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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17729 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 7058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.7058/24 sul ricorso svolto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti come dalle stesse integrate con note conformi del 31.10.24
e 4.11.24; ritenutane l'equità e congruità; che sussistono giustificati motivi atteso l'esito del giudizio per compensare le spese di lite;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nelle note conformi del
31.10.24 e 4.11.24, e, segnatamente: ” Confermare sino al 6 giugno 2025 le condizioni attualmente in essere;
2)Confermare il regime di affidamento condiviso del figlio (nato in Israele a [...]_1
Gan il 16.10.2010);3)Assegnare, a far data dal 7 giugno 2025, – fine dell'anno scolastico 2024/2025- allorquando la Signora si trasferirà in Israele, la ex casa familiare di Roma, Viale della Pt_1
Primavera n. 103 al sig. proprietario esclusivo dell'immobile, con quanto in essa Controparte_1 contenuto ad eccezione degli effetti e beni personali della Signora e ciò in funzione del Pt_1 collocamento del figlio minore e della circostanza che il figlio seppure maggiorenne Per_1 Per_2 non è autosufficiente essendo studente, ivi continuerà a vivere. La signora contestualmente Pt_1 al rilascio della ex casa coniugale fornirà l'attestazione di avvenuto integrale pagamento delle spese condominiali. Il Signor prende atto ed accetta che dalla sottoscrizione del presente CP_1 accordo e fino al definitivo trasferimento della Signora la stessa potrà recarsi in Israele, Pt_1 come attualmente avviene, per poter svolgere il proprio lavoro nei giorni che comunicherà preventivamente. 4)Revocare, a far data dal 7 giugno 2025, l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli pari ad originari € 700,00 (attuali € 829,00) posto a carico del sig.
[...]
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso;
5) CP_1
Porre a carico della Signora con decorrenza dal 7 giugno 2025 un assegno di € 400,00 Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno) da corrispondere al Sig. CP_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con successivi aumenti Istat. La madre contribuirà, altresì, alle spese straordinarie per entrambi i figli come da Protocollo del Tribunale di
Roma nella misura del 50%.6) Statuire che la madre potrà vedere il figlio minore quando vorrà in accordo con il padre e comunque almeno con il seguente calendario: a) Due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica da comunicare al padre con almeno una settimana di anticipo recandosi la stessa a Roma e ciò fino a quando persisterà lo stato di guerra in Israele. Quando terminerà la guerra una volta al mese sarà la madre a recarsi in Italia ed una volta sarà il figlio Per_1 compatibilmente agli impegni scolastici e di relazione del minore, a recarsi in Israele, e qualora lo desiderasse anche maggiorenne ma non autonomo economicamente. b) Per le festività di Per_2
Natale, fino a quando non sarà cessato il conflitto la madre trascorrerà con i figli ad anni alterni metà delle festività in Italia alternando il periodo comprendente il Natale con il periodo comprendente il Capodanno;
Pasqua ad anni alterni Quando sarà cessato il conflitto i figli trascorreranno con la madre in Israele metà delle vacanze scolastiche alternando il periodo comprendente il Natale con il periodo comprendente Capodanno;
trascorreranno, sempre quando cesserà il conflitto, con la madre in Israele tutte le festività ebraiche, compatibilmente con gli impegni scolastici e di relazione del minore. Quando nel mese cadono festività le visite dei fine settimana si intendono sospese. c) Per le vacanze estive fino a quando perdurerà il conflitto la Signora Pt_1 trascorrerà in Italia con i figli 30 giorni anche divisi in due periodi e precisamente 20 giorni nel mese di luglio e 10 giorni nel mese di settembre con preavviso al Sig. di almeno 10 giorni. CP_1
Quando sarà cessato il conflitto attualmente in essere in Israele durante le vacanze scolastiche estive la madre terrà con sé a Tel Aviv dal 18 giugno sino al 5 agosto e dal 5 settembre fino Per_1 all'apertura della scuola. 6) Tutte le spese di viaggio per sé e per i figli verranno sostenute interamente dalla Signora;
Pt_1
-compensa le spese di lite
Roma, 7.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.7058/24 sul ricorso svolto da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti come dalle stesse integrate con note conformi del 31.10.24
e 4.11.24; ritenutane l'equità e congruità; che sussistono giustificati motivi atteso l'esito del giudizio per compensare le spese di lite;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c.
DISPONE
la modifica delle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nelle note conformi del
31.10.24 e 4.11.24, e, segnatamente: ” Confermare sino al 6 giugno 2025 le condizioni attualmente in essere;
2)Confermare il regime di affidamento condiviso del figlio (nato in Israele a [...]_1
Gan il 16.10.2010);3)Assegnare, a far data dal 7 giugno 2025, – fine dell'anno scolastico 2024/2025- allorquando la Signora si trasferirà in Israele, la ex casa familiare di Roma, Viale della Pt_1
Primavera n. 103 al sig. proprietario esclusivo dell'immobile, con quanto in essa Controparte_1 contenuto ad eccezione degli effetti e beni personali della Signora e ciò in funzione del Pt_1 collocamento del figlio minore e della circostanza che il figlio seppure maggiorenne Per_1 Per_2 non è autosufficiente essendo studente, ivi continuerà a vivere. La signora contestualmente Pt_1 al rilascio della ex casa coniugale fornirà l'attestazione di avvenuto integrale pagamento delle spese condominiali. Il Signor prende atto ed accetta che dalla sottoscrizione del presente CP_1 accordo e fino al definitivo trasferimento della Signora la stessa potrà recarsi in Israele, Pt_1 come attualmente avviene, per poter svolgere il proprio lavoro nei giorni che comunicherà preventivamente. 4)Revocare, a far data dal 7 giugno 2025, l'assegno per il contributo al mantenimento dei figli pari ad originari € 700,00 (attuali € 829,00) posto a carico del sig.
[...]
in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso;
5) CP_1
Porre a carico della Signora con decorrenza dal 7 giugno 2025 un assegno di € 400,00 Parte_1 quale contributo per il mantenimento dei figli (€ 200,00 ciascuno) da corrispondere al Sig. CP_1
a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con successivi aumenti Istat. La madre contribuirà, altresì, alle spese straordinarie per entrambi i figli come da Protocollo del Tribunale di
Roma nella misura del 50%.6) Statuire che la madre potrà vedere il figlio minore quando vorrà in accordo con il padre e comunque almeno con il seguente calendario: a) Due fine settimana al mese dal venerdì alla domenica da comunicare al padre con almeno una settimana di anticipo recandosi la stessa a Roma e ciò fino a quando persisterà lo stato di guerra in Israele. Quando terminerà la guerra una volta al mese sarà la madre a recarsi in Italia ed una volta sarà il figlio Per_1 compatibilmente agli impegni scolastici e di relazione del minore, a recarsi in Israele, e qualora lo desiderasse anche maggiorenne ma non autonomo economicamente. b) Per le festività di Per_2
Natale, fino a quando non sarà cessato il conflitto la madre trascorrerà con i figli ad anni alterni metà delle festività in Italia alternando il periodo comprendente il Natale con il periodo comprendente il Capodanno;
Pasqua ad anni alterni Quando sarà cessato il conflitto i figli trascorreranno con la madre in Israele metà delle vacanze scolastiche alternando il periodo comprendente il Natale con il periodo comprendente Capodanno;
trascorreranno, sempre quando cesserà il conflitto, con la madre in Israele tutte le festività ebraiche, compatibilmente con gli impegni scolastici e di relazione del minore. Quando nel mese cadono festività le visite dei fine settimana si intendono sospese. c) Per le vacanze estive fino a quando perdurerà il conflitto la Signora Pt_1 trascorrerà in Italia con i figli 30 giorni anche divisi in due periodi e precisamente 20 giorni nel mese di luglio e 10 giorni nel mese di settembre con preavviso al Sig. di almeno 10 giorni. CP_1
Quando sarà cessato il conflitto attualmente in essere in Israele durante le vacanze scolastiche estive la madre terrà con sé a Tel Aviv dal 18 giugno sino al 5 agosto e dal 5 settembre fino Per_1 all'apertura della scuola. 6) Tutte le spese di viaggio per sé e per i figli verranno sostenute interamente dalla Signora;
Pt_1
-compensa le spese di lite
Roma, 7.11.2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi