Articolo 1 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 2
Versione
16 ottobre 1986
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Versione
19 ottobre 1989
Art. 1. (((Adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici di
guerra). )) (( 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono adeguati automaticamente ogni anno, mediante l'applicazione sugli importi vigenti al 31 dicembre dell'anno precedente dell'indice di variazione previsto dall' articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160 , e successive modifiche ed integrazioni:
a) gli importi di cui alle tabelle C, G, M, N e S, degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, degli assegni di superinvalidita' di cui alla tabella E del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
b) l'indennita' una tantum di cui al terzo comma dell'articolo 11 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 ;
c) l'indennita' di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni di cui all' articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come sostituito dall' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
d) l'assegno integrativo per gli invalidi di 1a categoria di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , l'assegno per cumulo di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di incollocabilita' di cui ai commi primo e undicesimo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , l'assegno di maggiorazione di cui all' articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
e) la maggiorazione e l'assegno, previsti, rispettivamente, dal secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come sostituito dall' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 , e dall' articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 ;
f) gli assegni annessi alle decorazioni al valor militare di cui all' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ;
g) il limite di reddito di cui all' articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , come modificato dal comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
h) gli assegni previsti dall'articolo 8 della presente legge e dall' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 , come da ultimo modificato dall'articolo 4 della presente legge.
2. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 1 si intendono conglobati, ai fini dell'applicazione del sistema di adeguamento automatico, stabilito dal medesimo comma, per l'anno 1989, gli assegni annui per adeguamento corrisposti nell'anno 1986, limitatamente alla meta' e, negli anni 1987 e 1988, per l'intero; per l'anno 1990, l'altra meta' dell'assegno per adeguamento corrisposto nell'anno 1986 e per l'anno 1991 l'assegno annuo per adeguamento corrisposto nell'anno 1985.
3. L'adeguamento automatico di cui al comma 1 non compete su altri assegni o indennita', spettanti ai titolari di pensione di guerra, diversi da quelli espressamente indicati dallo stesso comma 1. ))
Entrata in vigore il 19 ottobre 1989
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