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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/03/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6360/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6360/2023 avente ad oggetto: domanda ai sensi degli art. 473 bis e ss. c.p.c.
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SCANNALIATO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 22.5.2023 ha chiesto disciplinare l'affidamento ed il Parte_1
mantenimento del minore (n. 17.4.2006), nato dall'unione con . Per_1 Controparte_1
Fissata udienza di trattazione, il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica.
In data 14.2.2024 il Giudice delegato ha proceduto all'ascolto della ricorrente, e la causa è stata posta in decisione al Collegio, non essendo necessaria ulteriore istruttoria.
È stato acquisito il parere del PM il 12.8.2023.
____
Preliminarmente, con riferimento alla domanda della ricorrente volta alla disciplina dell'affido del figlio deve evidenziarsi che il ragazzo, subito dopo l'udienza di comparizione parti, ha Per_1
raggiunto la maggiore età, per cui nulla va disposto su affidamento e diritto di visita dei genitori.
Preso atto che il figlio delle parti convive con la madre, la quale si occupa del mantenimento diretto, va invece disciplinato il contributo di mantenimento a carico del padre.
Difatti, l'art. 316 bis c.c. stabilisce il concorso dei genitori al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”.
La ricorrente ha rappresentato di essere disoccupata e di essere sostenuta economicamente dal compagno, ma non ha documentato la propria condizione economica;
il resistente, secondo quanto dedotto dalla , lavora come venditore ambulante, è sposato e vive con la Parte_1
moglie ed i figli di lei (cfr. certificati allegati al ricorso).
Ritiene dunque il Collegio che, in relazione alle capacità lavorative delle parti, appare congruo porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio - che ha appena raggiunto la maggiore età, per cui è ancora non economicamente autonomo - individuato nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda. Le spese, in ragione della natura del giudizio e della contumacia del resistente, sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., visti gli artt. 316 bis e
337 bis e ss. cc, così statuisce:
- Onera di versare a per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
un contributo di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Persona_2
l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
- spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 6360/2023 avente ad oggetto: domanda ai sensi degli art. 473 bis e ss. c.p.c.
PROMOSSA DA
(CF: ) RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. SCANNALIATO Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1 C.F._2 RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 22.5.2023 ha chiesto disciplinare l'affidamento ed il Parte_1
mantenimento del minore (n. 17.4.2006), nato dall'unione con . Per_1 Controparte_1
Fissata udienza di trattazione, il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica.
In data 14.2.2024 il Giudice delegato ha proceduto all'ascolto della ricorrente, e la causa è stata posta in decisione al Collegio, non essendo necessaria ulteriore istruttoria.
È stato acquisito il parere del PM il 12.8.2023.
____
Preliminarmente, con riferimento alla domanda della ricorrente volta alla disciplina dell'affido del figlio deve evidenziarsi che il ragazzo, subito dopo l'udienza di comparizione parti, ha Per_1
raggiunto la maggiore età, per cui nulla va disposto su affidamento e diritto di visita dei genitori.
Preso atto che il figlio delle parti convive con la madre, la quale si occupa del mantenimento diretto, va invece disciplinato il contributo di mantenimento a carico del padre.
Difatti, l'art. 316 bis c.c. stabilisce il concorso dei genitori al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”.
La ricorrente ha rappresentato di essere disoccupata e di essere sostenuta economicamente dal compagno, ma non ha documentato la propria condizione economica;
il resistente, secondo quanto dedotto dalla , lavora come venditore ambulante, è sposato e vive con la Parte_1
moglie ed i figli di lei (cfr. certificati allegati al ricorso).
Ritiene dunque il Collegio che, in relazione alle capacità lavorative delle parti, appare congruo porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio - che ha appena raggiunto la maggiore età, per cui è ancora non economicamente autonomo - individuato nella misura di € 350,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda. Le spese, in ragione della natura del giudizio e della contumacia del resistente, sono irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., visti gli artt. 316 bis e
337 bis e ss. cc, così statuisce:
- Onera di versare a per il mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1
un contributo di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo Persona_2
l'indice ISTAT, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
- spese irripetibili.
Cosi deciso in Catania il 07/03/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu