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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/01/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 114/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO,
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambe con il patrocinio dell'avv. BENERICETTI ANDREA,
APPELLATE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
2775/2023; oggetto: divisione.
Assegnata a decisione all'udienza del 17 settembre 2024 celebrata in forma pagina 1 di 7 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.06.2019, le signore e Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la CP_2
sorella, signora allegando: Parte_1
− che alla morte del padre, signor avvenuta il 10.05.2013, Persona_1
ne avevano ereditato il patrimonio insieme alla madre, signora
[...]
Parte_2
− che la controversia insorta tra le eredi era stata risolta in sede di mediazione il 23.07.2015, con accordo versato in atti;
− che, in esecuzione di tale accordo, in pari data era stato redatto in sede notarile “atto di divisione ereditaria a stralcio e divisione ereditaria a seguito di mediazione…”, anch'esso versato in atti;
− che, in particolare, la signora era stata estromessa dalla Parte_2
comunione, mentre le sorelle erano rimaste proprietarie pro Pt_1
indiviso in ragione di 1/3 di residui beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, meglio descritti in atti;
− che la signora decedeva il 06.12.2016, lasciando testamento;
Parte_2
− che, a seguito della successione della madre, le signore Pt_1
risultavano comproprietarie per 1/3 dei beni meglio descritti in atti;
− che per le attrici non era più possibile proseguire nel regime di comunione per necessità economiche e familiari;
− che i tentativi di mediazione esperiti, benché a lungo coltivati, non erano andati a buon fine;
pagina 2 di 7 − che la volontà delle attrici era quella di addivenire alla divisione dei cespiti, individuati nei lotti A-B-D descritti in atti, mantenendo la comunione su alcuni appezzamenti di terreno agricolo in Comune di
Anzola dell'Emilia, il cui valore sarebbe stato suscettibile di variazione in melius per il futuro (lotto C);
− che, in ogni caso, qualora la convenuta non avesse voluto accettare questa soluzione, nulla le attrici avrebbero avuto da eccepire in ordine alla divisione anche dei cespiti di cui al lotto C.
Si costituiva la signora formulando le proprie considerazioni Parte_1
in ordine alla divisione del compendio e alla sussistenza di eventuali debiti del defunto signor non ancora del tutto onorati. Persona_1
La convenuta precisava che la divisione avrebbe dovuto investire anche un'area cortiliva circostante gli immobili siti in Comune di Valsamoggia, precisazione sulla quale poi concordavano anche le attrici.
La signora indicava anche le concrete modalità con le quali si Parte_1
sarebbe dovuto dare corso alla divisione, successivamente precisando, su invito del Tribunale, che anch'ella non intendeva procedere alla divisione dei terreni agricoli di Anzola dell'Emilia descritti in atti.
Il contraddittorio veniva esteso alla Hera s.p.a., quale titolare di servitù sul terreno di Valsamoggia, poi estromessa avendo le altre parti garantito i diritti della società terza chiamata.
Istruita la causa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario predisponeva progetto divisionale, formulando anche proposta conciliativa, accolta dalle attrici, ma non dalla convenuta con riguardo al lotto B, comprendente appezzamenti di terreno agricolo in Comune di Valsamoggia.
Il Tribunale, con sentenza n. 2775 depositata il 14.12.2023, dato atto che non vi era contrasto tra le parti in ordine alla domanda di scioglimento della comunione, recepiva il progetto divisionale elaborato dal CTU, attribuendo a pagina 3 di 7 ciascuna delle parti i beni indicati nella decisione e disponendo la vendita all'incanto degli immobili costituenti il lotto A.
In considerazione delle contestazioni sollevate dalla convenuta al progetto di divisione con riferimento al lotto B, dell'atteggiamento processuale serbato dalla stessa che aveva assunto posizioni contraddittorie e si era rifiutata, senza giustificati motivi, di addivenire a una conciliazione sulla base di quanto proposto dal CTU alla quale, invece, avevano aderito le attrici, la signora veniva condannata alla refusione delle spese di lite e di quelle Parte_1
di mediazione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la signora Parte_1
per i seguenti motivi.
1. L'appellante non si è mai opposta al giudizio di divisione, aderendo alla domanda proposta dalle sorelle.
Ne consegue che le spese avrebbero dovuto essere liquidate a carico della massa, perché gli atti cui si riferiscono sono stati tutti compiuti nell'interesse comune dei condividenti, non configurandosi una vera e propria soccombenza.
Le osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta nei confronti della suddivisione del lotto B non possono essere considerate equivalenti all'opposizione alla divisione.
2. Ingiusta è anche la condanna alla refusione delle spese di mediazione, considerato che l'odierna appellante aveva dichiarato di aderirvi, mentre erano stato le attrici a manifestare intenzione contraria.
Anche queste spese, in quanto necessarie per giungere allo scioglimento della comunione, avrebbero dovuto essere poste a carico della massa.
3. La condanna alle spese è illegittima, poiché il giudizio si è concluso con una sentenza dichiarativa e non di condanna.
pagina 4 di 7 Si sono costituite le signore e , chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.05.2024, la Corte ha accolto, limitatamente alla condanna alla refusione delle spese di mediazione, l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello merita parziale accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
Ritiene, infatti, la Corte che la condotta processuale della signora Parte_1
pur non improntata a piena collaborazione e chiarezza, debba essere
[...]
considerata non ostativa e, quindi, non oppositiva rispetto al giudizio di scioglimento della comunione sino alla formulazione da parte del CTU del progetto divisionale e della proposta conciliativa, conforme, poi, al contenuto della sentenza qui impugnata.
L'odierna appellante, pur non opponendosi alla divisione, ha, quindi, contestato gli esiti della CTU, ritenendoli non condivisibili e costringendo le altre parti e anche l'ufficio allo svolgimento di un'attività che non sarebbe stata necessaria ove il progetto divisionale fosse stato accolto.
Alla luce di quanto sopra, se deve concludersi per la fondatezza della doglianza con riferimento all'attività prodromica all'espletamento della CTU, dovendosi imputare i relativi oneri alla massa, tale interpretazione non può essere estesa anche all'attività difensiva svolta successivamente, della quale parte convenuta/appellante deve farsi carico.
Si tratta, quindi, di parte degli oneri relativi alla fase di trattazione e di quelli sostenuti per la fase decisionale, che non sarebbero stati necessari, ove la signora avesse aderito alla proposta conciliativa formulata dal Parte_1
CTU.
pagina 5 di 7 Complessivamente, tali spese ammontano al 50% del dovuto, determinando un'effettiva compensazione nella misura della metà, da porsi a carico della massa, mentre per l'altra metà è tenuta al pagamento l'originaria convenuta.
Considerato che le spese di mediazione rientrano in quelle sostenute prima della formulazione della proposta conciliativa, anche queste seguono la sorte degli oneri relativi alle fasi di studio e introduttiva, sicché non devono essere addebitate all'odierna appellante.
Infine, per quanto possa rilevare, è manifestamente infondato, se non inammissibile, il terzo motivo di impugnazione, considerato che lo stesso neppure appare pienamente intellegibile, ove sostiene, senza alcun fondamento, che una sentenza dichiarativa non possa dare luogo a condanna alle spese.
I profili esecutivi della sentenza dichiarativa, su cui si dilunga parte appellante, sono cosa diversa e, comunque, vengono risolti in modo errato nel motivo di appello, giacché, come noto, la condanna alla refusione delle spese di lite è immediatamente esecutiva, quand'anche sia disposta all'esito di giudizi che non prevedono (altre) condanne (sentenze dichiarative o costitutive).
Si osserva, infine, che sono irrilevanti ai fini della decisione i rapporti intercorrenti tra l'odierna appellante e il CTU geom. aventi per oggetto Per_2
il pagamento delle competenze da questi maturate a fronte dell'attività svolta nel presente processo, sui quali si è innescato un inutile confronto tra le parti nella fase decisionale del giudizio devoluto a questa Corte.
∞ ∞ ∞
Nel dispositivo si procederà alla riliquidazione delle spese di prime cure, mentre, per quanto riguarda quelle relative alla presente fase, se ne dispone la integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., considerati il parziale accoglimento dell'appello e il complessivo esito del giudizio che determinano una situazione di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la signora a rimborsare alle Parte_1
signore e la spese di lite del primo grado di CP_2 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi ed Euro 439,10 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori di legge, per le ragioni esposte in parte motiva;
II – compensa integralmente le spese di lite per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 114/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. RECCHIA FABIO,
APPELLANTE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), CP_2 C.F._3 entrambe con il patrocinio dell'avv. BENERICETTI ANDREA,
APPELLATE
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
2775/2023; oggetto: divisione.
Assegnata a decisione all'udienza del 17 settembre 2024 celebrata in forma pagina 1 di 7 cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 06.06.2019, le signore e Controparte_1
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna la CP_2
sorella, signora allegando: Parte_1
− che alla morte del padre, signor avvenuta il 10.05.2013, Persona_1
ne avevano ereditato il patrimonio insieme alla madre, signora
[...]
Parte_2
− che la controversia insorta tra le eredi era stata risolta in sede di mediazione il 23.07.2015, con accordo versato in atti;
− che, in esecuzione di tale accordo, in pari data era stato redatto in sede notarile “atto di divisione ereditaria a stralcio e divisione ereditaria a seguito di mediazione…”, anch'esso versato in atti;
− che, in particolare, la signora era stata estromessa dalla Parte_2
comunione, mentre le sorelle erano rimaste proprietarie pro Pt_1
indiviso in ragione di 1/3 di residui beni immobili facenti parte dell'asse ereditario, meglio descritti in atti;
− che la signora decedeva il 06.12.2016, lasciando testamento;
Parte_2
− che, a seguito della successione della madre, le signore Pt_1
risultavano comproprietarie per 1/3 dei beni meglio descritti in atti;
− che per le attrici non era più possibile proseguire nel regime di comunione per necessità economiche e familiari;
− che i tentativi di mediazione esperiti, benché a lungo coltivati, non erano andati a buon fine;
pagina 2 di 7 − che la volontà delle attrici era quella di addivenire alla divisione dei cespiti, individuati nei lotti A-B-D descritti in atti, mantenendo la comunione su alcuni appezzamenti di terreno agricolo in Comune di
Anzola dell'Emilia, il cui valore sarebbe stato suscettibile di variazione in melius per il futuro (lotto C);
− che, in ogni caso, qualora la convenuta non avesse voluto accettare questa soluzione, nulla le attrici avrebbero avuto da eccepire in ordine alla divisione anche dei cespiti di cui al lotto C.
Si costituiva la signora formulando le proprie considerazioni Parte_1
in ordine alla divisione del compendio e alla sussistenza di eventuali debiti del defunto signor non ancora del tutto onorati. Persona_1
La convenuta precisava che la divisione avrebbe dovuto investire anche un'area cortiliva circostante gli immobili siti in Comune di Valsamoggia, precisazione sulla quale poi concordavano anche le attrici.
La signora indicava anche le concrete modalità con le quali si Parte_1
sarebbe dovuto dare corso alla divisione, successivamente precisando, su invito del Tribunale, che anch'ella non intendeva procedere alla divisione dei terreni agricoli di Anzola dell'Emilia descritti in atti.
Il contraddittorio veniva esteso alla Hera s.p.a., quale titolare di servitù sul terreno di Valsamoggia, poi estromessa avendo le altre parti garantito i diritti della società terza chiamata.
Istruita la causa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'ausiliario predisponeva progetto divisionale, formulando anche proposta conciliativa, accolta dalle attrici, ma non dalla convenuta con riguardo al lotto B, comprendente appezzamenti di terreno agricolo in Comune di Valsamoggia.
Il Tribunale, con sentenza n. 2775 depositata il 14.12.2023, dato atto che non vi era contrasto tra le parti in ordine alla domanda di scioglimento della comunione, recepiva il progetto divisionale elaborato dal CTU, attribuendo a pagina 3 di 7 ciascuna delle parti i beni indicati nella decisione e disponendo la vendita all'incanto degli immobili costituenti il lotto A.
In considerazione delle contestazioni sollevate dalla convenuta al progetto di divisione con riferimento al lotto B, dell'atteggiamento processuale serbato dalla stessa che aveva assunto posizioni contraddittorie e si era rifiutata, senza giustificati motivi, di addivenire a una conciliazione sulla base di quanto proposto dal CTU alla quale, invece, avevano aderito le attrici, la signora veniva condannata alla refusione delle spese di lite e di quelle Parte_1
di mediazione.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto rituale appello la signora Parte_1
per i seguenti motivi.
1. L'appellante non si è mai opposta al giudizio di divisione, aderendo alla domanda proposta dalle sorelle.
Ne consegue che le spese avrebbero dovuto essere liquidate a carico della massa, perché gli atti cui si riferiscono sono stati tutti compiuti nell'interesse comune dei condividenti, non configurandosi una vera e propria soccombenza.
Le osservazioni svolte dal CTP di parte convenuta nei confronti della suddivisione del lotto B non possono essere considerate equivalenti all'opposizione alla divisione.
2. Ingiusta è anche la condanna alla refusione delle spese di mediazione, considerato che l'odierna appellante aveva dichiarato di aderirvi, mentre erano stato le attrici a manifestare intenzione contraria.
Anche queste spese, in quanto necessarie per giungere allo scioglimento della comunione, avrebbero dovuto essere poste a carico della massa.
3. La condanna alle spese è illegittima, poiché il giudizio si è concluso con una sentenza dichiarativa e non di condanna.
pagina 4 di 7 Si sono costituite le signore e , chiedendo il CP_2 Controparte_1 rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 14.05.2024, la Corte ha accolto, limitatamente alla condanna alla refusione delle spese di mediazione, l'istanza di sospensione della sentenza impugnata.
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 17 settembre 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta.
∞ ∞ ∞
L'appello merita parziale accoglimento nei termini e nei limiti che seguono.
Ritiene, infatti, la Corte che la condotta processuale della signora Parte_1
pur non improntata a piena collaborazione e chiarezza, debba essere
[...]
considerata non ostativa e, quindi, non oppositiva rispetto al giudizio di scioglimento della comunione sino alla formulazione da parte del CTU del progetto divisionale e della proposta conciliativa, conforme, poi, al contenuto della sentenza qui impugnata.
L'odierna appellante, pur non opponendosi alla divisione, ha, quindi, contestato gli esiti della CTU, ritenendoli non condivisibili e costringendo le altre parti e anche l'ufficio allo svolgimento di un'attività che non sarebbe stata necessaria ove il progetto divisionale fosse stato accolto.
Alla luce di quanto sopra, se deve concludersi per la fondatezza della doglianza con riferimento all'attività prodromica all'espletamento della CTU, dovendosi imputare i relativi oneri alla massa, tale interpretazione non può essere estesa anche all'attività difensiva svolta successivamente, della quale parte convenuta/appellante deve farsi carico.
Si tratta, quindi, di parte degli oneri relativi alla fase di trattazione e di quelli sostenuti per la fase decisionale, che non sarebbero stati necessari, ove la signora avesse aderito alla proposta conciliativa formulata dal Parte_1
CTU.
pagina 5 di 7 Complessivamente, tali spese ammontano al 50% del dovuto, determinando un'effettiva compensazione nella misura della metà, da porsi a carico della massa, mentre per l'altra metà è tenuta al pagamento l'originaria convenuta.
Considerato che le spese di mediazione rientrano in quelle sostenute prima della formulazione della proposta conciliativa, anche queste seguono la sorte degli oneri relativi alle fasi di studio e introduttiva, sicché non devono essere addebitate all'odierna appellante.
Infine, per quanto possa rilevare, è manifestamente infondato, se non inammissibile, il terzo motivo di impugnazione, considerato che lo stesso neppure appare pienamente intellegibile, ove sostiene, senza alcun fondamento, che una sentenza dichiarativa non possa dare luogo a condanna alle spese.
I profili esecutivi della sentenza dichiarativa, su cui si dilunga parte appellante, sono cosa diversa e, comunque, vengono risolti in modo errato nel motivo di appello, giacché, come noto, la condanna alla refusione delle spese di lite è immediatamente esecutiva, quand'anche sia disposta all'esito di giudizi che non prevedono (altre) condanne (sentenze dichiarative o costitutive).
Si osserva, infine, che sono irrilevanti ai fini della decisione i rapporti intercorrenti tra l'odierna appellante e il CTU geom. aventi per oggetto Per_2
il pagamento delle competenze da questi maturate a fronte dell'attività svolta nel presente processo, sui quali si è innescato un inutile confronto tra le parti nella fase decisionale del giudizio devoluto a questa Corte.
∞ ∞ ∞
Nel dispositivo si procederà alla riliquidazione delle spese di prime cure, mentre, per quanto riguarda quelle relative alla presente fase, se ne dispone la integrale compensazione ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c., considerati il parziale accoglimento dell'appello e il complessivo esito del giudizio che determinano una situazione di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna la signora a rimborsare alle Parte_1
signore e la spese di lite del primo grado di CP_2 Controparte_1
giudizio, che si liquidano in Euro 7.052,00 per compensi ed Euro 439,10 per anticipazioni, oltre spese generali e accessori di legge, per le ragioni esposte in parte motiva;
II – compensa integralmente le spese di lite per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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