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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 470 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra con sede in Nardò (p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Antonazzo, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e con sede in Controparte_1
Altamura (BA), (p.i. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tommasi, P.IVA_2
come da mandato in atti;
APPELLATO A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.04.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 05.07.2019 regolarmente notificato la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore per Controparte_1
sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare
per le causali in narrativa, l'usurarietà ex art.1815 c.c. della clausola di convenzione di
interessi di mora del contratto del 23.04.2007 e per lo effetto, condannare la banca
convenuta al pagamento della complessiva somma di € 24.244,97 oltre interessi, ovvero
nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere acclarata in esito alla
istruttoria della causa. Con vittoria e spese e competenze di lite.
Deduceva sostanzialmente l'attrice di aver stipulato in data 23.04.2007 con l'istituito di
credito convenuto un contratto di Mutuo Agrario n.06/140/ 29185 per un importo pari
ad €.185.000,00=. Il rimborso della somma finanziata doveva avvenire entro 15 anni
mediante il pagamento di rate trimestrali posticipate, la prima con decorrenza dal
31.07.2007. Il TAN prima rata veniva determinato al 5,38%, tasso variabile con limite
massimo 6,80%. Asseriva che, successivamente, a seguito di una attenta analisi del
contratto in oggetto si riscontrava che per il tasso moratorio era previsto un 3% da
pag. 2/7 sommarsi al TAN. Pertanto, si riscontrava un tasso moratorio pari al 8,183% e quindi
superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento pari
al 7,965%. Contestava quindi l'attrice la violazione delle norme relativamente al
superamento dei tassi soglia ed in generale contestava tutte le operazioni poste in
essere dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto e CP_1
rilevato, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed
in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite. Sostanzialmente la CP_1
convenuta sosteneva di aver espressamente pattuito tutte le condizioni e la non
superabilità dei limiti di legge nella determinazione degli interessi praticati.”
§ 1.2
Con sentenza n. 1046 dell'11.04.2022, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda e ha compensato integralmente le spese tra le parti;
ha posto a carico della società attrice le spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale, avvalendosi delle risultanze peritali e dei principi espressi dalle Sezioni Unite, ha argomentato come segue:
- ha escluso l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo agrario;
- ha dichiarato l'impossibilità di stabilire se, in concreto, siano stati applicati al contratto interessi moratori oltre-soglia, stante la mancata prova da parte dell'attrice dei versamenti effettuati;
- ha affermato che, anche in caso di superamento del tasso soglia-
mora, eventualmente sopravvenuto nel corso di rapporto, la misura degli interessi pag. 3/7 avrebbe dovuto essere ricondotta a quella pattuita per quelli corrispettivi e ciò non avrebbe comportato la nullità delle relative clausole.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, che la corte: - accertasse e dichiarasse l'usurarietà
della clausola di convenzione degli interessi di mora del contratto del 23.04.2007; - per l'effetto, condannasse la al Controparte_1
pagamento, in restituzione, della somma di € 24.244,97 indebitamente corrisposta dalla mutuataria o della maggiore/minore somma accertata in giudizio, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio e ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 8.05.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto la violazione e la falsa Parte_1
applicazione da parte del tribunale dell'art. 1815 c.c. e degli artt. 1 e 2 della L. n.
108/1996; ad avviso dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato: - nell'applicare il meccanismo di calcolo del tasso soglia – usura per gli interessi di mora secondo i criteri pag. 4/7 statuiti dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza del 18.09.2020 n. 19597; -
nell'escludere, in conseguenza, l'usurarietà del contratto di mutuo agrario e la sua gratuità.
Il motivo è infondato.
La decisione del tribunale è stata adottata in conformità alla giurisprudenza di legittimità: la suprema corte, con sentenza a sezioni unite n. 19597 del 18.09.2020, ha infatti affermato la autonoma assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura ed ha stabilito le modalità di calcolo del tasso soglia-usura per gli interessi di mora,
statuendo un distinguo in base alla disciplina vigente nei vari periodi di riferimento;
per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011 (tra i quali rientra il mutuo oggetto di causa), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Nel caso di specie, sulla scorta di tale criterio, il CTU ha riscontrato che, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo del 23.04.2007, il tasso degli interessi di mora convenuto (8,138 %) non superava il tasso soglia – usura di mora del 11,115%,
calcolato in applicazione dei principi su esposti.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 183 c.p.c., avrebbe erroneamente escluso l'usurarietà degli interessi moratori applicati a causa della presunta assenza in atti della documentazione relativa ai versamenti effettuati;
il primo giudice, peraltro,
avrebbe dovuto disattendere l'eccezione della banca di mancata prova da parte pag. 5/7 dell'appellante dell'effettiva applicazione dei tassi di mora al contratto perché
tardivamente proposta.
Il motivo è infondato.
Una volta esclusa l'usurarietà originaria delle pattuizioni relative agli interessi moratori,
la corte osserva che incombeva sulla società debitrice dimostrare che, in concreto, erano stati applicati interessi diversi da quelli pattuiti, ovvero si fosse verificata l'ipotesi dell'usura sopravvenuta.
L'onere non è stato assolto da sicchè correttamente il tribunale ha Parte_1
rigettato la domanda, anche sotto tale profilo.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 1815 c.c., art. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 1 L. n.108/1996, avrebbe errato a ritenere che: - l'usura degli interessi di mora non determinasse la gratuità del mutuo ma la debenza degli interessi nella misura di quelli corrispettivi;
- ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia, occorresse far riferimento ai tassi effettivamente applicati non essendo sufficiente l'indicazione degli stessi;
secondo l'appellante, l'inizio della procedura esecutiva immobiliare in suo danno avviata dalla banca avrebbe provato l'applicazione da parte dell'istituto di credito di tassi di mora al contratto.
Il motivo è assorbito, per le considerazioni già espresse ai precedenti paragrafi § 3.l e
§ 3.2, i quanto ripetitivo di quelli già scrutinati.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, confermata.
§ 4
pag. 6/7 Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello,
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
p.a. delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per
[...]
compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.6.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZ A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 470 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022
tra con sede in Nardò (p.i. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Antonazzo, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e con sede in Controparte_1
Altamura (BA), (p.i. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Tommasi, P.IVA_2
come da mandato in atti;
APPELLATO A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 16.04.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E S VOLGIMENTO DEL PRO CESSO
§ 1.
La vicenda che ha dato origine alla lite è stata così narrata nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione del 05.07.2019 regolarmente notificato la in Parte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore conveniva in giudizio
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore per Controparte_1
sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti conclusioni: 1) accertare e dichiarare
per le causali in narrativa, l'usurarietà ex art.1815 c.c. della clausola di convenzione di
interessi di mora del contratto del 23.04.2007 e per lo effetto, condannare la banca
convenuta al pagamento della complessiva somma di € 24.244,97 oltre interessi, ovvero
nella diversa misura maggiore o minore che dovesse essere acclarata in esito alla
istruttoria della causa. Con vittoria e spese e competenze di lite.
Deduceva sostanzialmente l'attrice di aver stipulato in data 23.04.2007 con l'istituito di
credito convenuto un contratto di Mutuo Agrario n.06/140/ 29185 per un importo pari
ad €.185.000,00=. Il rimborso della somma finanziata doveva avvenire entro 15 anni
mediante il pagamento di rate trimestrali posticipate, la prima con decorrenza dal
31.07.2007. Il TAN prima rata veniva determinato al 5,38%, tasso variabile con limite
massimo 6,80%. Asseriva che, successivamente, a seguito di una attenta analisi del
contratto in oggetto si riscontrava che per il tasso moratorio era previsto un 3% da
pag. 2/7 sommarsi al TAN. Pertanto, si riscontrava un tasso moratorio pari al 8,183% e quindi
superiore al tasso soglia rilevato dalla Banca d'Italia per il periodo di riferimento pari
al 7,965%. Contestava quindi l'attrice la violazione delle norme relativamente al
superamento dei tassi soglia ed in generale contestava tutte le operazioni poste in
essere dalla CP_1
Si costituiva in giudizio la convenuta la quale contestava tutto quanto dedotto e CP_1
rilevato, e concludeva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed
in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite. Sostanzialmente la CP_1
convenuta sosteneva di aver espressamente pattuito tutte le condizioni e la non
superabilità dei limiti di legge nella determinazione degli interessi praticati.”
§ 1.2
Con sentenza n. 1046 dell'11.04.2022, il tribunale di Lecce ha rigettato la domanda e ha compensato integralmente le spese tra le parti;
ha posto a carico della società attrice le spese di ctu.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale, avvalendosi delle risultanze peritali e dei principi espressi dalle Sezioni Unite, ha argomentato come segue:
- ha escluso l'usurarietà del tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo agrario;
- ha dichiarato l'impossibilità di stabilire se, in concreto, siano stati applicati al contratto interessi moratori oltre-soglia, stante la mancata prova da parte dell'attrice dei versamenti effettuati;
- ha affermato che, anche in caso di superamento del tasso soglia-
mora, eventualmente sopravvenuto nel corso di rapporto, la misura degli interessi pag. 3/7 avrebbe dovuto essere ricondotta a quella pattuita per quelli corrispettivi e ciò non avrebbe comportato la nullità delle relative clausole.
§ 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha chiesto che, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, che la corte: - accertasse e dichiarasse l'usurarietà
della clausola di convenzione degli interessi di mora del contratto del 23.04.2007; - per l'effetto, condannasse la al Controparte_1
pagamento, in restituzione, della somma di € 24.244,97 indebitamente corrisposta dalla mutuataria o della maggiore/minore somma accertata in giudizio, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituita in giudizio e ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di spese e competenze di lite.
In data 8.05.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta introitata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTI VI DELL A DECISIO NE
§ 3.
L'appello si fonda su tre motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto la violazione e la falsa Parte_1
applicazione da parte del tribunale dell'art. 1815 c.c. e degli artt. 1 e 2 della L. n.
108/1996; ad avviso dell'appellante, il primo giudice avrebbe errato: - nell'applicare il meccanismo di calcolo del tasso soglia – usura per gli interessi di mora secondo i criteri pag. 4/7 statuiti dalla Suprema Corte a S.U. con sentenza del 18.09.2020 n. 19597; -
nell'escludere, in conseguenza, l'usurarietà del contratto di mutuo agrario e la sua gratuità.
Il motivo è infondato.
La decisione del tribunale è stata adottata in conformità alla giurisprudenza di legittimità: la suprema corte, con sentenza a sezioni unite n. 19597 del 18.09.2020, ha infatti affermato la autonoma assoggettabilità del tasso di mora alla disciplina antiusura ed ha stabilito le modalità di calcolo del tasso soglia-usura per gli interessi di mora,
statuendo un distinguo in base alla disciplina vigente nei vari periodi di riferimento;
per i contratti conclusi dall'01.04.2003 al 30.06.2011 (tra i quali rientra il mutuo oggetto di causa), il “tasso soglia di mora” si determina sommando al T.E.G.M. il valore del 2,1 %
(maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del
50% ex art. 2, comma 4, L. 108/1996 pro tempore vigente.
Nel caso di specie, sulla scorta di tale criterio, il CTU ha riscontrato che, al momento della sottoscrizione del contratto di mutuo del 23.04.2007, il tasso degli interessi di mora convenuto (8,138 %) non superava il tasso soglia – usura di mora del 11,115%,
calcolato in applicazione dei principi su esposti.
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale, in violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 183 c.p.c., avrebbe erroneamente escluso l'usurarietà degli interessi moratori applicati a causa della presunta assenza in atti della documentazione relativa ai versamenti effettuati;
il primo giudice, peraltro,
avrebbe dovuto disattendere l'eccezione della banca di mancata prova da parte pag. 5/7 dell'appellante dell'effettiva applicazione dei tassi di mora al contratto perché
tardivamente proposta.
Il motivo è infondato.
Una volta esclusa l'usurarietà originaria delle pattuizioni relative agli interessi moratori,
la corte osserva che incombeva sulla società debitrice dimostrare che, in concreto, erano stati applicati interessi diversi da quelli pattuiti, ovvero si fosse verificata l'ipotesi dell'usura sopravvenuta.
L'onere non è stato assolto da sicchè correttamente il tribunale ha Parte_1
rigettato la domanda, anche sotto tale profilo.
§ 3.3
Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante ha dedotto che il tribunale, in violazione degli artt. 1815 c.c., art. 113 e 115 c.p.c. e dell'art. 1 L. n.108/1996, avrebbe errato a ritenere che: - l'usura degli interessi di mora non determinasse la gratuità del mutuo ma la debenza degli interessi nella misura di quelli corrispettivi;
- ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia, occorresse far riferimento ai tassi effettivamente applicati non essendo sufficiente l'indicazione degli stessi;
secondo l'appellante, l'inizio della procedura esecutiva immobiliare in suo danno avviata dalla banca avrebbe provato l'applicazione da parte dell'istituto di credito di tassi di mora al contratto.
Il motivo è assorbito, per le considerazioni già espresse ai precedenti paragrafi § 3.l e
§ 3.2, i quanto ripetitivo di quelli già scrutinati.
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, confermata.
§ 4
pag. 6/7 Le spese del giudizio d'appello seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte,
rigetta l'appello,
condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
p.a. delle spese processuali che liquida in € 2.000,00 per
[...]
compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%;
dichiara ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria
per gli adempimenti di conseguenza.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.6.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 7/7