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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/04/2025, n. 1734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1734 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12435/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Natale Alessandro Missineo, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- , Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente -
e nei confronti di soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024 per la provincia di ; CP_3
- litisconsorti necessari contumaci-
Oggetto: Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio civile/di leva reso non in costanza di rapporto;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 04.12.2023, parte ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 5 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'
[...]
di valide per il triennio 2021/2024 e Parte_2 CP_4
quindi attribuirgli punti 16,78 (12,28+5-0,50) per il profilo di assistente amministrativo, punti
15,78 (11,28+5-0,50) per il profilo di assistente tecnico e punti 18,28 (13,78+5-0,50) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti -per l'effetto condannare il e comunque tutti i resistenti, in persona Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti
i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale
ATA (profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) valide per il triennio 2021-2024, ai sensi del D.M. 50 del 3.03.2021; che con la pubblicazione delle graduatorie, gli erano stati riconosciuti punti 12,28 per il profilo di assistente amministrativo, punti 11,28 per il profilo di assistente tecnico e punti 13,78 per quello di collaboratore scolastico;
che, quindi, per il servizio civile svolto dal 13.2.1997 al 12.12.1997, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento, in data 12.7.1995, del titolo di studio per l'accesso alle suddette graduatorie, gli era stato attribuito un punteggio di 0,50 anziché di 5 punti;
che tale inesatta valutazione discendeva dai criteri di attribuzione del punteggio previsti dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6 comma 2, dal D. M. n. 50 del 03.03.2021 e dal D.M. n. 9256 del 18.03.2021, i quali si porrebbero in contrasto con le disposizioni di rango primario e, in particolare, con l'art. 485, comma 7 e con l'art. 569, co. 3, D. Lgs. n.297/1994, che prevedono la validità del servizio di leva e del servizio civile sostitutivo “a tutti gli effetti”; che, pertanto, doveva essergli riconosciuto il diritto all'attribuzione del maggior punteggio richiesto in ricorso, in modo analogo a quanto già previsto per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e
2 conseguentemente la rideterminazione della propria posizione nelle graduatorie del personale
ATA.
Con memoria difensiva depositata in data 15.05.2024 si è tardivamente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, Controparte_1 il convenuto, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
interesse ad agire e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha, nel merito, evidenziato l'insussistenza del diritto alla valutazione piena del servizio civile non in costanza di rapporto, atteso che al servizio militare/civile viene conferito punteggio pieno solo quando prestato in costanza di rapporto, onde evitare che il pubblico impiegato impegnato ad assolvere l'obbligo militare/civile venga penalizzato dall'adempimento del dovere poiché impossibilitato a fruire del punteggio pieno.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di
Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c ovvero, in subordine, la compensazione.”
I controinteressati, nonostante la regolare integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'udienza del 17.04.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Ritiene in Tribunale che vada in primo luogo esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto. CP_1
Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9332 del
4.4.2023, ha affermato, con condivise argomentazioni, la giurisdizione del giudice ordinario, precisando che: “6. É stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno
2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente
3 all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
[…] Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali.
La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta
l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).
Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto
a quello attribuito.
4
8. In conclusione, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario” (così Cass. S.U. n. 9332).
Alla luce di quanto esposto, poiché oggetto della presente controversia è il diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio aggiuntivo, in forza della corretta interpretazione della legge, senza che venga richiesto l'annullamento di alcun atto amministrativo, la controversia non può che ricadere nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi a riguardo le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie di analogo contenuto, che vengono in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5230/2023 resa nel procedimento R.G. n. 4632/2021; sentenza n. 1869/2024 nel procedimento R.G. n.
1045/2022).
3.1. Nel caso di specie, è comprovato che il ricorrente ha assolto agli obblighi di leva dal
13.02.1997 al 12.12.1997 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e che, nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2021/2024, gli è stato riconosciuto un punteggio pari a 0,50 per ciascuno dei tre profili professionali (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
3.2. Pur nella consapevolezza di difformi orientamenti della giurisprudenza, ritiene il
Tribunale che non possa essere accolta la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a quello riconosciuto a chi abbia prestato servizio di leva o servizio civile in costanza di nomina, apparendo, invece, giustificata e conforme alla normativa di rango primario l'attribuzione di un punteggio differenziato.
3.3. Dalla lettura della lettera A) dell'Allegato A del D.M.
3.05.2021 n. 50 risulta che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 stabilisce al punto B) la valutazione dei titoli, nello specifico, attribuendo 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali – che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica - e
0,6 punti annuali (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni) al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di Enti locali e di patronati scolastici, sì
5 valutando tale servizio alla stregua di quello reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni del D.M. citato prendono dunque in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo, non svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevedono un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio prestato in costanza di nomina.
Tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, appare tuttavia conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non attingendo profili di discriminazione ingiustificata tra le differenti posizioni valutate.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare munita di fondamento, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Diversamente dai casi di cui si è occupata anche la S. C. (v. tra le altre Cass. n. 5679/2020, richiamata anche da parte ricorrente) in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del
D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di
Cassazione, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente, atteso che il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura della pronuncia citata, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego ed il servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal del comma 2 dell'art. 6 del D.M. n.44/2001, nel senso di valutare il CP_1
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs.
n.66/20001, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva
6 svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass. n.5679/2020).
Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro (Cass. n. 5679 del 2020)”.
Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
In tale ottica, appaiono condivisibili le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) che sul punto ha precisato:
“Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
7 Quindi, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore (cfr. in tal senso
Cds. n.11602/22).
Nel medesimo senso, giova richiamare altresì la pronuncia della Corte di Appello di
Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o possa essere valutato in misura inferiore”, ha Controparte_1 ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia,
l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art.
2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare prestato Controparte_1 dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Nel medesimo senso, ancora, di recente, Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. sent.
31.10.2023 n. 265 ha affermato la corretta equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre
Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili ed estendendone la portata anche per il Servizio Civile volontario per il quale, infatti, “vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18,
8 commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche” (Nel medesimo senso, tra le varie, Tribunale Lecco Sez. Lav. sent. 06.09.2023;
Tribunale Agrigento Sez. Unica 11.04.2023; Tribunale Bergamo Sez. Lav. 07.02.2023; Trib.
Firenze Sez. Lav. sent. 19.01.2023; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. 06.04.2023 n. 5959;
Consiglio di Stato 29.12.2022 n. 1160).
I suddetti orientamenti giurisprudenziali hanno trovato riscontro in quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432 dell'8.8.2024 (alla quale si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), relativa a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale la Corte, esaminata la disciplina regolamentare di riferimento e il rapporto con la normativa di rango primario, ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
3.4. In considerazione di quanto sin qui rassegnato, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi attribuito per il servizio militare in ferma annuale, prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno pari a punti 5,00.
Al contrario, appare immune da vizi di legittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti, che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Non risulta dunque contrario alle norme di rango primario l'operato dell'amministrazione scolastica, che ha attribuito al ricorrente un punteggio di 0,50 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, proprio perché, come già rilevato, tale punteggio è il medesimo di quello previsto per il “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli
Enti locali e nei patronati scolastici”, come richiesto dall'art. 2050 del D. Lgs. 66/ 2010.
Ne discende, dunque, che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
9 4. La novità delle questioni trattate e gli orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12435/2023 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia dei litisconsorti non costituiti;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 17/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 17.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12435/2023, promossa da
( ), rappresentato e difeso, dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Natale Alessandro Missineo, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
- , Controparte_2 [...]
, Controparte_3 Controparte_4
rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal funzionario dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente -
e nei confronti di soggetti controinteressati inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, valide per il triennio 2021/2024 per la provincia di ; CP_3
- litisconsorti necessari contumaci-
Oggetto: Riconoscimento del punteggio derivante dal servizio civile/di leva reso non in costanza di rapporto;
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1. Con ricorso depositato in data 04.12.2023, parte ricorrente ha adito l'intestato
Tribunale, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “-accogliere la domanda proposta e, per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 5 per il servizio militare svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia, pubblicate dall'
[...]
di valide per il triennio 2021/2024 e Parte_2 CP_4
quindi attribuirgli punti 16,78 (12,28+5-0,50) per il profilo di assistente amministrativo, punti
15,78 (11,28+5-0,50) per il profilo di assistente tecnico e punti 18,28 (13,78+5-0,50) per il profilo di collaboratore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti -per l'effetto condannare il e comunque tutti i resistenti, in persona Controparte_1 dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico e di collaboratore scolastico valide per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; -in ogni caso, adottare tutti
i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
A fondamento delle proprie ragioni, parte ricorrente ha dedotto di avere presentato domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale
ATA (profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico) valide per il triennio 2021-2024, ai sensi del D.M. 50 del 3.03.2021; che con la pubblicazione delle graduatorie, gli erano stati riconosciuti punti 12,28 per il profilo di assistente amministrativo, punti 11,28 per il profilo di assistente tecnico e punti 13,78 per quello di collaboratore scolastico;
che, quindi, per il servizio civile svolto dal 13.2.1997 al 12.12.1997, non in costanza di nomina e dopo il conseguimento, in data 12.7.1995, del titolo di studio per l'accesso alle suddette graduatorie, gli era stato attribuito un punteggio di 0,50 anziché di 5 punti;
che tale inesatta valutazione discendeva dai criteri di attribuzione del punteggio previsti dal D.M. n. 44 del 2001, art. 6 comma 2, dal D. M. n. 50 del 03.03.2021 e dal D.M. n. 9256 del 18.03.2021, i quali si porrebbero in contrasto con le disposizioni di rango primario e, in particolare, con l'art. 485, comma 7 e con l'art. 569, co. 3, D. Lgs. n.297/1994, che prevedono la validità del servizio di leva e del servizio civile sostitutivo “a tutti gli effetti”; che, pertanto, doveva essergli riconosciuto il diritto all'attribuzione del maggior punteggio richiesto in ricorso, in modo analogo a quanto già previsto per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e
2 conseguentemente la rideterminazione della propria posizione nelle graduatorie del personale
ATA.
Con memoria difensiva depositata in data 15.05.2024 si è tardivamente costituito in giudizio il chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, Controparte_1 il convenuto, eccepita preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di CP_1
interesse ad agire e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, ha, nel merito, evidenziato l'insussistenza del diritto alla valutazione piena del servizio civile non in costanza di rapporto, atteso che al servizio militare/civile viene conferito punteggio pieno solo quando prestato in costanza di rapporto, onde evitare che il pubblico impiegato impegnato ad assolvere l'obbligo militare/civile venga penalizzato dall'adempimento del dovere poiché impossibilitato a fruire del punteggio pieno.
Tanto premesso ha formulato le seguenti conclusioni: “Preliminarmente dichiarare inammissibile il ricorso. Nel merito, rigettare il ricorso, siccome infondato in fatto ed in diritto, oltreché perché carente di prova. Vittoria di spese, competenze ed onorari di causa ai sensi di
Legge ex. art. 91 c.p.c. ed art. 152 bis c.p.c ovvero, in subordine, la compensazione.”
I controinteressati, nonostante la regolare integrazione del contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, non si sono costituiti in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia.
L'udienza del 17.04.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; all'esito, sulle note di trattazione scritta depositate dalla sola parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. Ritiene in Tribunale che vada in primo luogo esaminata e disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto. CP_1
Sul punto si rileva che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9332 del
4.4.2023, ha affermato, con condivise argomentazioni, la giurisdizione del giudice ordinario, precisando che: “6. É stato affermato da questa Corte (v. di recente Cass., Sez. Un., 26 giugno
2019, n. 17123) che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sè preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente
3 all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
[…] Ed infatti, nella formazione delle graduatorie di circolo e di istituto non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma tale valutazione è affidata in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito dai decreti o dalle ordinanze ministeriali e dalle tabelle a questi allegate e successivamente agli uffici scolastici provinciali i quali in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti procedono alla rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
I punteggi attribuiti ai titoli non vengono pertanto assegnati sulla base di criteri di valutazione, ma in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti e più specificamente dalle tabelle allegate ai decreti o alle ordinanze ministeriali.
La formazione con tali modalità delle graduatorie è, perciò, idonea ad escludere una qualificazione della relativa procedura come concorsuale configurandosi l'inserimento del personale nelle graduatorie di istituto, per l'automatismo che lo caratterizza e che comporta
l'iscrizione dei candidati nell'ordine progressivo derivante dei punteggi attribuiti alla luce dei titoli dichiarati, quale attività del tutto esente da valutazioni discrezionali di tipo comparativo.
Non può rinvenirsi alcun procedimento di natura selettiva, ma esclusivamente la formazione di un elenco attraverso atti non ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, da cui discende il diritto del docente ad essere collocato nella corretta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti e, in secondo luogo, ad essere preferito nella chiamata per la stipula di contratti a tempo determinato rispetto ai soggetti collocati in posizione successiva nella graduatoria di istituto (idem est per la graduatoria di circolo).
Diversamente, la discrezionalità amministrativa e tecnica invece si ravvisa e permane nella individuazione e fissazione delle regole per la formazione delle graduatorie di istituto - aventi effetti generali e riflessi su fasci di situazioni giuridiche soggettive interrelate, in ordine alle quali va ribadita la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Nella fattispecie in esame non si discute certo della disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto, adottata con un atto regolamentare di normazione sub primaria, essendo la richiesta azionata chiaramente intesa al conseguimento di un punteggio aggiuntivo rispetto
a quello attribuito.
4
8. In conclusione, pronunciando sul conflitto, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario” (così Cass. S.U. n. 9332).
Alla luce di quanto esposto, poiché oggetto della presente controversia è il diritto del ricorrente all'inserimento in graduatoria con un determinato punteggio aggiuntivo, in forza della corretta interpretazione della legge, senza che venga richiesto l'annullamento di alcun atto amministrativo, la controversia non può che ricadere nell'ambito della giurisdizione ordinaria.
3. Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato, condividendosi a riguardo le motivazioni già espresse da questo Tribunale in fattispecie di analogo contenuto, che vengono in questa sede richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 5230/2023 resa nel procedimento R.G. n. 4632/2021; sentenza n. 1869/2024 nel procedimento R.G. n.
1045/2022).
3.1. Nel caso di specie, è comprovato che il ricorrente ha assolto agli obblighi di leva dal
13.02.1997 al 12.12.1997 (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) e che, nell'ambito dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia personale ATA per il triennio 2021/2024, gli è stato riconosciuto un punteggio pari a 0,50 per ciascuno dei tre profili professionali (cfr. doc. 4 allegato al ricorso).
3.2. Pur nella consapevolezza di difformi orientamenti della giurisprudenza, ritiene il
Tribunale che non possa essere accolta la pretesa di attribuzione di un punteggio pari a quello riconosciuto a chi abbia prestato servizio di leva o servizio civile in costanza di nomina, apparendo, invece, giustificata e conforme alla normativa di rango primario l'attribuzione di un punteggio differenziato.
3.3. Dalla lettura della lettera A) dell'Allegato A del D.M.
3.05.2021 n. 50 risulta che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva”.
Il successivo Allegato A/1 stabilisce al punto B) la valutazione dei titoli, nello specifico, attribuendo 6 punti annuali al servizio prestato in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie statali – che perciò resta considerato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica - e
0,6 punti annuali (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore ai 15 giorni) al servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali, di Enti locali e di patronati scolastici, sì
5 valutando tale servizio alla stregua di quello reso alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Le disposizioni del D.M. citato prendono dunque in considerazione il servizio di leva o il servizio civile sostitutivo, non svolto in costanza di rapporto di impiego, equiparandolo a qualsiasi altro servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali e prevedono un trattamento differenziato, a livello di punteggio riconoscibile, per il caso di servizio prestato in costanza di nomina.
Tale regolamentazione, censurata dal ricorrente, appare tuttavia conforme alla disciplina generale in materia di valutazione nei pubblici concorsi del servizio di leva, nonché conforme alla norma primaria di riferimento, non attingendo profili di discriminazione ingiustificata tra le differenti posizioni valutate.
La pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio non pare munita di fondamento, sia in quanto non rinviene il presupposto nella disciplina legislativa di riferimento, con la quale, piuttosto, pare porsi in contrasto, sia perché vengono in considerazione situazioni effettivamente differenti, cui è possibile riservare un trattamento diverso.
Diversamente dai casi di cui si è occupata anche la S. C. (v. tra le altre Cass. n. 5679/2020, richiamata anche da parte ricorrente) in cui veniva invocata in giudizio la disapplicazione del
D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, il quale prevedeva l'attribuzione del punteggio per il servizio militare solo se prestato in costanza di nomina, limitazione ritenuta illegittima dalla Corte di
Cassazione, la situazione che viene qui in considerazione si profila differente, atteso che il D.M.
n. 50 del 3 marzo 2021 prevede l'attribuzione di uno specifico punteggio per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, anche se inferiore al punteggio riconosciuto per il servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego. Peraltro, proprio la lettura della pronuncia citata, porta ad escludere che vi sia un principio di necessaria e totale equiparazione tra servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego ed il servizio svolto non in costanza di rapporto di impiego.
Secondo la giurisprudenza di legittimità è illegittima l'interpretazione restrittiva che era stata offerta dal del comma 2 dell'art. 6 del D.M. n.44/2001, nel senso di valutare il CP_1
servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge solo se prestati in costanza di nomina, in quanto, una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050 del d.lgs.
n.66/20001, conduce a ritenere “che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva
6 svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali;
una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, co. 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (v., in motivazione, Cass. n.5679/2020).
Dal che, “il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato, dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, in quanto le selezioni di cui trattasi costituiscono procedure lato sensu concorsuali, perché aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro (Cass. n. 5679 del 2020)”.
Nel dare attuazione a tale insegnamento, il D.M. n. 50/2021 ha espressamente valutato il servizio di leva, attribuendo un punteggio differente a seconda che sia prestato in costanza o non in costanza di rapporto e, in particolare, ha apprezzato l'espletamento di quest'ultimo alla stessa stregua del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali.
In tale ottica, appaiono condivisibili le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di merito (si veda Tribunale di Novara, Sez. Lav., sentenza del 06/07/2021; Tribunale Teramo, sentenza 18/1/23; Tribunale Sondrio, ordinanza 30/12/2022) che sul punto ha precisato:
“Esclusa la denunciata antinomia, ritiene il Tribunale che non solo la disposizione regolamentare censurata sia legittima, ma sia altresì perfettamente conforme all' art. 3 Cost.
Il servizio militare di leva prestato in costanza di impiego e quello militare (di leva o volontario) prestato non in costanza di impiego costituiscono, infatti, due situazioni non comparabili tra di loro. Per la prima vi è, infatti, la necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma, Cost. e in parallelo, allorché al servizio militare di leva erano tenuti i soli cittadini maschi, di non dar luogo a una discriminazione di genere, con riguardo alle cittadine di sesso femminile, che a tale servizio non erano tenute. Per la seconda, la valutabilità del servizio militare è volta a evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare e un altro che, ottenuto un impiego presso una pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego”.
7 Quindi, solo per il servizio prestato in costanza di nomina è preminente l'esigenza di apprestare una misura di compensazione piena, essendo il servizio militare causa di sospensione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla volontà del cittadino lavoratore (cfr. in tal senso
Cds. n.11602/22).
Nel medesimo senso, giova richiamare altresì la pronuncia della Corte di Appello di
Torino (sent. 362/2022 del 26/5/2022), la quale affrontando la questione se “..il servizio militare (…) prestato non in costanza di impiego debba essere valutato, ai fini delle graduatorie per il personale ATA, allo stesso modo del servizio militare prestato nel corso del rapporto di impiego con il , o possa essere valutato in misura inferiore”, ha Controparte_1 ritenuto preferibile la seconda delle soluzioni affermando che “…altrimenti si tratterebbero in modo uguale due situazioni profondamente differenti” e precisando che “nel nostro ordinamento il servizio militare reso in costanza di rapporto – così come la malattia,
l'infortunio, la gravidanza, il puerperio ed altre situazioni ritenute meritevoli di tutela (v. art.
2110 c.c. e D.Lgs. C.P.S. 303/1946, che ha implicitamente abrogato l'art. 2111, 1° comma,
c.p.c.) – costituisce una legittima causa di sospensione del rapporto di lavoro con diritto del soggetto assente alla conservazione del posto e al mantenimento del trattamento retributivo e contributivo come se avesse effettivamente lavorato. L'assegnazione al lavoratore chiamato alle armi in costanza di rapporto del medesimo punteggio che avrebbe conseguito se avesse lavorato costituisce, dunque, un corollario del sovrastante principio di piena tutela di tale situazione in ambito lavorativo” (così App. Genova n. 182/2021). All'opposto, in mancanza di un rapporto di impiego con il , il servizio militare prestato Controparte_1 dall'appellante non può essere equiparato a quello “reso nella medesima qualifica” (valutato con punti 6 per anno) ma soltanto a quello “reso alle dipendenze di altre amministrazioni statali” (valutato con punti 0,60 per anno), come previsto dal D.M. n. 640/2017, le cui disposizioni non contrastano con alcuna norma imperativa di legge ed appaiono pienamente conformi all'art. 3 Cost..”.
Nel medesimo senso, ancora, di recente, Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. sent.
31.10.2023 n. 265 ha affermato la corretta equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre
Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili ed estendendone la portata anche per il Servizio Civile volontario per il quale, infatti, “vige una disposizione analoga a quella dell'art. 2050 del D.Lgs. n. 66 del 2010, che equipara il Servizio, ai fini dei pubblici concorsi, a quello prestato presso amministrazioni pubbliche. Si tratta dell'art. 18,
8 commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 40 del 2017, che dispone: "4. Il periodo di servizio civile universale effettivamente prestato, salvo quanto previsto dal comma 5, è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso amministrazioni pubbliche” (Nel medesimo senso, tra le varie, Tribunale Lecco Sez. Lav. sent. 06.09.2023;
Tribunale Agrigento Sez. Unica 11.04.2023; Tribunale Bergamo Sez. Lav. 07.02.2023; Trib.
Firenze Sez. Lav. sent. 19.01.2023; T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent. 06.04.2023 n. 5959;
Consiglio di Stato 29.12.2022 n. 1160).
I suddetti orientamenti giurisprudenziali hanno trovato riscontro in quanto da ultimo affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22432 dell'8.8.2024 (alla quale si fa richiamo anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.), relativa a fattispecie del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, in relazione alla quale la Corte, esaminata la disciplina regolamentare di riferimento e il rapporto con la normativa di rango primario, ha espresso il seguente principio di diritto: “in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M. n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non in costanza di rapporto”.
3.4. In considerazione di quanto sin qui rassegnato, dunque, non può trovare accoglimento la pretesa del ricorrente di vedersi attribuito per il servizio militare in ferma annuale, prestato non in costanza di rapporto, il punteggio pieno pari a punti 5,00.
Al contrario, appare immune da vizi di legittimità la determinazione ministeriale di parificare il punteggio riconosciuto agli aspiranti, che hanno prestato servizio militare o servizio civile al di fuori del rapporto di impiego, con quello assegnato agli aspiranti che hanno prestato servizio presso le amministrazioni dello Stato.
Non risulta dunque contrario alle norme di rango primario l'operato dell'amministrazione scolastica, che ha attribuito al ricorrente un punteggio di 0,50 per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, proprio perché, come già rilevato, tale punteggio è il medesimo di quello previsto per il “servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli
Enti locali e nei patronati scolastici”, come richiesto dall'art. 2050 del D. Lgs. 66/ 2010.
Ne discende, dunque, che il ricorso va rigettato in quanto infondato.
9 4. La novità delle questioni trattate e gli orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12435/2023 R.G. così statuisce: dichiara la contumacia dei litisconsorti non costituiti;
rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite tra le parti.
Catania, 17/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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