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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/04/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6849/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
, con l'Avv. LAZZARI ANTONELLA Parte_1
– RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
– RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale deducendo di essere coniuge della parte resistente in forza di matrimonio celebrato il 21/09/2018. CP_1
Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con addebito a carico del marito e che quest'ultimo le versi a titolo risarcitorio una somma non inferiore ad € 10.000,00 o altra maggiore o minore determinata in corso di causa (ricorso depositato il 27/06/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta , regolarmente citata, non CP_1
si è costituita in giudizio, per cui va dichiarata la sua contumacia.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo stato ed il
Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti
2 per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6849/2024 introdotto con ricorso del 27/06/2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., così CP_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 6849/2024, avente ad oggetto “separazione personale coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 12/03/2025
TRA
, con l'Avv. LAZZARI ANTONELLA Parte_1
– RICORRENTE –
CONTRO
CP_1
– RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4
e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
La parte ricorrente ha adito questo Parte_1
Tribunale deducendo di essere coniuge della parte resistente in forza di matrimonio celebrato il 21/09/2018. CP_1
Ha precisato che dalla loro unione non sono nati figli.
Ha dedotto che tra le parti è venuta meno la affectio coniugalis ed ha concluso domandando la pronuncia di separazione personale con addebito a carico del marito e che quest'ultimo le versi a titolo risarcitorio una somma non inferiore ad € 10.000,00 o altra maggiore o minore determinata in corso di causa (ricorso depositato il 27/06/2024).
Il Presidente ha disposto la comunicazione degli atti al Pubblico
Ministero per l'intervento in giudizio.
La parte convenuta , regolarmente citata, non CP_1
si è costituita in giudizio, per cui va dichiarata la sua contumacia.
In occasione della prima udienza di comparizione delle parti, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo stato ed il
Presidente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, tenuto conto che la riconciliazione tra i coniugi non
è stata possibile, pur essendo stato espletato il relativo tentativo, né sono emersi elementi che facciano ritenere verosimili i presupposti
2 per il recupero della crisi coniugale.
Spese al definitivo.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 6849/2024 introdotto con ricorso del 27/06/2024 da nei Parte_1
confronti di , con l'intervento del P.M., così CP_1
provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi citati;
2. dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio innanzi al Presidente assegnatario;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4. spese al definitivo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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