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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/07/2025, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9300/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della sottoposta a liquidazione CP_2
giudiziale con sentenza di questo tribunale n. 5/2023, restando creditore di euro 7.049,42 a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto,
devoluto per intero al fondo di previdenza complementare Arco, chiedeva condannarsi l' quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento in CP_1
suo favore di tale somma, da versarsi in favore del suddetto fondo.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall per essere tenuto al pagamento del trattamento CP_1
di fine rapporto il fondo di previdenza complementare Arco, cui lo stesso t.f.r. è stato devoluto.
L'eccezione è infondata, in quanto la domanda formulata in ricorso deve essere intesa, sulla base del complessivo contenuto dell'atto, come diretta a conseguire non il pagamento del t.f.r., ma l'integrazione dei contributi omessi presso il fondo di previdenza complementare, così come richiesto peraltro – sia pure dopo il rigetto di una precedente istanza di pagamento del t.f.r. – anche in sede amministrativa, con domanda presentata all' CP_1
in data 2.7.2024 e prodotta in giudizio dallo stesso ente convenuto (cfr.
modello SR97 costituente allegato n. 10 al fascicolo di parte dell . CP_1
Nel merito, la domanda è fondata.
Come è pacifico tra le parti, infatti, il trattamento di fine rapporto maturato dall'istante è stato devoluto per intero, ai sensi del d.l.vo
5.12.2005 n. 252, al fondo di previdenza complementare Arco, cui l'istante aveva aderito e nel quale si è verificata la omissione contributiva del datore di lavoro per un importo complessivo di euro 7.049,42 già
2 ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale, reso esecutivo come da documentazione in atti.
Inoltre, l'istante non ha conseguito il riscatto della sua posizione presso il fondo Arco: si veda la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del fondo il 21.6.2024, ove si attesta che l'istante, iscritto al fondo dall'1.7.2007, “non ha riscattato integralmente la sua posizione
individuale”.
Ebbene, a norma dell'art. 5 co. 2 d.l.vo 27.1.1992 n. 80, “nel caso in cui, a
seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al co. 1 ad
opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla
quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in
tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al co.
1, può richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di
previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
La norma citata esclude pertanto la erogazione diretta del t.f.r. al lavoratore da parte del fondo di garanzia, prevedendo invece che quest'ultimo integri, nella gestione di previdenza complementare interessata, i contributi omessi dal datore di lavoro.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a versare al fondo di previdenza CP_1
complementare Arco l'importo indicato in ricorso, a titolo di integrazione dei contributi omessi dal datore di lavoro dell'istante.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna l a versare al fondo di previdenza complementare Arco la CP_1
somma di euro 7.049,68; condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 9300/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 22.7.2025, promossa da
, con gli avv.ti Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Oreste Manzi;
CP_1
convenuto
avente ad oggetto: trattamento di fine rapporto.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.9.2024, , premesso di avere Parte_1
lavorato alle dipendenze della sottoposta a liquidazione CP_2
giudiziale con sentenza di questo tribunale n. 5/2023, restando creditore di euro 7.049,42 a titolo di saldo del trattamento di fine rapporto,
devoluto per intero al fondo di previdenza complementare Arco, chiedeva condannarsi l' quale gestore del fondo di garanzia, al pagamento in CP_1
suo favore di tale somma, da versarsi in favore del suddetto fondo.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall per essere tenuto al pagamento del trattamento CP_1
di fine rapporto il fondo di previdenza complementare Arco, cui lo stesso t.f.r. è stato devoluto.
L'eccezione è infondata, in quanto la domanda formulata in ricorso deve essere intesa, sulla base del complessivo contenuto dell'atto, come diretta a conseguire non il pagamento del t.f.r., ma l'integrazione dei contributi omessi presso il fondo di previdenza complementare, così come richiesto peraltro – sia pure dopo il rigetto di una precedente istanza di pagamento del t.f.r. – anche in sede amministrativa, con domanda presentata all' CP_1
in data 2.7.2024 e prodotta in giudizio dallo stesso ente convenuto (cfr.
modello SR97 costituente allegato n. 10 al fascicolo di parte dell . CP_1
Nel merito, la domanda è fondata.
Come è pacifico tra le parti, infatti, il trattamento di fine rapporto maturato dall'istante è stato devoluto per intero, ai sensi del d.l.vo
5.12.2005 n. 252, al fondo di previdenza complementare Arco, cui l'istante aveva aderito e nel quale si è verificata la omissione contributiva del datore di lavoro per un importo complessivo di euro 7.049,42 già
2 ammesso nello stato passivo della procedura concorsuale, reso esecutivo come da documentazione in atti.
Inoltre, l'istante non ha conseguito il riscatto della sua posizione presso il fondo Arco: si veda la dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del fondo il 21.6.2024, ove si attesta che l'istante, iscritto al fondo dall'1.7.2007, “non ha riscattato integralmente la sua posizione
individuale”.
Ebbene, a norma dell'art. 5 co. 2 d.l.vo 27.1.1992 n. 80, “nel caso in cui, a
seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al co. 1 ad
opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla
quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in
tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al co.
1, può richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di
previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi”.
La norma citata esclude pertanto la erogazione diretta del t.f.r. al lavoratore da parte del fondo di garanzia, prevedendo invece che quest'ultimo integri, nella gestione di previdenza complementare interessata, i contributi omessi dal datore di lavoro.
Conclusivamente, deve condannarsi l' a versare al fondo di previdenza CP_1
complementare Arco l'importo indicato in ricorso, a titolo di integrazione dei contributi omessi dal datore di lavoro dell'istante.
3 Le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore dei procuratori dichiaratisi anticipanti.
P.q.m.
condanna l a versare al fondo di previdenza complementare Arco la CP_1
somma di euro 7.049,68; condanna l' a rifondere all'istante le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 1.900,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap, con distrazione in favore dei procuratori anticipanti avv.ti
Fabrizio Del Vecchio e Stefano De Rosis.
Taranto, 22.7.2025.
Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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