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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/12/2024, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4618/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/10/1981, residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Rottigni (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
la difende, come da procura in atti;
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniela Ugolini (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 07/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa di abitazione familiare, appartamento sito in Genova Via della Maona 5/10, con l'arredamento ivi esistente, fatta eccezione per alcuni beni già individuati dalle parti di comune accordo, resterà nella disponibilità del Sig. la Sig.ra ha già Parte_2 Pt_1
provveduto, a far data dal 1° settembre 2024, a trasferire, secondo gli accordi intercorsi, la
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 propria residenza e quella dei figli minori nella nuova abitazione sita in Via Antica Romana di Pegli, 8/18;
2) I genitori ritengono, concordemente, che la zona di Genova – Pegli ed il comparto limitrofo sia, al momento, per lavoro, scuole, servizi, amicizie ed attività ludico – sportive, da considerarsi il luogo idoneo per la sistemazione e crescita della prole. Pertanto, qualora intervenisse, in futuro, per uno e/o entrambi i coniugi la necessità di trasferire la propria residenza altrove, i predetti si impegneranno a rivalutare, di comune accordo, nell'interesse precipuo dei minori, la migliore soluzione abitativa per i medesimi;
3) I figli (n. il 2.11.2013) e (n. l'1.05.2019) vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, dandosi atto che i minori hanno, comunque, diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché legami affettivi con le famiglie di origine di ciascun coniuge.
Le decisioni di maggiore rilevanza per i figli, quali – a titolo d'esempio – quelle relative alla salute, alla formazione, agli studi, alle attività ludico – sportive, tenuto conto delle inclinazioni ed esigenze dei figli stessi, saranno prese di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano in proposito alla massima collaborazione, come già attualmente stanno facendo.
4) Il padre terrà con sé i figli:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina successivo, con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
b) nel corso di ciascuna settimana nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola, con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo nel periodo scolastico;
Nel periodo di sospensione scolastica sia per quanto attiene il punto sub a) che il punto sub b) i figli minori saranno riaccompagnati dal genitore e/o, da delegato del medesimo presso l'altro genitore, e/o presso altra persona, e/o Ente, e/o centro estivo, e/o ludoteca e/o sostituto di quest'ultimo in caso di impossibilità, entro le ore 10,00 mentre per quanto riguarda specificatamente il punto b) i figli, nei giorni di mercoledì e giovedì verranno prelevati dal padre o condotto dal medesimo, entro le ore 10,00.
I restanti giorni i figli resteranno con la madre.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Il tutto compatibilmente agli orari ed impegni di lavoro di ciascun coniuge e previo preavviso in caso di eventuale impedimento.
A tal fine i coniugi collaboreranno, come, peraltro, stanno già facendo, onde ricercare idonee soluzioni o alternative e variazioni, sempre nel precipuo interesse dei figli, tenendo conto anche degli impegni ed esigenze dei medesimi, qualora orari di lavoro e/o, comunque, fondati impedimenti di lavoro o di altra natura di ciascun genitore e/o dei minori dovessero non consentire il rispetto dello schema concordato.
5) Riguardo alle principali festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza ed in particolare:
- Festività Natalizie: ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29
Dicembre o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio. I coniugi si danno reciprocamente atto che, nell'ambito del primo periodo sopra indicato i giorni 25 e 26 Dicembre saranno goduti in maniera alternata da ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
- Festività Pasquali: ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il giorno di lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i coniugi entro il mese di maggio. In questo periodo il diritto di visita si intende sospeso. A ciascun genitore si garantisce, nel periodo in cui e saranno con l'altro, minimo una telefonata giornaliera nell'orario Per_1 Per_2
ritenuto più confacente da entrambi i coniugi e fissato concordemente dai medesimi.
- Tutte le altre festività, cattoliche e civili in periodo scolastico e non scolastico nonché le vacanze durante il periodo scolastico verranno regolate tra i coniugi con il criterio dell'alternanza e dovranno essere concordate;
I coniugi si impegnano, comunque, a collaborare al massimo qualora seri e fondati impedimenti dovessero non consentire la osservanza dello schema concordato onde permettere che le festività vengano, comunque, godute in maniera perequata tra i genitori in modo da assicurare la costante presenza di entrambi.
6) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, mediante la corresponsione alla Parte_2
Sig.ra dell'assegno mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno figlio Pt_1
per un totale mensile di € 1.000,00 (mille/00), per dodici mesi all'anno, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente in proporzione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 alla variazione degli indici ISTAT di legge (indice base mese di Maggio 2024, prima rivalutazione Giugno 2025).
7) Il Sig. in forza di polizza sanitaria dal medesimo a suo tempo stipulata e fino a Parte_2
quando manterrà la detta polizza, provvederà, come già attualmente sta facendo, a corrispondere, nei limiti contrattuali previsti e sino alla concorrenza delle somme rifuse dall'Ente, tutte le spese mediche afferenti i figli minori, con l'intesa tra le parti che eventuali spese non coperte in tutto o in parte dalla predetta polizza resteranno a carico di entrambi i genitori al 50%. I coniugi contribuiranno, inoltre, nella misura pari al 50% ciascuno alle ulteriori spese straordinarie dei figli attenendosi a quanto disposto in merito dal Tribunale di Genova IV Sezione nel verbale della riunione tenutasi in data 15.09.2016.
All'ordinaria gestione provvederà, invece, ciascun genitore quando i figli saranno con il medesimo.
8) Le parti di comune accordo dichiarano che l'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dal Sig. Parte_2
9) I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra per il reciproco mantenimento, giacchè dispongono di adeguati mezzi propri di sostentamento.
10) Il Sig. ha già provveduto al trasferimento dell'autovettura Peugeot 107, Parte_2
targata DL208AG, telaio VF3PNCFAC88209227, immatricolata il 28.12.2007, di sua attuale proprietà, alla moglie , che ha accettato. Le parti confermano che Parte_1
tutte le formalità sono state adempiute;
11) l'immobile in Genova, via della Maona 5/7, di proprietà del Sig. ed allo Parte_2
stesso intestato, rimarrà di sua piena ed esclusiva proprietà;
12) il motociclo Silence S01A72 targato FA79873 di proprietà del Sig. ed allo Parte_2
stesso intestato, rimarrà di sua piena ed esclusiva proprietà;
13) i coniugi dichiarano di aver già regolato i propri rapporti economici e che, con l'adempimento di quanto sopra convenuto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
14) Gli esborsi relativi alla presente procedura saranno suddivisi a metà fra le parti, ciascuna delle quali provvederà al compenso del proprio avvocato;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2012, Numero 262, Parte II, Serie A, Uff. 1,) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], il Parte_1 C.F._1
26/10/1981, residente in [...]7, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Paola Rottigni (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2
la difende, come da procura in atti;
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._3
ed ivi residente in [...]7, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Daniela Ugolini (C.F. ), che lo rappresenta e lo difende, C.F._4
come da procura in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1 la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Genova il 07/07/2012 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) la casa di abitazione familiare, appartamento sito in Genova Via della Maona 5/10, con l'arredamento ivi esistente, fatta eccezione per alcuni beni già individuati dalle parti di comune accordo, resterà nella disponibilità del Sig. la Sig.ra ha già Parte_2 Pt_1
provveduto, a far data dal 1° settembre 2024, a trasferire, secondo gli accordi intercorsi, la
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 propria residenza e quella dei figli minori nella nuova abitazione sita in Via Antica Romana di Pegli, 8/18;
2) I genitori ritengono, concordemente, che la zona di Genova – Pegli ed il comparto limitrofo sia, al momento, per lavoro, scuole, servizi, amicizie ed attività ludico – sportive, da considerarsi il luogo idoneo per la sistemazione e crescita della prole. Pertanto, qualora intervenisse, in futuro, per uno e/o entrambi i coniugi la necessità di trasferire la propria residenza altrove, i predetti si impegneranno a rivalutare, di comune accordo, nell'interesse precipuo dei minori, la migliore soluzione abitativa per i medesimi;
3) I figli (n. il 2.11.2013) e (n. l'1.05.2019) vengono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori in affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre, dandosi atto che i minori hanno, comunque, diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, nonché legami affettivi con le famiglie di origine di ciascun coniuge.
Le decisioni di maggiore rilevanza per i figli, quali – a titolo d'esempio – quelle relative alla salute, alla formazione, agli studi, alle attività ludico – sportive, tenuto conto delle inclinazioni ed esigenze dei figli stessi, saranno prese di comune accordo dai genitori, i quali si impegnano in proposito alla massima collaborazione, come già attualmente stanno facendo.
4) Il padre terrà con sé i figli:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola al lunedì mattina successivo, con accompagnamento a scuola nel periodo scolastico;
b) nel corso di ciascuna settimana nelle giornate di mercoledì e giovedì dall'uscita da scuola, con pernottamento ed accompagnamento a scuola il giorno successivo nel periodo scolastico;
Nel periodo di sospensione scolastica sia per quanto attiene il punto sub a) che il punto sub b) i figli minori saranno riaccompagnati dal genitore e/o, da delegato del medesimo presso l'altro genitore, e/o presso altra persona, e/o Ente, e/o centro estivo, e/o ludoteca e/o sostituto di quest'ultimo in caso di impossibilità, entro le ore 10,00 mentre per quanto riguarda specificatamente il punto b) i figli, nei giorni di mercoledì e giovedì verranno prelevati dal padre o condotto dal medesimo, entro le ore 10,00.
I restanti giorni i figli resteranno con la madre.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Il tutto compatibilmente agli orari ed impegni di lavoro di ciascun coniuge e previo preavviso in caso di eventuale impedimento.
A tal fine i coniugi collaboreranno, come, peraltro, stanno già facendo, onde ricercare idonee soluzioni o alternative e variazioni, sempre nel precipuo interesse dei figli, tenendo conto anche degli impegni ed esigenze dei medesimi, qualora orari di lavoro e/o, comunque, fondati impedimenti di lavoro o di altra natura di ciascun genitore e/o dei minori dovessero non consentire il rispetto dello schema concordato.
5) Riguardo alle principali festività i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza ed in particolare:
- Festività Natalizie: ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni dal 23 al 29
Dicembre o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio. I coniugi si danno reciprocamente atto che, nell'ambito del primo periodo sopra indicato i giorni 25 e 26 Dicembre saranno goduti in maniera alternata da ciascun genitore, salvo diverso accordo tra i genitori;
- Festività Pasquali: ciascun genitore terrà con sé i figli ad anni alterni il giorno di Pasqua
o il giorno di lunedì dell'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori;
- Vacanze estive: ciascun genitore trascorrerà con i figli almeno due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente tra i coniugi entro il mese di maggio. In questo periodo il diritto di visita si intende sospeso. A ciascun genitore si garantisce, nel periodo in cui e saranno con l'altro, minimo una telefonata giornaliera nell'orario Per_1 Per_2
ritenuto più confacente da entrambi i coniugi e fissato concordemente dai medesimi.
- Tutte le altre festività, cattoliche e civili in periodo scolastico e non scolastico nonché le vacanze durante il periodo scolastico verranno regolate tra i coniugi con il criterio dell'alternanza e dovranno essere concordate;
I coniugi si impegnano, comunque, a collaborare al massimo qualora seri e fondati impedimenti dovessero non consentire la osservanza dello schema concordato onde permettere che le festività vengano, comunque, godute in maniera perequata tra i genitori in modo da assicurare la costante presenza di entrambi.
6) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli, mediante la corresponsione alla Parte_2
Sig.ra dell'assegno mensile di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascuno figlio Pt_1
per un totale mensile di € 1.000,00 (mille/00), per dodici mesi all'anno, da versarsi entro i primi cinque giorni di ogni mese. L'assegno sarà rivalutato annualmente in proporzione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 alla variazione degli indici ISTAT di legge (indice base mese di Maggio 2024, prima rivalutazione Giugno 2025).
7) Il Sig. in forza di polizza sanitaria dal medesimo a suo tempo stipulata e fino a Parte_2
quando manterrà la detta polizza, provvederà, come già attualmente sta facendo, a corrispondere, nei limiti contrattuali previsti e sino alla concorrenza delle somme rifuse dall'Ente, tutte le spese mediche afferenti i figli minori, con l'intesa tra le parti che eventuali spese non coperte in tutto o in parte dalla predetta polizza resteranno a carico di entrambi i genitori al 50%. I coniugi contribuiranno, inoltre, nella misura pari al 50% ciascuno alle ulteriori spese straordinarie dei figli attenendosi a quanto disposto in merito dal Tribunale di Genova IV Sezione nel verbale della riunione tenutasi in data 15.09.2016.
All'ordinaria gestione provvederà, invece, ciascun genitore quando i figli saranno con il medesimo.
8) Le parti di comune accordo dichiarano che l'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dal Sig. Parte_2
9) I coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra per il reciproco mantenimento, giacchè dispongono di adeguati mezzi propri di sostentamento.
10) Il Sig. ha già provveduto al trasferimento dell'autovettura Peugeot 107, Parte_2
targata DL208AG, telaio VF3PNCFAC88209227, immatricolata il 28.12.2007, di sua attuale proprietà, alla moglie , che ha accettato. Le parti confermano che Parte_1
tutte le formalità sono state adempiute;
11) l'immobile in Genova, via della Maona 5/7, di proprietà del Sig. ed allo Parte_2
stesso intestato, rimarrà di sua piena ed esclusiva proprietà;
12) il motociclo Silence S01A72 targato FA79873 di proprietà del Sig. ed allo Parte_2
stesso intestato, rimarrà di sua piena ed esclusiva proprietà;
13) i coniugi dichiarano di aver già regolato i propri rapporti economici e che, con l'adempimento di quanto sopra convenuto, null'altro avranno reciprocamente a pretendere;
14) Gli esborsi relativi alla presente procedura saranno suddivisi a metà fra le parti, ciascuna delle quali provvederà al compenso del proprio avvocato;
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5 della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2012, Numero 262, Parte II, Serie A, Uff. 1,) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 08/11/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 6