Ordinanza collegiale 17 febbraio 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. L’omesso richiamo del disciplinare di gara ai CAM non comporta l’illegittimità della garaAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 9 marzo 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/06/2025, n. 12645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12645 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12645/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10164/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10164 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L’Operosa Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9669588C70, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Marzot, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Anziano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cesare Beccaria 29;
nei confronti
MA Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Franco Viola, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Argotech S.r.l., Marrocco Elevators S.r.l., controinteressati intimati non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare
A) in via principale, della Determinazione n. RS30/516/2024 del 26 luglio 2024, comunicata in data 29 luglio 2024 (doc. 1), con cui l’Amministrazione ha aggiudicato in via definitiva al RTI controinteressato l’appalto per l’affidamento dei “servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, elettrici e speciali, antincendio ed elevatori presso gli immobili strumentali INPS della Direzione Regionale Lazio e della Direzione Metropolitana di Roma - suddiviso in n. 2 lotti”, relativamente per quanto qui di interesse al Lotto 1 (CIG 9669588C70);
della determinazione n. RS30/774/2023 del 23 novembre 2023, in parte qua, cioè nella parte in cui l’offerta del RTI controinteressato non è stata dichiarata esclusa, anzi ha superato la fase di verifica della documentazione amministrativa ed è stata ammessa al prosieguo delle operazioni di gara (doc. 2);
di tutti i verbali di gara e di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, presupposto, connesso e/o consequenziale (di data e tenore non cognito) in parte qua, cioè nella parte in cui l’offerta del RTI controinteressato non è stata dichiarata incongrua, inaffidabile o anomala e non è stata comunque esclusa, anzi le è stata aggiudicata la procedura oggetto di contenzioso; della relazione del RUP (di data e tenore sconosciuto), con cui l’offerta del RTI controinteressato è stata ritenuta congrua e affidabile;
del verbale n. 15 del 17 maggio 2024 (doc. 3), conclusivo dei lavori della Commissione giudicatrice, nel quale la Commissione, preso atto della relazione del RUP recante le valutazioni delle giustificazioni prodotte dal RTI controinteressato nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha confermato la graduatoria di merito; della nota pec, accusata in ricevuta il 20 luglio 2024 prot. INPS.0017.20/07/2024.0007231(di tenore sconosciuto, richiamata nella determinazione di aggiudicazione), con cui il RUP ha dato atto dell’esito positivo dei controlli previsti dall’art 80 del D. Lgs 50/2016, vigente ratione temporis, e ha proposto l’aggiudicazione della procedura in oggetto in favore del RTI controinteressato;
di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, che incida nella sfera giuridico soggettiva della ricorrente;
B) In via subordinata, di tutta la procedura e di tutti gli atti di gara, tra cui la Determinazione n. RS30/176/2023 del 22 marzo 2023, con la quale è stata autorizzata l’indizione della procedura in oggetto, il Bando istitutivo, l’Avviso relativo alla pubblicazione gara SDAPA – ID 2327, la Lettera di Invito, il Capitolato D’Oneri, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Contratto e tutti gli altri allegati, i verbali di gara, la Determinazione di aggiudicazione n. RS30/516/2024 del 26 luglio 2024, comunicata in data 29 luglio 2024 (doc.ti 4, 5, 6, 7 e 8); di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, che incida nella sfera giuridico soggettiva della ricorrente;
e per la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato con il RTI controinteressato,
nonché per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica, mediante aggiudicazione dell’appalto alla ricorrente e subentro nel contratto eventualmente stipulato ovvero, in subordine ove non più possibile, con riserva di esperire tutte le relative azioni di risarcimento per equivalente e/o indennitarie in conseguenza dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, da formulare ex post con separato giudizio;
con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’annullamento del diniego parziale di accesso di cui alla nota pec della Stazione appaltante del 24 settembre 2024 (doc. 9),
per l’accertamento
della sussistenza del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso alla documentazione richiesta con nota del 31 luglio 2024 (doc. 10),
e per la condanna
della Stazione appaltante all’ostensione della documentazione richiesta.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 4 novembre 2024:
per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:
- della relazione del RUP del 15 maggio 2024 (doc. 16), con cui l’offerta del RTI
controinteressato è stata ritenuta congrua e affidabile, relazione allegata al verbale
n. 15 del 17 maggio 2024 e conosciuta per la prima volta a seguito della pec inviata
solamente in data 2 ottobre 2024 (doc. 17),
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, che incida nella sfera giuridico soggettiva della ricorrente;
con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’annullamento del diniego parziale di accesso di cui alla nota pec della Stazione appaltante del 2 ottobre 2024 e del 16 ottobre 2024 (doc. 17 e 18),
per l’accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente di ottenere l’accesso integrale alla
documentazione richiesta con nota del 31 luglio 2024,
e per la condanna
della Stazione appaltante all’ostensione della documentazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA Service S.r.l. e di Inps- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 e ritualmente notificato, l’odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, domandandone l’annullamento e insistendo per l’accesso alla documentazione richiesta con nota del 31 luglio 2024.
Con memoria depositata il 17 ottobre 2024 la ricorrente ha domandato il differimento dell’udienza, stante la parziale ostensione dei documenti richiesti nell’atto di accesso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e domandando il rigetto del ricorso.
Si è parimenti costituita in giudizio la controinteressata.
Con motivi aggiunti depositata il 4 novembre 2024 la ricorrente ha domandato l’annullamento della relazione del RUP del 15 maggio 2024, con cui l’offerta del RTI controinteressato è stata ritenuta congrua e affidabile, relazione allegata al verbale n. 15 del 17 maggio 2024 e conosciuta per la prima volta a seguito della pec inviata solamente in data 2 ottobre 2024, con contestuale istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’annullamento del diniego parziale di accesso di cui alla nota pec della Stazione appaltante del 2 ottobre 2024 e del 16 ottobre 2024, previa adozione delle misure cautelari.
L’Amministrazione e la società controinteressata hanno controdedotto sul punto.
Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2025 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e insistito per l’accoglimento dell’istanza di accesso.
Con ordinanza collegiale nr. 3494/2024 il Collegio, preso atto della memoria depositata da parte ricorrente il 21 gennaio 2025 con la quale si è dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., avendo l’Amministrazione in data 7 gennaio 2025 e in data 15 gennaio 2025 versato in atti tutta la documentazione richiesta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riguardo all’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. e fissato per il proseguo della trattazione della causa l’udienza pubblica del 16 aprile 2025.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso e i successivi motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
La controversia attiene agli esiti della gara bandita dall’INPS con lettera di invito del 24 maggio 2023, relativa all’appalto specifico indetto, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA – ID 2327), per l’affidamento, per la durata di 48 mesi, dei “servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, elettrici e speciali, antincendio ed elevatori presso gli immobili strumentali INPS della Direzione Regionale Lazio e della Direzione Metropolitana di Roma - suddiviso in n. 2 lotti”. Ai fini che interessano in questa Sede viene in rilievo il Lotto 1 (CIG 9669588C70), del valore di € 5.873.929,60.
Alla procedura hanno partecipato dodici operatori economici, tra cui il RTI MA e il RTI L’Operosa.
All’esito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il R.T.I. MA è risultato primo in graduatoria con 91,22 punti, mentre il R.T.I. L’Operosa si è posizionato secondo con 89,49 punti.
Il RUP, dopo aver concluso positivamente la verifica di congruità dell’offerta ed i controlli ex art. 80, ha proposto l’aggiudicazione in favore del R.T.I. MA.
Con determinazione n. RS30/516/2024 del 26 luglio 2024 l’Istituto resistente ha affidato i servizi di manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento, elettrici e speciali, antincendio ed elevatori presso gli immobili strumentali INPS della Direzione Regionale Lazio e della Direzione Metropolitana di Roma - suddiviso in n. 2 lotti”, limitatamente al Lotto 1, al RTI con mandataria DUSSMANN Service S.r.l.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla seconda classificata con ricorso introduttivo per i seguenti motivi:
I) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 97 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Violazione e falsa applicazione della lex specialis e, segnatamente, degli artt. 15 e 22 del Capitolato D’Oneri. Violazione e falsa applicazione dei principi e delle regole che impongono di non formulare una offerta non remunerativa, approssimativa, quindi ambigua, astratta e indeterminata. Violazione e falsa applicazione dei principi di par condicio, autovincolo e buon andamento. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà, sviamento;
II) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 34, 68, 71, 80, 83, 87 e 95 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; dell’art. 1.1 del Capitolato d’Oneri e degli artt. 3, 5, 6 del Capitolato Tecnico; dell’art. 1, commi 1126 e 1127, della L. 296/2006; del D.M. 11 aprile 2008 e s.m.i.; del D.M. 7 marzo 2012; del D.M. 11 ottobre 2017; del Decreto 23 giugno 2022. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti, travisamento di atti e fatti, illogicità e contraddittorietà.
In primo luogo, pertanto, la ricorrente lamenta l’eccesso di ribasso dell’offerta della controinteressata che non sembrerebbe consentire un adeguato margine di guadagno alla controinteressata, sì che la verifica dell’anomalia sotto tali profili effettuata dal RUP andrebbe ritenuta non conforme ai canoni normativi.
In via subordinata essa deduce la violazione della normativa sui CAM, i quali non sarebbero adeguatamente specificati nell’ambito della disciplina di gara.
Ebbene, con riferimento al primo motivo di ricorso, come correttamente dedotto dalla stazione appaltante, il RUP nella relazione sull’esame delle offerte anomale - allegata al verbale del 15/05/2024 - ha rappresentato di aver rilevato alcuni elementi per i quali si rendeva necessario richiedere un chiarimento, formalizzato con PEC del 25/03/2024, con il seguente contenuto: “1) Costo della manodopera dichiarato nell’offerta - manca il riferimento temporale e non trova riscontro nel dettaglio delle giustifiche; 2) Manca il dettaglio della manodopera impiegata per la gestione degli impianti elevatori (n.32 impianti da gestire); 3) Manca il richiamo al CCNL applicato per la manodopera impiegata nell’appalto.” (cfr. pag. 7 relazione RUP).
Ebbene, l’importo posto a base di gara per ogni singolo lotto si compone di:
- una quota non ribassabile (€ 1.226.926,89) relativa al solo costo della manodopera per presidio e per oneri della sicurezza interferenziale stimati in complessivi € 75.406,89. Ne consegue che il costo per la manodopera per presidio non ribassabile ascende ad € 287.880,00 annui per un importo pari a € 1.151.520,00 nel quadriennio;
- una quota ribassabile determinata in € 3.037.752,00 per manutenzione a canone (oltre utile d’impresa per presidio), comprensiva anche della quota parte di costo della manodopera inclusa nella base d’asta e destinata alle attività a canone;
- una quota ribassabile determinata in € 1.609.250,72 per manutenzione extra canone, comprensiva anche della quota parte di costo della manodopera inclusa nella base d’asta e destinata alle attività extra canone.
L’aggiudicatario, con relazione integrativa inviata a mezzo PEC del 03 aprile 2024 ha fornito i chiarimenti richiesti con particolare riguardo al costo della manodopera comprovando le modalità di calcolo del proprio costo del lavoro, indicando il numero di addetti, le ore di impiego e il costo orario.
In particolare, in risposta alla “Richiesta 1 – Costo della manodopera dichiarato nell’offerta - manca il riferimento temporale e non trova riscontro nel dettaglio delle giustifiche”, MA ha precisato che l’importo della Manodopera annuo pari a 628.200,00€/annuo, è composto da un importo per la Manodopera prevista a Canone per la Manutenzione Ordinaria e il presidio pari a 441.249,00€/annuo (quota non ribassabile + quota ribassabile) e un importo per la Manodopera prevista per la Manutenzione Straordinaria in regime di Extra Canone pari a 186.951,00€/annuo (quota ribassabile).
MA ha individuato correttamente il costo della manodopera nella propria offerta economica in € 628.200,00, parametrando tale somma sull’importo complessivo offerto, di € 4.325.587,42 Iva esclusa. Nelle giustificazioni allegate all’offerta in gara (primi giustificativi), MA ha individuato le voci di costo che compongono la quota dell’appalto che costituisce il valore a canone, computando quindi la manodopera per la manutenzione ordinaria e per l’attività di presidio, pari a € 441.249.00. Successivamente, in seno al procedimento di verifica sull’anomalia attivato all’uopo dalla S.A., MA ha presentato le proprie giustificazioni ex art. 97, in cui ha indicato e dimostrato che il costo del lavoro indicato in offerta (€ 628.200,00) era comprensivo anche della manodopera relativa alle attività extra-canone.
Con riferimento ai costi orari, la controinteressata risulta aver applicato i costi individuati dalle tabelle ministeriali per il CCNL di riferimento, conformemente al disposto di cui all’art. 97 c. 5 lett. d) D.Lgs. 50/2016, secondo cui l’offerta può essere ritenuta anomala solo laddove “il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16”.
Rispetto al lamentato ribasso del costo della manodopera, deve inoltre osservarsi – come di recente chiarito dalla giurisprudenza – che “anche nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici è ammesso il ribasso sui costi dalla manodopera indicati dalla stazione appaltante nella lex specialis di gara; sulla base del combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, d. lgs. n. 36 del 2023, deve pertanto ritenersi che, per l'operatore economico che applichi il ribasso anche ai costi della manodopera, la conseguenza non è l'esclusione automatica dalla gara, ma l'assoggettamento della sua offerta alla verifica dell'anomalia: in quella sede l'operatore economico avrà l'onere di dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, oltre il rispetto dei minimi salariali” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 19/11/2024, n.9255).
D’altra parte, con riferimento alla completezza istruttoria e motivazionale del giudizio espresso dal RUP deve essere ricordato che è necessario un giudizio particolarmente motivato solo nell'ipotesi in cui la valutazione di anomalia o meno di un'offerta risulti di segno negativo, ossia esiti, a seguito dell'esame delle giustificazioni prodotte dall'impresa aggiudicataria in sede procedimentale ovvero acquisite in seno al subprocedimento delineato dall'art. 97 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in un giudizio finale di non congruità; qualora il giudizio risulti di segno positivo, dichiarando la congruità e bontà dell'offerta e la conseguente aggiudicazione, non si richiede l'assolvimento di un onere di rigorosa motivazione, potendo la positiva valutazione dell'amministrazione (ovvero della commissione appositamente nominata) essere operata anche per relationem alle giustificazioni prodotte (cfr. T.A.R. Napoli, (Campania) sez. IV, 03/06/2024, n.3521).
Si consideri, infine, che la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce espressione della discrezionalità tecnica, di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico ad essa affidato dalla legge, e, come tale, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità o travisamento dei fatti; in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/12/2024, n.10542).
Con riferimento al secondo motivo di ricorso giova valorizzare quanto chiarito dall’Amministrazione in sede di memoria difensiva nel senso che la procedura di appalto specifico indetta da INPS attinge la sua disciplina dagli atti negoziali di Consip per la selezione degli operatori abilitati per la Categoria Merceologica 6 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e di Condizionamento”, la Categoria Merceologica 7 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici e Speciali”, la Categoria Merceologica 8 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio”, la Categoria Merceologica 9 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori” dello SDA Servizi agli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni.
La disciplina, quindi, ricalca l’articolato negoziale di Consip e, in particolare, per quanto riguardo l’applicazione dei CAM rilevano le seguenti previsioni: Art. 6.4 del Capitolato tecnico AS (doc. 3) rubricato “CONFORMITÀ AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI” che recita: «Ove applicabile, i servizi di manutenzione agli impianti devono essere svolti in conformità alle specifiche tecniche ed alle clausole contrattuali definiti nei Criteri Ambientali Minimi per:
- “Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” (approvato con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017);
- “Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento” (approvato con DM 7 marzo 2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012).
Come da Piano d’Azione Nazionale sul GPP, i CAM sono aggiornati periodicamente sulla base dell’evoluzione tecnologica e di mercato; come programmato dal Ministero della Transizione Ecologica, i suddetti CAM sono oggetto di revisione (“CAM in via di definizione e programmazione attività”) e pertanto in caso di aggiornamento si applicheranno quelli vigenti tempo per tempo»; art. 1 del Capitolato d’oneri AS (doc. 4) rubricato “INFORMAZIONI GENERALI - paragrafo 1.1 PREMESSA che recita: «La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 7 marzo 2012 (G.U. n. 74 del 28 marzo 2012), ove applicabile, che definisce i «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento».
A ben vedere, le disposizioni in materia di CAM non si risolvono in mere norme programmatiche, ma costituiscono in realtà obblighi immediatamente cogenti per le stazioni appaltanti, automaticamente eterointegrati nella documentazione di gara (nei suddetti sensi anche TAR Lazio,
sentenza n. 4493 del 6 marzo 2024). Pertanto, “le prescrizioni ministeriali invocate entrano a far parte della legge di gara attraverso il meccanismo dell’eterointegrazione, la cui applicazione è stata valorizzata in materia dalla giurisprudenza, finanche in ipotesi di completa omissione, sul punto, della lex specialis”.
Ebbene, i documenti di gara, se letti nella loro interezza, riportano tutti gli elementi necessari ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente mediante applicazione del decreto CAM. D’altra parte, “Il principio della fiducia, insieme a quello del risultato (…) impongono l'interpretazione della legge di gara secondo buona fede (artt. 1337 e 1338 c.c.) per tutte le parti coinvolte nella procedura volta all'assegnazione della commessa pubblica; da ciò consegue che il bando e il disciplinare di gara, in tutte le ipotesi in cui insorgano criticità che non si traducono in vizi che abbiano inciso in maniera sostanziale e lesiva sulla posizione soggettiva delle parti, vadano interpretati alla luce del principio di legalità, al fine del perseguimento del fine ultimo della procedura concorsuale, che consiste nella tempestiva aggiudicazione alla migliore offerta nel rispetto della par condicio” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18/04/2025, n. 3411).
Con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato la relazione di congruità del RUP per difetto di istruttoria e motivazione, quanto al ribasso sul costo della mano d’opera. Secondo la ricorrente MA ha giustificato l’importo della manodopera di 628.200,00 € annui, indicato in sede di offerta, come la somma risultante tra costo della manodopera ordinaria e di presidio (441.249,00€/annui) e costo della manodopera straordinaria extra canone (186.951,00€/annui) in violazione del divieto tassativo di modificare il costo della manodopera.
Valgano sul punto le medesime considerazioni già spese con riferimento al primo motivo di ricorso.
Per tutte le ragioni illustrate, il ricorso e i seguenti motivi aggiunti devono essere rigettati.
Vista la complessità della controversia le spese processuali possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO