Sentenza 14 febbraio 2026
Ordinanza cautelare 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 14/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00341/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Dren Solare 12 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Brunetti, Pina Lombardi, Alessandro Salzano e Alessandro Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Secchi e Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Ministero della Cultura, Ministero della Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
nei confronti
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, ivi domiciliataria ex lege in via Nuoro n. 50;
- Comune di Sassari e Poderi Parpinello Soc. Agricola A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
con il ricorso introduttivo:
- della comunicazione prot. n. 6386 del 26 febbraio 2025, inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna a Dren Solare 12 S.r.l., avente ad oggetto l’improcedibilità dell’istanza per l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto agrivoltaico denominato “GREEN AND LU BB TE , della potenza di 19.779,700 MW localizzato nel Comune di Sassari (SS);
- ove occorrer possa, del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024;
- nonché di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;
con i motivi aggiunti del 6 agosto 2025:
- della comunicazione prot. n. 15175 del 23 maggio 2025 inviata dalla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale dell’Ambiente – Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna a DRen Solare 12 S.r.l. avente ad oggetto “Progetto per la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico Oggetto: denominato “GREEN AND LU BB TE della potenza di 19.779,700 kWp ubicato in località "Abba Corente” nel Comune di Sassari (SS)". Proponente: DREN SOLARE 12 S.r.l.– Procedimento per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (P.A.U.R.). L.R. n. 2/2021 e Delib. G.R. n. 11/75 del 2021 – N. Reg. 11/23. Conferma improcedibilità e archiviazione istanza ;
- ove occorrer possa, del D.M. 21 giugno 2024 recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” , adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e nonché i relativi allegati e pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 153 del 2 luglio 2024;
- nonché di ogni ulteriore atto rispetto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, del Ministero della Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. Antonio SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 8 settembre 2023 la Dren Solare 12 S.r.l. ha presentato istanza per l’avvio del procedimento finalizzato alla concessione de P.A.U.R., ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di MW. 19.779,700, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, in Comune di Sassari, località Abba Corente .
Con decreto del 21 giugno 2024, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato in data 2 luglio 2024, è stato assegnato alle regioni il termine di 180 giorni per adottare proprie leggi con cui identificare le aree idonee a ospitare impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili.
Con nota 10 settembre 2024, prot. n. 27167, la Regione ha comunicato all’interessata di avere sospeso il sopra descritto procedimento autorizzativo in applicazione della sopravvenuta legge regionale 3 luglio 2024, n. 5, con la quale, nelle more dell’adozione di una disciplina organica, era stata disposta una “moratoria” generalizzata di 18 mesi relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili.
Su ricorso diretto del Governo, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 marzo 2025, n. 28, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della sopra descritta legge regionale sospensiva.
Con legge 5 dicembre 2024, n. 20, la Regione Sardegna, nell’abrogare la sopra descritta l.r. n. 20/2024, ha dettato, questa volta “a regime”, una nuova disciplina per l’installazione degli impianti energetici da fonti rinnovabili, vietandone l’installazione su gran parte del territorio sardo.
Dopo avere riavviato il procedimento autorizzativo, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna, con nota 26 febbraio 2025, prot. n. 6386, ha preavvisato l’interessata del fatto che, in base alla nuova disciplina dettata dalla l.r. n. 20/2024, la sua istanza era da considerare improcedibile perché relativa a un impianto agrivoltaico “di grande taglia” ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. F), previsto su un’area dichiarata non idonea dall’art. 1, comma 5, in relazione alle ipotesi di cui alle lettere “o)”, “t)” “u)”, “w)”, “y”, “bb)” dell’Allegato B, alla legge regionale n. 20/2024.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 27 aprile 2024, Dren Solare 12 S.r.l. ha chiesto l’annullamento del decreto ministeriale e della comunicazione regionale sopra descritti, deducendone l’illegittimità unionale e costituzionale.
Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, opponendosi all’accoglimento del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4 giugno 2025, previa dichiarazione della parte ricorrente di rinuncia all’istanza cautelare, è stata fissata l’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 per l’esame della causa nel merito.
Nonostante il deposito di osservazioni in sede amministrativa, con successiva nota 23 maggio 2025, prot. n. 15175, il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali della Regione Sardegna ha confermato l’improcedibilità dell’istanza alla luce della sopra descritta disciplina introdotta “a regime” dalla l.r. n. 20/2024.
Con atto di motivi aggiunti notificato in data 22 luglio 2025, la Società ricorrente ha esteso l’impugnativa a quest’ultimo provvedimento, riproponendo le già dedotte censure di illegittimità unionale e costituzionale della l.r. n. 20/2024.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, fissata per l’esame della causa nel merito, il Collegio, “preso atto preso atto che soltanto nella giornata di ieri 16/12/2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n. 184, pubblicata oggi in in G. U. n.51, 17/12/2025, nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2, 5, 7, 8 e 9, e 3, commi 1, 2, 4 e 5, della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20 (recante «Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi»), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, comunica ai difensori che ritiene opportuno fissare a breve termine un'apposita udienza pubblica straordinaria tematica alla quale rinviare la discussione del ricorso in oggetto per valutare compiutamente gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale sulla definizione del presente giudizio. Il Collegio pertanto, con l'accordo delle parti, rinvia quindi la discussione della causa alla udienza pubblica straordinaria tematica del 29 gennaio 2026” .
Con sentenza 17 dicembre 2025, n. 184, la Corte Costituzionale, su ricorso diretto del Governo, ha dichiarato l’illegittimità, sotto diversi aspetti, della l.r. n. 20/2024.
Dopo il deposito di ulteriori memorie difensive, alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono fondati, con particolare riferimento alla censura, di portata assorbente, con cui è stata denunciata l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, unica base normativa degli atti impugnati, secondo cui, testualmente, “5. È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E e dai commi 9 e 11. Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l'attuazione. I provvedimenti autorizzatori e tutti i titoli abilitativi comunque denominati già emanati, aventi ad oggetto gli impianti ricadenti nelle aree non idonee, sono privi di efficacia. Sono fatti salvi i provvedimenti aventi ad oggetto impianti che hanno già comportato una modificazione irreversibile dello stato dei luoghi. Il divieto di realizzazione di cui al presente comma non si applica agli impianti agrivoltaici realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2, e aventi potenza nominale inferiore o uguale a 10 MW, purché siano già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge” .
Difatti la Corte costituzionale, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 184, pronunciata su ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione normativa per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
In particolare la Consulta -ribadendo quanto già, peraltro, stabilito con la precedente sentenza n. 134/2025, di annullamento della l.r. n. 5/2024- ha affermato “che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” e questo per scongiurare il rischio che “gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)” .
Pertanto gli uffici regionali non possono -come illegittimamente accaduto nel caso ora in esame- ricollegare al fatto che l’area in discussione è stata individuata come inidonea dalla l.r. n. 20/2024 l’assoluta e automatica irrealizzabilità del progetto, essendo, piuttosto, chiamati a verificare caso per caso, nel procedimento amministrativo, senza automatismi e alla luce di una valutazione in concreto, la compatibilità dell’impianto proposto con le caratteristiche e il regime giuridico (sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, idrogeologico e così via) dell’area interessata, ancorché individuata come non idonea dal legislatore.
Pertanto, in conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati in relazione all’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20/2024, sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati, che, pertanto, devono essere annullati, con il conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento sull’istanza proposta dalla ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Sussistono legittime ragioni per compensare integralmente le spese processuali tra le parti del giudizio, stante la novità e complessità dell’oggetto della controversia, tenuto conto dei ripetuti mutamenti normativi e della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe proposti e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Antonio SA, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio SA | TI AR |
IL SEGRETARIO