Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 24/05/2023, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2023
N. 03160/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04291/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4291 del 2022, proposto da
AO ES, rappresentata e difesa dall’avvocato Luigi Massa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale in Napoli, in via A. Diaz n. 11;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Napoli - terza sezione civile n. 1325 del 24 marzo 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 la dott.ssa Valeria Ianniello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’azionato decreto n. 1325 del 24 marzo 2021, emesso ai sensi della legge n. 89 del 2001, la Corte d’Appello di Napoli ha condannato il Ministero della Giustizia a “ pagare senza dilazione a ES AO l’importo di euro 4.600,00, con gli interessi legali dal 18.12.2020, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione ”;
- in mancanza di adempimento da parte dell’Amministrazione intimata, la ricorrente chiede a questo Tribunale di ordinare al Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto azionato, mediante il pagamento degli importi ivi liquidati, contestualmente nominando un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento;
Rilevato che, alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione del decreto (attestata da apposita certificazione di cancelleria), all’inutile decorso sia del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, sia del termine di sei mesi previsto dall’articolo 5- sexies , comma 7, della legge n. 89 del 2001, nonché all’adempimento degli oneri dichiarativi di cui al medesimo articolo 5- sexies della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso dev’essere accolto, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze in favore della ricorrente, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia, all’interno della medesima Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
Ritenuto, altresì, di dover precisare che il compenso relativo all’eventuale funzione commissariale rientra nell’omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del richiamato articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001;
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, con l’eccezione delle sole spese di registrazione del titolo, da computarsi separatamente – secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della serialità del contenzioso, del valore della lite e della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), accoglie il ricorso e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo azionato mediante pagamento delle somme dovute, nei termini di cui in motivazione;
b) nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Commissario ad acta da individuarsi ai sensi dell’articolo 5- sexies , comma 8, della legge n. 89 del 2001, a cura del Capo Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia all’interno della medesima Struttura, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al Commissario ad acta .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 con l’intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Valeria Ianniello, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Ianniello | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO