormai era conclusa.
Simultaneità delle procedure violazione art 19 commi 1 bis e 6 Dlvo 165/2001
La contestata simultaneità delle due procedure (quella interna e quella pubblica) invero non è esistita, poiché le due procedure, seppur indette in pari data, non sono state contemporanee, in quanto si è proceduto prima alla selezione del personale interno e solo dopo che questa si era conclusa, con esito negativo, alla selezione pubblica.
Non sussiste quindi la paventata violazione del Regolamento Comunale.
Si osserva ancora che l'eccepita ripetizione del colloquio innanzi alla Commissione esaminatrice per la selezione esterna, una volta che il dott. aveva già eseguito il Pt_1
7 colloquio innanzi al Direttore Generale, lungi dal costituire un vulnus alla correttezza e alla buona fede da parte della PA procedente, ha rappresentato l'unica soluzione possibile, dopo che il Direttore Generale, aveva improvvisamente lasciato il
[...]
, senza compilare alcun verbale e scheda di valutazione. CP_1
La scelta di utilizzare il medesimo organismo selettivo , peraltro già istituito per la selezione esterna, ha garantito la valutazione della domanda di interesse presentata dal dott. e del suo curriculum professionale da parte di un organismo collegiale e Pt_1
terzo, che ha condotto la selezione in modo omogeneo rispetto agli aspiranti esterni, giungendo alla conclusione di inidoneità.
Mancata indicazione dei criteri e punteggi di valutazione
Come detto la procedura selettiva ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali) non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, attraverso una valutazione poi espressa in una graduatoria finale recante i giudizi attribuiti a tutti i concorrenti ammessi, essendo piuttosto finalizzata ad accertare tra coloro che hanno presentato domanda quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall'esterno dell'incarico dirigenziale (Consiglio di Stato sez. V, 03/05/2019, (ud.
28/02/2019, dep. 03/05/2019), n.2867) .
Da ciò consegue che la selezione, essendo una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, è volta ad apprezzare, in funzione della natura fiduciaria dell'incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere.
Ne deriva che la mancata individuazione di punteggi e di criteri valutativi, diversi dai requisiti indicati nel bando di selezione interna ( doc 7 ricorso ) e previsti dalla legge risulta, ne diviene del tutto irrilevante, non essendo necessaria la predisposizione di una graduatoria degli idonei.
8 La scheda sintetica di valutazione del dott. ed il giudizio conclusivo di Pt_1
inidoneità sono comunque motivati , seppur sinteticamente, con specifica indicazione del profilo di ritenuta carenza.
Risulta poi che la Commissione abbia altresì indicato i criteri di valutazione dei candidati esterni, nonché i temi da trattare nei successivi colloqui ( doc 9 convenuta) .
Sulla base di tali criteri i curricula presentati venivano considerati omogenei e solo all'esisto dei colloqui veniva presentata una rosa di 5 candidati da proporre al Sindaco
( doc 16 e 17 convenuta) .
La decisione definitiva è stata poi assunta dal Sindaco che, in ogni caso , non sarebbe stato in alcun modo vincolato dalla scelta degli idonei, potendo anche decidere di non nominare nessuno, trattandosi di decisione altamente fiduciaria .
Trattasi di valutazione non censurabile, in quanto discrezionale .
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di lite devono essere compensate per un terzo in ragione della dinamica della selezione che ha risentito dell'interruzione della procedura da parte dell'allontanamento del Direttore Generale del la frazione residua Controparte_1
segue la soccombenza
Il Giudice
definitivamente pronunciando
1. Respinge il ricorso;
2. Compensa per 1/3 le spese di lite;
3. condanna il ricorrente a rifondere il della frazione residua di Controparte_1
spese processuali che si liquidano in euro 3.127,00 , oltre spese generali , oltre IVA e
CPA se dovute.
Genova, 13.12.2024
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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