Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4469 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
E N A L O E PUBBLICA I TALIANA I L Z E A D R " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A CORTE SUPREMA DI0446970 1 T 9 7 S . 1 I 3 T G R . E A N R ' L 7 A L .m. Signori Magistrati: eccesso di velocità e 6 D E 9 1 D - E I 5 T - posta dagli ill S N 3 N E E E S C S G E E " I G L dr. Vincenzo Baldassarre E Presidente accertamento violazione. A L dr. Donato Plenteda Consigliere R.G. N. 14840/98 dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron. 9675Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte dr. Aniello Nappi Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 17.01.2001 S EN TENZA su ricorso iscritto al n° 14840 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1998, proposto DA AN TA, elettivamente domiciliato in Leonforte, Corso Umberto n. 367, presso l'avv. Giu- seppe Buttafuoco, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
C PREFETTO DI ENNA, già rappresentato da funzionario delegato nel giudizio pretorile. INTIMATO avverso la sentenza del Pretore di Nicosia-Leonforte 117 2001 - 2 ·- n. 32 del 5 26 giugno 1998. Udita, all'udienza del 17 gennaio 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sențiti l'avv. Buttafuoco e il P.M. dr. Raffae- 3 le Ceniccola, che conclude per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 26 giugno 1998, il Pretore di Nicosia rigettava l'opposizione di ND Buttafuoco all' ordinanza del Prefetto di Enna, che gli ingiungeva di pagare una sanzione pecuniaria per violazione dell'ar- t. 141, 3° e 8° comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (da ora C.d.S.), per avere omesso "di regolare adegua- tamente la velocità, in modo da non costituire perico- lo, in un tratto di strada in curva". Secondo il pretore, la violazione commessa dall'oppo- nente era consistita nel non avere ridotto la velocità della propria auto in prossimità di una curva, in modo adeguato, perdendo così il controllo del veicolo che, sbandando, aveva invaso l'opposta corsia ed era finito su un muretto di cemento. Le avverse condizioni atmosferiche, dedotte dall'oppo- ур nente come causa unica dell'incidente ed esimente del- la sanzione per aver reso sdrucciolevole il fondo del- la strada, non giustificavano l'occorso; esse, con la perdita di controllo del veicolo, da imputare all'ina- deguata velocità, in mancanza di deduzione o di prova 3 d'altri elementi che escludessero detta eziologia del- l'evento, comportavano la conferma della sanzione, in quanto, sul piano del notorio, una velocità adeguata e modesta, anche in presenza di un fondo strada sdruc- ciolevole e di una scarsa aderenza al manto stradale, avrebbe impedito l'incidente. Per la cassazione di detta sentenza ricorre il Butta- fuoco per quattro motivi e il prefetto di Enna non svolge attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso censura la sentenza per violazione degli artt. 23 della L. 24 novembre 1981 n. 689, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il pretore ri- tenuto provata la velocità inadeguata del veicolo, non ammettendo e assumendo la prova testimoniale richiesta dall'opponente nè disponendo indagini tecniche. La sentenza si fonderebbe su una presunzione, incompa- tibile con i principi di legalità e tipicità delle sanzioni, non potendo costituire prova dell'incolpa- zione un verbale presunto e neppure prodotto.
1.2. Premesso che il verbale di contestazione era in atti, come ammesso dal ricorrente, può rilevarsi che l'art. 141, 1° co. C.d.S. sancisce l'obbligo del con- ducente di "regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad o- gni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza..." di persone e cose. Il tenore della norma comporta che, "ai fini della va- lutazione della condotta del guidatore di un veicolo, il dato concernente la velocità va rapportato alla si- tuazione contingente di tempo e di luogo, sicchè cor- rettamente il giudice del merito, in assenza di altre risultanze probatorie, desume l'omessa osservanza del- l'obbligo di tenere una velocità moderata...dalle con- seguenze del sinistro" (Cass. 18 luglio 1997 n. 6621). Nel caso, la perdita di controllo del veicolo, l'inva- sione dell'opposta corsia, e l'aver terminato la corsa su un muro limitante l'altra carreggiata nel senso in- verso di marcia, sono tutti fatti che comprovano una velocità inadeguata alle condizioni atmosferiche e al- lo stato della strada. Il primo motivo di ricorso è quindi da rigettare.
2. Si deduce poi violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c. p.c. per la mancata ammissione della prova testimonia- le e il difetto di motivazione della sentenza, che si basa su una presunzione, non essendosi assunta la de- dotta prova orale sulla circostanza che lo sbandamentocircosta del veicolo avvenne nonostante l'auto circolasse a ve- 5 - locità bassissima, nè essendosi disposto il libero in- terrogatorio dell'opponente, che aveva chiesto di es- sere sentito, in quanto lo stato sdrucciolevole della strada aveva provocato altri incidenti simili in zona.
2.1. Per la parte in cui non è inammissibile, relati- vamente alle valutazioni di fatto che comporta sullo stato della strada, il secondo motivo di ricorso è in- fondato. Invero la prova testimoniale come richiamata in ricor- so, in quanto relativa non a fatti (art. 244 c.p.c.) e alle modalità dell'incidente, ma alla causa dell'in- cidente e all'entità della velocità tenuta dal veico- lo che il ricorrente dichiara essere stata "bassissi- ma" in occasione dell'evento, fu correttamente disat- tesa dal giudice del merito, che non ha dato rilievo logicamente ai pretesi analoghi altri incidenti acca- duti in zona sui quali l'opponente voleva essere li- beramente interrogato, nè ha ritenuto necessario l'au- silio d'un tecnico, in assenza d'una specifica causa ур del fatto su cui indagare, alternativa alla velocità.
3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione de- gli artt. 11 e 18 L. 24 novembre 1981 n. 689 e difetto di motivazione della sentenza impugnata circa la misu- ra della sanzione, per la quale nè in sede amministra- tiva nè dal giudice si è tenuto conto dell'entità del- 6 - la violazione, dell'opera svolta dall'agente per eli- minare e attenuare le conseguenze del sinistro e degli altri elementi da valutare per la determinazione della misura della sanzione.
3.1. Il motivo di ricorso è inammissibile, non essen- dosi domandata con l'opposizione e in sede di merito di ridurre la misura della sanzione pecuniaria irroga- ta con l'atto impugnato.
4. Infine, con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 91 c.p.c., in rapporto all'ar- t. 360 n. 5 c.p.c., perchè l'accoglimento dell'opposi- zione avrebbe dovuto comportare che le spese erano da porre a carico della controparte.
4.1. Il rigetto dei primi tre motivi di ricorso rende assorbito il quarto motivo.
5. Nulla deve disporsi sulle spese del giudizio di cassazione, stante la mancata attività difensiva del Prefetto di Enna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2001. Il presidente Vincey Beldenone glieregliere ex tensore IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA a DrNuoro началRI Di Nuzzo 28 MAR 2001 Oggi, π CANCELLIERE RI Di Nuzzo com