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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5215/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5215/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cisale, con la quale è elettivamente Parte_1
domiciliato in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Padre Gentile n. 30, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
E quale mandataria della in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Cosenza, alla via Panebianco, Traversa San Proclo n. 14, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'01/06/18, proponeva opposizione, ex art. 615, Parte_1
co. 1, c.p.c., avverso il precetto notificatogli il 14/05/18, con cui la quale Controparte_1
procuratrice del (già , gli aveva intimato il Controparte_4 Controparte_5 pagamento della somma di € 139.749,04, in virtù del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario pagina 1 di 7 stipulato con la in data 03/08/07 con atto per notaio Controparte_5 Per_1
(rep. 30370, racc. 7093).
L'opponente eccepiva: 1) la genericità del contenuto del precetto, nel quale era indicata la somma complessivamente dovuta, pari ad € 139.749,04, senza alcuna specificazione in relazione al numero delle rate rimaste insolute, con conseguente incertezza in ordine all'entità del credito vantato dalla controparte e violazione del diritto di difesa di esso opponente;
2) l'invalidità del contratto di mutuo fondiario, in quanto dall'espletata ctp era emerso che il TAEG ivi riportato era inferiore a quello effettivamente applicato, con conseguente necessità di procedere ad una rielaborazione del piano di ammortamento con rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti in base al tasso sostitutivo B.O.T. di cui all'art. 117 T.U.B.
Il chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse Parte_1 dichiarata la nullità dell'opposto precetto e delle illegittime clausole contrattuali del mutuo fondiario, per le ragioni esposte, e che la pretesa creditoria venisse contenuta nei limiti di quanto sarebbe emerso dalla espletanda CTU, con vittoria di spese giudiziali.
Pur ritualmente citata, non si costituiva la quale procuratrice del Controparte_1 CP_4
[...]
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 18/10/18, si costituiva la
[...]
quale procuratrice della quest'ultima resasi cessionaria del Controparte_2 Controparte_3 credito oggetto di causa, la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 17/03/21 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della quale cessionaria del credito Controparte_3 derivante dal mutuo fondiario “de quo”.
In proposito, la predetta società, interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c., ha dichiarato di essersi resa cessionaria ex art. 58 T.U.B., con contratto dell'01/06/18, di un portafoglio di crediti di titolarità del tra i quali sarebbe ricompreso quello vantato da quest'ultimo nei Controparte_4 confronti dell'opponente, e, a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro pagina 2 di 7 soluto”, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 65 del
07/06/18.
Ebbene, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U., riguarda “i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari Controparte_4
o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti
pagina 3 di 7 nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
Il credito posto a fondamento del precetto rientra nella predetta categoria, trattandosi di mutuo fondiario stipulato nel 2007. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, sia la circostanza per cui la società opposta, ossia la cedente, non si è costituita in giudizio, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato con il precetto, sia la disponibilità, da parte della terza interventrice, di tutta la documentazione contrattuale inerente al mutuo ipotecario per cui è causa, circostanza che sarebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la sua qualità di cessionaria del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” - e la condotta processuale della cedente, nonché il possesso da parte della cessionaria dei documenti contrattuali ed il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla Controparte_3
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che stipulava Parte_1
con la in data 03/08/07, un mutuo fondiario con atto per notaio Controparte_5 di Battipaglia (rep. 30370, racc. 7093), per l'importo di € 165.000,00, da restituire Per_1
mediante 360 rate mensili costanti, con TAN pari al 4,750% per le prime 12 rate e successivamente parametrato al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato di uno spread dell'1,850% annuo, ed ISC del
4,9151%.
Risultano depositati il contratto di mutuo, il relativo capitolato, il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, tutti documenti sottoscritti anche dal mutuatario, nonché l'estratto conto del rapporto.
Le eccezioni sollevate dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.
pagina 4 di 7 In primo luogo, il precetto contiene la dettagliata indicazione delle voci che compongono la complessiva debitoria, ossia € 135.844,15 per capitale, € 3.257,79 per interessi al 31/05/17, € 56,16 per spese, € 405,00 per spese legali ex d.m. n. 55/2014, € 60,75% per spese forfettarie al 15%, €
18,63 per cpa al 4% ed € 106,56 per iva, per un totale di € 139.749,04, pari all'importo precettato.
In proposito, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 8906/22, n. 4008/13, n. 11281/93), ragion per cui deve ritenersi che il credito vantato sia stato idoneamente riportato nell'atto di precetto.
In ogni caso, la terza interventrice, cessionaria del credito, ha precisato nel presente giudizio che, alla data di risoluzione del rapporto di mutuo, il debito residuo del finanziamento in linea di capitale ammontava ad € 130.401,50, cui andavano sommate le rate scadute non pagate (n. 13) del finanziamento per € 5.442,65, per un debito totale in linea capitale pari ad € 135.844,15, come riportato nell'atto di precetto. Gli interessi ammontano ad € 3.257,79, di cui € 2.230,68 per interessi convenzionali addebitati dalla scadenza della singola rata non pagata ed € 1.027,11 a titolo di interessi di mora (calcolati successivamente alla decadenza dal beneficio del termine ed alla risoluzione del rapporto).
Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41 (quindi, per ciò solo non applicabile nella specie, essendo quello in esame un mutuo ipotecario per € 165.000,00), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente pagina 5 di 7 comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al mutuo in esame, stipulato il 03/08/07.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di mutuo, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca,
pagina 6 di 7 dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata Parte_1 sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante, e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'(asserita) errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Difetta, pertanto, il presupposto normativo dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT cui ha fatto ricorso il ctp di parte opponente una volta accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
L'opposizione a precetto va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), in favore della terza interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5215/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
quale procuratrice della delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_3
20,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 5215/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Cisale, con la quale è elettivamente Parte_1
domiciliato in Pontecagnano Faiano (SA), alla via Padre Gentile n. 30, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
OPPOSTA CONTUMACE
E quale mandataria della in persona Controparte_2 Controparte_3 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Cosenza, alla via Panebianco, Traversa San Proclo n. 14, come da procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
TERZA INTERVENTRICE VOLONTARIA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato l'01/06/18, proponeva opposizione, ex art. 615, Parte_1
co. 1, c.p.c., avverso il precetto notificatogli il 14/05/18, con cui la quale Controparte_1
procuratrice del (già , gli aveva intimato il Controparte_4 Controparte_5 pagamento della somma di € 139.749,04, in virtù del titolo esecutivo costituito dal mutuo fondiario pagina 1 di 7 stipulato con la in data 03/08/07 con atto per notaio Controparte_5 Per_1
(rep. 30370, racc. 7093).
L'opponente eccepiva: 1) la genericità del contenuto del precetto, nel quale era indicata la somma complessivamente dovuta, pari ad € 139.749,04, senza alcuna specificazione in relazione al numero delle rate rimaste insolute, con conseguente incertezza in ordine all'entità del credito vantato dalla controparte e violazione del diritto di difesa di esso opponente;
2) l'invalidità del contratto di mutuo fondiario, in quanto dall'espletata ctp era emerso che il TAEG ivi riportato era inferiore a quello effettivamente applicato, con conseguente necessità di procedere ad una rielaborazione del piano di ammortamento con rideterminazione degli interessi effettivamente dovuti in base al tasso sostitutivo B.O.T. di cui all'art. 117 T.U.B.
Il chiedeva, pertanto, che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, venisse Parte_1 dichiarata la nullità dell'opposto precetto e delle illegittime clausole contrattuali del mutuo fondiario, per le ragioni esposte, e che la pretesa creditoria venisse contenuta nei limiti di quanto sarebbe emerso dalla espletanda CTU, con vittoria di spese giudiziali.
Pur ritualmente citata, non si costituiva la quale procuratrice del Controparte_1 CP_4
[...]
Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c., depositato il 18/10/18, si costituiva la
[...]
quale procuratrice della quest'ultima resasi cessionaria del Controparte_2 Controparte_3 credito oggetto di causa, la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse doglianze, concludeva per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 17/03/21 il G.I. rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Ammessa ed espletata CTU, acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies
c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Preliminarmente va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione, sollevata dall'opponente, di carenza di legittimazione (rectius: titolarità) attiva della quale cessionaria del credito Controparte_3 derivante dal mutuo fondiario “de quo”.
In proposito, la predetta società, interventrice volontaria ex art. 111 c.p.c., ha dichiarato di essersi resa cessionaria ex art. 58 T.U.B., con contratto dell'01/06/18, di un portafoglio di crediti di titolarità del tra i quali sarebbe ricompreso quello vantato da quest'ultimo nei Controparte_4 confronti dell'opponente, e, a tal fine, ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione di crediti “pro pagina 2 di 7 soluto”, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte II, Foglio delle Inserzioni n. 65 del
07/06/18.
Ebbene, premesso che la predetta eccezione di carenza di legittimazione risulta di contenuto estremamente generico, deve rilevarsi che, nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, si tratta di valutare se risulti prova della dedotta cessione, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio, e dunque non necessariamente con la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile (Cass. n. 20495/20).
In particolare, può sostenersi che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, nel caso di specie, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Ebbene, tanto premesso, per quanto attiene all'effettiva inclusione, nella cessione “de qua”, della posizione debitoria facente capo all'opponente, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'ambito applicativo della predetta cessione, come si evince dal suo contenuto desumibile dall'avviso pubblicato sulla G.U., riguarda “i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da finanziamenti ipotecari Controparte_4
o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti
pagina 3 di 7 nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991”.
Il credito posto a fondamento del precetto rientra nella predetta categoria, trattandosi di mutuo fondiario stipulato nel 2007. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che
“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, sia la circostanza per cui la società opposta, ossia la cedente, non si è costituita in giudizio, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato con il precetto, sia la disponibilità, da parte della terza interventrice, di tutta la documentazione contrattuale inerente al mutuo ipotecario per cui è causa, circostanza che sarebbe difficilmente spiegabile se si volesse negare la sua qualità di cessionaria del credito.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U. – che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo” - e la condotta processuale della cedente, nonché il possesso da parte della cessionaria dei documenti contrattuali ed il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dall'opponente, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla Controparte_3
Venendo al merito della lite, dalla documentazione in atti emerge che stipulava Parte_1
con la in data 03/08/07, un mutuo fondiario con atto per notaio Controparte_5 di Battipaglia (rep. 30370, racc. 7093), per l'importo di € 165.000,00, da restituire Per_1
mediante 360 rate mensili costanti, con TAN pari al 4,750% per le prime 12 rate e successivamente parametrato al tasso EURIBOR a tre mesi maggiorato di uno spread dell'1,850% annuo, ed ISC del
4,9151%.
Risultano depositati il contratto di mutuo, il relativo capitolato, il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, tutti documenti sottoscritti anche dal mutuatario, nonché l'estratto conto del rapporto.
Le eccezioni sollevate dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.
pagina 4 di 7 In primo luogo, il precetto contiene la dettagliata indicazione delle voci che compongono la complessiva debitoria, ossia € 135.844,15 per capitale, € 3.257,79 per interessi al 31/05/17, € 56,16 per spese, € 405,00 per spese legali ex d.m. n. 55/2014, € 60,75% per spese forfettarie al 15%, €
18,63 per cpa al 4% ed € 106,56 per iva, per un totale di € 139.749,04, pari all'importo precettato.
In proposito, va rammentato che, per consolidata giurisprudenza, l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla (Cass. n. 8906/22, n. 4008/13, n. 11281/93), ragion per cui deve ritenersi che il credito vantato sia stato idoneamente riportato nell'atto di precetto.
In ogni caso, la terza interventrice, cessionaria del credito, ha precisato nel presente giudizio che, alla data di risoluzione del rapporto di mutuo, il debito residuo del finanziamento in linea di capitale ammontava ad € 130.401,50, cui andavano sommate le rate scadute non pagate (n. 13) del finanziamento per € 5.442,65, per un debito totale in linea capitale pari ad € 135.844,15, come riportato nell'atto di precetto. Gli interessi ammontano ad € 3.257,79, di cui € 2.230,68 per interessi convenzionali addebitati dalla scadenza della singola rata non pagata ed € 1.027,11 a titolo di interessi di mora (calcolati successivamente alla decadenza dal beneficio del termine ed alla risoluzione del rapporto).
Per quanto attiene al secondo motivo di opposizione, la divergenza tra TAEG pattuito e TAEG applicato non rileva nel caso in esame, in quanto non può trovare applicazione né la disciplina consumeristica di cui all'art. 124 T.U.B. relativo ai contratti di credito al consumo stipulati anteriormente al 19/09/10, né quella di cui all'art. 125-bis, co. 7, del medesimo T.U.B.
E, infatti, l'art. 124 T.U.B., nel testo vigente prima del 19/09/10, relativo ai contratti di credito al consumo di importo non superiore a sessanta milioni di lire, pari ad € 30.987,41 (quindi, per ciò solo non applicabile nella specie, essendo quello in esame un mutuo ipotecario per € 165.000,00), non faceva alcun riferimento all'ipotesi di conteggio non corretto del TAEG e, al co. 5, ricollegava l'applicazione del TAEG sostitutivo alle sole ipotesi di assenza della relativa indicazione o di sua nullità (ad es. perché indicato in forma indeterminata o indeterminabile).
Tale soluzione più restrittiva risultava maggiormente coerente con la “ratio” sottesa all'istituto del
TAEG, ossia una finalità informativa tramite un dato unico complessivo del costo del finanziamento, in modo da consentire al consumatore, in considerazione dell'asimmetria informativa che si suppone esistente rispetto alla controparte professionale, di poter agevolmente pagina 5 di 7 comparare le diverse proposte di finanziamento a lui sottoposte, e, quindi, valutare quella per lui maggiormente conveniente.
Solo a decorrere dal 2010, con l'introduzione (ad opera del d.lgs. n. 141/10) dell'art. 125-bis
T.U.B., è stata espressamente prevista, per tutti i contratti stipulati col consumatore, e non solo per i contratti di credito al consumo, l'applicazione dell'interesse sostitutivo anche in caso di non Par corretta indicazione del TAEG o dell' , configurandosi, pertanto, tale previsione come una vera e propria sanzione civile a carico dell'intermediario del credito, in quanto il rimedio è destinato ad operare a prescindere dal “vulnus” informativo che l'errata indicazione del TAEG può effettivamente aver comportato nel consumatore.
L'art. 125-bis predetto, tuttavia, si applica ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/10, e, quindi, non al mutuo in esame, stipulato il 03/08/07.
E, al di fuori dell'ambito applicativo dell'art. 125-bis T.U.B., la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117
d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. n. 18235/24,
n. 39169/21, n. 4597/23).
Pertanto, l'indicazione in contratto di un TAEG diverso da quello effettivo non comporta una diversa onerosità del finanziamento a carico del cliente (ben diverso sarebbe se la divergenza riguardasse il TAN), ma solamente un'eventuale diversa rappresentazione dell'effettivo costo del medesimo, sicchè non può trovare applicazione il regime sanzionatorio previsto dall'art. 117
T.U.B., perché non viene applicato un tasso più sfavorevole di quello pubblicizzato. Tale ultima norma, invero, fa esclusivamente riferimento ai “tassi, ai prezzi e alle condizioni contrattuali” e quindi non richiama esplicitamente gli indici contrattuali, i quali, proprio per la loro natura di indici, si prestano a delle oggettive necessarie discrepanze e non sono riconducibili a dei criteri precisi e normativamente determinati come quelle che riguardano, appunto, le condizioni contrattuali, i prezzi ed i tassi.
Ferma, dunque, la validità del contratto di mutuo, l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, al massimo, determinando la violazione di regole di condotta della banca,
pagina 6 di 7 dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (Cass. n. 4597/23): nel caso di specie, tuttavia, l'opponente non ha formulato alcuna domanda risarcitoria fondata Parte_1 sull'asserita responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca mutuante, e non ha neppure allegato di essere stato indotto, a causa dell'(asserita) errata informazione sul TAEG, a stipulare un finanziamento che, altrimenti, conoscendone il costo effettivo, non avrebbe stipulato, subendo quindi un pregiudizio derivante da tale deficit informativo.
Difetta, pertanto, il presupposto normativo dell'applicazione dei tassi sostitutivi BOT cui ha fatto ricorso il ctp di parte opponente una volta accertata la divergenza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato.
L'opposizione a precetto va, pertanto, integralmente rigettata.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), in favore della terza interventrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 5215/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione a precetto;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_2
quale procuratrice della delle spese processuali, che si liquidano in € Controparte_3
20,00 per spese vive, oltre spese di CTU, ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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