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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 20/11/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1272/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1272/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI GN
RICORRENTE contro
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AZ PA AR
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 12/06/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 01.04.2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale sono nati i Controparte_1 figli (22.07.2013) e (16.07.2019), da entrambi riconosciuti. Per_1 Per_2
Esponeva che, in seguito, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre;
1 - regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso;
- disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva all'affido Controparte_1 condiviso dei minori, con collocamento presso la madre. Chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa responsiva. Si opponeva alla domanda relativa al mantenimento dei minori e, in particolare, chiedeva di disporre a proprio carico l'obbligo di contribuire nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, le stesse raggiungevano il seguente accordo, di cui al verbale di udienza:
“in ordine all'affidamento i genitori eserciteranno l'affido condiviso sui minori che verranno collocati presso la madre;
il padre eserciterà il diritto di visita nei giorni, a settimane alternate l, il lunedì e il giovedì dalle h.17 alle h. 21; ovvero il martedì dalle
h.17 alle h.21 e il fine settimana dal venerdì h.15 alla domenica h.21. Quando il doposcuola di non si terrà, il padre prenderà con sé i minori dalle ore 15. Nel Per_3 periodo estivo i minori avranno un pernotto in più presso il padre (dal martedì h.15 al mercoledì alle h.12), salvo diversa regolamentazione preventivamente concordata dalle parti. Entro il giorno 15/06 i genitori si scambieranno il calendario delle vacanze estive per i mesi di luglio e agosto, stabilendo se i 15 giorni saranno consecutivi o alternati, evitando il fine settimana già preventivato. In ordine al mantenimento il sig. corrisponderà per ciascun minore la somma di euro 200 CP_1 ciascuno, contribuirà nella misura del 50% alla spesa del doposcuola;
i genitori percepiranno l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno e contribuiranno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Il sig. verserà il CP_1 mantenimento per i figli entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico.
Le festività verranno esercitate in maniera alternata dalle ore 10 del giorno festivo alle ore 10 del giorno successivo.
Il compleanno dei minori sarà trascorso dai figli ad anni alterni con i genitori ( dalle ore 10 del giorno del compleanno alle ore 10 del giorno successivo). Nel 2026 Per_2 trascorrerà il compleanno col papà, con la mamma.”. Per_3
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
2 imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1272/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1272/2025 R.G., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da
, codice fiscale col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
SI GN
RICORRENTE contro
, codice fiscale , col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
AZ PA AR
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 12/06/2025).
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 09/10/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 01.04.2025, premetteva di aver Parte_1 intrattenuto una relazione con , nel corso della quale sono nati i Controparte_1 figli (22.07.2013) e (16.07.2019), da entrambi riconosciuti. Per_1 Per_2
Esponeva che, in seguito, i rapporti tra le parti si incrinavano fino alla rottura definitiva.
In particolare, la chiedeva di: Pt_1
- disporre l'affido condiviso dei figli, con collocamento presso la madre;
1 - regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui al ricorso;
- disporre, a carico del resistente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 600,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva all'affido Controparte_1 condiviso dei minori, con collocamento presso la madre. Chiedeva di regolamentare l'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità di cui alla comparsa responsiva. Si opponeva alla domanda relativa al mantenimento dei minori e, in particolare, chiedeva di disporre a proprio carico l'obbligo di contribuire nella misura complessiva di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 09/10/2025, fissata per la comparizione delle parti, le stesse raggiungevano il seguente accordo, di cui al verbale di udienza:
“in ordine all'affidamento i genitori eserciteranno l'affido condiviso sui minori che verranno collocati presso la madre;
il padre eserciterà il diritto di visita nei giorni, a settimane alternate l, il lunedì e il giovedì dalle h.17 alle h. 21; ovvero il martedì dalle
h.17 alle h.21 e il fine settimana dal venerdì h.15 alla domenica h.21. Quando il doposcuola di non si terrà, il padre prenderà con sé i minori dalle ore 15. Nel Per_3 periodo estivo i minori avranno un pernotto in più presso il padre (dal martedì h.15 al mercoledì alle h.12), salvo diversa regolamentazione preventivamente concordata dalle parti. Entro il giorno 15/06 i genitori si scambieranno il calendario delle vacanze estive per i mesi di luglio e agosto, stabilendo se i 15 giorni saranno consecutivi o alternati, evitando il fine settimana già preventivato. In ordine al mantenimento il sig. corrisponderà per ciascun minore la somma di euro 200 CP_1 ciascuno, contribuirà nella misura del 50% alla spesa del doposcuola;
i genitori percepiranno l'assegno unico nella misura del 50% ciascuno e contribuiranno alle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno. Il sig. verserà il CP_1 mantenimento per i figli entro il 10 di ogni mese a mezzo bonifico.
Le festività verranno esercitate in maniera alternata dalle ore 10 del giorno festivo alle ore 10 del giorno successivo.
Il compleanno dei minori sarà trascorso dai figli ad anni alterni con i genitori ( dalle ore 10 del giorno del compleanno alle ore 10 del giorno successivo). Nel 2026 Per_2 trascorrerà il compleanno col papà, con la mamma.”. Per_3
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
2 imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire ai figli minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità.
Le condizioni concordate dalle parti, difatti, appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei minori, compiutamente salvaguardato dall'affido condiviso e dal collocamento presso la madre, nonché dai tempi e dalla modalità di esercizio del diritto di visita del padre, in considerazione dell'età dei medesimi.
Infine, anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni come valutate dalle parti, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 1272/2025
R.G.: omologa le condizioni concordate dalle parte di cui in parte motiva;
compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Siracusa, il 19.11.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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