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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 17/04/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 690-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 690-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti a [...], corso Cadore n. 21, rappresentanti e difesi C.F._2 dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio del gestore della crisi, Avv.
Antonella Maria Jolanda Centola, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento “Pianezza Città Solidale”
- RICORRENTI IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da e in data 20 Dicembre 2024, in proprio, quali debitori;
Parte_1 Parte_2 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza
Città Solidale” (doc. 1); letta la memoria integrativa depositata dall'OCC in data 10.01.2025; vista la documentazione integrativa depositata dall'Avv. Ferretti in data 27.02.2025; sentiti i debitori alla udienza del 28.2.2025 e viste le memorie integrative depositata in data
14 marzo 2025 e 8 aprile 2025 con la relativa documentazione;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori hanno la residenza a Torino, Corso Cadore n.21, (doc. 4); ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della presentazione congiunta dell'istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCII, norma che, all'esito del d.lgs n. 136/2024 menziona espressamente altresì la procedura in esame;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- i debitori sono persone fisiche, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e che non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- i ricorrenti risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
• l'attivo di è costituito dal suo reddito mensile da lavoro Parte_1
dipendente pari a circa 2.245,26 euro calcolati su dodici mensilità (pag. 4 relazione;
docc.
7,8) e da un'autovettura marca Opel targata DG052ET (all.14);
• l'attivo di è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari Parte_2
a circa 1.771 euro calcolati su dodici mensilità (pag.4 relazione;
doc.9 e doc. 25);
• congiuntamente, l'attivo dei debitori è costituito dal C/C n. presso P.IVA_1 CP_1
con saldo al 31.12.2023 pari a 0,00 euro, che in difetto di aggiornamento da parte
[...] dell'OCC deve presumersi di irrilevante ammontare, sul quale vengono accreditati gli stipendi (doc.15);
• i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 224.811,72 euro, dei quali 5.442,55 euro per , 33.139,66 euro per e Parte_1 Parte_2
186.229,51 in comune (pagg. 7-8, relazione OCC);
- il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al mantenimento della famiglia pari a complessivi 2.382,89 euro) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Mette conto osservare che l'ammontare complessivo delle somme necessarie alla contribuzione familiare è stato modificato da parte ricorrente. In specie, esso è stato dapprima indicato in euro 3.143,00 (ricorso e relazione OCC del 20.12.2024) e
2 successivamente in euro 2.382,89 (integrazione del 14.03.2025). La somma originariamente indicata (euro 3.143,00), prevedeva tra le voci delle spese mensili quella a titolo di “accantonamenti Tasse per ” pari a 532,00 euro, a giustificazione della Pt_2 quale l'OCC ha specificato che “il datore di lavoro della sig.ra , stante il contratto Pt_2
di lavoro in essere tra le parti, non è sostituto di imposta, e pertanto il reddito non è soggetto
a ritenute. In ragione di ciò nel prospetto spese mensili occorre tenere in considerazione tale situazione e creare una voce a titolo di accantonamento per l'anno in corso e quelli a venire di durata della procedura affinchè la debitrice sia posta nelle condizioni di poter far fronte a tale uscita. L'accantonamento è stato calcolato suddividendo l'importo di euro
6.394,60 così come quantificato dal consulente fiscale, per 12 mesi” (relazione OCC, pag.
6).
All'udienza del 28.02.2025 parte ricorrente ha dichiarato che “tali somme potranno essere oggetto di apposita istanza al momento in cui si avrà l'esatta indicazione di quanto pagare”,
e, nell'integrazione depositata in data 14.03.2025, ha espunto la suddetta voce dall'elenco delle spese mensili con conseguente riduzione dell'ammontare complessivo delle somme necessarie al mantenimento familiare a 2.382,89 euro.
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Antonella Maria
Jolanda Centola, con i contenuti di cui all'art. 269 CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda.
Sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC inizialmente non indicava la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, né le cause dell'indebitamento con specificazione circa i riscontri documentali comprovanti le cause dell'indebitamento riferite dai debitori, né vi era una formale attestazione circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. All'esito della richiesta di integrazione con ordinanza 9.1.2025, tali contenuti appaiono sanati e la relazione è sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
3 - il nucleo familiare convivente risulta dallo stato di famiglia composto dai ricorrenti, dalla figlia e dal nipote (doc.4), entrambi Parte_3 Persona_1
lavoratori dipendenti (docc. 2,3,4, 5 allegati alla memoria depositata in data 27.02.2025).
Nella relazione dell'OCC datata 20.12.2024, non è stato indicato il reddito della figlia dichiarata convivente e si afferma che il nipote è convivente con i ricorrenti, Persona_1
, ed è disoccupato, mentre dalla integrazione richiesta con ordinanza del
[...]
09.01.2025, con la quale si chiedeva prova della disoccupazione, è emerso che è assunto presso la Nicma Facility spa dal 17.07.2024 con uno stipendio netto al gennaio 2025 di
1.734,00 € (doc. 5 “busta paga ”, all.to deposito documentazione Persona_1
integrativa del 27.02.2025).
Occorre precisare anche che, all'esito della citata richiesta di integrazione, è stato allegato il cambio di domicilio da parte di e il cambio di residenza in fieri. Persona_1
Tale circostanza, secondo le dichiarazioni del nipote risalirebbe già ai primi mesi del 2024
(dichiarazione di questi datata 26.02.2025 di aver cambiato domicilio “da circa un anno” - doc. 6, allegato alla memoria integrativa del 27.02.2025), in apparente contrasto temporalmente con l'affermazione contenuta nella mail del legale dei ricorrenti datata
10.4.2024 che lo afferma convivente, senza che l'OCC abbia preso posizione al riguardo.
In ogni caso, il documento depositato in data 14.03.2025 prova che è stato richiesto il trasferimento di residenza prospettato nella memoria integrativa depositata in data
27.02.2025 e dovrà rimettersi al liquidatore la verifica del buon fine della pratica con deposito di relazione informativa entro 60 giorni dalla sentenza.
Le medesime considerazioni valgono per la figlia dei ricorrenti , che Parte_3
risulta aver chiesto il cambio di residenza e di cui dovrà verificarsi il buon esito da parte del liquidatore (allegato alla memoria 8.34.2025);
- il nucleo familiare, allo stato e salve le verifiche del liquidatore, può considerarsi composto dai soli ricorrenti;
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, allo stato, dunque tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia di età compresa tra 35 e 64 anni.
La somma di cui i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati al trattenimento (euro
2.382,89) appare congrua, tenuto conto che la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione è pari ad euro 2.691,70;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque complessivamente pari ad euro 2.382,89 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze (o necessità di pagamenti straordinari),
4 nonché potrà essere modificata nel caso in cui il liquidatore segnali che il cambio di residenza del nipote o della figlia, che risultano lavorare, non siano andati a buon fine;
- la contribuzione pro quota alle spese di mantenimento, tenuto conto dei rispettivi redditi, può ripartirsi, secondo un criterio di contribuzione in proporzione ai guadagni, tra i componenti nella misura del 55 % per e del 45 % per;
Parte_1 Parte_2
- pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di la somma mensile Parte_1
di euro 1.310,50 e la somma di euro 1.072,30 mensile dalla liquidazione di , Parte_2
mentre ogni altra somma percepita dai debitori dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; ritenuto necessario che il liquidatore depositi entro 60 giorni dalla sentenza informativa circa il positivo esito dei trasferimenti di residenza richiesti dal nipote e dalla figlia dei ricorrenti, depositando stato di famiglia aggiornato, e in caso di non buon fine, istanza di rideterminazione delle somme trattenibili mensilmente;
rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà accertare le vicende successive all'apertura della successione di , padre di , in relazione alla quota di Persona_2 Parte_2 proprietà immobiliare caduta nell'eredità; rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
5
ritenuto che
non possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda
Centola nominato dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII per quanto sopra esposto in punto contenuto della relazione;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett.
a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), residenti a [...]C.F._1 Parte_2 C.F._2
(TO), corso Cadore n. 21; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Alessandra Di Guglielmo, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio
6 per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita
i debitori a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore depositi entro 60 giorni dalla sentenza informativa circa l'esito dei trasferimenti di residenza richiesti dal nipote e dalla figlia dei ricorrenti, nonché provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 690-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), residenti a [...], corso Cadore n. 21, rappresentanti e difesi C.F._2 dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Federica Invincibile, con l'ausilio del gestore della crisi, Avv.
Antonella Maria Jolanda Centola, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da
Sovraindebitamento “Pianezza Città Solidale”
- RICORRENTI IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da e in data 20 Dicembre 2024, in proprio, quali debitori;
Parte_1 Parte_2 letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Antonella Maria Jolanda Centola, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza
Città Solidale” (doc. 1); letta la memoria integrativa depositata dall'OCC in data 10.01.2025; vista la documentazione integrativa depositata dall'Avv. Ferretti in data 27.02.2025; sentiti i debitori alla udienza del 28.2.2025 e viste le memorie integrative depositata in data
14 marzo 2025 e 8 aprile 2025 con la relativa documentazione;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che i debitori hanno la residenza a Torino, Corso Cadore n.21, (doc. 4); ritenuta preliminarmente l'ammissibilità della presentazione congiunta dell'istanza di apertura della liquidazione controllata da parte di familiari conviventi, giusto disposto dell'art. 66 CCII, norma che, all'esito del d.lgs n. 136/2024 menziona espressamente altresì la procedura in esame;
ritenuto che
ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- i debitori sono persone fisiche, lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e che non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
- i ricorrenti risultano essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co 1 lett. c) d.lgs cit. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
• l'attivo di è costituito dal suo reddito mensile da lavoro Parte_1
dipendente pari a circa 2.245,26 euro calcolati su dodici mensilità (pag. 4 relazione;
docc.
7,8) e da un'autovettura marca Opel targata DG052ET (all.14);
• l'attivo di è costituito dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari Parte_2
a circa 1.771 euro calcolati su dodici mensilità (pag.4 relazione;
doc.9 e doc. 25);
• congiuntamente, l'attivo dei debitori è costituito dal C/C n. presso P.IVA_1 CP_1
con saldo al 31.12.2023 pari a 0,00 euro, che in difetto di aggiornamento da parte
[...] dell'OCC deve presumersi di irrilevante ammontare, sul quale vengono accreditati gli stipendi (doc.15);
• i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 224.811,72 euro, dei quali 5.442,55 euro per , 33.139,66 euro per e Parte_1 Parte_2
186.229,51 in comune (pagg. 7-8, relazione OCC);
- il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie al mantenimento della famiglia pari a complessivi 2.382,89 euro) ed ammontare del passivo dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Mette conto osservare che l'ammontare complessivo delle somme necessarie alla contribuzione familiare è stato modificato da parte ricorrente. In specie, esso è stato dapprima indicato in euro 3.143,00 (ricorso e relazione OCC del 20.12.2024) e
2 successivamente in euro 2.382,89 (integrazione del 14.03.2025). La somma originariamente indicata (euro 3.143,00), prevedeva tra le voci delle spese mensili quella a titolo di “accantonamenti Tasse per ” pari a 532,00 euro, a giustificazione della Pt_2 quale l'OCC ha specificato che “il datore di lavoro della sig.ra , stante il contratto Pt_2
di lavoro in essere tra le parti, non è sostituto di imposta, e pertanto il reddito non è soggetto
a ritenute. In ragione di ciò nel prospetto spese mensili occorre tenere in considerazione tale situazione e creare una voce a titolo di accantonamento per l'anno in corso e quelli a venire di durata della procedura affinchè la debitrice sia posta nelle condizioni di poter far fronte a tale uscita. L'accantonamento è stato calcolato suddividendo l'importo di euro
6.394,60 così come quantificato dal consulente fiscale, per 12 mesi” (relazione OCC, pag.
6).
All'udienza del 28.02.2025 parte ricorrente ha dichiarato che “tali somme potranno essere oggetto di apposita istanza al momento in cui si avrà l'esatta indicazione di quanto pagare”,
e, nell'integrazione depositata in data 14.03.2025, ha espunto la suddetta voce dall'elenco delle spese mensili con conseguente riduzione dell'ammontare complessivo delle somme necessarie al mantenimento familiare a 2.382,89 euro.
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Antonella Maria
Jolanda Centola, con i contenuti di cui all'art. 269 CCII, quantomeno in ordine ai requisiti essenziali per la valutazione dei requisiti della domanda.
Sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC inizialmente non indicava la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, né le cause dell'indebitamento con specificazione circa i riscontri documentali comprovanti le cause dell'indebitamento riferite dai debitori, né vi era una formale attestazione circa la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori. All'esito della richiesta di integrazione con ordinanza 9.1.2025, tali contenuti appaiono sanati e la relazione è sufficiente a far ritenere sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
3 - il nucleo familiare convivente risulta dallo stato di famiglia composto dai ricorrenti, dalla figlia e dal nipote (doc.4), entrambi Parte_3 Persona_1
lavoratori dipendenti (docc. 2,3,4, 5 allegati alla memoria depositata in data 27.02.2025).
Nella relazione dell'OCC datata 20.12.2024, non è stato indicato il reddito della figlia dichiarata convivente e si afferma che il nipote è convivente con i ricorrenti, Persona_1
, ed è disoccupato, mentre dalla integrazione richiesta con ordinanza del
[...]
09.01.2025, con la quale si chiedeva prova della disoccupazione, è emerso che è assunto presso la Nicma Facility spa dal 17.07.2024 con uno stipendio netto al gennaio 2025 di
1.734,00 € (doc. 5 “busta paga ”, all.to deposito documentazione Persona_1
integrativa del 27.02.2025).
Occorre precisare anche che, all'esito della citata richiesta di integrazione, è stato allegato il cambio di domicilio da parte di e il cambio di residenza in fieri. Persona_1
Tale circostanza, secondo le dichiarazioni del nipote risalirebbe già ai primi mesi del 2024
(dichiarazione di questi datata 26.02.2025 di aver cambiato domicilio “da circa un anno” - doc. 6, allegato alla memoria integrativa del 27.02.2025), in apparente contrasto temporalmente con l'affermazione contenuta nella mail del legale dei ricorrenti datata
10.4.2024 che lo afferma convivente, senza che l'OCC abbia preso posizione al riguardo.
In ogni caso, il documento depositato in data 14.03.2025 prova che è stato richiesto il trasferimento di residenza prospettato nella memoria integrativa depositata in data
27.02.2025 e dovrà rimettersi al liquidatore la verifica del buon fine della pratica con deposito di relazione informativa entro 60 giorni dalla sentenza.
Le medesime considerazioni valgono per la figlia dei ricorrenti , che Parte_3
risulta aver chiesto il cambio di residenza e di cui dovrà verificarsi il buon esito da parte del liquidatore (allegato alla memoria 8.34.2025);
- il nucleo familiare, allo stato e salve le verifiche del liquidatore, può considerarsi composto dai soli ricorrenti;
- le somme necessarie al mantenimento del nucleo devono stabilirsi, allo stato, dunque tenendo conto di un nucleo familiare composto da coppia di età compresa tra 35 e 64 anni.
La somma di cui i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati al trattenimento (euro
2.382,89) appare congrua, tenuto conto che la spesa mediana ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione è pari ad euro 2.691,70;
- la somma complessiva che potrà essere trattenuta mensilmente è dunque complessivamente pari ad euro 2.382,89 e dovrà essere oggetto di apposita istanza modificativa in ipotesi di variazione delle circostanze (o necessità di pagamenti straordinari),
4 nonché potrà essere modificata nel caso in cui il liquidatore segnali che il cambio di residenza del nipote o della figlia, che risultano lavorare, non siano andati a buon fine;
- la contribuzione pro quota alle spese di mantenimento, tenuto conto dei rispettivi redditi, può ripartirsi, secondo un criterio di contribuzione in proporzione ai guadagni, tra i componenti nella misura del 55 % per e del 45 % per;
Parte_1 Parte_2
- pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di la somma mensile Parte_1
di euro 1.310,50 e la somma di euro 1.072,30 mensile dalla liquidazione di , Parte_2
mentre ogni altra somma percepita dai debitori dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; ritenuto necessario che il liquidatore depositi entro 60 giorni dalla sentenza informativa circa il positivo esito dei trasferimenti di residenza richiesti dal nipote e dalla figlia dei ricorrenti, depositando stato di famiglia aggiornato, e in caso di non buon fine, istanza di rideterminazione delle somme trattenibili mensilmente;
rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà accertare le vicende successive all'apertura della successione di , padre di , in relazione alla quota di Persona_2 Parte_2 proprietà immobiliare caduta nell'eredità; rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
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ritenuto che
non possa confermarsi quale Liquidatore l'Avv. Antonella Maria Jolanda
Centola nominato dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII per quanto sopra esposto in punto contenuto della relazione;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett.
a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”); visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), residenti a [...]C.F._1 Parte_2 C.F._2
(TO), corso Cadore n. 21; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'avv. Alessandra Di Guglielmo, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio
6 per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che i debitori possano trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita
i debitori a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore depositi entro 60 giorni dalla sentenza informativa circa l'esito dei trasferimenti di residenza richiesti dal nipote e dalla figlia dei ricorrenti, nonché provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
(Carlotta Pittaluga) (Enrico Astuni)
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