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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 12/06/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1363/2024 promossa da:
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
SCIASCIA, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Barletta, alla Via Vitrani
n°43 appellante contro
( e ( ), CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 CodiceFiscale_3 rappresentate e difese dall'avv. Maurizio SASSO unitamente al quale elettivamente do- miciliate in Trani, al lungomare Cristoforo Colombo n°140 appellate avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione resa dal Tribu- nale di Trani nel procedimento iscritto al R.G. n°1894/2024, emessa il 5.7.2024 (Ces- sazione del contratto di locazione alla scadenza, uso abitativo), sulle conclusioni rasse- gnate dalle parti all'udienza di discussione del 11.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. ha condotto in locazione l'immobile di proprietà delle Parte_1 sig.re e ubicato in Barletta, alla via Madonna degli Angeli n°27. CP_1 Controparte_2
Il contratto, stipulato in data 10.3.2007, è stato rinnovato alla scadenza sino a
Pag. 1 a 6 che, con lettera raccomandata in data 20.2.2023, le locatici hanno deciso di risolvere il contratto alla scadenza, prefissata di marzo 2025.
La missiva veniva recapitata al sig. in data 22.3.2023. Pt_1
Cionondimeno, con atto di citazione di licenza per finita locazione e contestuale citazione per la convalida, notificato in data 16.5.2024, le sig.re decidevano di Pt_2 adire il Tribunale di Trani al fine di precostituirsi anche il titolo esecutivo per l'eventuale ipotetica futura necessità di ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.
Il sig. non si costituiva in giudizio. Pt_1
Il Tribunale di Trani, con l'ordinanza impugnata, anziché convalidare la licenza, convalidava uno sfratto per finita locazione fissando la data del rilascio e condannando, altresì, il conduttore alle spese di lite.
In data 23.9.2024, le sig.re notificavano alla controparte l'ordinanza di Pt_2 convalida dello sfratto con pedissequo atto di precetto, intimandogli sia il rilascio dell'im- mobile, alla data indicata dal provvedimento giudiziale, sia il pagamento delle spese del grado, per complessivi € 1.196,74, oltre agli interessi moratori e spese successive oc- corrende.
Avverso il provvedimento propone appello il sig. , il quale si Parte_1 affida a due motivi di gravame, con il primo dei quali eccepisce l'ultrapetizione dell'or- dinanza impugnata, anziché convalidare la licenza per finita locazione aveva convalidato uno sfratto per finita locazione;
con il secondo dei quali contesta la condanna alle spese, sostenendo che le stesse, in caso di licenza per finita locazione, non sono ripetibili a carico del conduttore.
Si sono costituite in giudizio le sig.re e , le quali contestano CP_1 Controparte_3 il gravame evidenziando che il lamentato vizio di ultrapetizione non sussiste trattandosi, nella specie, di mero errore materiale.
Esse, inoltre, ritengono che correttamente il primo giudice ha condannato il sig. alle spese di lite in quanto “(…) è stato proprio il conduttore a provocare Pt_1
l'azione giudiziale perché non ha riscontrato, né manifestato alcuna adesione o collabo- razione al rilascio spontaneo al termine della locazione, rimanendo assolutamente si- lente rispetto alla comunicazione di disdetta ricevuta per racc. a/r del 20.3.2024, col malcelato intento di procrastinare il più possibile la permanenza nell'immobile locato, ben oltre la scadenza contrattuale, continuando a beneficiare di un canone economica- mente vantaggioso perché parametrato agli iniziali valori locativi di mercato, ormai ri- salenti” (cfr. comparsa di risposta, pag. 4).
Questa Corte, con ordinanza in data 17.2.2025, ha accolto l'istanza incidentale di
Pag. 2 a 6 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata “(…) ritenuto che ricor- rono i presupposti per la concessione dell'invocata sospensiva, non appalesandosi pre- testuoso il motivo di gravame attinente la condanna alle spese del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, è fondato e va accolto.
Va, pregiudizialmente, dichiarata l'ammissibilità del gravame atteso che l'ordi- nanza, che ha erroneamente convalidato lo sfratto, è appellabile.
Il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha concesso un titolo (lo sfratto) non richiesto, violando l'art. 112 c.p.c., ha natura decisoria e contenuto sostanziale di sentenza, sicché è impugnabile con l'appello essendo stata emanata in difetto dei pre- supposti prescritti dalla legge, al di fuori dello schema processuale dell'art. 657, co. 1,
c.p.c.-
La Suprema Corte ha chiarito che “L'intimazione di licenza per finita locazione non ha soltanto valore processuale come indicazione, insieme all'istanza di convalida, dell'oggetto della domanda attrice, ma costituisce anche l'atto con il quale il locatore esercita il potere di determinare la cessazione della locazione a tempo indeterminato ovvero di impedire la tacita rinnovazione della locazione a tempo determinato, di cui stia per scadere il termine, ed e quindi produttiva di effetti giuridici sostanziali. L'ordi- nanza di convalida si risolve in una condanna in futuro dell'intimato a rilasciare l'immo- bile in suo godimento ed ha il valore di un'ordinaria sentenza definitiva di merito” (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 20.1.1964, n°172).
Ciò premesso, effettivamente il Tribunale di Trani, con l'ordinanza impugnata, è andato ultra petita, avendo concesso un provvedimento non richiesto (lo sfratto per finita locazione), ed avendo condannato il conduttore – che non è comparso e non si è opposto alla convalida dell'intimata licenza – alle spese di giudizio.
Del tutto infondate appaiono, al riguardo, le deduzioni difensive delle sig.re CP_1 le quali sostengono che il primo giudice avrebbe, in realtà, commesso un mero errore materiale nel convalidare lo sfratto, anziché la licenza per finita locazione, dal momento che il prestampato utilizzato dal Tribunale non lascia scanso ad equivoci di sorta circa la volontà di adottare il provvedimento ex art. n657 co. 2, c.p.c., anziché quello di cui al primo comma della medesima disposizione.
Ed invero, al di là dell'inoppugnabile dato testuale desumibile dalla piana lettura del provvedimento impugnato, la conferma che, nella specie, il Tribunale abbia emesso un'ordinanza di convalida dello sfratto per finita locazione, deriva, altresì, dal provvedi- mento pedissequo di condanna alle spese che, nelle ipotesi di licenza, non sono ripetibili
Pag. 3 a 6 a carico del conduttore.
È fin troppo facile rilevare, invero, che le differenze tra “licenza” e “sfratto” sono sostanziali e non formali attenendo la prima alla fase antecedente la conclusione del contratto e la seconda alla fase – patologica – successiva nella quale l'immobile locato non vanga rilasciato alla scadenza.
Di tale diversità ne erano certamente consce le stesse appellate che, nel proprio ricorso introduttivo di primo grado, che è stato notificato nel termine antecedente i sei mesi dalla scadenza, hanno espressamente affermato che “(…) la presente intimazione deve in ogni caso considerarsi quale formale disdetta del contratto”.
Del tutto pretestuose appaiono, pertanto, le deduzioni delle sig.re le quali CP_1 sostengono addirittura che “(…) è stato proprio il conduttore a provocare l'azione giudi- ziale perché non ha riscontrato, né manifestato alcuna adesione o collaborazione al rilascio spontaneo al termine della locazione (…)”.
Orbene, pur volendo prescindere dall'assoluta indeterminatezza dell'assunto delle appellate (che non spiegano in che termini il sig. avrebbe dovuto aderire o Pt_1 collaborare alla cessazione degli effetti del contratto di locazione un anno prima della sua naturale scadenza), sta di fatto che il codice di rito non pone alcun onere di “ade- sione” o “collaborazione” a carico del conduttore destinatario di una lettera di disdetta del contratto alla scadenza.
Il primo motivo di appello è, dunque, fondato e l'ordinanza di convalida va, per- tanto revocata, dandosi, tuttavia, atto che risulta circostanza pacifica l'avvenuto rilascio dell'immobile locato da parte del sig. in data 10.3.2024, data prefissata in Pt_1 contratto di cessazione del rapporto negoziale.
Anche il secondo motivo di gravame merita accoglimento.
È ius receptum che “Nel procedimento di convalida di licenza per finita locazione, qualora intervenga la convalida ai sensi dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice non può disporre la condanna alle spese a carico del conduttore-intimato e a favore del locatore
(con la configurabilità del diritto di quest'ultimo al relativo rimborso), non trovando ap- plicazione in tal caso, oltre al principio della soccombenza, nemmeno quello di causalità, poiché il provvedimento di convalida non può considerarsi pronunciato in dipendenza di un fatto del convenuto, che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensì di un interesse esclusivo dell'attore-intimante alla costituzione in via preventiva di un titolo esecutivo, da far valere successivamente alla scadenza del contratto” (Caas. Civ., sez. III, 20.2.2007, n°3969).
La massima, lungi dall'essere un “un orientamento isolato”, come erroneamente
Pag. 4 a 6 sostengono le appellate, rappresenta un pacifico principio dell'Ordinamento, in conside- razione del fatto che l'ordinanza di convalida della licenza per finita locazione è univer- salmente intesa come una condanna in futuro, che non necessita dell'accertamento dell'eventuale dal comportamento del conduttore, del quale non si può sapere se rila- scerà, o meno, l'immobile alla scadenza.
Per alto verso, le sig.re hanno giustificato l'azione giudiziaria, ed il diritto CP_1 alla ripetibilità delle relative spese, in considerazione del fatto che il comportamento asseritamente “silente” del sig. esplicherebbe il “(…) malcelato intento di pro- Pt_1 crastinare il più possibile la permanenza nell'immobile locato, ben oltre la scadenza contrattuale, continuando a beneficiare di un canone economicamente vantaggioso per- ché parametrato agli iniziali valori locativi di mercato, ormai risalenti”.
Asserzioni delle quali manca la prova.
Anzi, il fatto che il conduttore abbia rilasciato l'immobile alla scadenza, senza nemmeno attendere la data successiva, fissata dall'ordinanza impugnata (come dichia- rato dalle appellate nelle note scritte depositate rispettivamente in data 14.3.2025 ed in data 30.5.2025), depone per l'esatto contrario.
L'appello va conclusivamente accolto e le appellate vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soc- combenza e che sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame (da € 1.100, ad € 5.200,00), tenendo conto dell'assenza di specifiche, par- ticolari o complesse questioni di fatto e di diritto, nonché del tenore delle difese esple- tate dalle parti.
Nulla per le spese di lite di primo grado atteso che il sig. non essendosi Pt_1 costituto in giudizio dinanzi al Tribunale di Trani, non ha svolto alcuna attività difensiva in quel grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e ogni diversa istanza ed Parte_3 CP_1 Controparte_2 eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulla richiesta di rilascio dell'immobile;
2. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, revoca l'ordinanza di convalida dello sfratto anche quanto alla liquidazione delle spese processuali di primo grado;
3. condanna le appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 120,00 per spese ed € 1.458,00 per compensi, il tutto
Pag. 5 a 6 oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, da di- strarsi in favore dell'avv. Carlo Sciascia, antistatario;
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 11.6.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 6 a 6