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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/06/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 05.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4653 del ruolo gen. dell'anno 2021
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'avv. Stefano Mariano ricorrente
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli avv.ti Cecilia Fazio e Daniela Dal Bo
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.07.2021 la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto: di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta (già poi Controparte_2
ed infine dal 04.10.1999 al 30.06.2019, con qualifica CP_3 Controparte_1 di commessa e inquadramento nel IV° Livello CCNL “Distribuzione Moderna
Organizzata”, in regime part time al 60%; di non aver svolto, nel corso del rapporto, semplice attività di addetta alla vendita, bensì mansioni riconducibili almeno al III° livello del CCNL di settore, tra le quali era ricompreso il compito di “gestire e versare l'incasso del giorno precedente”; di aver accumulato, durante il dedotto periodo di lavoro, n. 88,50 ore in più che avrebbe dovuto compensare con giornate di riposo;
che alla data di cessazione del rapporto la società convenuta aveva illegittimamente trattenuto dai
1 compensi a lei spettanti € 226,16 per presunto recupero ferie godute in più ed € 81,19 per presunto recupero ROL goduti in più, ed aveva erroneamente calcolato l'importo dovutole a titolo di TFR a far data dal 01.01.2002 anziché dal 04.10.1999 (data di effettiva assunzione). Rivendica, pertanto, il diritto al superiore inquadramento nel III° livello e alle conseguenti differenze retributive – ovvero, in subordine, la corresponsione della “indennità di cassa e maneggio denaro” ex art. 195 del richiamato CCNL – chiedendo, altresì, la condanna della società al pagamento di € 617,71 per differenze su
“ROL e permessi ex F.S. non goduti”, € 307,35 per trattenute illegittime sulla busta paga del mese di giugno 2019 ed € 172,95 per differenza sul TFR.
Costituitasi in giudizio, la convenuta ha contestato con varie argomentazioni la CP_1
fondatezza del ricorso, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, per delimitare il tema d'indagine va innanzitutto evidenziato che la ricorrente, assumendo di essere stata inquadrata nel 4° livello del CCNL per i dipendenti del
“TERZIARIO: CI , rivendica il riconoscimento Controparte_4
del diritto al superiore 3° livello, richiamando a tal fine le declaratorie del Contratto
Collettivo di categoria che ha versato in atti (cfr. fascicolo attoreo), cui bisogna in primo luogo fare riferimento.
È infatti pacifico l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento delle mansioni superiori rivendicate dal lavoratore si risolvono nella comparazione tra le mansioni che egli ha di fatto svolto e quelle proprie della qualifica superiore, così come sono definite dalla declaratoria contrattuale o legale applicabile;
è dunque necessario che il lavoratore fornisca elementi utili per individuare entrambi i termini necessari a tale comparazione: deve, cioè, aver precisato quali siano le mansioni che assume di aver concretamente svolto e quale sia la disposizione (di legge o di contratto) che riconduce tali mansioni ad un profilo professionale diverso da quello attribuitogli dal datore di lavoro.
Venendo, quindi, alle declaratorie contrattuali richiamate in atti, l'art. 96 del CCNL di categoria specifica che:
“Art. 96 (Classificazione) (…)
IV livello
Al IV livello appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che
2 richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè:
(…)
2) cassiere comune;
(…)
7) commesso alla vendita al pubblico;
8) addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tale
l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci;
(…)
11) magazziniere;
magazziniere anche con funzioni di vendita;
(…)
13) estetista, anche con funzioni di vendita (…)”.
Rientrano, invece, nella declaratoria del III livello professionale:
“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita, e cioè:
(…)
4) vetrinista;
(…)
6) commesso stimatore di gioielleria;
(…)
9) commesso di libreria che abbia la responsabilità tecnica per il rifornimento librario della azienda o di un reparto di essa, che sappia provvedere alla corrispondenza inerente al rifornimento stesso e che abbia sufficiente conoscenza di una lingua estera e della bibliografia;
(…)
3 12) addetto alla vendita di autoveicoli con funzioni di stima dell'usato;
16) commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l'incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell'attività commerciale, assicurare nell'ambito delle proprie mansioni l'ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell'addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori (…)”.
Tale essendo il quadro contrattualcollettivo di riferimento, la domanda attorea è da rigettarsi nella parte in cui si fonda sul preteso svolgimento di mansioni superiori, che nell'istruttoria testimoniale svolta non ha trovato riscontro.
Prendendo, infatti, le mosse dalla disamina dei profili professionali propri del livello che l'istante rivendica, si osserva che la sua attività di commessa addetta alla vendita nel negozio della convenuta potrebbe ascriversi al terzo livello solo se avesse assunto i tratti caratterizzanti – per qualità e quantità – quella della “commessa specializzata provetta”, che viene però identificata dal contratto collettivo come colei alla quale è riconosciuta
“autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa” in ragione di una serie congiunta di attribuzioni, quali la possibilità di intervenire “sulla determinazione dei prezzi”
e di intrattenere rapporti commerciali “anche attraverso opportune azioni promozionali”, oltre all'espletamento delle “operazioni di incasso” e, non da ultimo, all'“addestramento e
… formazione professionale degli altri lavoratori”.
Al contrario, dall'istruttoria testimoniale espletata non si traggono indicazioni che consentano di riconoscere alla ricorrente il ruolo prevalente e qualificante testé descritto.
In particolare, le sue allegazioni in merito all'autonomia con cui avrebbe sempre gestito la merce e, soprattutto, gli incassi dell'azienda, non trovano il conforto della prova raccolta.
Invero, la teste – che ha lavorato insieme alla presso il Testimone_1 Pt_1 medesimo punto vendita dal 1999 al 2016 – si è limitata ad affermare che “Entrambe … aprivamo e chiudevamo il negozio di cui avevamo le chiavi … inoltre per almeno una quindicina di anni, cioè prima che tutto venisse meccanizzato, annotavamo la merce
4 mancante e la comunicavamo al magazzino centrale che poi si occupava del rifornimento. Inoltre, stavamo alla cassa per incassare i pagamenti…”; inoltre, a proposito della gestione della cassa, ha precisato (parzialmente smentendo le allegazioni attoree) che “tutte le sere dovevamo prendere l'incasso, chiuderlo in una busta e depositarlo in cassaforte;
l'indomani chi era in turno andava in banca per versare il denaro (…) Sia io che la ricorrente lavoravamo part-time, quindi il nostro turno di 4 ore era o di mattina o di pomeriggio. In genere in turno c'erano due persone ma spesso anche una sola addetta.
Tutte le mansioni di cui ho riferito erano svolte da tutte le addette alla vendita, compreso il recarsi in banca per depositare il denaro …”; mentre, quanto alle azioni promozionali, ha confermato che “in caso di promozioni commerciali attivate dall'azienda, noi addette proponevamo ai clienti la promozione in atto in quel momento…” (cfr. verb. ud.
25.10.2022).
Pressoché negli stessi termini si è espressa (seconda teste indicata Testimone_2
dalla difesa di parte ricorrente), store manager del negozio fino al 2015, la quale ha ribadito che “Tutte le addette alle vendite svolgevano le medesime mansioni: intanto, tutte in base ai nostri turno di lavoro ci passavamo le chiavi del negozio per provvedere all'apertura e alla chiusura, il più delle volte però se ne occupavano le addette alle vendite;
le altre loro mansioni consistevano nell'assistere il cliente durante la vendita, nella sistemazione della merce sugli scaffali, nell'essere addette alla cassa (nel senso che tutte portavano a termine l'operazione di vendita), poi la mattina chi era di turno si recava in banca per provvedeva a versare l'incasso del giorno prima (…) Nessuna di noi ha mai avuto una contestazione per ammanchi di denaro (…) Tra le mansioni delle addette alla vendita c'era anche quella di spiegare ai clienti le promozioni in corso su taluni prodotti e promuoverne la vendita stessa…” (cfr. verb. ud. 04.04.2023).
Nessuna delle due testimoni, quindi, ha individuato nella ricorrente la “cassiere principale con gestione della cassa del negozio”, né le ha attribuito specifiche responsabilità o autonomia decisionale nella gestione della merce e dei rapporti commerciali con i clienti;
avendo entrambe descritto, piuttosto, una serie di compiti ripetitivi ed essenzialmente esecutivi – peraltro svolti indistintamente da tutte le commesse del negozio – negando finanche la circostanza, puntualmente allegata in ricorso, afferente ad una presunta responsabilità esclusiva, in capo alla , nella tenuta e nel versamento degli Pt_1
incassi.
E poiché è documentato che tra i profili professionali esemplificativi del quarto livello il
CCNL di categoria ricomprende quelli di “commesso alla vendita al pubblico” e di
5 “addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita”, è corretto concludere che il compendio probatorio raccolto non consente di ascrivere alla ricorrente una professionalità superiore rispetto alla qualifica formale che le è stata attribuita e che tale ruolo di impiegata addetta alle vendite prevede.
Detta conclusione, poi, appare ulteriormente avvalorata dalle convergenti e più dettagliate dichiarazioni rese dai testimoni indicati dalla parte resistente.
Il teste , escusso all'udienza del 25.10.2022, ha infatti dichiarato: “Sono il Testimone_3
direttore vendite Italia della società resistente dal 2014, prima mi occupavo della parte sviluppo, e dal 2010 area manager. Per quanto riguarda l'aspetto riferito alla gestione delle vendite e dei rifornimenti di merce, posso dire che già prima del 2014 il tutto avveniva ed avviene tramite un magazzino centrale che distribuisce la merce ai negozi grazie ad un sistema automatico di riordino, per cui il singolo negozio non si occupa proprio di questo aspetto, né tantomeno della selezione dell'assortimento. Lo stesso si può dire per le promozioni commerciali che vengono stabilite dalla direzione marketing su base nazionale, peraltro il prodotto selezionato per la vendita viene riconosciuto automaticamente in promozione dal portale, attraverso un sistema automatico gestito dalla sede centrale. Lo stesso dicasi per la gestione dei prezzi. Confermo che la gestione della cassa è demandata indistintamente a tutti gli addetti alle vendite. Confermo anche che l'azienda non prevede alcuna responsabilità in capo agli addetti per eventuali ammanchi di denaro, infatti in tali casi il negozio, normalmente la responsabili, si limita a comunicare l'ammanco all'amministrazione che lo inserisce fiscalmente come “perdita”. Quanto al versamento del denaro in banca, posso dire che normalmente se ne occupa il responsabile del negozio, sempre che il negozio non abbia un fatturato tale da richiedere il “ritiro valori”. So che il versamento può avvenire tramite sportello automatico attraverso una carta di pagamento, e so che in genere ne vengono fornite due o tre
a negozio (…)”.
Analogamente, il teste , ascoltato all'udienza del 09.11.2023, ha tra Testimone_4
l'altro riferito: “Sono distrect manager per da circa tre anni, da maggio di CP_1 quest'anno sono responsabile del centro-nord, negli anni precedenti ero responsabile del centro-sud. In particolare supervisiono l'operato delle aree manager, ciascuna delle quali gestisce mediamente una ventina di negozi. Nello svolgimento delle mie mansioni visito tutti i negozi della mia area di responsabilità mediamente 3 o 4 volte all'anno. Ogni negozio ha un suo responsabile, che in particolare controlla il rispetto delle direttive
6 aziendali, l'applicazione delle promozioni, gestisce i turni e le presenze del personale, funge inoltre da filtro con l'area manager. Nei nostri negozi non esiste la figura del cassiere perché tutti i dipendenti si occupano di fare cassa nell'ambito delle operazioni di vendita, anche perché mediamente ci sono uno o due dipendenti in turno nei negozi di medio-basso fatturato, come quello in cui lavorava la ricorrente. Quanto alla chiusura cassa, chi è in turno serale e fa la chiusura cassa si occupa anche di prelevare tutto il contante dalla cassa e lo divide tra fondo cassa, che viene conservato in cassaforte, e incasso vero e proprio che rimane in cassaforte all'interno di una busta sigillata per poi essere depositato, di regola il giorno seguente. Specifico che per effettuare il deposito degli incassi è necessario che ci siano almeno due persone di turno, perché una deve restare in negozio mentre l'altra unità si occupa del deposito che, per direttiva aziendale e per motivi di sicurezza, deve avvenire durante l'orario di lavoro (…) potrebbe anche capitare che il versamento non avvenga proprio ogni giorno ma rimanga pochi giorni in giacenza trattandosi di importi bassi. Confermo che non è prevista alcuna responsabilità risarcitoria in capo ai dipendenti in caso di ammanchi di cassa o perdite di versamenti, infatti non ci sono mai stati provvedimenti disciplinari per ragioni di questo tipo. Confermo che per tutto quanto concerne la scontistica o le promozioni, tutte le decisioni, peraltro uguali su tutto il territorio nazionale, vengono prese a livello centrale. Non c'è alcuna elasticità o autonomia decisionale di zona o di punto vendita al riguardo, in nessun negozio neppure lo store manager può decidere di effettuare sconti o pacchetti promozionali (…)”.
Dalle sunteggiate dichiarazioni testimoniali, insomma, risultano pienamente confermate le seguenti circostanze: l'assenza, in negozio, di un “cassiere principale” o comunque di un cassiere responsabile;
la possibilità, indistintamente consentita a tutte le addette alla vendita, di prelevare e provvedere al deposito dell'incasso della giornata;
la totale assenza di autonomia decisionale di zona o di punto vendita nell'applicazione di scontistica o pacchetti promozionali.
Reputa, quindi, il giudicante che il carattere essenzialmente esecutivo dell'attività descritta dai testimoni esaminati, nonché la sostanziale assenza di autonomia decisionale e di responsabilità gestionale in capo alla ricorrente, mal si coniughino con il grado di specializzazione, la maggiore complessità delle incombenze e la più elevata capacità tecnica che connotano la professionalità degli appartenenti al superiore livello
3°; apparendo, di contro, compatibili con i margini di responsabilità e di iniziativa che la
7 corrispondente declaratoria riserva ai lavoratori appartenenti al livello immediatamente inferiore, in cui la risulta formalmente inquadrata. CP_5
Inoltre, il fatto che tutti i testimoni escussi abbiano concordemente riconosciuto che in azienda non era prevista alcuna responsabilità risarcitoria in capo ai dipendenti – compresa la ricorrente – in caso di ammanchi di cassa o, comunque, di perdite di denaro,
e che (ad ulteriore riprova di ciò) non sono mai stati adottati provvedimenti disciplinari in siffatte ipotesi, induce a ritenere parimenti infondata la domanda (avanzata in subordine) di pagamento della cd. “indennità di cassa e maneggio denaro”.
A fondare il rigetto basti il richiamo al testo dell'art. 195 del CCNL, che espressamente stabilisce:
“(…) al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale conglobata di cui all'art. 192, del presente contratto”.
Non vi è chi non veda, dunque, come la comprovata insussistenza del principale presupposto fondante il diritto all'indennità in parola – ossia, appunto, la “piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze” – esclude il riconoscimento, in capo alla ricorrente, del diritto a vedersi corrispondere l'indennità che ha chiesto in via subordinata.
Quanto, infine, alle restanti voci retributive rivendicate dalla ricorrente – relative alle 88,50 ore di lavoro in più che avrebbe dovuto compensare con giornate di riposo, alle illegittime trattenute per recupero permessi e ferie e alla differenza sul TFR – si impongono alcuni ulteriori rilievi.
In primo luogo, è da disattendere la pretesa economica che l'istante fa discendere dalla differenza tra i riposi compensativi fruiti e le ore di lavoro straordinario non compensate: manca del tutto, infatti, la prova dell'assunto sul quale ella fonda la sua pretesa, giacché non allega puntualmente, né dimostra, come sarebbe stato suo specifico onere, di aver prestato la propria attività lavorativa nei giorni dedicati al riposo per un numero complessivo di ore pari a quello dedotto in ricorso (88,50), così da poter rivendicare il diritto ai corrispondenti riposi compensativi, ovvero ad un'indennità sostitutiva.
8 Invero – per ammissione della stessa parte ricorrente – “dal 2016 in poi … fino all'ultima busta paga non troviamo alcuna voce relativa al pagamento di una indennità per riposi compensativi non usufruiti” (v. note autorizzate del 24.04.2024).
Al contrario, la società convenuta ha documentato di aver corrisposto alla sig.ra
, con l'ultima busta paga, l'indennità sostitutiva delle ore di “permessi ex Pt_1 festività” maturate e non godute che residuavano alla data di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. all. 4 parte res.).
In merito, poi, agli importi trattenuti nella busta paga di giugno 2019 a titolo di “recupero ferie e permessi ROL goduti”, non trova riscontro negli atti di causa quanto
(genericamente) sostenuto dalla difesa attorea circa il fatto che “La ricorrente … alla conclusione del rapporto di lavoro aveva ancora un saldo in positivo per Ferie-Permessi ex Fs e Rol”.
Come opportunamente chiarito dalla parte resistente, infatti, il conteggio delle ore spettanti a titolo di permessi e ferie indicato nei cedolini viene effettuato su base annuale, ragion per cui, all'esito della corretta riparametrazione dei suddetti istituti in considerazione della cessazione del rapporto al 30 giugno, appare plausibile che la lavoratrice avesse usufruito di un maggior numero di ore di permessi e giorni di ferie rispetto a quello maturato fino al mese di giugno.
Contr Nell'ultima busta paga, pertanto, le ferie e i sono stati correttamente riproporzionati
– il che ha dato luogo alle contestate trattenute – mentre i “permessi-ex festività” maturati e non goduti (pari a n. 28,85 ore) hanno dato origine ad un credito di € 331,10, pacificamente corrisposti nel cedolino di giugno 2019.
Infine, il fatto che tutti i prospetti paga versati in atti riportino, quale data di inizio del rapporto, il 01.01.2002 (anziché il 04.10.1999), va presumibilmente attribuito agli avvicendamenti societari che hanno interessato la storia lavorativa della ricorrente.
Cionondimeno, il calcolo del TFR – la cui congruità, del resto, è comprovata anche dall'irrisoria differenza (€ 172,95) risultante dal conteggio di controparte – appare correttamente effettuato alla stregua dei parametri indicati dall'art. 2120 c.c..
Le spese di lite vanno comunque interamente compensate, in ragione della qualità delle parti e della complessità dell'istruttoria svolta.
9 1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese.
S.M.C.V., 09.06.2025
P.Q.M.
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino
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