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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/04/2025, n. 1332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1332 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17058/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17058/2019 promossa da:
(C.F , già titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Melpignano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec
ATTRICE
Contro
(P. IVA ) con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Miccolis (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, C.F._2
indirizzo pec
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'11.11.2019, premesso che: la sig.ra , titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, intratteneva con la convenuta un longevo rapporto bancario - instaurato il 7 febbraio 1983
con l'allora Banca Centro Sud spa - consistente in un'apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 10297398, finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità
di cassa;
l'attrice, dunque, contestava numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione all' indicato rapporto bancario, in particolare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto in assenza di pattuizione, nonché la mancata previsione in contratto dei c.d. “giorni di valuta”.
L'attrice asseriva, altresì, che il rapporto bancario impugnato violava le disposizioni di cui all'art. 1283
c.c. anche in riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 108/1996 - conveniva pertanto in giudizio,
innanzi a questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:1.ACCERTARE Controparte_1
e DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante
affidamento con scopertura sui conti di cui in premessa, oggetto del rapporto tra parte attrice e la
banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi
ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione
trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi
per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
2.
ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del
ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U.
pagina 2 di 11 tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
3. DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e
qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per
contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel
periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della
applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;
CONDANNARE la
convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli
interessi legali creditori in favore dell'odierno istante;
6. in ogni caso, CONDANNARE la banca
convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376
c.c., da determinarsi in via equitativa;
7. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al
pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore per fattane
anticipazione e mancata riscossione
Costituitasi con comparsa del 6.2.2020, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1
dell'avversa azione e domanda atteso che il rapporto oggetto di giudizio al momento della proposizione della domanda era ancora in essere, la decadenza e prescrizione ai sensi degli artt. 1832 c.c. 119 n.3
TUB e delle condizioni contrattuali, nello specifico la decadenza dell'attrice dal diritto di contestare gli e/c; la violazione dell'onere di allegazione e della prova, nonché violazione del diritto di difesa;
la prescrizione dell'azione di ripetizione relativamente alle rimesse solutorie ultradecennali.
Nel merito, contestando la fondatezza di tutte le eccezioni e contestazioni attoree, chiedeva in via principale il rigetto di tutte le eccezioni e domande proposte, poiché, nulle, improcedibili,
inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto, con condanna, in ogni caso,
dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze.
pagina 3 di 11 La causa, istruita in via documentale e con ctu contabile, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------------
Preliminarmente, quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice, va rilevato che la chiusura del conto corrente rappresenta una condizione di ammissibilità della suddetta domanda, in assenza della quale il correntista può agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, non potendosi configurare alcuna attività solutoria.
Invero, l'annotazione in conto di una posta di interessi addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento in favore della banca. Di conseguenza il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. Sez. III, n. 798/2013).
Persiste, invece, l'interesse giuridico all'azione di accertamento, affinché si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole impugnate e quindi l'entità del saldo effettivo del conto.
A tal proposito, va osservato che «in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del cliente
all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e
dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle
pagina 4 di 11 somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un
risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore
estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta
rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto» (Cfr. Cass. 21646/2018).
Quanto poi all'eccepita prescrizione decennale tempestivamente sollevata dalla convenuta, la
Cassazione con recente pronuncia ha sancito che “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto
di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che
il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che
giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale
soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio
credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un
interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga
conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale
ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.”(Cfr. Cass Sez.
1 n. 9756/2024).
In ordine invece alla mancata produzione di tutti gli estratti conto, va precisato che “in mancanza dei
contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero
andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto,
valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei
documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche
con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile utilizzando
per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine
pagina 5 di 11 di tempo, disponibile e acquisito dagli atti”(Cass. n. 4718/2022), dovendosi ritenere sul punto superate le contestazioni mosse dalla convenuta (p.10 comparsa di costituzione).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare gli estratti conto, formulata dalla Banca, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832,
primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Nel merito, l'attrice ha contestato, in primo luogo, il riferimento, all'interno del contratto originario,
alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” (cfr. All. a- art. 7 – fasc.
attrice).
Orbene, sul punto deve rilevarsi che la previsione di un tasso di interesse ancorato all'andamento dei c.d. usi su piazza è stata ritenuta nulla a livello normativo, con la previsione di una sostituzione del tasso applicato con quello determinato ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 385/93.
Rispetto ai contratti conclusi in data antecedente, la Suprema Corte (Cass. 1287/2002; Cass.
5675/2001; Cass. 9465/2000; Cass. 6247/1998) –più volte interessata della questione- ha chiarito che la convenzione di riferimento agli usi su piazza può ritenersi valida laddove soddisfi il requisito della determinabilità dell'oggetto, attraverso il riferimento a criteri –anche estrinseci rispetto al contratto-
univoci ed oggettivi, laddove ad esempio la presenza di accordi interbancari vincolanti su scala nazionale garantisca l'assenza di discrezionalità nell'individuazione del tasso di interesse applicabile.
pagina 6 di 11 Nella specie, la banca non ha esibito le delibere ABI o gli accordi di cartello cui fare riferimento, con la conseguenza che il riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza per la determinazione del tasso di interesse, in assenza di ulteriori elementi di determinazione, resta del tutto generica e rimessa alla discrezionalità della banca ed è pertanto da ritenersi nulla, ex art. 1284 c.c., poiché non integra la pattuizione per iscritto del tasso debitore ultralegale.
La nullità della clausola non comporta nullità del contratto ex artt. 1325-1346-1418 c.c. perché
soccorre l'art. 1419, 2° comma, c.c. con sostituzione automatica del tasso legale in luogo di quello affetto da nullità.
Va osservato, altresì, che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù
della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
In ordine invece alle commissioni di massimo scoperto, nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012
conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto, per essere valida,
deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla pagina 7 di 11 commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Sulla scorta di tali premesse, la ctu, data l'incompletezza degli estratti conto prodotti dall'attrice, i cui periodi sono stati dettagliatamente indicati in relazione, ha proceduto alla ricostruzione di tanti periodi separati, ha poi escluso le somme prescritte, cioè non più ripetibili in favore della attrice, partendo dal saldo rettificato;
ha applicato tassi d'interesse legali ex art.1284 c.c. sino al 2.05.2016, applicando invece quelli espressamente pattuiti a partire dal 3.05.2016; ha imputato tutte le operazioni per data, in assenza della pattuizione dei giorni di valuta;
ha escluso la capitalizzazione trimestrale, poiché mai pagina 8 di 11 pattuita espressamente, ha espunto le c.m.s. per mancata pattuizione, nonché la commissione di affidamento, poiché quest'ultima, seppur pattuita, non rispettava i criteri previsti dall'art.117 TUB,
essendo stata addebitata indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte della cliente;
ha escluso infine le spese di foglio liquidazione competenze, mai pattuite (p.15 CTU).
Sul punto vanno peraltro richiamate le precisazioni del ctu a pagina 5 della relazione in risposta ai rilievi della convenuta, in ordine all'adozione del criterio meno favorevole per la correntista, consistito,
per ciascuno periodo ricostruito, nell'utilizzo, come saldo iniziale, di quello risultante dall'estratto conto e, come saldo finale, di quello da rideterminato con i criteri individuati nei quesiti peritali.
Il metodo adottato dall'ausiliario va condiviso, alla luce del principio di diritto innanzi richiamato e del criterio di computo seguito, sfavorevole per la correntista.
Ciò premesso, condividendo la ricostruzione del rapporto operata dall'ausiliario, deve ritenersi correttamente effettuato il ricalcolo del conto corrente partendo dal saldo c.d. “rettificato” e non da quello c.d. “banca”, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta (p.3 osservazioni banca alla ctu), invero costituisce ormai ius receptum il principio della Cassazione secondo cui “per verificare se
un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto
corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di
nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del
correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso
affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non
influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la
restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione “(Cfr. Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021;
pagina 9 di 11 Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023. Conforme App. Milano 30.1.2020; Trib. Milano 15.1.2021;
App. Milano 5.1.2023 n. 15).
Sulla scorta di quanto esposto, in applicazione dei criteri indicati, consegue un saldo a credito della correntista pari a 77.943,85 (cfr. all. 9 P.108 CTU).
In ultimo, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è rimasta priva di qualsiasi allegazione e prova a supporto e deve essere rigettata.
Sul punto deve rammentarsi che il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire prova della stessa esistenza di un danno,
fornendo supporto –anche a livello di mere allegazioni in fatto- al pregiudizio subito.
Si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 17 novembre 2020, n. 26051: “La liquidazione equitativa del danno
ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa
attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via
equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi,
natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze
istruttorie in cui le parti fossero incorse. È l'impossibilità di quantificare un danno certamente
esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa”.
Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, già titolare della omonima ditta individuale, con citazione dell'11.11.2019,
[...]
nei confronti di così provvede: Controparte_1
pagina 10 di 11 1) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione;
2) accoglie in parte la domanda, accertando la nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa,
come descritto in parte motiva;
3) accerta l'esistenza di un saldo finale creditore del conto corrente oggetto di causa alla data del
25.09.2018 per € 77.943,85 a favore della correntista;
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di €
14.648,00 per compensi, comprensivi dell'esborso di € 545,00, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 4.04.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Simone
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17058/2019 promossa da:
(C.F , già titolare della Parte_1 C.F._1
omonima ditta individuale, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Melpignano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, indirizzo pec
ATTRICE
Contro
(P. IVA ) con il patrocinio del prof. avv. Giuseppe Controparte_1 P.IVA_1
Miccolis (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, C.F._2
indirizzo pec
CONVENUTA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Le parti hanno concluso come da memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione dell'11.11.2019, premesso che: la sig.ra , titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, intratteneva con la convenuta un longevo rapporto bancario - instaurato il 7 febbraio 1983
con l'allora Banca Centro Sud spa - consistente in un'apertura di credito, con affidamento mediante scopertura sul conto corrente n. 10297398, finalizzata a soddisfare le temporanee esigenze di elasticità
di cassa;
l'attrice, dunque, contestava numerosi addebiti di competenze effettuati dalla banca in relazione all' indicato rapporto bancario, in particolare la nullità della clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante rinvio al c.d. “uso piazza”, l'illegittimità della pattuizione ed applicazione della capitalizzazione trimestrale dell'interesse composto, l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto in assenza di pattuizione, nonché la mancata previsione in contratto dei c.d. “giorni di valuta”.
L'attrice asseriva, altresì, che il rapporto bancario impugnato violava le disposizioni di cui all'art. 1283
c.c. anche in riferimento a quanto disposto dalla Legge n. 108/1996 - conveniva pertanto in giudizio,
innanzi a questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni:1.ACCERTARE Controparte_1
e DICHIARARE l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante
affidamento con scopertura sui conti di cui in premessa, oggetto del rapporto tra parte attrice e la
banca, particolarmente in relazione alle clausole di determinazione e di applicazione degli interessi
ultralegali, della determinazione ed applicazione dell'interesse anatocistico con capitalizzazione
trimestrale, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto, all'applicazione degli interessi
per c.d. giorni – valuta, dei costi, delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
2.
ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti in base ai risultati del
ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U.
pagina 2 di 11 tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito;
3. DETERMINARE il costo effettivo annuo dell'indicato rapporto bancario;
4. ACCERTARE e
DICHIARARE, previo accertamento del Tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e
qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per
contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel
periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 14192 c.c., della
applicazione del tasso legale in regime di contabilizzazione semplice annuale;
CONDANNARE la
convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli
interessi legali creditori in favore dell'odierno istante;
6. in ogni caso, CONDANNARE la banca
convenuta al risarcimento dei danni patiti dall'attore, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1376
c.c., da determinarsi in via equitativa;
7. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al
pagamento delle spese e competenze di giudizio in favore del sottoscritto procuratore per fattane
anticipazione e mancata riscossione
Costituitasi con comparsa del 6.2.2020, eccepiva l'inammissibilità/improcedibilità Controparte_1
dell'avversa azione e domanda atteso che il rapporto oggetto di giudizio al momento della proposizione della domanda era ancora in essere, la decadenza e prescrizione ai sensi degli artt. 1832 c.c. 119 n.3
TUB e delle condizioni contrattuali, nello specifico la decadenza dell'attrice dal diritto di contestare gli e/c; la violazione dell'onere di allegazione e della prova, nonché violazione del diritto di difesa;
la prescrizione dell'azione di ripetizione relativamente alle rimesse solutorie ultradecennali.
Nel merito, contestando la fondatezza di tutte le eccezioni e contestazioni attoree, chiedeva in via principale il rigetto di tutte le eccezioni e domande proposte, poiché, nulle, improcedibili,
inammissibili, prescritte e comunque infondate in fatto e in diritto, con condanna, in ogni caso,
dell'attrice alla rifusione delle spese e competenze.
pagina 3 di 11 La causa, istruita in via documentale e con ctu contabile, è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le memorie depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024, celebrata con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.83, comma 7, lett. h, del D.L.18/2020, conv. nella L.27/2020 e succ. mod., nel corso della quale sono stati concessi i termini previsti dall'art.190 c.p.c.
--------------------
Preliminarmente, quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito formulata dall'attrice, va rilevato che la chiusura del conto corrente rappresenta una condizione di ammissibilità della suddetta domanda, in assenza della quale il correntista può agire solo per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, non potendosi configurare alcuna attività solutoria.
Invero, l'annotazione in conto di una posta di interessi addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento in favore della banca. Di conseguenza il correntista non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo. Di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto” (Cass. Sez. III, n. 798/2013).
Persiste, invece, l'interesse giuridico all'azione di accertamento, affinché si accerti, prima della chiusura del conto, la nullità o la validità delle clausole impugnate e quindi l'entità del saldo effettivo del conto.
A tal proposito, va osservato che «in tema di conto corrente bancario sussiste l'interesse del cliente
all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e
dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle
pagina 4 di 11 somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un
risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice,
consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore
estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta
rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto» (Cfr. Cass. 21646/2018).
Quanto poi all'eccepita prescrizione decennale tempestivamente sollevata dalla convenuta, la
Cassazione con recente pronuncia ha sancito che “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto
di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che
il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che
giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale
soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio
credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un
interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga
conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale
ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.”(Cfr. Cass Sez.
1 n. 9756/2024).
In ordine invece alla mancata produzione di tutti gli estratti conto, va precisato che “in mancanza dei
contratti di conto corrente e degli estratti conto completi, il Giudice, qualora il cliente limiti
l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti temporali dell'intero
andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo lacunoso e incompleto,
valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in ordine alla conservazione dei
documenti), può integrare la prova carente sulla base delle deduzioni in fatto svolte dalla parte, anche
con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la consulenza contabile utilizzando
per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante dal primo estratto conto, in ordine
pagina 5 di 11 di tempo, disponibile e acquisito dagli atti”(Cass. n. 4718/2022), dovendosi ritenere sul punto superate le contestazioni mosse dalla convenuta (p.10 comparsa di costituzione).
Sempre in via preliminare, l'eccezione di decadenza dell'attrice dal diritto di impugnare gli estratti conto, formulata dalla Banca, va disattesa.
A tal proposito, va osservato che l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832,
primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente ( Cfr. Cass. Sez. 6-1, n.30000/2018).
Nel merito, l'attrice ha contestato, in primo luogo, il riferimento, all'interno del contratto originario,
alle “condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza” (cfr. All. a- art. 7 – fasc.
attrice).
Orbene, sul punto deve rilevarsi che la previsione di un tasso di interesse ancorato all'andamento dei c.d. usi su piazza è stata ritenuta nulla a livello normativo, con la previsione di una sostituzione del tasso applicato con quello determinato ai sensi dell'art. 117 del d.lgs. 385/93.
Rispetto ai contratti conclusi in data antecedente, la Suprema Corte (Cass. 1287/2002; Cass.
5675/2001; Cass. 9465/2000; Cass. 6247/1998) –più volte interessata della questione- ha chiarito che la convenzione di riferimento agli usi su piazza può ritenersi valida laddove soddisfi il requisito della determinabilità dell'oggetto, attraverso il riferimento a criteri –anche estrinseci rispetto al contratto-
univoci ed oggettivi, laddove ad esempio la presenza di accordi interbancari vincolanti su scala nazionale garantisca l'assenza di discrezionalità nell'individuazione del tasso di interesse applicabile.
pagina 6 di 11 Nella specie, la banca non ha esibito le delibere ABI o gli accordi di cartello cui fare riferimento, con la conseguenza che il riferimento alle condizioni usualmente praticate su piazza per la determinazione del tasso di interesse, in assenza di ulteriori elementi di determinazione, resta del tutto generica e rimessa alla discrezionalità della banca ed è pertanto da ritenersi nulla, ex art. 1284 c.c., poiché non integra la pattuizione per iscritto del tasso debitore ultralegale.
La nullità della clausola non comporta nullità del contratto ex artt. 1325-1346-1418 c.c. perché
soccorre l'art. 1419, 2° comma, c.c. con sostituzione automatica del tasso legale in luogo di quello affetto da nullità.
Va osservato, altresì, che per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera
CICR del 9 febbraio 2000 deve escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 1283 c.c., con la conseguenza che è nulla - anche se oggetto di espressa pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con diritto per il cliente di ripetere i pagamenti già effettuati ovvero di rifiutare legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù
della previsione contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano computati dalla banca.
Quanto al periodo successivo, la validità consegue all'adeguamento contrattuale alla delibera CICR del
09 febbraio 2000.
In ordine invece alle commissioni di massimo scoperto, nel regime anteriore alle modifiche normative del 2009 (art. 2 bis DL n. 185/2008 conv. in L. n, 2/2009 e DL n. 78/2009 conv. in L. n. 102/2009) e del 2012 (DL n. 201/2011 conv. in L. n. 214/2011, DL n. 1/2012 conv. in L. n. 27/2012, DL n. 29/2012
conv. in L. n. 62/2012), la clausola che prevede le commissioni di massimo scoperto, per essere valida,
deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo che viene ad imporsi al cliente, indicando quindi sia il tasso della commissione, sia i criteri di calcolo, sia la periodicità di tale calcolo. L'onere di determinatezza della previsione contrattuale relative alla pagina 7 di 11 commissione di massimo scoperto deve essere valutato con particolare rigore, posto che tale termine non è affatto riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica (a volte individuata nel corrispettivo per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma, a prescindere dal suo concreto utilizzo, altre volte nella remunerazione per il rischio cui la banca è sottoposta nel concedere al correntista affidato l'utilizzo di una determinata somma, anche oltre il limite dello stesso affidamento).
In tal senso occorre, se non una sua definizione contrattuale, per lo meno la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito), in assenza dei quali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su tale pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo
'peso' economico. In mancanza di ciò, l'addebito delle commissioni di massimo scoperto si traduce in una imposizione unilaterale della banca che non trova legittimazione in una valida pattuizione consensuale. Ne consegue che non può ritenersi sufficientemente determinata (a differenza, ad esempio, di quanto avviene per la pattuizione del tasso di interessi ultralegali), la mera indicazione di un tasso percentuale accompagnato dalla dizione 'commissione di massimo scoperto', senza ulteriori indicazioni sulla periodicità dell'applicazione, sui criteri di calcolo e sulla base di computo. Tale
clausola deve ritenersi nulla per indeterminatezza dell'oggetto, non essendo possibile in nessun modo,
in base a questi elementi, cogliere i tratti essenziali dell'onere imposto dalla banca.
Sulla scorta di tali premesse, la ctu, data l'incompletezza degli estratti conto prodotti dall'attrice, i cui periodi sono stati dettagliatamente indicati in relazione, ha proceduto alla ricostruzione di tanti periodi separati, ha poi escluso le somme prescritte, cioè non più ripetibili in favore della attrice, partendo dal saldo rettificato;
ha applicato tassi d'interesse legali ex art.1284 c.c. sino al 2.05.2016, applicando invece quelli espressamente pattuiti a partire dal 3.05.2016; ha imputato tutte le operazioni per data, in assenza della pattuizione dei giorni di valuta;
ha escluso la capitalizzazione trimestrale, poiché mai pagina 8 di 11 pattuita espressamente, ha espunto le c.m.s. per mancata pattuizione, nonché la commissione di affidamento, poiché quest'ultima, seppur pattuita, non rispettava i criteri previsti dall'art.117 TUB,
essendo stata addebitata indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte della cliente;
ha escluso infine le spese di foglio liquidazione competenze, mai pattuite (p.15 CTU).
Sul punto vanno peraltro richiamate le precisazioni del ctu a pagina 5 della relazione in risposta ai rilievi della convenuta, in ordine all'adozione del criterio meno favorevole per la correntista, consistito,
per ciascuno periodo ricostruito, nell'utilizzo, come saldo iniziale, di quello risultante dall'estratto conto e, come saldo finale, di quello da rideterminato con i criteri individuati nei quesiti peritali.
Il metodo adottato dall'ausiliario va condiviso, alla luce del principio di diritto innanzi richiamato e del criterio di computo seguito, sfavorevole per la correntista.
Ciò premesso, condividendo la ricostruzione del rapporto operata dall'ausiliario, deve ritenersi correttamente effettuato il ricalcolo del conto corrente partendo dal saldo c.d. “rettificato” e non da quello c.d. “banca”, diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta (p.3 osservazioni banca alla ctu), invero costituisce ormai ius receptum il principio della Cassazione secondo cui “per verificare se
un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto
corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di
nullità da parte dei giudici di merito delle clausole, previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del
correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso
affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non
influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la
restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione “(Cfr. Cass. n. 3858/2021; Cass. n. 17634/2021;
pagina 9 di 11 Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 12808/2023. Conforme App. Milano 30.1.2020; Trib. Milano 15.1.2021;
App. Milano 5.1.2023 n. 15).
Sulla scorta di quanto esposto, in applicazione dei criteri indicati, consegue un saldo a credito della correntista pari a 77.943,85 (cfr. all. 9 P.108 CTU).
In ultimo, la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è rimasta priva di qualsiasi allegazione e prova a supporto e deve essere rigettata.
Sul punto deve rammentarsi che il potere riconosciuto al giudice di liquidare il danno con valutazione equitativa non esonera la parte istante dall'onere di fornire prova della stessa esistenza di un danno,
fornendo supporto –anche a livello di mere allegazioni in fatto- al pregiudizio subito.
Si veda, da ultimo, Cass., sez. VI, 17 novembre 2020, n. 26051: “La liquidazione equitativa del danno
ha natura sussidiaria, perché presuppone l'esistenza d'un danno oggettivamente accertato. Essa
attribuisce al giudice di merito non già un potere arbitrario, ma una facoltà di integrazione in via
equitativa della prova semipiena circa l'ammontare del danno. La liquidazione equitativa ha, poi,
natura non sostitutiva, perché ad essa non può farsi ricorso per sopperire alle carenze o decadenze
istruttorie in cui le parti fossero incorse. È l'impossibilità di quantificare un danno certamente
esistente che rende possibile il ricorso alla stima equitativa”.
Pertanto, la domanda è accolta in parte qua.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 147/2022, commisurati al valore della domanda accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, già titolare della omonima ditta individuale, con citazione dell'11.11.2019,
[...]
nei confronti di così provvede: Controparte_1
pagina 10 di 11 1) dichiara inammissibile la domanda di ripetizione;
2) accoglie in parte la domanda, accertando la nullità parziale del contratto di c/c oggetto di causa,
come descritto in parte motiva;
3) accerta l'esistenza di un saldo finale creditore del conto corrente oggetto di causa alla data del
25.09.2018 per € 77.943,85 a favore della correntista;
4) condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma complessiva di €
14.648,00 per compensi, comprensivi dell'esborso di € 545,00, oltre spese di ctu, 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, distratte in favore del procuratore anticipatario.
Bari, 4.04.2025
Il Giudice
Raffaella Simone
pagina 11 di 11