Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954.
Le disposizioni di cui alla legge 9 giugno 1950, n. 396 , relative alla proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra, si applicano anche per il periodo dal 1 gennaio 1952 al 30 giugno 1954.