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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/04/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7490/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risoluzione di appalto, e risarcimento di danni,
promossa dalla:
CF Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Massimo Giavazzi, di Bergamo
ATTRICE -
CONTRO il (C.F. e P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv.ti Giuliano Neri e Annapaola Zecchini, di Padova,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale:
1 - accertare e dichiarare il diritto di di sospendere l'esecuzione delle Parte_1
prestazioni di cui al contratto d'appalto rep. n. 1016 del 2 maggio 2019 ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
- accertare e dichiarare l'esercizio abusivo della clausola risolutiva da parte del Controparte_2
nonché l'illiceità e/o comunque l'inefficacia della risoluzione disposta dall'Ente
[...]
convenuto con la delibera n. 137 del 26 giugno 2020, anche mediante disapplicazione della suddetta delibera ove occorra, anche per abuso dell'istituto ex art. 1456 c.c. e violazione del principio di buona fede contrattuale;
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per grave inadempimento della convenuta, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
- accertare il diritto dell'attrice a vedersi riconosciute le somme per i lavori eseguiti fino alla intervenuta risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 1016 del 2 maggio 2019, nonché le somme pari al valore delle riserve iscritte, oltre al pagamento del 10% sull'importo delle opere non eseguite a titolo di lucro cessante, per la somma complessiva di € 265.259,21 o nella diversa misura ritenuta dovuta, e, per l'effetto, condannare in ogni caso il al pagamento delle Controparte_1
predette somme, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo anche a titolo risarcitorio ex art. 2043
c.c., ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., oltre interessi anche legali e moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e oltre alla rivalutazione monetaria e all'IVA se dovuta come per legge;
- condannare il a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
75.844,43, oltre interessi legali, di cui alla fideiussione prestata da Controparte_3
indebitamente escussa dall'Ente locale;
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria;
in via subordinata:
2 - accertare il diritto dell'attrice a vedersi in ogni caso riconosciuto l'importo delle lavorazioni eseguite in esecuzione del contratto di appalto, rep. n. 1016 del 2 maggio 2019, comprensivo delle maggiori somme portate dalle riserve n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, per la somma complessiva di € 170.171,96 o nella diversa misura ritenuta dovuta, e condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme suddette, il tutto oltre interessi anche legali e moratori, anche ex art. 1284,
comma 4, c.c. e oltre alla rivalutazione monetaria e all'i.v.a. se dovuta, come per legge;
in via ulteriormente subordinata
- ridurre il quantum riconosciuto a favore dell'Amministrazione comunale di quanto da essa incassato a seguito dell'escussione della fideiussione (€ 75.844,43) e, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
in via istruttoria:
-previa revoca dell'ordinanza del 24/12/2021, ammettere le istanze istruttorie (prova per testi e
CTU) come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
in ogni caso:
-condannare il alla rifusione delle spese del giudizio e di CTU. Controparte_1
LA CONVENUTA:
Il sottoscritto procuratore e difensore del , ribadito di non accettare il Controparte_1
contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova, come su qualsiasi nuova e/o diversa prospettazione dei fatti costitutivi delle avverse domande ed ec-cezioni, così precisa le proprie conclusioni:
voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande attoree perché inam-missibili e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni illustrate nella nar-rativa dei propri atti difensivi;
- nel merito, in via riconvenzionale: accertato, per i titoli di cui alla narrativa dei precedenti atti difensivi, il credito vantato dal nei con-fronti dell' Controparte_1 Controparte_4
3 nella complessiva somma di € 147.214,80, con-dannare l' al pagamento di tale Controparte_4
somma o dell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, in favore del anche, CP_1
in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, oltre all'I.V.A. se e nella misura dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, oltre ancora al risarcimento di ogni ulteriore danno, il tutto fino al saldo effettivo, e agli interessi anatocistici dalla data della domanda al saldo;
con eventuale com-pensazione delle somme a tale titolo dovute al con quelle che lo stesso fosse condannato a pagare in favore dell'attrice per effetto CP_1
dell'accoglimento di sue domande;
- in via istruttoria: chiede ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze:
1) “vero che all'atto della consegna dei lavori del 3 maggio 2019 lo stato della palestra era quello che risulta dalla fotografia scattata in quella data, prodotta con il n. 55, che si rammostra al teste”;
2) “vero che la palestra fu sgomberata degli attrezzi ripresi nella foto di cui al capitolo n. 1 entro i due giorni successivi alla consegna dei lavori del 3 maggio 2019”;
3) “vero che, oltre che per l'attività scolastica, la palestra è stata sempre utiliz-zata, nell'orario pomeridiano e serale, per un totale medio di otto ore al giorno, da varie associazioni per attività
sportive, ricreative o sociali, dietro pagamento di un canone orario determinato secondo le tariffe definite dal Comune con deli-bera della Giunta Comunale n. 115 del 21 novembre 2017 (doc. 38),
che si ram-mostra”;
4) “vero che, nel fine settimana, con una media di utilizzo di sei ore, vi venivano, inoltre, svolte partite, gare di associazioni iscritte al Coni o altre manifestazioni sportive”;
5) “vero che il Comune ha pagato alla Standard SINPRO la somma di cui alla fattura, al mandato e al bonifico prodotto con il n. 52”;
6) “vero che il ha pagato all'ing. la somma di cui alla fattura al mandato e CP_1 Controparte_5
al bonifico prodotto con il n. 53”;
4 con i testi già indicati, ovvero i signori: , di Testimone_1 Controparte_5 [...]
, , , , , tutti presso il Comune CP_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
di ; CP_1
si chiede di essere ammessi alla prova contraria su eventuali istanze istruttorie av-versarie;
- In ogni caso: con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
La presente causa ruota intorno ad un appalto, avente ad oggetto la demolizione, e successiva ricostruzione, della palestra del Comune di , ed è stata incardinata, nel 2020, CP_1
dall'impresa a cui fu, inizialmente, affidato il lavoro, la della provincia di Parte_1
Bergamo.
Per un primo ed essenziale inquadramento, giova allora premettere, qui di seguito, una cronologia dei fatti più rilevanti, ricavati dai documenti in atti:
• 3 maggio 2019: il cantiere viene consegnato alla Parte_1
• 3 maggio – 23 settembre 2019: i lavori vengono subito sospesi (prima sospensione) per la necessità di rimuovere determinati materiali sportivi dalla palestra, ed anche per attendere che l'impresa aggiudicatrice fornisse il piano di smaltimento dell'amianto (doc. 28 del
Comune) (l'impresa non formula riserve nel verbale di sospensione),
• 23 settembre 2019: il verbale di ripresa dei lavori viene sottoscritto dall'Impresa con la generica indicazione “con riserva” (doc. 15 dell'impresa):
5 • 23 ottobre 2019: con nota dell'Impresa indirizzata al Comune (doc. 16 dell'Impresa), la lamenta: che, dopo la ripresa dei lavori, non sono state affrontate Parte_1
“problematiche relative a gravi e numerosi errori concernenti i prezzi dell'appalto”, e su questa premessa svolge le tre seguenti riserve:
6 • 15 novembre 2019 – 5 marzo 2020: seconda sospensione dei lavori, per la necessità di attendere gli esami di laboratorio sulla resistenza del calcestruzzo del plinto di fondazione e della trave di collegamento, e per la necessità di approvare una corrispondente variante al progetto (era accaduto infatti che nel corso di esecuzione dei lavori si era scoperto che i
valori di resistenza caratteristica del calcestruzzo del plinto e della trave di fondazione di
collegamento esistenti erano non accettabili, e difformi dai valori dichiarati nel progetto
originario delle fondazioni consegnato a suo tempo al progettista) (l'impresa non formula
riserve nel verbale di sospensione);
• 25 febbraio 2020: il Comune approva la variante conseguente alla questione dei valori del calcestruzzo (doc. 32 del;
CP_1
• 6 marzo 2020: il verbale di ripresa dei lavori è sottoscritto dall'impresa, nuovamente, con una indicazione generica “con riserva” (doc. 29 dell'impresa):
• 20 marzo 2020: l'Impresa, con PEC (non avendo a sua disposizione i registri di contabilità)
formula altre riserve, dalla n. 4 alla n. 10 (doc 39);
• 23 marzo - 4 maggio 2020: terza sospensione dei lavori, disposta a causa dell'improvvisa emergenza Covid,
• 6 maggio 2020: la Direzione Lavori intima all'impresa di restituire i libri contabili che le erano stati lasciati in visione ad inizio di aprile;
7 • 8 maggio 2020: a mezzo del suo legale, e dopo quattro giorni dall'invito a riprendere i lavori
“post-Covid”, l'impresa indirizza al Comune una lunga lettera (doc. 16 del nella CP_1
quale:
--afferma che nel bando, nel disciplinare di gara, nel progetto esecutivo, e nel capitolato speciale vi è una “analisi dei prezzi e dei costi della fornitura” da considerarsi “nulla”, la quale ha generato la
“oggettiva impossibilità di garantire il sinallagma contrattuale in termini di equilibrio”, e ripete,
poco dopo, che il bando ha “alla base prezzi incongrui e non attualizzati, obiettivamente inferiori a quelli di mercato”; pur ammettendo poco dopo che nella prima perizia di variante alcune voci sono state adeguate;
--lamenta che le prime riserve iscritte, dopo la prima ripresa dei lavori, erano da definirsi con una proposta di accordo bonario, mai pervenuta da parte del committente;
--lamenta che fu disposta la ripresa dei lavori (la terza) post Covid senza alcun corretto adeguamento dei costi della sicurezza e/o appositi sovrapprezzi “tenuto conto delle difficoltà locali e nazionali di reperimento dei dispositivi di sicurezza nonché dell'acquisizione delle relative scorte”, richiede nuove condizioni di pagamento dei SAL, ed un aggiornamento del Piano di
Sicurezza che tenga conto appunto dei “maggiori costi e oneri della sicurezza”;
--lamenta che, al contrario, nel Piano di Sicurezza sono indicati prezzi “che non hanno alcun riscontro nel mercato”;
--chiede proroga del termine di ultimazione dei lavori;
--afferma che “la possibilità della ripresa dei lavori in cantiere resta subordinata all'apertura di un tavolo di dialogo sulle problematiche qui riassunte e a più riprese avanzate”;
--conclude avvertendo che in mancanza di riscontro entro 3 giorni dalla lettera, l'impresa “si avvarrà del diritto di recesso”;
8 • 15 maggio 2020: con altra lettera del suo legale (doc. 47 dell'impresa), la Parte_1
domandava la risoluzione del contratto stante il protrarsi della sospensione dei lavori per un periodo superiore a sei mesi e in ogni caso la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante;
• 8 giugno 2020: con ordine di servizio (doc. 5 del la Direzione Lavori, “vista la CP_1
perdurante assenza di personale e mezzi in cantiere”, invita l'impresa:
• lo stesso giorno, l'impresa, a mezzo del suo legale, ribadiva, con una lunga missiva (doc. 6
del le stesse sostanziali doglianze della lettera di un mese addietro, così CP_1
concludendo (salvo lasciare aperto un ultimo “spiraglio” per una “soluzione transattiva”):
9 • 12 giugno 2020: la Direzione Lavori rigettava tutte le riserve formulate dall'impresa;
• 24 giugno 2020: con apposito verbale (doc. 7 del , la Direzione dei Lavori prende CP_1
atto che, allo scadere del termine di diffida di cui all'intimazione dell'8 giugno, l'Impresa
non ha realizzato alcunché, e che anzi non si è nemmeno presentata in cantiere (benché
preavvertita):
• 26 giugno 2020: con determina n. 137, il Comune sancisce ufficialmente la risoluzione dell'appalto (doc. 8 del Comune), dichiara l'impresa decaduta dal diritto all'anticipazione,
ed attiva la polizza fidejussoria e la cauzione;
• 30 luglio 2020: adito dalla in sede cautelare, per ottenere ex art 700 cpc la Parte_1
sospensione della predetta determina, il Giudice monocratico di questo Tribunale (dott.
Genovese) rigetta la domanda (doc. 13 del Comune);
• 3 agosto 2020: viene redatto il verbale di consistenza dei lavori (doc. 9 del Comune), che l'Impresa sottoscrive “con riserve”:
10 • 16 ottobre 2020: viene emesso un nuovo bando di gara per sostituire l'impresa Pt_1
• 27 marzo 2021: adito nuovamente dalla in sede cautelare, stavolta per Parte_1
CP_ ottenere ex art 700 cpc l'ordine, alla Compagnia assicurativa (con cui essa aveva stipulato una polizza per garantire i risarcimenti da inadempimenti contrattuali), di non effettuare alcun pagamento delle somme garantite in favore del a seguito della CP_1
risoluzione dell'appalto, il Giudice monocratico di questo Tribunale (stavolta: il dott.
) rigettava, anche in questo caso, la domanda (doc. 42 del;
Per_1 CP_1
• 5 novembre 2021: è la data che era stata assegnata al per inviare la comunicazione CP_1
di fine lavori, quale condizione sospensiva per accedere ad un rilevante contributo economico pubblico da parte di GSE spa,
• 8 agosto 2022: i lavori, portati a termine dalla nuova aggiudicataria, giungono finalmente ad un collaudo positivo.
* * *
Ora, con il primo gruppo di domande rassegnate in causa, che si possono trattare congiuntamente,
l'impresa chiede oggi al Tribunale: di accertare che essa aveva il diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c. (il riferimento è al momento della ripresa dei lavori
dopo la sospensione per il Covid), accertare che il non aveva il diritto di avvalersi della CP_1
clausola risolutiva o comunque il diritto di dichiarare, con la determina precedentemente citata, la
11 risoluzione stessa, ed accertare, al contrario, che la risoluzione andrebbe piuttosto dichiarata per grave inadempimento proprio della committente.
In tal senso, l'impresa fa valere i seguenti argomenti:
(a)
la prima sospensione, di ben 143 giorni, fu causata da errori di progetto e negligenze, come dimostra il fatto che fu ignorata – inspiegabilmente – la presenza di amianto che la Direzione dei
Lavori non poteva non conoscere;
(b)
anche la seconda sospensione, di ben 112 giorni, fu dovuta a carenze progettuali ed una generale negligenza: quando emerse, in fase di demolizione, la scarsa qualità del calcestruzzo (del quale era previsto un riutilizzo in sede di ricostruzione), emerse anche, evidentemente, un grave errore del progetto nel non aver rappresentato (o nell'aver mal rappresentato) lo stato delle strutture di fondazione;
(c) – (in senso più ampio):
l'aver disposto ben 255 giorni di sospensione (143 prima e 112 dopo) nell'arco dei primi 308 giorni di lavoro previsti è una circostanza che rese anti-economico, per l'impresa, l'appalto (oltre a configurare l'ipotesi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice degli appalti, che dà diritto alla impresa di risolvere il rapporto);
(d)
un altro errore del progetto si troverebbe nel computo metrico, che ha sottostimato le voci di costo,
rispetto al prezziario regionale assunto come base di riferimento;
(e)
12 l'impresa iscrisse un totale di 12 riserve, che non solo furono respinte dalla Direzione Lavori, ma rispetto alle quali il Comune non formulò (come invece avrebbe dovuto) alcuna proposta di
“accordo bonario”.
* * *
Ebbene, premettendo il testo dell'art. 107, comma 2, del codice degli appalti pubblici:
e siccome le stesse doglianze erano state portate all'attenzione del Giudice del cautelare di questo
Tribunale, nell'ambito del procedimento incardinato ex art. 700 cpc da per sentire Parte_1
sospendere in via d'urgenza la determina di risoluzione, è opportuno rivedere quali argomenti spese quel Giudice per respingere la domanda.
Ebbene, egli scrisse:
-- il provvedimento di sospensione era stato disposto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice,
per ragioni di necessità o pubblico interesse, e l'impresa non aveva iscritto nessuna riserva sul punto,
-- di conseguenza, essa non poteva invocare alcuna facoltà di avvalersi della risoluzione, e senza contare il fatto che la stazione appaltante, in ogni caso, avrebbe avuto, ai sensi di legge, facoltà di opposizione, obbligando, in tal caso, l'impresa a proseguire il rapporto (semmai con diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivati dal prolungamento della sospensione oltre i termini);
-- a ben guardare, anzi, quando la DDLL, l'8 giugno 2020, intimò nuovamente la ripresa post-Covid
(ripresa in verità già ordinata un mese prima), ciò equivalse ad una (implicita ma chiara)
13 opposizione a qualsiasi “risoluzione” dichiarata dall'impresa, di guisa che l'appaltatore avrebbe dovuto a questo punto proseguire obbligatoriamente i lavori,
-- il rifiuto di proseguire da parte dell'impresa rappresentò, esso sì, una omissione della prestazione dovuta, legittimando la stazione appaltante a procedere (in relazione al termine essenziale per fruire dei finanziamenti, del 5 novembre 2021) secondo l'art. 108, comma IV, del Codice (che qui si rammenta: )
-- difatti, per tutelare l'interesse anche della controparte, l'impresa avrebbe dovuto riprendere subito i lavori, in quanto nessuna delle contestazioni avanzate costituiva un impedimento oggettivo o assoluto, tale da non consentire neppure l'inizio delle lavorazioni successive alla demolizione (e lo
stato delle lavorazioni, pre-Covid, si era fermato proprio alle demolizioni);
-- vi fu, dunque, certamente una sproporzione fra l'inadempimento dell'impresa (certo e definitivo,
una volta constatato l'abbandono volontario del cantiere – maggio 2020) e quelli che l'impresa attribuisce alla DDLL, i quali però, anche ad ammetterli per ipotesi, non intaccavano l'interesse fondamentale e globale delle parti alla esecuzione del rapporto in buona fede.
* * *
Oggi, a questo Giudicante, per le ragioni che si stanno per dire, pare che l'impianto motivazionale costruito nel 2020 dal Giudice della cautela, resti ancora valido, e condivisibile, “valendo” le argomentazioni usate non solo per la pretesa dell'impresa di risolvere il contratto, ma anche per la pretesa di avvalersi dell'eccezione di inadempimento.
E dunque:
(sub a – b - c):
14 In senso lato, l'impresa lamenta che il progetto sarebbe stato errato ed ineseguibile, (anche) per il mancato rilievo iniziale delle problematiche dell'amianto e della qualità del calcestruzzo, facendo le sospensioni configurare l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art 107 del Codice degli appalti, e che il sapeva fin dal 2016 dell'esistenza di amianto (nel linoleum del pavimento della palestra), CP_1
come risulta da una apposita relazione che fu commissionata in quell'anno e che è stata prodotta in atti (doc. 11).
Per completezza, va detto che il Comune ha replicato:
quanto all'amianto:
• è vero che nell'ottobre del 2016 una società specializzata (la Ecam Ricert) aveva attestato la presenza di amianto,
• il Comune ha commissionato alla stessa società delle nuove verifiche nell'anno 2019, e con nuova relazione del 24 giugno 2019, trasmessa a tre giorni dopo, la Ecam Ricert Pt_1
(ferma restando la presenza di amianto nella copertura), ha invece escluso che vi fosse amianto nel linoleum della pavimentazione e nel materiale coibentante della centrale termica;
• insomma, considerando che la sospensione (la prima) ebbe inizio il 3 maggio 2019, la questione era stata “risolta” dopo meno di due mesi, ed il fatto che la sospensione si protrasse fino al 23 settembre 2019 fu dovuto alla necessità di attendere che l'impresa redigesse il piano di smaltimento dell'amianto;
quanto al calcestruzzo:
• la questione della qualità del materiale emerse solo dopo gli scavi fatti ad una certa profondità, essendo impossibile, prima, l'esame dei materiali medesimi.
Ora, ciò che al Tribunale appare significativo è che in sede di gara e di contratto aveva Pt_1
esaminato il progetto, approvandolo e ritenendolo eseguibile.
15 Oltre a questo, e soprattutto, sta il fatto che l'Impresa non aveva iscritto riserve al momento della sospensione, e, vertendosi certamente nell'ipotesi di cui all'art. 107 comma 2, del Codice, e valendo certamente l'intimazione della Direzione Lavori (8/6/2020) come una opposizione a qualsivoglia ipotesi di risoluzione da parte dell'Impresa, quest'ultima, come scrisse il Giudice della cautela nel
2020, aveva in ogni caso l'obbligo di proseguire, semmai con diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivati dal prolungamento della sospensione oltre i termini.
Aggiunge del resto l'impresa che i medesimi rilievi – al di là di quanto dispone il Codice
dell'appalto – basterebbero di per sé a sancire un diritto di risoluzione a norma delle ordinarie regole codicistiche, e ciò essa chiede al Tribunale di confermare.
Tuttavia, tale statuizione non appare corretta.
Le regole codicistiche, infatti, impongono comunque (art 1455 cc) che l'asserito inadempimento dell'altra parte, per essere causa di risoluzione, debba avere “non scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse della parte che si considera adempiente.
In tal senso, allora, come (nuovamente) aveva scritto il Giudice della cautela, con acuta osservazione, è da dire che, “oggettivamente”, i comportamenti, attivi o omissivi, oggetto dell'argomentazione dell'impresa, e ascritti alla Direzione Lavori, non erano certo un impedimento di tale consistenza da non permettere neppure l'inizio delle lavorazioni successive alla demolizione;
essi si erano, semmai, tradotti – certo – in dei disagi, dei ritardi a carico dell'impresa, ma
“trascurabili”, “superabili” in quell'ottica di solidarietà, e di buona fede nell'esecuzione contrattuale, che devono sempre presiedere lo svolgimento dei rapporti negoziali.
E' insomma da negare che quegli (asseriti) inadempimenti, i quali furono anche “risolti” in un tempo relativamente celere, costituissero un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc.
16 Al contrario, fu l'impresa, reagendo in modo “sproporzionato” a quegli inadempimenti, con un inadempimento certo e innegabile (mediante l'abbandono volontario del cantiere – maggio 2020) a porsi nella posizione del soggetto gravemente inadempiente, non solo ai sensi dell'art 1455 cc ma anche ai sensi dell'art 108, comma 4, del Codice degli Appalti.
* * *
(sub d)
Tutta la questione delle voci di costo, asseritamente sotto-stimate nel computo metrico del progetto,
si deve invero risolvere osservando che tutti i prezzi (fatti chiari anche in sede di gara) erano stati accettati ex ante dall'impresa, con dichiarazioni intese come definitive, consapevoli, ed
“informate”, senza contare che, quanto all'aumento dei costi per l'emergenza Covid, la Stazione
appaltante risulta aver provveduto tempestivamente agli adeguamenti, già con nota del 30 aprile
2020 (doc. 33 del . CP_1
E' determinante, in ogni caso, la constatazione che l'appalto era stato inteso “a corpo”, sicché ogni questione su presunti obblighi di adeguamenti dei prezzi è persino improcedibile.
(sub e)
In ordine alle sue 12 riserve, l'impresa lamenta: che furono respinte, nel merito, dalla Direzione
Lavori; che il non formulò (come invece avrebbe dovuto) alcuna proposta di “accordo CP_1
bonario” (ex art 205 del Codice appalti), e che, infine, esse varrebbero come elementi indicativi dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cc, anche a prescindere dalla tempestività o dalla modalità delle loro iscrizioni.
Ebbene:
Le prime tre riserve (23/10/19), che contennero doglianze di tipo economico, furono formulate un mese dopo la prima ripresa dei lavori, nel cui verbale (23/9/2019) l'impresa nulla fece scrivere, se non una generica (ed irrilevante) indicazione “con riserva”.
17 Esse sono dunque tardive, ai sensi dell'art 107, comma IV, del Codice, non rilevando qui se l'impresa disponesse o meno, materialmente, dei registri di contabilità.
Le riserve dalla 4 alla 10 (PEC del 20/3/20), che contennero anch'esse doglianze di tipo economico,
furono formulate due settimane dopo la seconda ripresa dei lavori, nel cui verbale (6/3/2020)
l'impresa nulla fece scrivere, se non una generica (ed irrilevante) indicazione “con riserva”.
Anch'esse sono dunque tardive, ai sensi dell'art 107, comma IV, del Codice, non rilevando qui se l'impresa disponesse o meno, materialmente, dei registri di contabilità.
Le riserve 11 (“mancato guadagno connesso alla risoluzione”) e 12 (“congruità dei prezzi unitari applicati”), allegate ai verbali di consistenza e al registro di contabilità, sono posteriori alla risoluzione del contratto e per tale motivo sono tardive anch'esse.
Osservate, poi, le riserve da una prospettiva d'insieme, il loro contenuto, anche globalmente, non vale a “disegnare” un quadro di inadempimento della stazione appaltante di “non scarsa importanza” ai sensi dell'art 1455 cc, nemmeno se si volesse considerare inadempimento la mancata convocazione di un “tavolo” per il procedimento di “accordo bonario”.
* * *
Anteponendo ora l'esame della domanda riconvenzionale del all'esame dell'ultima CP_1
domanda dell'impresa, si deve osservare che il Comune si ritiene titolare di un credito (indicato in €
147.214,80) che nascerebbe:
da penali per ritardi, per euro 97.427,25,
dai costi sostenuti per il riaffidamento dei lavori ad altra impresa, per euro 15.267,55,
dal lucro cessante per mancati introiti per l'uso della palestra per mesi 6, per euro 34.520.
Ebbene, la prima voce è fondata: essa si basa sul quarto comma dell'art. 113 bis del Codice degli appalti, che pone anche un tetto massimo per tale penale, nonché sul doc. 11 di parte convenuta
(verbale di accertamento tecnico contabile del 18 settembre 2020), che alle pagg. 15-17, spiega in
18 dettaglio come sono state calcolate le penali e come il ne richieda solo quella parte che non CP_1
“sfora” il tetto massimo previsto per legge.
Anche la seconda voce è fondata: sul punto è stata disposta una CTU, la quale ha giudicato congruo l'importo, che nasce dalla somma dei compensi pagati all'ing. per la redazione di un nuovo CP_5
progetto, e alla Sinpro, quale nuova impresa chiamata a completare le opere.
La terza voce è corretta in teoria, ma in pratica deve essere ridotta al minor importo di euro
5.206,25, calcolato dal CTU dopo aver comparato opportunamente gli introiti della palestra in un periodo post-riapertura (2022) e in un periodo ante-lavori (2018).
Sotto questo profilo, non sono fondate le critiche di parte convenuta, la quale lamenta il fatto che il
CTU avrebbe dovuto “tornare più indietro nel tempo” per ricavare una media degli incassi, visto che, nel periodo considerato dal perito (il 2018), sarebbe lecito pensare che, fra il pubblico, si era già diffusa una certa tendenza a disertare la palestra, sapendo che essa stava per subire degli importanti lavori.
La critica è da respingere, poiché si basa su una mera congettura, diversamente dal lavoro del perito, che invece si è basato su dati reali ed oggettivi.
Il risarcimento dovuto al è dunque di euro (97.427,25 + 15.267,55 + 5.206,25) 117.901,05, CP_1
con interessi e rivalutazione.
Detto importo – e qui si introduce l'esame anche dell'ultima parte delle domande dell'attrice – è
superiore alla somma di € 75.844,43, portata da quella polizza fidejussoria che il ha già CP_1
escusso, in quanto l'impresa non riuscì a bloccarne la riscossione con la sua seconda iniziativa cautelare.
Pertanto, non si deve ordinare al di restituire alcunché, ma anzi si deve condannare CP_1
l'impresa a pagare la differenza fra il risarcimento appena stabilito e quanto fu già incassato a seguito dell'escussione di quella polizza.
19 * * *
Infine, in ordine alle spese processuali, pur essendo la soccombenza largamente in capo all'attrice,
va valorizzato il modesto scarto fra la somma liquidata a titolo di risarcimento e quella che era stata chiesta dal convenuto. CP_1
Analogo ragionamento va fatto (mutatis mutandis, in ragione dell'oggetto della perizia) per le spese della CTU.
PER QUESTI MOTIVI
ogni altra eccezione o domanda disattesa e respinta,
1. respinge le domande di parte attrice,
2. dichiara che il risarcimento dovuto dall'attrice al è di euro 117.901,05, con interessi CP_1
e rivalutazione da calcolarsi rispetto al maturare delle singole voci che compongono tale importo;
3. considerato però che il ha già escusso mediante fidejussione la somma di € CP_1
75.844,43, condanna l'impresa a pagare la differenza fra il risarcimento stabilito al capo 2)
e quanto fu già incassato a seguito dell'escussione di quella polizza;
4. liquidando le spese processuali di parte convenuta in euro 22.457 per compensi e 759 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, condanna l'attrice a rimborsarle alla convenuta per quattro quinti, compensate per l'altro quinto,
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per metà ciascuna,
con obbligo degli opportuni conguagli.
Vicenza, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 7490/2020 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risoluzione di appalto, e risarcimento di danni,
promossa dalla:
CF Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. Massimo Giavazzi, di Bergamo
ATTRICE -
CONTRO il (C.F. e P. Iva ), Controparte_1 P.IVA_2
con gli avv.ti Giuliano Neri e Annapaola Zecchini, di Padova,
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'ATTRICE -
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale:
1 - accertare e dichiarare il diritto di di sospendere l'esecuzione delle Parte_1
prestazioni di cui al contratto d'appalto rep. n. 1016 del 2 maggio 2019 ai sensi dell'art. 1460 c.c.;
- accertare e dichiarare l'esercizio abusivo della clausola risolutiva da parte del Controparte_2
nonché l'illiceità e/o comunque l'inefficacia della risoluzione disposta dall'Ente
[...]
convenuto con la delibera n. 137 del 26 giugno 2020, anche mediante disapplicazione della suddetta delibera ove occorra, anche per abuso dell'istituto ex art. 1456 c.c. e violazione del principio di buona fede contrattuale;
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di appalto per cui è causa per grave inadempimento della convenuta, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.;
- accertare il diritto dell'attrice a vedersi riconosciute le somme per i lavori eseguiti fino alla intervenuta risoluzione del contratto d'appalto rep. n. 1016 del 2 maggio 2019, nonché le somme pari al valore delle riserve iscritte, oltre al pagamento del 10% sull'importo delle opere non eseguite a titolo di lucro cessante, per la somma complessiva di € 265.259,21 o nella diversa misura ritenuta dovuta, e, per l'effetto, condannare in ogni caso il al pagamento delle Controparte_1
predette somme, anche ai sensi dell'art. 1226 c.c., occorrendo anche a titolo risarcitorio ex art. 2043
c.c., ovvero a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., oltre interessi anche legali e moratori ex art. 1284, comma 4, c.c. e oltre alla rivalutazione monetaria e all'IVA se dovuta come per legge;
- condannare il a restituire a la somma di € Controparte_1 Parte_1
75.844,43, oltre interessi legali, di cui alla fideiussione prestata da Controparte_3
indebitamente escussa dall'Ente locale;
- rigettare la domanda riconvenzionale avversaria;
in via subordinata:
2 - accertare il diritto dell'attrice a vedersi in ogni caso riconosciuto l'importo delle lavorazioni eseguite in esecuzione del contratto di appalto, rep. n. 1016 del 2 maggio 2019, comprensivo delle maggiori somme portate dalle riserve n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, per la somma complessiva di € 170.171,96 o nella diversa misura ritenuta dovuta, e condannare il al Controparte_1
pagamento delle somme suddette, il tutto oltre interessi anche legali e moratori, anche ex art. 1284,
comma 4, c.c. e oltre alla rivalutazione monetaria e all'i.v.a. se dovuta, come per legge;
in via ulteriormente subordinata
- ridurre il quantum riconosciuto a favore dell'Amministrazione comunale di quanto da essa incassato a seguito dell'escussione della fideiussione (€ 75.844,43) e, in ogni caso, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
in via istruttoria:
-previa revoca dell'ordinanza del 24/12/2021, ammettere le istanze istruttorie (prova per testi e
CTU) come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c.;
in ogni caso:
-condannare il alla rifusione delle spese del giudizio e di CTU. Controparte_1
LA CONVENUTA:
Il sottoscritto procuratore e difensore del , ribadito di non accettare il Controparte_1
contraddittorio su qualsivoglia domanda nuova, come su qualsiasi nuova e/o diversa prospettazione dei fatti costitutivi delle avverse domande ed ec-cezioni, così precisa le proprie conclusioni:
voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:
- nel merito, in via principale: respingere tutte le domande attoree perché inam-missibili e comunque infondate in fatto e diritto per le ragioni illustrate nella nar-rativa dei propri atti difensivi;
- nel merito, in via riconvenzionale: accertato, per i titoli di cui alla narrativa dei precedenti atti difensivi, il credito vantato dal nei con-fronti dell' Controparte_1 Controparte_4
3 nella complessiva somma di € 147.214,80, con-dannare l' al pagamento di tale Controparte_4
somma o dell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia, in favore del anche, CP_1
in subordine, a titolo di arricchimento senza causa, oltre all'I.V.A. se e nella misura dovuta, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sulle somme via via rivalutate, oltre ancora al risarcimento di ogni ulteriore danno, il tutto fino al saldo effettivo, e agli interessi anatocistici dalla data della domanda al saldo;
con eventuale com-pensazione delle somme a tale titolo dovute al con quelle che lo stesso fosse condannato a pagare in favore dell'attrice per effetto CP_1
dell'accoglimento di sue domande;
- in via istruttoria: chiede ammettersi prove per testi sulle seguenti circostanze:
1) “vero che all'atto della consegna dei lavori del 3 maggio 2019 lo stato della palestra era quello che risulta dalla fotografia scattata in quella data, prodotta con il n. 55, che si rammostra al teste”;
2) “vero che la palestra fu sgomberata degli attrezzi ripresi nella foto di cui al capitolo n. 1 entro i due giorni successivi alla consegna dei lavori del 3 maggio 2019”;
3) “vero che, oltre che per l'attività scolastica, la palestra è stata sempre utiliz-zata, nell'orario pomeridiano e serale, per un totale medio di otto ore al giorno, da varie associazioni per attività
sportive, ricreative o sociali, dietro pagamento di un canone orario determinato secondo le tariffe definite dal Comune con deli-bera della Giunta Comunale n. 115 del 21 novembre 2017 (doc. 38),
che si ram-mostra”;
4) “vero che, nel fine settimana, con una media di utilizzo di sei ore, vi venivano, inoltre, svolte partite, gare di associazioni iscritte al Coni o altre manifestazioni sportive”;
5) “vero che il Comune ha pagato alla Standard SINPRO la somma di cui alla fattura, al mandato e al bonifico prodotto con il n. 52”;
6) “vero che il ha pagato all'ing. la somma di cui alla fattura al mandato e CP_1 Controparte_5
al bonifico prodotto con il n. 53”;
4 con i testi già indicati, ovvero i signori: , di Testimone_1 Controparte_5 [...]
, , , , , tutti presso il Comune CP_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
di ; CP_1
si chiede di essere ammessi alla prova contraria su eventuali istanze istruttorie av-versarie;
- In ogni caso: con vittoria di spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE:
La presente causa ruota intorno ad un appalto, avente ad oggetto la demolizione, e successiva ricostruzione, della palestra del Comune di , ed è stata incardinata, nel 2020, CP_1
dall'impresa a cui fu, inizialmente, affidato il lavoro, la della provincia di Parte_1
Bergamo.
Per un primo ed essenziale inquadramento, giova allora premettere, qui di seguito, una cronologia dei fatti più rilevanti, ricavati dai documenti in atti:
• 3 maggio 2019: il cantiere viene consegnato alla Parte_1
• 3 maggio – 23 settembre 2019: i lavori vengono subito sospesi (prima sospensione) per la necessità di rimuovere determinati materiali sportivi dalla palestra, ed anche per attendere che l'impresa aggiudicatrice fornisse il piano di smaltimento dell'amianto (doc. 28 del
Comune) (l'impresa non formula riserve nel verbale di sospensione),
• 23 settembre 2019: il verbale di ripresa dei lavori viene sottoscritto dall'Impresa con la generica indicazione “con riserva” (doc. 15 dell'impresa):
5 • 23 ottobre 2019: con nota dell'Impresa indirizzata al Comune (doc. 16 dell'Impresa), la lamenta: che, dopo la ripresa dei lavori, non sono state affrontate Parte_1
“problematiche relative a gravi e numerosi errori concernenti i prezzi dell'appalto”, e su questa premessa svolge le tre seguenti riserve:
6 • 15 novembre 2019 – 5 marzo 2020: seconda sospensione dei lavori, per la necessità di attendere gli esami di laboratorio sulla resistenza del calcestruzzo del plinto di fondazione e della trave di collegamento, e per la necessità di approvare una corrispondente variante al progetto (era accaduto infatti che nel corso di esecuzione dei lavori si era scoperto che i
valori di resistenza caratteristica del calcestruzzo del plinto e della trave di fondazione di
collegamento esistenti erano non accettabili, e difformi dai valori dichiarati nel progetto
originario delle fondazioni consegnato a suo tempo al progettista) (l'impresa non formula
riserve nel verbale di sospensione);
• 25 febbraio 2020: il Comune approva la variante conseguente alla questione dei valori del calcestruzzo (doc. 32 del;
CP_1
• 6 marzo 2020: il verbale di ripresa dei lavori è sottoscritto dall'impresa, nuovamente, con una indicazione generica “con riserva” (doc. 29 dell'impresa):
• 20 marzo 2020: l'Impresa, con PEC (non avendo a sua disposizione i registri di contabilità)
formula altre riserve, dalla n. 4 alla n. 10 (doc 39);
• 23 marzo - 4 maggio 2020: terza sospensione dei lavori, disposta a causa dell'improvvisa emergenza Covid,
• 6 maggio 2020: la Direzione Lavori intima all'impresa di restituire i libri contabili che le erano stati lasciati in visione ad inizio di aprile;
7 • 8 maggio 2020: a mezzo del suo legale, e dopo quattro giorni dall'invito a riprendere i lavori
“post-Covid”, l'impresa indirizza al Comune una lunga lettera (doc. 16 del nella CP_1
quale:
--afferma che nel bando, nel disciplinare di gara, nel progetto esecutivo, e nel capitolato speciale vi è una “analisi dei prezzi e dei costi della fornitura” da considerarsi “nulla”, la quale ha generato la
“oggettiva impossibilità di garantire il sinallagma contrattuale in termini di equilibrio”, e ripete,
poco dopo, che il bando ha “alla base prezzi incongrui e non attualizzati, obiettivamente inferiori a quelli di mercato”; pur ammettendo poco dopo che nella prima perizia di variante alcune voci sono state adeguate;
--lamenta che le prime riserve iscritte, dopo la prima ripresa dei lavori, erano da definirsi con una proposta di accordo bonario, mai pervenuta da parte del committente;
--lamenta che fu disposta la ripresa dei lavori (la terza) post Covid senza alcun corretto adeguamento dei costi della sicurezza e/o appositi sovrapprezzi “tenuto conto delle difficoltà locali e nazionali di reperimento dei dispositivi di sicurezza nonché dell'acquisizione delle relative scorte”, richiede nuove condizioni di pagamento dei SAL, ed un aggiornamento del Piano di
Sicurezza che tenga conto appunto dei “maggiori costi e oneri della sicurezza”;
--lamenta che, al contrario, nel Piano di Sicurezza sono indicati prezzi “che non hanno alcun riscontro nel mercato”;
--chiede proroga del termine di ultimazione dei lavori;
--afferma che “la possibilità della ripresa dei lavori in cantiere resta subordinata all'apertura di un tavolo di dialogo sulle problematiche qui riassunte e a più riprese avanzate”;
--conclude avvertendo che in mancanza di riscontro entro 3 giorni dalla lettera, l'impresa “si avvarrà del diritto di recesso”;
8 • 15 maggio 2020: con altra lettera del suo legale (doc. 47 dell'impresa), la Parte_1
domandava la risoluzione del contratto stante il protrarsi della sospensione dei lavori per un periodo superiore a sei mesi e in ogni caso la risoluzione per grave inadempimento della stazione appaltante;
• 8 giugno 2020: con ordine di servizio (doc. 5 del la Direzione Lavori, “vista la CP_1
perdurante assenza di personale e mezzi in cantiere”, invita l'impresa:
• lo stesso giorno, l'impresa, a mezzo del suo legale, ribadiva, con una lunga missiva (doc. 6
del le stesse sostanziali doglianze della lettera di un mese addietro, così CP_1
concludendo (salvo lasciare aperto un ultimo “spiraglio” per una “soluzione transattiva”):
9 • 12 giugno 2020: la Direzione Lavori rigettava tutte le riserve formulate dall'impresa;
• 24 giugno 2020: con apposito verbale (doc. 7 del , la Direzione dei Lavori prende CP_1
atto che, allo scadere del termine di diffida di cui all'intimazione dell'8 giugno, l'Impresa
non ha realizzato alcunché, e che anzi non si è nemmeno presentata in cantiere (benché
preavvertita):
• 26 giugno 2020: con determina n. 137, il Comune sancisce ufficialmente la risoluzione dell'appalto (doc. 8 del Comune), dichiara l'impresa decaduta dal diritto all'anticipazione,
ed attiva la polizza fidejussoria e la cauzione;
• 30 luglio 2020: adito dalla in sede cautelare, per ottenere ex art 700 cpc la Parte_1
sospensione della predetta determina, il Giudice monocratico di questo Tribunale (dott.
Genovese) rigetta la domanda (doc. 13 del Comune);
• 3 agosto 2020: viene redatto il verbale di consistenza dei lavori (doc. 9 del Comune), che l'Impresa sottoscrive “con riserve”:
10 • 16 ottobre 2020: viene emesso un nuovo bando di gara per sostituire l'impresa Pt_1
• 27 marzo 2021: adito nuovamente dalla in sede cautelare, stavolta per Parte_1
CP_ ottenere ex art 700 cpc l'ordine, alla Compagnia assicurativa (con cui essa aveva stipulato una polizza per garantire i risarcimenti da inadempimenti contrattuali), di non effettuare alcun pagamento delle somme garantite in favore del a seguito della CP_1
risoluzione dell'appalto, il Giudice monocratico di questo Tribunale (stavolta: il dott.
) rigettava, anche in questo caso, la domanda (doc. 42 del;
Per_1 CP_1
• 5 novembre 2021: è la data che era stata assegnata al per inviare la comunicazione CP_1
di fine lavori, quale condizione sospensiva per accedere ad un rilevante contributo economico pubblico da parte di GSE spa,
• 8 agosto 2022: i lavori, portati a termine dalla nuova aggiudicataria, giungono finalmente ad un collaudo positivo.
* * *
Ora, con il primo gruppo di domande rassegnate in causa, che si possono trattare congiuntamente,
l'impresa chiede oggi al Tribunale: di accertare che essa aveva il diritto di sospendere l'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 1460 c.c. (il riferimento è al momento della ripresa dei lavori
dopo la sospensione per il Covid), accertare che il non aveva il diritto di avvalersi della CP_1
clausola risolutiva o comunque il diritto di dichiarare, con la determina precedentemente citata, la
11 risoluzione stessa, ed accertare, al contrario, che la risoluzione andrebbe piuttosto dichiarata per grave inadempimento proprio della committente.
In tal senso, l'impresa fa valere i seguenti argomenti:
(a)
la prima sospensione, di ben 143 giorni, fu causata da errori di progetto e negligenze, come dimostra il fatto che fu ignorata – inspiegabilmente – la presenza di amianto che la Direzione dei
Lavori non poteva non conoscere;
(b)
anche la seconda sospensione, di ben 112 giorni, fu dovuta a carenze progettuali ed una generale negligenza: quando emerse, in fase di demolizione, la scarsa qualità del calcestruzzo (del quale era previsto un riutilizzo in sede di ricostruzione), emerse anche, evidentemente, un grave errore del progetto nel non aver rappresentato (o nell'aver mal rappresentato) lo stato delle strutture di fondazione;
(c) – (in senso più ampio):
l'aver disposto ben 255 giorni di sospensione (143 prima e 112 dopo) nell'arco dei primi 308 giorni di lavoro previsti è una circostanza che rese anti-economico, per l'impresa, l'appalto (oltre a configurare l'ipotesi di cui all'art. 107, comma 2, del Codice degli appalti, che dà diritto alla impresa di risolvere il rapporto);
(d)
un altro errore del progetto si troverebbe nel computo metrico, che ha sottostimato le voci di costo,
rispetto al prezziario regionale assunto come base di riferimento;
(e)
12 l'impresa iscrisse un totale di 12 riserve, che non solo furono respinte dalla Direzione Lavori, ma rispetto alle quali il Comune non formulò (come invece avrebbe dovuto) alcuna proposta di
“accordo bonario”.
* * *
Ebbene, premettendo il testo dell'art. 107, comma 2, del codice degli appalti pubblici:
e siccome le stesse doglianze erano state portate all'attenzione del Giudice del cautelare di questo
Tribunale, nell'ambito del procedimento incardinato ex art. 700 cpc da per sentire Parte_1
sospendere in via d'urgenza la determina di risoluzione, è opportuno rivedere quali argomenti spese quel Giudice per respingere la domanda.
Ebbene, egli scrisse:
-- il provvedimento di sospensione era stato disposto ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice,
per ragioni di necessità o pubblico interesse, e l'impresa non aveva iscritto nessuna riserva sul punto,
-- di conseguenza, essa non poteva invocare alcuna facoltà di avvalersi della risoluzione, e senza contare il fatto che la stazione appaltante, in ogni caso, avrebbe avuto, ai sensi di legge, facoltà di opposizione, obbligando, in tal caso, l'impresa a proseguire il rapporto (semmai con diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivati dal prolungamento della sospensione oltre i termini);
-- a ben guardare, anzi, quando la DDLL, l'8 giugno 2020, intimò nuovamente la ripresa post-Covid
(ripresa in verità già ordinata un mese prima), ciò equivalse ad una (implicita ma chiara)
13 opposizione a qualsiasi “risoluzione” dichiarata dall'impresa, di guisa che l'appaltatore avrebbe dovuto a questo punto proseguire obbligatoriamente i lavori,
-- il rifiuto di proseguire da parte dell'impresa rappresentò, esso sì, una omissione della prestazione dovuta, legittimando la stazione appaltante a procedere (in relazione al termine essenziale per fruire dei finanziamenti, del 5 novembre 2021) secondo l'art. 108, comma IV, del Codice (che qui si rammenta: )
-- difatti, per tutelare l'interesse anche della controparte, l'impresa avrebbe dovuto riprendere subito i lavori, in quanto nessuna delle contestazioni avanzate costituiva un impedimento oggettivo o assoluto, tale da non consentire neppure l'inizio delle lavorazioni successive alla demolizione (e lo
stato delle lavorazioni, pre-Covid, si era fermato proprio alle demolizioni);
-- vi fu, dunque, certamente una sproporzione fra l'inadempimento dell'impresa (certo e definitivo,
una volta constatato l'abbandono volontario del cantiere – maggio 2020) e quelli che l'impresa attribuisce alla DDLL, i quali però, anche ad ammetterli per ipotesi, non intaccavano l'interesse fondamentale e globale delle parti alla esecuzione del rapporto in buona fede.
* * *
Oggi, a questo Giudicante, per le ragioni che si stanno per dire, pare che l'impianto motivazionale costruito nel 2020 dal Giudice della cautela, resti ancora valido, e condivisibile, “valendo” le argomentazioni usate non solo per la pretesa dell'impresa di risolvere il contratto, ma anche per la pretesa di avvalersi dell'eccezione di inadempimento.
E dunque:
(sub a – b - c):
14 In senso lato, l'impresa lamenta che il progetto sarebbe stato errato ed ineseguibile, (anche) per il mancato rilievo iniziale delle problematiche dell'amianto e della qualità del calcestruzzo, facendo le sospensioni configurare l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art 107 del Codice degli appalti, e che il sapeva fin dal 2016 dell'esistenza di amianto (nel linoleum del pavimento della palestra), CP_1
come risulta da una apposita relazione che fu commissionata in quell'anno e che è stata prodotta in atti (doc. 11).
Per completezza, va detto che il Comune ha replicato:
quanto all'amianto:
• è vero che nell'ottobre del 2016 una società specializzata (la Ecam Ricert) aveva attestato la presenza di amianto,
• il Comune ha commissionato alla stessa società delle nuove verifiche nell'anno 2019, e con nuova relazione del 24 giugno 2019, trasmessa a tre giorni dopo, la Ecam Ricert Pt_1
(ferma restando la presenza di amianto nella copertura), ha invece escluso che vi fosse amianto nel linoleum della pavimentazione e nel materiale coibentante della centrale termica;
• insomma, considerando che la sospensione (la prima) ebbe inizio il 3 maggio 2019, la questione era stata “risolta” dopo meno di due mesi, ed il fatto che la sospensione si protrasse fino al 23 settembre 2019 fu dovuto alla necessità di attendere che l'impresa redigesse il piano di smaltimento dell'amianto;
quanto al calcestruzzo:
• la questione della qualità del materiale emerse solo dopo gli scavi fatti ad una certa profondità, essendo impossibile, prima, l'esame dei materiali medesimi.
Ora, ciò che al Tribunale appare significativo è che in sede di gara e di contratto aveva Pt_1
esaminato il progetto, approvandolo e ritenendolo eseguibile.
15 Oltre a questo, e soprattutto, sta il fatto che l'Impresa non aveva iscritto riserve al momento della sospensione, e, vertendosi certamente nell'ipotesi di cui all'art. 107 comma 2, del Codice, e valendo certamente l'intimazione della Direzione Lavori (8/6/2020) come una opposizione a qualsivoglia ipotesi di risoluzione da parte dell'Impresa, quest'ultima, come scrisse il Giudice della cautela nel
2020, aveva in ogni caso l'obbligo di proseguire, semmai con diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivati dal prolungamento della sospensione oltre i termini.
Aggiunge del resto l'impresa che i medesimi rilievi – al di là di quanto dispone il Codice
dell'appalto – basterebbero di per sé a sancire un diritto di risoluzione a norma delle ordinarie regole codicistiche, e ciò essa chiede al Tribunale di confermare.
Tuttavia, tale statuizione non appare corretta.
Le regole codicistiche, infatti, impongono comunque (art 1455 cc) che l'asserito inadempimento dell'altra parte, per essere causa di risoluzione, debba avere “non scarsa importanza”, avuto riguardo all'interesse della parte che si considera adempiente.
In tal senso, allora, come (nuovamente) aveva scritto il Giudice della cautela, con acuta osservazione, è da dire che, “oggettivamente”, i comportamenti, attivi o omissivi, oggetto dell'argomentazione dell'impresa, e ascritti alla Direzione Lavori, non erano certo un impedimento di tale consistenza da non permettere neppure l'inizio delle lavorazioni successive alla demolizione;
essi si erano, semmai, tradotti – certo – in dei disagi, dei ritardi a carico dell'impresa, ma
“trascurabili”, “superabili” in quell'ottica di solidarietà, e di buona fede nell'esecuzione contrattuale, che devono sempre presiedere lo svolgimento dei rapporti negoziali.
E' insomma da negare che quegli (asseriti) inadempimenti, i quali furono anche “risolti” in un tempo relativamente celere, costituissero un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 cc.
16 Al contrario, fu l'impresa, reagendo in modo “sproporzionato” a quegli inadempimenti, con un inadempimento certo e innegabile (mediante l'abbandono volontario del cantiere – maggio 2020) a porsi nella posizione del soggetto gravemente inadempiente, non solo ai sensi dell'art 1455 cc ma anche ai sensi dell'art 108, comma 4, del Codice degli Appalti.
* * *
(sub d)
Tutta la questione delle voci di costo, asseritamente sotto-stimate nel computo metrico del progetto,
si deve invero risolvere osservando che tutti i prezzi (fatti chiari anche in sede di gara) erano stati accettati ex ante dall'impresa, con dichiarazioni intese come definitive, consapevoli, ed
“informate”, senza contare che, quanto all'aumento dei costi per l'emergenza Covid, la Stazione
appaltante risulta aver provveduto tempestivamente agli adeguamenti, già con nota del 30 aprile
2020 (doc. 33 del . CP_1
E' determinante, in ogni caso, la constatazione che l'appalto era stato inteso “a corpo”, sicché ogni questione su presunti obblighi di adeguamenti dei prezzi è persino improcedibile.
(sub e)
In ordine alle sue 12 riserve, l'impresa lamenta: che furono respinte, nel merito, dalla Direzione
Lavori; che il non formulò (come invece avrebbe dovuto) alcuna proposta di “accordo CP_1
bonario” (ex art 205 del Codice appalti), e che, infine, esse varrebbero come elementi indicativi dell'altrui inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 cc, anche a prescindere dalla tempestività o dalla modalità delle loro iscrizioni.
Ebbene:
Le prime tre riserve (23/10/19), che contennero doglianze di tipo economico, furono formulate un mese dopo la prima ripresa dei lavori, nel cui verbale (23/9/2019) l'impresa nulla fece scrivere, se non una generica (ed irrilevante) indicazione “con riserva”.
17 Esse sono dunque tardive, ai sensi dell'art 107, comma IV, del Codice, non rilevando qui se l'impresa disponesse o meno, materialmente, dei registri di contabilità.
Le riserve dalla 4 alla 10 (PEC del 20/3/20), che contennero anch'esse doglianze di tipo economico,
furono formulate due settimane dopo la seconda ripresa dei lavori, nel cui verbale (6/3/2020)
l'impresa nulla fece scrivere, se non una generica (ed irrilevante) indicazione “con riserva”.
Anch'esse sono dunque tardive, ai sensi dell'art 107, comma IV, del Codice, non rilevando qui se l'impresa disponesse o meno, materialmente, dei registri di contabilità.
Le riserve 11 (“mancato guadagno connesso alla risoluzione”) e 12 (“congruità dei prezzi unitari applicati”), allegate ai verbali di consistenza e al registro di contabilità, sono posteriori alla risoluzione del contratto e per tale motivo sono tardive anch'esse.
Osservate, poi, le riserve da una prospettiva d'insieme, il loro contenuto, anche globalmente, non vale a “disegnare” un quadro di inadempimento della stazione appaltante di “non scarsa importanza” ai sensi dell'art 1455 cc, nemmeno se si volesse considerare inadempimento la mancata convocazione di un “tavolo” per il procedimento di “accordo bonario”.
* * *
Anteponendo ora l'esame della domanda riconvenzionale del all'esame dell'ultima CP_1
domanda dell'impresa, si deve osservare che il Comune si ritiene titolare di un credito (indicato in €
147.214,80) che nascerebbe:
da penali per ritardi, per euro 97.427,25,
dai costi sostenuti per il riaffidamento dei lavori ad altra impresa, per euro 15.267,55,
dal lucro cessante per mancati introiti per l'uso della palestra per mesi 6, per euro 34.520.
Ebbene, la prima voce è fondata: essa si basa sul quarto comma dell'art. 113 bis del Codice degli appalti, che pone anche un tetto massimo per tale penale, nonché sul doc. 11 di parte convenuta
(verbale di accertamento tecnico contabile del 18 settembre 2020), che alle pagg. 15-17, spiega in
18 dettaglio come sono state calcolate le penali e come il ne richieda solo quella parte che non CP_1
“sfora” il tetto massimo previsto per legge.
Anche la seconda voce è fondata: sul punto è stata disposta una CTU, la quale ha giudicato congruo l'importo, che nasce dalla somma dei compensi pagati all'ing. per la redazione di un nuovo CP_5
progetto, e alla Sinpro, quale nuova impresa chiamata a completare le opere.
La terza voce è corretta in teoria, ma in pratica deve essere ridotta al minor importo di euro
5.206,25, calcolato dal CTU dopo aver comparato opportunamente gli introiti della palestra in un periodo post-riapertura (2022) e in un periodo ante-lavori (2018).
Sotto questo profilo, non sono fondate le critiche di parte convenuta, la quale lamenta il fatto che il
CTU avrebbe dovuto “tornare più indietro nel tempo” per ricavare una media degli incassi, visto che, nel periodo considerato dal perito (il 2018), sarebbe lecito pensare che, fra il pubblico, si era già diffusa una certa tendenza a disertare la palestra, sapendo che essa stava per subire degli importanti lavori.
La critica è da respingere, poiché si basa su una mera congettura, diversamente dal lavoro del perito, che invece si è basato su dati reali ed oggettivi.
Il risarcimento dovuto al è dunque di euro (97.427,25 + 15.267,55 + 5.206,25) 117.901,05, CP_1
con interessi e rivalutazione.
Detto importo – e qui si introduce l'esame anche dell'ultima parte delle domande dell'attrice – è
superiore alla somma di € 75.844,43, portata da quella polizza fidejussoria che il ha già CP_1
escusso, in quanto l'impresa non riuscì a bloccarne la riscossione con la sua seconda iniziativa cautelare.
Pertanto, non si deve ordinare al di restituire alcunché, ma anzi si deve condannare CP_1
l'impresa a pagare la differenza fra il risarcimento appena stabilito e quanto fu già incassato a seguito dell'escussione di quella polizza.
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Infine, in ordine alle spese processuali, pur essendo la soccombenza largamente in capo all'attrice,
va valorizzato il modesto scarto fra la somma liquidata a titolo di risarcimento e quella che era stata chiesta dal convenuto. CP_1
Analogo ragionamento va fatto (mutatis mutandis, in ragione dell'oggetto della perizia) per le spese della CTU.
PER QUESTI MOTIVI
ogni altra eccezione o domanda disattesa e respinta,
1. respinge le domande di parte attrice,
2. dichiara che il risarcimento dovuto dall'attrice al è di euro 117.901,05, con interessi CP_1
e rivalutazione da calcolarsi rispetto al maturare delle singole voci che compongono tale importo;
3. considerato però che il ha già escusso mediante fidejussione la somma di € CP_1
75.844,43, condanna l'impresa a pagare la differenza fra il risarcimento stabilito al capo 2)
e quanto fu già incassato a seguito dell'escussione di quella polizza;
4. liquidando le spese processuali di parte convenuta in euro 22.457 per compensi e 759 per esborsi, oltre IVA e CPA e spese forfettarie 15%, condanna l'attrice a rimborsarle alla convenuta per quattro quinti, compensate per l'altro quinto,
5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per metà ciascuna,
con obbligo degli opportuni conguagli.
Vicenza, 14 aprile 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
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