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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/08/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2050 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Giuseppe Togni
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Assegno - pensione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 10/9/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, il convenuto per sentir annullare il CP_1 provvedimento di revoca della pensione VOART N. 33054111, la prescrizione del diritto alla restituzione, il diritto di scomputare l'asserito addebito dalla pensione che avrebbe potuto percepire e che aveva maturato considerata la continuazione dell'attività lavorativa.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver ottenuto la liquidazione della pensione VOART N. 33054111.
Il ricorrente, nel dare atto di aver ricevuto dall' la comunicazione del 23/08/2023 con CP_1 cui veniva informato dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, lamentava la
1 lesione del legittimo affidamento
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' resistendo alla domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n. 540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. 141 e 255 del 2022 da esperti Per_1 della materia e coordinato dal Dr. , in veste di dirigente audit ed area Persona_2 controlli della d.r. erano emerse diffuse irregolarità sulle posizioni della contrizione Per_1 agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di CP_2
Bergamo, a seguito dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della
Repubblica di Bergamo.
L' aggiungeva che il ricorrente era risultato tra le posizioni irregolari emerse durante CP_3 le indagini, infatti, lo stesso otteneva la prestazione pensionistica VOART 33054111 con decorrenza 07/2011 liquidata sulla base, in particolare, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo al periodo dal 1.3.73 al 31.10.73; rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti appariva tuttavia illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo Segnalazione Contributive (denominato FASE CP_1 ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della ricorrente creato il
11/04/2011 e riferito ai contributi dal 1.3.73 al 31.10.73 risultava inserita l'annotazione relativa al codice contribuente 1215 000000 72000, risultante sconosciuto presso il Comune di
Scanzorosciate.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del Conto
Assicurativo (denominato , procedura che consente di intervenire sulla CP_4 CP_2 posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato, c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali)
l'inserimento di contribuzione agricola a favore del ricorrente, per il periodo relativo al periodo dal 1.3.73 al 31.10.73, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), 2 ma, manualmente, in data 11/04/2011, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla
Procura della Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che non risultava alcun nucleo cod. contribuente 1215 CP_1
000000 72000.
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non a fronte dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili al ricorrente, quale presunto collaboratore, riportavano alcun dato, né registrazione, relativamente al ricorrente, quale componente del relativo nucleo familiare.
L' in definitiva, chiariva che era stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi CP_1 oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La parte ricorrente ha offerto € 120.000,00 a titolo di transazione tombale riferendo di essere nullatenente, l'Istituto non ha accettato.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall'istituto a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza resa in identico giudizio n. 1180 del 7 novembre 2024.
Il ricorrente ha ottenuto la prestazione pensionistica cat. VOART, n. 33054111 con decorrenza aprile 2011 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD
(coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni dal 1.3.73 al 31.10.73.
Il teste membro del gruppo di indagine costituito per controllare queste posizioni Tes_1 anomale per cui è causa, ha riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, , su 72 posizioni. Persona_3
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato 3 costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo Per_3
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal poiché nella maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE Per_3
(ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da Per_3 dei contributi con indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo.
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile la registrazione dei contributi solo per i soggetti negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi.
Il teste ha quindi riferito che il poteva intervenire sia su FASE sia su , essendone Per_3 CP_2 il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo è risultato Per_3 esponenzialmente superiore rispetto alle procedure svolte dai colleghi.
Il teste ha riferito inoltre che il è stato segnalato alla procura della Repubblica, tra l'altro Per_3 alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di un soggetto esterno che operava come “faccendiere”.
Nel caso in esame, in primo luogo, il popolamento manuale è stato effettuato in stretta continuità temporale con la domanda di pensione, infatti il popolamento da parte del è Per_3 stata operata il 11/04/2011 e la domanda di pensione è del 12.4.2011 (cfr. doc. 1 della parte ricorrente).
In secondo luogo, lo stesso ricorrente ha riferito in sede di audizione di non essere stato un coltivatore diretto, nel periodo in questione, ma di aver, invece, lavorato, in quel periodo, come trattorista, presso un'azienda agricola di terze persone, ove lavorava anche il proprio padre, come confermato anche nel testo del ricorso amministrativo e ribadito in quello giudiziario.
In terzo luogo, nell' elenco Principale dell'anno 1973, valevole per il quinquennio
1973/1977, e in quello di Variazione 1975, valevole per il triennio 1975/1977, oltrechè in quello supplettivo per gli anni dal 1962 al 1974, che comprendono il periodo in questione, relativamente al comune di Scanzorosciate, non è proprio presente il codice contribuente n. 12
150 00 00072000, cui si assume essere appartenuto, in qualità di collaboratore, l'attuale ricorrente, pertanto è impossibile che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro 4 agricolo autonomo.
La certezza del mancato versamento dei contributi per il periodo oggetto di contestazione risiede nella procedura stessa, in base alla quale l'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo e, quindi, corrisponderne i contributi, in assenza non è ammesso.
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
Deve infine escludersi che il ricorrente fosse all'oscuro della situazione di illegittimità in virtù della quale ha potuto beneficiare, per anni, del trattamento pensionistico, essendogli certamente noto di non aver lavorato come coltivatore diretto. La consapevolezza dell'illegittimità del periodo contributivo è confermata anche dalla dichiarazione resa in sede di audizione con la quale ha ammesso di non aver mai operato come coltivatore diretto, riferendo “io non ero coltivatore diretto”.
Il ricorrente, parimenti, era consapevole di non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione.
Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui il ricorrente non può non essersi avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi in anni nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione, elemento evidente della consapevolezza del ricorrente dell'intervento illecito del CP_ dipendente infedele dell' sta nella contemporanea iscrizione della ricorrente in Fase e nello CP_1 stesso giorno, nella dichiarazione resa all' ove riferisce di non aver mai lavorato come CP_1 coltivatore diretto.
Il ricorrente, inoltre, non ha offerto alcun genere di prova anche solo indiziaria dello svolgimento di attività agricola per il periodo per cui è causa e nemmeno ha chiesto prove costituende, limitandosi a riferire che della questione pensionistica.
***
Alcuna responsabilità può essere ascritta a carico dell' resistente, in quanto CP_3
l'induzione in errore in punto di sussistenza in capo alla ricorrente requisiti per la percezione della pensione è stata conseguenza di un comportamento dell'odierno ricorrente, pertanto ex art. l'art. 13, co. 1 L. 30.12.1991, n. 412, “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L.
9.3.1989 n. 5 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, mancando l'errore è esclusa l'irripetibilità.
Alcuna prescrizione può dirsi maturata stante l'accertato dolo dell'assicurato.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 7/08/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa
Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. Giuseppe Togni
- RICORRENTE -
contro
CP_1 con l'avv. COLLERONE FLORIANA VALERIA MARIA
- RESISTENTE –
Oggetto: Assegno - pensione
Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO
Con ricorso depositato il 10/9/2024, la parte ricorrente conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Bergamo – Sezione Lavoro, il convenuto per sentir annullare il CP_1 provvedimento di revoca della pensione VOART N. 33054111, la prescrizione del diritto alla restituzione, il diritto di scomputare l'asserito addebito dalla pensione che avrebbe potuto percepire e che aveva maturato considerata la continuazione dell'attività lavorativa.
A fondamento di tale pretesa il ricorrente, premesso di aver ottenuto la liquidazione della pensione VOART N. 33054111.
Il ricorrente, nel dare atto di aver ricevuto dall' la comunicazione del 23/08/2023 con CP_1 cui veniva informato dell'annullamento del rapporto di lavoro autonomo agricolo, lamentava la
1 lesione del legittimo affidamento
***
Si costituiva regolarmente in giudizio l' resistendo alla domanda di cui chiedeva il CP_1 rigetto.
L'Istituto riferiva che a seguito di un'inchiesta dell'Ispettorato centrale n. 540 del 30/5/2022, per irregolari accrediti CD/CM presso la d.p. di Bergamo da parte di un gruppo di lavoro regionale, costituito con determinazioni del d.r. nn. 141 e 255 del 2022 da esperti Per_1 della materia e coordinato dal Dr. , in veste di dirigente audit ed area Persona_2 controlli della d.r. erano emerse diffuse irregolarità sulle posizioni della contrizione Per_1 agricola, attese le anomale movimentazioni negli archivi assicurativi e FASE della DP di CP_2
Bergamo, a seguito dei quali era stato presentato anche un esposto alla Procura della
Repubblica di Bergamo.
L' aggiungeva che il ricorrente era risultato tra le posizioni irregolari emerse durante CP_3 le indagini, infatti, lo stesso otteneva la prestazione pensionistica VOART 33054111 con decorrenza 07/2011 liquidata sulla base, in particolare, della contribuzione agricola autonoma come CD (coltivatore diretto), versata in relazione al presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo al periodo dal 1.3.73 al 31.10.73; rapporto di lavoro autonomo agricolo che dagli accertamenti appariva tuttavia illegittimo per carenza dei requisiti soggettivi e oggettivi.
L' spiegava che dall'esame del Fascicolo Segnalazione Contributive (denominato FASE CP_1 ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) della ricorrente creato il
11/04/2011 e riferito ai contributi dal 1.3.73 al 31.10.73 risultava inserita l'annotazione relativa al codice contribuente 1215 000000 72000, risultante sconosciuto presso il Comune di
Scanzorosciate.
L'istituto aggiungeva che dalla consultazione dell'archivio di Gestione del Conto
Assicurativo (denominato , procedura che consente di intervenire sulla CP_4 CP_2 posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli, fino all'anno di competenza 1996 che comunica i dati direttamente all'estratto conto unificato, c.d. Unex, dal quale poi attingono le procedure di gestione, che verificano ed applicano il diritto alle prestazioni previdenziali)
l'inserimento di contribuzione agricola a favore del ricorrente, per il periodo relativo al periodo dal 1.3.73 al 31.10.73, non era stato effettuato con un “popolamento” automatico centralizzato degli archivi, a seguito di regolare versamento dei contributi (come ordinariamente previsto), 2 ma, manualmente, in data 11/04/2011, da un ex dipendente, al tempo in servizio presso il competente ufficio della sede di Bergamo, segnalato per presunti fatti costituenti reato alla
Procura della Repubblica a seguito del predetto audit.
Più nello specifico l' chiariva che non risultava alcun nucleo cod. contribuente 1215 CP_1
000000 72000.
Pertanto, i periodi suddetti risultavano registrati in estratto contributivo, non a fronte dell'avvenuto versamento di contribuzione da coltivatore diretto e di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.
Infine, neppure gli elenchi nominativi di categoria dei coltivatori diretti riferibili al ricorrente, quale presunto collaboratore, riportavano alcun dato, né registrazione, relativamente al ricorrente, quale componente del relativo nucleo familiare.
L' in definitiva, chiariva che era stata riscontrata l'assoluta mancanza degli elementi CP_1 oggettivi e soggettivi legittimanti la copertura contributiva della ricorrente.
Concludeva per il rigetto delle domande.
La parte ricorrente ha offerto € 120.000,00 a titolo di transazione tombale riferendo di essere nullatenente, l'Istituto non ha accettato.
La causa, istruita documentalmente, viene decisa all'udienza odierna mediante sentenza all'esito del procedimento di trattazione scritta di cui all'art. 127ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato, avendo trovato ampia conferma le circostanze dedotte dall'istituto a fondamento del provvedimento di revoca del trattamento pensionistico. Sul punto si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza resa in identico giudizio n. 1180 del 7 novembre 2024.
Il ricorrente ha ottenuto la prestazione pensionistica cat. VOART, n. 33054111 con decorrenza aprile 2011 sulla base, tra l'altro, della contribuzione agricola autonoma come CD
(coltivatore diretto) versata in relazione ad un presunto rapporto di lavoro autonomo agricolo relativo agli anni dal 1.3.73 al 31.10.73.
Il teste membro del gruppo di indagine costituito per controllare queste posizioni Tes_1 anomale per cui è causa, ha riferito che a seguito di una segnalazione su un soggetto andato in pensione con contributi non spettanti in base alla segnalazione anonima sono iniziate delle verifiche durate un anno, nell'ambito delle quali sono emerse irregolarità per contributi in relazione ad accrediti contributivi fatti da un ex dipendente, , su 72 posizioni. Persona_3
E' stata quindi incaricata la sede regionale di effettuare degli approfondimenti ed è stato 3 costituito un gruppo di lavoro che ha verificato la documentazione di ogni singolo nominativo, con estensione anche ad altre posizioni movimentate dal medesimo Per_3
Nell'ambito di queste indagini sono emersi pochi accrediti contributivi legittimi sulle posizioni gestite dal poiché nella maggior parte delle posizioni registrate in archivio FASE Per_3
(ovvero un fascicolo elettronico, finalizzato a memorizzare gli eventi di variazione contributiva, intervenuti sulla posizione individuale assicurativa di un soggetto) erano stati annotati da Per_3 dei contributi con indicazioni di un numero del nucleo familiare errato, senza alcuna documentazione a corredo.
Nell'archivio ARLA (che consente di intervenire sulla posizione assicurativa dei lavoratori autonomi agricoli) fino al 1982 era possibile la registrazione dei contributi solo per i soggetti negli elenchi nominativi di categoria CM cosa che avveniva su input del titolare dell'impresa agricola ed a cui seguiva il pagamento dei contributi.
Il teste ha quindi riferito che il poteva intervenire sia su FASE sia su , essendone Per_3 CP_2 il principale addetto, ed il numero degli inserimenti fatti dal medesimo è risultato Per_3 esponenzialmente superiore rispetto alle procedure svolte dai colleghi.
Il teste ha riferito inoltre che il è stato segnalato alla procura della Repubblica, tra l'altro Per_3 alcuni pensionati hanno reso dichiarazioni molto esplicite, dando conto anche dell'esistenza di un soggetto esterno che operava come “faccendiere”.
Nel caso in esame, in primo luogo, il popolamento manuale è stato effettuato in stretta continuità temporale con la domanda di pensione, infatti il popolamento da parte del è Per_3 stata operata il 11/04/2011 e la domanda di pensione è del 12.4.2011 (cfr. doc. 1 della parte ricorrente).
In secondo luogo, lo stesso ricorrente ha riferito in sede di audizione di non essere stato un coltivatore diretto, nel periodo in questione, ma di aver, invece, lavorato, in quel periodo, come trattorista, presso un'azienda agricola di terze persone, ove lavorava anche il proprio padre, come confermato anche nel testo del ricorso amministrativo e ribadito in quello giudiziario.
In terzo luogo, nell' elenco Principale dell'anno 1973, valevole per il quinquennio
1973/1977, e in quello di Variazione 1975, valevole per il triennio 1975/1977, oltrechè in quello supplettivo per gli anni dal 1962 al 1974, che comprendono il periodo in questione, relativamente al comune di Scanzorosciate, non è proprio presente il codice contribuente n. 12
150 00 00072000, cui si assume essere appartenuto, in qualità di collaboratore, l'attuale ricorrente, pertanto è impossibile che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro 4 agricolo autonomo.
La certezza del mancato versamento dei contributi per il periodo oggetto di contestazione risiede nella procedura stessa, in base alla quale l'iscrizione in elenchi è costitutiva della possibilità di costituire la posizione assicurativa di collaboratore agricolo e, quindi, corrisponderne i contributi, in assenza non è ammesso.
In definitiva, deve concludersi per la legittimità della revoca del trattamento pensionistico, non sussistendo alcuno dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'accredito della contribuzione agricola.
Deve infine escludersi che il ricorrente fosse all'oscuro della situazione di illegittimità in virtù della quale ha potuto beneficiare, per anni, del trattamento pensionistico, essendogli certamente noto di non aver lavorato come coltivatore diretto. La consapevolezza dell'illegittimità del periodo contributivo è confermata anche dalla dichiarazione resa in sede di audizione con la quale ha ammesso di non aver mai operato come coltivatore diretto, riferendo “io non ero coltivatore diretto”.
Il ricorrente, parimenti, era consapevole di non aver provveduto, in prima persona, al versamento di alcuna contribuzione.
Inoltre, è prassi, prima di presentare domanda di pensione richiedere uno o più estratti contributivi al fine di verificare il possesso della contribuzione necessaria, per cui il ricorrente non può non essersi avveduta del fatto che risultavano accrediti contributivi in anni nei quali non aveva svolto alcuna attività lavorativa di tipo agricolo, né aveva versato la relativa contribuzione, elemento evidente della consapevolezza del ricorrente dell'intervento illecito del CP_ dipendente infedele dell' sta nella contemporanea iscrizione della ricorrente in Fase e nello CP_1 stesso giorno, nella dichiarazione resa all' ove riferisce di non aver mai lavorato come CP_1 coltivatore diretto.
Il ricorrente, inoltre, non ha offerto alcun genere di prova anche solo indiziaria dello svolgimento di attività agricola per il periodo per cui è causa e nemmeno ha chiesto prove costituende, limitandosi a riferire che della questione pensionistica.
***
Alcuna responsabilità può essere ascritta a carico dell' resistente, in quanto CP_3
l'induzione in errore in punto di sussistenza in capo alla ricorrente requisiti per la percezione della pensione è stata conseguenza di un comportamento dell'odierno ricorrente, pertanto ex art. l'art. 13, co. 1 L. 30.12.1991, n. 412, “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, L.
9.3.1989 n. 5 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”, mancando l'errore è esclusa l'irripetibilità.
Alcuna prescrizione può dirsi maturata stante l'accertato dolo dell'assicurato.
In definitiva, per tutte le argomentazioni esposte, il ricorso non può essere accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Bergamo, 7/08/2025
Il Giudice
Giulia Bertolino
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