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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2048 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15391 /2024
Segue verbale di udienza del 20/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 15391/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.12.2024, l'istante in epigrafe indicato, previo accertamento dello svolgimento, secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, del rapporto
1 di lavoro alle dipendenze della parte resistente, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 14.034,58, a titolo di differenze retributive, con il favore delle spese processuali.
*
Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
18.12.2024 da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 20.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2
Segue verbale di udienza del 20/05/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dott.ssa Claudia Tanzarella, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 15391/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. GOFFREDO LEONARDO Parte_1
Ricorrente
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
Resistente
Oggetto: retribuzione;
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 18.12.2024, l'istante in epigrafe indicato, previo accertamento dello svolgimento, secondo le modalità dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, del rapporto
1 di lavoro alle dipendenze della parte resistente, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore della complessiva somma di € 14.034,58, a titolo di differenze retributive, con il favore delle spese processuali.
*
Rileva preliminarmente il giudicante che non è stata depositata la relata di notifica del ricorso alla parte resistente, che peraltro non è costituita.
Dovendo pertanto ritenersi mancante la “vocatio in ius”, il ricorso va dichiarato improcedibile per violazione del principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.).
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso.
La mancata costituzione del rapporto processuale non consente l'adozione di alcuna statuizione in ordine alle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data
18.12.2024 da , così provvede: Parte_1
1. Dichiara l'improcedibilità del ricorso.
2. Nulla per le spese.
Bari, lì 20.05.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
2