CA
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 579/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti EMILIA BASILE Parte_1 C.F._1
(C.F. e (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1 CP_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F.-P.I. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Contr l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o “la Banca”, con l'avv. LUCIO GHIA (C.F.
) CodiceFiscale_4 Email_3
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 112/2020, pubblicata in data 10.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 127/2015 R.G..
Pagina 1 di 12 R.G. 579/2020.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (successivo ad altro precedente, mai iscritto a ruolo per problemi tecnici) la parte ha Parte_1
adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 127/2015 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
Contr (1) aveva intrattenuto con la un rapporto di c/c con facoltà di scoperto per elasticità di cassa avente n. 57045, esponente, alla sua cessazione (14.05.2013), un saldo a debito per il correntista di - € 14.781,06;
(2) il predetto rapporto risultava tuttavia inficiato da diversi vizi (e.g. spese non dovute, anatocismo, interessi ultra-legali non debitamente pattuiti, mancata previsione contrattuale della c.m.s., mancata regolamentazione delle valute).
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di prime cure di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, statuire la nullità e disporre la restituzione dell'indebito. Contr I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 14.05.2015 si è poi costituita la contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, delle stesse, trattandosi di domande non provate e di vizi comunque non affliggenti il rapporto ex adverso contestato.
Pagina 2 di 12 R.G. 579/2020.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 7.08.2017), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 112/2020 del 10.02.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) regolato le spese di lite e di C.T.U., poste a carico dell'attore soccombente.
I.2.1.- Avverso tale sentenza e con atto notificato il 10.11.2020 la parte Parte_1
ha poi proposto l'odierno appello (proc. n. 579/2020), contestato il rigetto di
[...]
prime cure basato sulla mancata produzione del contratto di c/c e di parte della documentazione contabile, considerando:
(1) le richieste ex art. 119 T.U.B. da lui trasmesse nel maggio e nel giugno 2012 e rimaste inevase;
(2) la disciplina ratione temporis applicabile, trattandosi di rapporto antecedente alla IB
C.I.C.R. del 9.02.2000;
(3) la sufficienza, in ogni caso, dei documenti in atti, utilizzati anche dal C.T.U. per la ricostruzione peritale compiuta (con ausilio di “operazione compensativa” per i periodi non coperti da e/c e avente individuato sia una c.m.s. contra legem, sia un tasso usurario).
Contr I.2.2.- Con comparsa dell'8.02.2021 si è poi costituita la contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) in via preliminare, l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.;
(B) in via preliminare, ma subordinata alla precedente exceptio, inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(C) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, c. 1, c.p.c. o, comunque, infondatezza e in ogni caso assenza di prova delle domande avversarie, nonché, in aggiunta, ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
(D) l'infondatezza, poi, delle domande avversarie anche n virtù delle eccezioni fatte valere in
1° grado e qui riproposte ex art. 346 c.p.c.;
(E) la violazione da parte del Tribunale di 1° grado, infine e in ogni caso, dell'art. 112 c.p.c., fatta valere a titolo di appello incidentale condizionato e per omessa pronuncia sulla
Pagina 3 di 12 R.G. 579/2020.
preliminare eccezione di prescrizione, violando l'ordine di graduazione indicato da essa convenuta.
I.2.3.- Con provvedimento dell'8.06.2021, preso atto della richiesta in tal senso delle parti, il giudizio di gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 26.06.2025 e con provvedimento del 27.06.2025 (comunicato alle parti in data
30.06.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Va accolta, in particolare e con efficacia chiaramente assorbente di ogni ulteriore profilo,
l'eccezione di tardività del gravame proposto dalla parte . Parte_1
IV.- Giova infatti osservare, a tal riguardo, che:
(a) la sentenza di 1° grado è stata notificata ai due difensori di tale parte, ex art. 326 c.p.c. in data 12.02.2020 [cfr. docc.
2-9 alla comparsa di costituzione dell'8.02.2021];
(b) l'atto di appello è stato poi notificato dalla predetta parte solo in data 10.11.2020 [cfr. le
RdAC prodotte in sede di iscrizione a ruolo, nonché il doc. 10 allegato alla predetta comparsa], e dunque pacificamente oltre il termine di “trenta giorni” di cui all'art. 325 c.p.c.
[già definitivamente spirato, anche considerando la sospensione legata all'emergenza COVID
(dal 9 marzo all'11 maggio 2020 – cfr. art. 83, comma II, del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato dal D.L. n. 23/2020), il 16.05.2020], trattandosi, conseguentemente, di appello effettivamente tardivo e inammissibile.
IV.1.- Né in senso contrario risultano utilmente invocabili le deduzioni dell'appellante alle pagg.
1-2 della memoria di replica del 10.10.2025, in quanto evidentemente tardive [v. infra, sub IV.2.] e comunque infondate [v. infra, sub IV.3.-IV.3.5.].
IV.2.- Quanto alla loro tardività, è pacifico che:
(a) anche “le argomentazioni non possono essere introdotte con la memoria di replica”, in quanto ivi “le parti possono solo … illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove”, risultando le stesse altrimenti chiaramente violative del principio del contraddittorio (non avendo la controparte
Pagina 4 di 12 R.G. 579/2020.
invero possibilità alcuna di interloquire sulle stesse) e senz'altro inammissibili, con la conseguenza che “il giudice non può … pronunciarsi al riguardo” [cfr. Cass. civ., 1/09/2022,
n. 25823, nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 12/12/2023, n.
3478; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016,
n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004,
n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858];
(b) a fronte di tale evidente tardività non è poi chiaramente qui invocabile alcuna sanatoria, non solo per difetto di alcuna istanza in tal senso (non avendo la parte invero formulato alcuna richiesta ex artt. 153, comma II, e 294, commi II e III, c.p.c., né dedotto alcunché a tal riguardo), ma altresì per pacifico difetto dei relativi presupposti, non trattandosi né di fatti sopravvenuti [bensì risalenti a febbraio 2021 e al febbraio 2020 (v. infra), e dunque a più di 5 anni prima rispetto alle deduzioni dell'ottobre 2025], né invero di questione solo da ultimo
Contr prospettata ovvero suscettibile di essere ancora dibattuta [avendo invero specificamente eccepito la tardività dell'avverso appello fin dalla sua costituzione nel 2021
(con eccezione peraltro proposta, atteso il suo carattere assorbente, “prima di ogni altra difesa”: cfr. pagg. 4-5, punto 3., della comparsa di risposta in appello dell'8.02.2021) e non avendo la parte appellante tuttavia a ciò in alcun modo replicato né nelle note scritte del
2.12.2024, né, ancor prima, nelle note scritte del 4.05.2021, pur integranti la “prima difesa utile” alle altrui deduzioni (da ritenersi dunque definitivamente non contestate e pertanto non più discutibili o bisognose di prova, atteso che “l'onere di contestazione tempestiva”,
“applicabile” “anche” in “appello” e anche per l'“attore” o appellante (su cui incombe l'“onere” “di contestare analiticamente i fatti … analiticamente dedotti dal convenuto” o appellato), nonché al di là dalla “natura” del “fatto” (“potendo” “trattarsi anche di un fatto”, come la notifica ex art. 326 c.p.c., “la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata”), implica che “la contestazione svolta per la prima volta successivamente alla prima difesa utile è tardiva e, dunque, improduttiva di effetti”, essendosi già prodotto “l'effetto della relevatio ad onere probandi” e dunque risultando un
“fatto” ormai “pacifico” e da “darsi per ammess[o]” (cfr., ex multis, Cass. civ., 10/07/2024, n.
18958; Cass. civ., 8/07/2024, n. 18597; Cass. civ., 19/10/2018, n. 26508; Cass. civ.,
10/05/2018, n. 11252; Cass. civ., 6/10/2015, n. 19896; Cass. civ., 26/03/2015, n. 6094; Cass.
Pagina 5 di 12 R.G. 579/2020.
civ., 18/05/2011, n. 10860; Cass. civ., 2/11/2009, n. 23142; Cass. civ., 21/05/2008, n. 13079
e Cass. civ., 13/06/2005, n. 12636, nonché, sul tema, Cass. civ., 17/03/2025, n. 7151; Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27624; Cass. civ., 7/2/2019, n. 3680;
Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837; Cass. civ., 5/3/2009, n. 5356; Cass. civ., Sez. un.,
23/01/2002, n. 761)].
IV.3.- A ciò occorre poi aggiungere che tali deduzioni difensive, oltre che evidentemente tardive, risultano altresì chiaramente infondate alla luce dei più recenti e condivisibili insegnamenti nomofilattici.
IV.3.1.- Prendendo le mosse, in particolare, dal contestato difetto di firma della comparsa d'appello della [cfr. pagg.
1-2 della memoria di replica del 10.10.2025], occorre CP_2
osservare che il precedente richiamato (Cass. civ., 8/06/2017, n. 14338) sia stato superato, avendo invero le Sezioni unite della S. Corte definitivamente chiarito, nei propri successivi arresti (cfr. Cass. civ., Sez. un., 24/09/2018, n. 24338 e Cass. civ., Sez. un., 12/03/2024, n.
6477) che:
(a) “la mancata sottoscrizione” dell'“atto nativo digitale” non esclude “la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo” [cfr. Cass., Sez. un., n. 24338/2018, cit.];
(b) “l'elemento formale della sottoscrizione”, infatti, ha solo la “funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale”, non venendo pertanto in rilievo ove, pur a fronte “della mancanza di sottoscrizione del ricorso nativo digitale”, tale paternità comunque emerga
“aliunde” (“tramite elementi” pur “diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso”) ovvero laddove “non” sia specificamente “in discussione” “la riferibilità” dell'atto “alla difesa” della controparte [cfr. Cass., Sez. un., n. 6477/2024, cit.].
IV.3.2.- A fronte di ciò, non risultando qui in discussione la riferibilità dell'atto alla difesa dell'appellata [avendo l'appellante esclusivamente lamentato, peraltro del tutto tardivamente
(v. supra, sub IV.2.), il solo asserito difetto di firma (non specificamente contestando e anzi ammettendo che l'attività avversaria e in thesi viziata risultava però “effettuata dalla difesa della società bancaria” – cfr. pag. 3, 2° cpv., della memoria di replica del 10.10.2025) e avendo del resto solo la difesa della appellata, già patrocinante quest'ultima in 1° grado CP_2 ed esponente nell'atto le specificità della causa e le ragioni giustificanti la reiezione dell'altrui
Pagina 6 di 12 R.G. 579/2020.
impugnativa, interesse e possibilità di provvedere all'atto e al suo deposito (trattandosi, peraltro, non solo dell'avvocato a ciò incaricato – cfr. procura generale conferita in data
22/10/2007 –, ma altresì del legale destinatario della notifica dell'appello - nonché di ogni successiva comunicazione sia della controparte, sia della cancelleria: cfr. fascicolo telematico
-, potendo conseguentemente solo quest'ultimo avere non solo interesse, ma contezza della pendenza della procedura, del suo numero di ruolo, della data d'udienza e della necessità di ivi costituirsi)], è evidente che tale prima contestazione, oltre che tardiva, risulti in ogni caso infondata.
IV.3.3.- Parimenti infondata, oltre che tardiva, chiaramente risulta anche la contestazione dell'appellante in ordine ad asseriti difetti (firma della PEC “non valida o attendibile” e relata non firmata) della notifica della sentenza del 12.02.2020 [cfr. pag. 2 della memoria del
10.10.2025].
E ciò considerando che tale argomentazione, oltre ad essere stata anch'essa introdotta solo in sede di memoria di replica [del tutto inammissibilmente (v. supra, sub IV.2., punto (a))] e a riguardare un fatto (la notifica ex art. 326 c.p.c.) non tempestivamente contestato [e quindi ormai “pacifico” e da “dare per ammesso”: v. supra, sub IV.2., punto (b)], risulta in ogni caso inaccoglibile, considerando che:
(A) la parte non ha in alcun modo contestato l'intervenuta “consegna telematica” al proprio
“indirizzo” “PEC”, di per sé senz'altro sufficiente a escludere qualsivoglia invalidità - atteso che, come noto, alcuna “nullità” “può essere dichiarata” ove, “malgrado l'irritualità della notificazione”, sussista però la “consegna telematica” presso “l'indirizzo” “PEC” della
“parte”, determinandosi ex se con tale “consegna telematica” “il raggiungimento dello scopo legale” e dunque con ciò sanandosi ogni eventuale vizio del procedimento notificatorio, anche più gravi di quelli qui prospettati [in quanto “la notifica … a mezzo di posta elettronica certificata è valida” persino “quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale”, e dunque a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie, in cui firma e relata invece vi siano e risultino solo asseritamente viziate per difetti tecnici della firma digitale ovvero per la mera dedotta “mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante”] (cfr. Cass. civ., Sez. un., 28/09/2018, n. 23620 e Cass. civ., Sez. un., 18/04/2016,
n. 7665, nonché, ex aliis, Cass. civ., 22/04/2025, n. 10503; Cass. civ., 14/06/2021, n. 16746;
Pagina 7 di 12 R.G. 579/2020.
Cass. civ., 16/12/2020, n. 28829; Cass. civ., 16/02/2018, n. 3805 e Cass. civ., 14/03/2017, n.
6518);
(B) l'eccezione è pertanto evidentemente inaccoglibile, non avendo il “destinatario di questa forma di notifica presso il domicilio eletto” in alcun modo dedotto e dimostrato tanto il mancato raggiungimento dello scopo (qui pacificamente conseguito, attesa la non contestata
“consegna telematica” presso “l'indirizzo di PEC” dei difensori della parte), quanto l'eventuale “specifico pregiudizio” patito – concreto nocumento qui invero né prospettato
[non avendo l'eccipiente in alcun modo indicato i “motivi”, concreti e oggettivi (“non rilevando” affatto “l'elemento psicologico” o l'eventuale “erro[re]” “del destinatario in ordine alla … comunicazione ricevuta”), “per i quali” “la mancanza, nella relata, della firma digitale” ovvero “l'assenza di firma digitale” della P.E.C. avrebbero addirittura “inficiato”
“l'idoneità della specifica comunicazione eseguita” ovvero concretamente precluso o aggravato “l'esercizio del diritto di difesa”], né comunque prospettabile [in quanto la mera
“mancata firma digitale della relata” “non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore” nei casi, analoghi a quello di specie, “di sua indicazione” e di
“accostamento” poi del suo “nominativo” alla “procura” (cfr. la relata della notifica del
12.02.2020, con puntuale indicazione del difensore - “Avv. Prof. Lucio Ghia” - e della relativa procura - “quale difensore della … giusta Controparte_2 procura generale alle liti conferita in data 22/10/2007 …”) e il difetto e la carenza della firma del messaggio P.E.C. (peraltro non imposta ex lege, non rientrando la “notifica” “fra gli atti processuali fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore” ex art. 125 c.p.c. – la cui “elencazione” è “tassativa” e che “non” può “essere estesa” all'“esercizio”, anche “per via telematica”, “della funzione notificatoria del difensore”, non essendo e “non potendosi considerare” “atto processuale”) sono di per sé irrilevanti ove un tale messaggio sia “diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato … a quella del difensore avversario” (come appunto nel caso di specie, trattandosi degli indirizzi PEC indicati negli atti difensivi ed estratti da pubblici registri (REGINDE e INIPEC) e, quanto al mittente, proprio dell'indirizzo INIPEC ( ) utilizzato Email_3 anche per la notifica dell'appello (v. la relata prodotta in sede di iscrizione a ruolo)] (cfr. Cass.
n. 10503/2025, cit.; Cass. n. 16746/2021, cit.; Cass. n. 28829/2020, cit.; Cass., Sez. un., n.
Pagina 8 di 12 R.G. 579/2020.
23620/2018, cit.; Cass. n. 6518/2017, cit.; Cass., Sez. un., n. 7665/2016, cit.; Cass. n.
3805/2018, cit.; Cass. n. 6518/2017, cit.)].
IV.3.4.- Evidentemente da disattendere, infine, risulta altresì il rilievo per cui la mancata emissione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. implicherebbe la definitiva valutazione di ammissibilità dell'appello [v. pagg.
2-4 della memoria di replica del 10.10.2025].
IV.3.5.- In senso contrario occorre infatti osservare, sulla base della disciplina qui ratione temporis vigente (trattandosi di appello del 2020), che:
(1) la predetta ordinanza non comporta affatto una tale definitiva valutazione, trattandosi invero di strumento eventualmente adottabile nei soli casi di manifesta inaccoglibilità per motivi di merito e invero preclusa proprio per le ipotesi, analoghe a quelle di specie, di inammissibilità per tardività dell'impugnazione [esigendo una tale declaratoria in rito la definizione con sentenza e non potendo dunque affatto emettersi una tale ordinanza, trattandosi di modulo decisorio escluso per le cause di inammissibilità in senso tecnico
(essendo pronunciabile solo “fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità … dell'appello”: cfr. art. 348 bis, comma I, c.p.c.)];
(2) la declaratoria di tardività dell'appello, del resto, non è soggetta ad alcun limite preclusivo, trattandosi di un “parametro di ammissibilità della domanda” e di un
“presupposto processuale” di per sé sempre “rilevabile” “in ogni stato e grado” e “anche
d'ufficio”, comportando tale “tardiva proposizione” “il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” ed essendo pacifico che tale “giudicato”, che “va assimilato agli elementi normativi”, “corrisponde” “alla funzione primaria del processo” e “ad un preciso interesse pubblico”, “consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 17/12/2024, n. 32943;
Cass. civ., 11/04/2024, n. 1582; Cass. civ., 4/11/2022, n. 32527 e Cass. civ., 12/06/2018, n.
15339].
V.- Risultando pertanto le contrarie deduzioni dell'appellante globalmente meritevoli di reiezione [v. supra, sub IV.1.-IV.3.5.], occorre qui ribadire che l'appello proposto è senz'altro tardivo e inammissibile [v. supra, sub IV.].
V.1.- A tale declaratoria ovviamente poi consegue, in ragione del suo carattere chiaramente pregiudiziale, l'assorbimento di ogni ulteriore questione controversa fra le parti, nonché
Pagina 9 di 12 R.G. 579/2020.
Contr dell'appello incidentale proposto dalla considerando, al di là di ogni ulteriore valutazione, il suo carattere espressamente “condizionato” all'eventualità, qui non realizzatasi, “di accoglimento anche parziale dell'avverso appello” [cfr. pagg. 1, 25-29 e 30, punto 3), della comparsa dell'8.02.2021], ciò “condizionandone esplicitamente l'operatività all'eventuale giudizio di ammissibilità e di fondatezza” dell'appello principale, a fronte della cui reiezione “l'appellante incidentale” “non” ha “più interesse” alcuno “a che il proprio appello” venga “esaminato” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/02/2019, n. 5134].
VI.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi solo con riguardo a questo grado [attesa il mancato accoglimento di alcuna impugnativa e la conseguente conferma della sentenza di 1° grado, ciò precludendo ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], considerando le diverse chiarificazioni giurisprudenziali intervenute pur nel corso del giudizio [anche con interventi nomofilattici e risolutivi di contrasti – v. supra] e le modalità di definizione della vertenza [preclusive a ogni delibazione di fondatezza dei motivi diffusamente proposti da entrambe le parti - avendo invero anche la parte appellata, pur a fronte della pacifica tardività dalla stessa segnalata, comunque poi prospettato numerose ulteriori questioni (pur non strettamente necessarie alla luce di tale dirimente rilievo) e altresì articolato un composito appello incidentale (pur evidentemente destinato, sempre a fronte del rilievo de quo, a rimanere assorbito ovvero a perdere di efficacia ex art. 334, comma II, c.p.c., valendo la notifica effettuata a far decorrere anche per sé il termine ex art. 325 c.p.c. – cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/03/2019, n. 6278 – e dunque a rendere tardiva la predetta impugnativa)], sussistono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente
(anche alla luce di Corte Cost., 19/04/2018, n. 77) e dunque per disporne la compensazione, in forma integrale [“misura” che “non è sindacabile” ed è sottratta a ogni “obbligo motivazionale”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947], fra le parti.
VI.1.- Tale statuizione è ovviamente assorbente anche dell'istanza di lite temeraria proposta dalla parte appellata, atteso che, come noto, “l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, … richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” e che pertanto, in caso di
Pagina 10 di 12 R.G. 579/2020.
“compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità di condanna” per lite temeraria [v. Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090, nonché Cass. civ.,
30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ., 24/04/1993, n. 4804].
VI.2.- Quanto, infine, al presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315] – norma qui ratione temporis vigente, trattandosi di appello successivo al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) -, esso è da attestarsi solo con riguardo all'appellante principale
[la cui impugnazione si è dichiarata “inammissibile” (v. supra, sub IV. e sub V.)] e non anche con riferimento all'appello incidentale condizionato, poiché rimasto assorbito [v. supra, sub
V.1.] e per cui dunque “non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” [“non” essendo né “l'assorbimento”, né altre declaratorie non incluse nell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. (l'inefficacia ex art. 334, comma II, c.p.c. o la c.m.c.) ovviamente “assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità” ed essendo pacifico che “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” integri una “misura eccezionale”, “lato sensu sanzionatoria”, “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (cfr. Cass. civ., 15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ.,
Sez. un., 19/07/2024, n. 19976; Cass. civ., 20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n.
34025; Cass. civ., 28/05/2020, n. 10140; Cass. civ., 18/01/2019, n. 1343; Cass. civ.,
18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ., 12/11/2015, n. 23175; Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888; Cass. civ., 30/09/2015, n. 19560;
Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 579/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 112/2020, pubblicata in data 10.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 127/2015 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile, in quanto tardivamente proposto, l'appello proposto da
, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale Parte_1
Contr condizionato proposto dalla
Pagina 11 di 12 R.G. 579/2020.
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante principale, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 21 ottobre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
Pagina 12 di 12
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Natalino Sapone Presidente
- Federica Rende Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 579/2020 R.G. e vertente tra
(C.F. ), con gli avv.ti EMILIA BASILE Parte_1 C.F._1
(C.F. e (C.F. CodiceFiscale_2 Email_1 CP_1
CodiceFiscale_3 Email_2
-appellante- nei confronti di
(C.F.-P.I. ), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Contr l.r.p.t. e qui di seguito anche solo “ o “la Banca”, con l'avv. LUCIO GHIA (C.F.
) CodiceFiscale_4 Email_3
-appellata-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 112/2020, pubblicata in data 10.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 127/2015 R.G..
Pagina 1 di 12 R.G. 579/2020.
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
26.06.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato (successivo ad altro precedente, mai iscritto a ruolo per problemi tecnici) la parte ha Parte_1
adito il Tribunale di Locri, instaurando il giudizio di 1° grado (proc. n. 127/2015 R.G.) e ivi in particolare dedotto che:
Contr (1) aveva intrattenuto con la un rapporto di c/c con facoltà di scoperto per elasticità di cassa avente n. 57045, esponente, alla sua cessazione (14.05.2013), un saldo a debito per il correntista di - € 14.781,06;
(2) il predetto rapporto risultava tuttavia inficiato da diversi vizi (e.g. spese non dovute, anatocismo, interessi ultra-legali non debitamente pattuiti, mancata previsione contrattuale della c.m.s., mancata regolamentazione delle valute).
Sulla scorta di ciò l'attore ha chiesto al Tribunale di prime cure di voler: accertare e dichiarare i predetti vizi e, per l'effetto, statuire la nullità e disporre la restituzione dell'indebito. Contr I.1.2.- Con comparsa di costituzione del 14.05.2015 si è poi costituita la contestando le altrui prospettazioni e in particolare eccependo:
(A) l'intervenuta prescrizione delle avverse pretese;
(B) l'infondatezza, in ogni caso, delle stesse, trattandosi di domande non provate e di vizi comunque non affliggenti il rapporto ex adverso contestato.
Pagina 2 di 12 R.G. 579/2020.
I.1.3.- All'esito, poi, di tale giudizio, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento peritale (cfr. C.T.U. del 7.08.2017), è stata emessa la pronuncia qui gravata (n. 112/2020 del 10.02.2020), nella quale il Tribunale di 1° grado ha:
(1) rigettato le domande attoree;
(2) regolato le spese di lite e di C.T.U., poste a carico dell'attore soccombente.
I.2.1.- Avverso tale sentenza e con atto notificato il 10.11.2020 la parte Parte_1
ha poi proposto l'odierno appello (proc. n. 579/2020), contestato il rigetto di
[...]
prime cure basato sulla mancata produzione del contratto di c/c e di parte della documentazione contabile, considerando:
(1) le richieste ex art. 119 T.U.B. da lui trasmesse nel maggio e nel giugno 2012 e rimaste inevase;
(2) la disciplina ratione temporis applicabile, trattandosi di rapporto antecedente alla IB
C.I.C.R. del 9.02.2000;
(3) la sufficienza, in ogni caso, dei documenti in atti, utilizzati anche dal C.T.U. per la ricostruzione peritale compiuta (con ausilio di “operazione compensativa” per i periodi non coperti da e/c e avente individuato sia una c.m.s. contra legem, sia un tasso usurario).
Contr I.2.2.- Con comparsa dell'8.02.2021 si è poi costituita la contestando le prospettazioni dell'appellante e in particolare eccependo:
(A) in via preliminare, l'inammissibilità o, comunque, l'improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.;
(B) in via preliminare, ma subordinata alla precedente exceptio, inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
(C) l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, c. 1, c.p.c. o, comunque, infondatezza e in ogni caso assenza di prova delle domande avversarie, nonché, in aggiunta, ulteriore profilo di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.;
(D) l'infondatezza, poi, delle domande avversarie anche n virtù delle eccezioni fatte valere in
1° grado e qui riproposte ex art. 346 c.p.c.;
(E) la violazione da parte del Tribunale di 1° grado, infine e in ogni caso, dell'art. 112 c.p.c., fatta valere a titolo di appello incidentale condizionato e per omessa pronuncia sulla
Pagina 3 di 12 R.G. 579/2020.
preliminare eccezione di prescrizione, violando l'ordine di graduazione indicato da essa convenuta.
I.2.3.- Con provvedimento dell'8.06.2021, preso atto della richiesta in tal senso delle parti, il giudizio di gravame è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito, poi, di alcuni rinvii e del mutamento del relatore, all'esito dell'udienza cartolare del 26.06.2025 e con provvedimento del 27.06.2025 (comunicato alle parti in data
30.06.2025), l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Va accolta, in particolare e con efficacia chiaramente assorbente di ogni ulteriore profilo,
l'eccezione di tardività del gravame proposto dalla parte . Parte_1
IV.- Giova infatti osservare, a tal riguardo, che:
(a) la sentenza di 1° grado è stata notificata ai due difensori di tale parte, ex art. 326 c.p.c. in data 12.02.2020 [cfr. docc.
2-9 alla comparsa di costituzione dell'8.02.2021];
(b) l'atto di appello è stato poi notificato dalla predetta parte solo in data 10.11.2020 [cfr. le
RdAC prodotte in sede di iscrizione a ruolo, nonché il doc. 10 allegato alla predetta comparsa], e dunque pacificamente oltre il termine di “trenta giorni” di cui all'art. 325 c.p.c.
[già definitivamente spirato, anche considerando la sospensione legata all'emergenza COVID
(dal 9 marzo all'11 maggio 2020 – cfr. art. 83, comma II, del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato dal D.L. n. 23/2020), il 16.05.2020], trattandosi, conseguentemente, di appello effettivamente tardivo e inammissibile.
IV.1.- Né in senso contrario risultano utilmente invocabili le deduzioni dell'appellante alle pagg.
1-2 della memoria di replica del 10.10.2025, in quanto evidentemente tardive [v. infra, sub IV.2.] e comunque infondate [v. infra, sub IV.3.-IV.3.5.].
IV.2.- Quanto alla loro tardività, è pacifico che:
(a) anche “le argomentazioni non possono essere introdotte con la memoria di replica”, in quanto ivi “le parti possono solo … illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove”, risultando le stesse altrimenti chiaramente violative del principio del contraddittorio (non avendo la controparte
Pagina 4 di 12 R.G. 579/2020.
invero possibilità alcuna di interloquire sulle stesse) e senz'altro inammissibili, con la conseguenza che “il giudice non può … pronunciarsi al riguardo” [cfr. Cass. civ., 1/09/2022,
n. 25823, nonché, ex multis, Cass. civ., Sez. un., 7/02/2024, n. 3453; Cass. civ., 12/12/2023, n.
3478; Cass. civ., 23/06/2022, n. 20232; Cass. civ., 2/05/2019, n. 11547; Cass. civ., 7/01/2016,
n. 98; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3437; Cass. civ., 28/10/2011, n. 22545; Cass. civ., 7/12/2004,
n. 22970; Cass. civ., 7/04/2004, n. 6858];
(b) a fronte di tale evidente tardività non è poi chiaramente qui invocabile alcuna sanatoria, non solo per difetto di alcuna istanza in tal senso (non avendo la parte invero formulato alcuna richiesta ex artt. 153, comma II, e 294, commi II e III, c.p.c., né dedotto alcunché a tal riguardo), ma altresì per pacifico difetto dei relativi presupposti, non trattandosi né di fatti sopravvenuti [bensì risalenti a febbraio 2021 e al febbraio 2020 (v. infra), e dunque a più di 5 anni prima rispetto alle deduzioni dell'ottobre 2025], né invero di questione solo da ultimo
Contr prospettata ovvero suscettibile di essere ancora dibattuta [avendo invero specificamente eccepito la tardività dell'avverso appello fin dalla sua costituzione nel 2021
(con eccezione peraltro proposta, atteso il suo carattere assorbente, “prima di ogni altra difesa”: cfr. pagg. 4-5, punto 3., della comparsa di risposta in appello dell'8.02.2021) e non avendo la parte appellante tuttavia a ciò in alcun modo replicato né nelle note scritte del
2.12.2024, né, ancor prima, nelle note scritte del 4.05.2021, pur integranti la “prima difesa utile” alle altrui deduzioni (da ritenersi dunque definitivamente non contestate e pertanto non più discutibili o bisognose di prova, atteso che “l'onere di contestazione tempestiva”,
“applicabile” “anche” in “appello” e anche per l'“attore” o appellante (su cui incombe l'“onere” “di contestare analiticamente i fatti … analiticamente dedotti dal convenuto” o appellato), nonché al di là dalla “natura” del “fatto” (“potendo” “trattarsi anche di un fatto”, come la notifica ex art. 326 c.p.c., “la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata”), implica che “la contestazione svolta per la prima volta successivamente alla prima difesa utile è tardiva e, dunque, improduttiva di effetti”, essendosi già prodotto “l'effetto della relevatio ad onere probandi” e dunque risultando un
“fatto” ormai “pacifico” e da “darsi per ammess[o]” (cfr., ex multis, Cass. civ., 10/07/2024, n.
18958; Cass. civ., 8/07/2024, n. 18597; Cass. civ., 19/10/2018, n. 26508; Cass. civ.,
10/05/2018, n. 11252; Cass. civ., 6/10/2015, n. 19896; Cass. civ., 26/03/2015, n. 6094; Cass.
Pagina 5 di 12 R.G. 579/2020.
civ., 18/05/2011, n. 10860; Cass. civ., 2/11/2009, n. 23142; Cass. civ., 21/05/2008, n. 13079
e Cass. civ., 13/06/2005, n. 12636, nonché, sul tema, Cass. civ., 17/03/2025, n. 7151; Cass. civ., 16/06/2022, n. 19481; Cass. civ., 3/12/2020, n. 27624; Cass. civ., 7/2/2019, n. 3680;
Cass. civ., 10/11/2010 n. 22837; Cass. civ., 5/3/2009, n. 5356; Cass. civ., Sez. un.,
23/01/2002, n. 761)].
IV.3.- A ciò occorre poi aggiungere che tali deduzioni difensive, oltre che evidentemente tardive, risultano altresì chiaramente infondate alla luce dei più recenti e condivisibili insegnamenti nomofilattici.
IV.3.1.- Prendendo le mosse, in particolare, dal contestato difetto di firma della comparsa d'appello della [cfr. pagg.
1-2 della memoria di replica del 10.10.2025], occorre CP_2
osservare che il precedente richiamato (Cass. civ., 8/06/2017, n. 14338) sia stato superato, avendo invero le Sezioni unite della S. Corte definitivamente chiarito, nei propri successivi arresti (cfr. Cass. civ., Sez. un., 24/09/2018, n. 24338 e Cass. civ., Sez. un., 12/03/2024, n.
6477) che:
(a) “la mancata sottoscrizione” dell'“atto nativo digitale” non esclude “la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo” [cfr. Cass., Sez. un., n. 24338/2018, cit.];
(b) “l'elemento formale della sottoscrizione”, infatti, ha solo la “funzione di rendere certa la paternità dell'atto processuale”, non venendo pertanto in rilievo ove, pur a fronte “della mancanza di sottoscrizione del ricorso nativo digitale”, tale paternità comunque emerga
“aliunde” (“tramite elementi” pur “diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso”) ovvero laddove “non” sia specificamente “in discussione” “la riferibilità” dell'atto “alla difesa” della controparte [cfr. Cass., Sez. un., n. 6477/2024, cit.].
IV.3.2.- A fronte di ciò, non risultando qui in discussione la riferibilità dell'atto alla difesa dell'appellata [avendo l'appellante esclusivamente lamentato, peraltro del tutto tardivamente
(v. supra, sub IV.2.), il solo asserito difetto di firma (non specificamente contestando e anzi ammettendo che l'attività avversaria e in thesi viziata risultava però “effettuata dalla difesa della società bancaria” – cfr. pag. 3, 2° cpv., della memoria di replica del 10.10.2025) e avendo del resto solo la difesa della appellata, già patrocinante quest'ultima in 1° grado CP_2 ed esponente nell'atto le specificità della causa e le ragioni giustificanti la reiezione dell'altrui
Pagina 6 di 12 R.G. 579/2020.
impugnativa, interesse e possibilità di provvedere all'atto e al suo deposito (trattandosi, peraltro, non solo dell'avvocato a ciò incaricato – cfr. procura generale conferita in data
22/10/2007 –, ma altresì del legale destinatario della notifica dell'appello - nonché di ogni successiva comunicazione sia della controparte, sia della cancelleria: cfr. fascicolo telematico
-, potendo conseguentemente solo quest'ultimo avere non solo interesse, ma contezza della pendenza della procedura, del suo numero di ruolo, della data d'udienza e della necessità di ivi costituirsi)], è evidente che tale prima contestazione, oltre che tardiva, risulti in ogni caso infondata.
IV.3.3.- Parimenti infondata, oltre che tardiva, chiaramente risulta anche la contestazione dell'appellante in ordine ad asseriti difetti (firma della PEC “non valida o attendibile” e relata non firmata) della notifica della sentenza del 12.02.2020 [cfr. pag. 2 della memoria del
10.10.2025].
E ciò considerando che tale argomentazione, oltre ad essere stata anch'essa introdotta solo in sede di memoria di replica [del tutto inammissibilmente (v. supra, sub IV.2., punto (a))] e a riguardare un fatto (la notifica ex art. 326 c.p.c.) non tempestivamente contestato [e quindi ormai “pacifico” e da “dare per ammesso”: v. supra, sub IV.2., punto (b)], risulta in ogni caso inaccoglibile, considerando che:
(A) la parte non ha in alcun modo contestato l'intervenuta “consegna telematica” al proprio
“indirizzo” “PEC”, di per sé senz'altro sufficiente a escludere qualsivoglia invalidità - atteso che, come noto, alcuna “nullità” “può essere dichiarata” ove, “malgrado l'irritualità della notificazione”, sussista però la “consegna telematica” presso “l'indirizzo” “PEC” della
“parte”, determinandosi ex se con tale “consegna telematica” “il raggiungimento dello scopo legale” e dunque con ciò sanandosi ogni eventuale vizio del procedimento notificatorio, anche più gravi di quelli qui prospettati [in quanto “la notifica … a mezzo di posta elettronica certificata è valida” persino “quando manchi della relata, dell'attestazione di conformità o della firma digitale”, e dunque a fortiori nei casi, analoghi a quello di specie, in cui firma e relata invece vi siano e risultino solo asseritamente viziate per difetti tecnici della firma digitale ovvero per la mera dedotta “mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante”] (cfr. Cass. civ., Sez. un., 28/09/2018, n. 23620 e Cass. civ., Sez. un., 18/04/2016,
n. 7665, nonché, ex aliis, Cass. civ., 22/04/2025, n. 10503; Cass. civ., 14/06/2021, n. 16746;
Pagina 7 di 12 R.G. 579/2020.
Cass. civ., 16/12/2020, n. 28829; Cass. civ., 16/02/2018, n. 3805 e Cass. civ., 14/03/2017, n.
6518);
(B) l'eccezione è pertanto evidentemente inaccoglibile, non avendo il “destinatario di questa forma di notifica presso il domicilio eletto” in alcun modo dedotto e dimostrato tanto il mancato raggiungimento dello scopo (qui pacificamente conseguito, attesa la non contestata
“consegna telematica” presso “l'indirizzo di PEC” dei difensori della parte), quanto l'eventuale “specifico pregiudizio” patito – concreto nocumento qui invero né prospettato
[non avendo l'eccipiente in alcun modo indicato i “motivi”, concreti e oggettivi (“non rilevando” affatto “l'elemento psicologico” o l'eventuale “erro[re]” “del destinatario in ordine alla … comunicazione ricevuta”), “per i quali” “la mancanza, nella relata, della firma digitale” ovvero “l'assenza di firma digitale” della P.E.C. avrebbero addirittura “inficiato”
“l'idoneità della specifica comunicazione eseguita” ovvero concretamente precluso o aggravato “l'esercizio del diritto di difesa”], né comunque prospettabile [in quanto la mera
“mancata firma digitale della relata” “non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore” nei casi, analoghi a quello di specie, “di sua indicazione” e di
“accostamento” poi del suo “nominativo” alla “procura” (cfr. la relata della notifica del
12.02.2020, con puntuale indicazione del difensore - “Avv. Prof. Lucio Ghia” - e della relativa procura - “quale difensore della … giusta Controparte_2 procura generale alle liti conferita in data 22/10/2007 …”) e il difetto e la carenza della firma del messaggio P.E.C. (peraltro non imposta ex lege, non rientrando la “notifica” “fra gli atti processuali fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore” ex art. 125 c.p.c. – la cui “elencazione” è “tassativa” e che “non” può “essere estesa” all'“esercizio”, anche “per via telematica”, “della funzione notificatoria del difensore”, non essendo e “non potendosi considerare” “atto processuale”) sono di per sé irrilevanti ove un tale messaggio sia “diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato … a quella del difensore avversario” (come appunto nel caso di specie, trattandosi degli indirizzi PEC indicati negli atti difensivi ed estratti da pubblici registri (REGINDE e INIPEC) e, quanto al mittente, proprio dell'indirizzo INIPEC ( ) utilizzato Email_3 anche per la notifica dell'appello (v. la relata prodotta in sede di iscrizione a ruolo)] (cfr. Cass.
n. 10503/2025, cit.; Cass. n. 16746/2021, cit.; Cass. n. 28829/2020, cit.; Cass., Sez. un., n.
Pagina 8 di 12 R.G. 579/2020.
23620/2018, cit.; Cass. n. 6518/2017, cit.; Cass., Sez. un., n. 7665/2016, cit.; Cass. n.
3805/2018, cit.; Cass. n. 6518/2017, cit.)].
IV.3.4.- Evidentemente da disattendere, infine, risulta altresì il rilievo per cui la mancata emissione dell'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. implicherebbe la definitiva valutazione di ammissibilità dell'appello [v. pagg.
2-4 della memoria di replica del 10.10.2025].
IV.3.5.- In senso contrario occorre infatti osservare, sulla base della disciplina qui ratione temporis vigente (trattandosi di appello del 2020), che:
(1) la predetta ordinanza non comporta affatto una tale definitiva valutazione, trattandosi invero di strumento eventualmente adottabile nei soli casi di manifesta inaccoglibilità per motivi di merito e invero preclusa proprio per le ipotesi, analoghe a quelle di specie, di inammissibilità per tardività dell'impugnazione [esigendo una tale declaratoria in rito la definizione con sentenza e non potendo dunque affatto emettersi una tale ordinanza, trattandosi di modulo decisorio escluso per le cause di inammissibilità in senso tecnico
(essendo pronunciabile solo “fuori dai casi in cui deve essere dichiarata con sentenza
l'inammissibilità … dell'appello”: cfr. art. 348 bis, comma I, c.p.c.)];
(2) la declaratoria di tardività dell'appello, del resto, non è soggetta ad alcun limite preclusivo, trattandosi di un “parametro di ammissibilità della domanda” e di un
“presupposto processuale” di per sé sempre “rilevabile” “in ogni stato e grado” e “anche
d'ufficio”, comportando tale “tardiva proposizione” “il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado” ed essendo pacifico che tale “giudicato”, che “va assimilato agli elementi normativi”, “corrisponde” “alla funzione primaria del processo” e “ad un preciso interesse pubblico”, “consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche attraverso la stabilità della decisione” [cfr., ex multis e da ultimo, Cass. civ., 17/12/2024, n. 32943;
Cass. civ., 11/04/2024, n. 1582; Cass. civ., 4/11/2022, n. 32527 e Cass. civ., 12/06/2018, n.
15339].
V.- Risultando pertanto le contrarie deduzioni dell'appellante globalmente meritevoli di reiezione [v. supra, sub IV.1.-IV.3.5.], occorre qui ribadire che l'appello proposto è senz'altro tardivo e inammissibile [v. supra, sub IV.].
V.1.- A tale declaratoria ovviamente poi consegue, in ragione del suo carattere chiaramente pregiudiziale, l'assorbimento di ogni ulteriore questione controversa fra le parti, nonché
Pagina 9 di 12 R.G. 579/2020.
Contr dell'appello incidentale proposto dalla considerando, al di là di ogni ulteriore valutazione, il suo carattere espressamente “condizionato” all'eventualità, qui non realizzatasi, “di accoglimento anche parziale dell'avverso appello” [cfr. pagg. 1, 25-29 e 30, punto 3), della comparsa dell'8.02.2021], ciò “condizionandone esplicitamente l'operatività all'eventuale giudizio di ammissibilità e di fondatezza” dell'appello principale, a fronte della cui reiezione “l'appellante incidentale” “non” ha “più interesse” alcuno “a che il proprio appello” venga “esaminato” [cfr., ex multis, Cass. civ., 21/02/2019, n. 5134].
VI.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, cui provvedersi solo con riguardo a questo grado [attesa il mancato accoglimento di alcuna impugnativa e la conseguente conferma della sentenza di 1° grado, ciò precludendo ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024, n. 26623;
Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526], considerando le diverse chiarificazioni giurisprudenziali intervenute pur nel corso del giudizio [anche con interventi nomofilattici e risolutivi di contrasti – v. supra] e le modalità di definizione della vertenza [preclusive a ogni delibazione di fondatezza dei motivi diffusamente proposti da entrambe le parti - avendo invero anche la parte appellata, pur a fronte della pacifica tardività dalla stessa segnalata, comunque poi prospettato numerose ulteriori questioni (pur non strettamente necessarie alla luce di tale dirimente rilievo) e altresì articolato un composito appello incidentale (pur evidentemente destinato, sempre a fronte del rilievo de quo, a rimanere assorbito ovvero a perdere di efficacia ex art. 334, comma II, c.p.c., valendo la notifica effettuata a far decorrere anche per sé il termine ex art. 325 c.p.c. – cfr. Cass. civ., Sez. un., 4/03/2019, n. 6278 – e dunque a rendere tardiva la predetta impugnativa)], sussistono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente
(anche alla luce di Corte Cost., 19/04/2018, n. 77) e dunque per disporne la compensazione, in forma integrale [“misura” che “non è sindacabile” ed è sottratta a ogni “obbligo motivazionale”: cfr., da ultimo, Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947], fra le parti.
VI.1.- Tale statuizione è ovviamente assorbente anche dell'istanza di lite temeraria proposta dalla parte appellata, atteso che, come noto, “l'art. 96 c.p.c., sia per l'ipotesi prevista dal comma 1, che dal comma 3, … richiede che vi sia stata condanna del soccombente all'integrale pagamento delle spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c.” e che pertanto, in caso di
Pagina 10 di 12 R.G. 579/2020.
“compensazione totale o parziale delle spese di lite”, “deve escludersi la possibilità di condanna” per lite temeraria [v. Cass. civ., 9/12/2019, n. 32090, nonché Cass. civ.,
30/03/2000, n. 3876 e Cass. civ., 24/04/1993, n. 4804].
VI.2.- Quanto, infine, al presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un., 20/02/2020, n. 4315] – norma qui ratione temporis vigente, trattandosi di appello successivo al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e 561, della Legge n. 228 del 2012) -, esso è da attestarsi solo con riguardo all'appellante principale
[la cui impugnazione si è dichiarata “inammissibile” (v. supra, sub IV. e sub V.)] e non anche con riferimento all'appello incidentale condizionato, poiché rimasto assorbito [v. supra, sub
V.1.] e per cui dunque “non ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater” [“non” essendo né “l'assorbimento”, né altre declaratorie non incluse nell'art. 13, comma I quater, T.U.S.G. (l'inefficacia ex art. 334, comma II, c.p.c. o la c.m.c.) ovviamente “assimilabile né al rigetto né all'improcedibilità” ed essendo pacifico che “il pagamento del c.d. doppio contributo unificato” integri una “misura eccezionale”, “lato sensu sanzionatoria”, “di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (cfr. Cass. civ., 15/09/2014, n. 19464, nonché, sul tema, Cass. civ.,
Sez. un., 19/07/2024, n. 19976; Cass. civ., 20/03/2024, n. 7418; Cass. civ., 5/12/2023, n.
34025; Cass. civ., 28/05/2020, n. 10140; Cass. civ., 18/01/2019, n. 1343; Cass. civ.,
18/07/2018, n. 19071; Cass. civ., 25/02/2016, n. 3711; Cass. civ., 12/11/2015, n. 23175; Cass. civ., 2/07/2015, n. 13636; Cass. civ., 3/04/2015, n. 6888; Cass. civ., 30/09/2015, n. 19560;
Cass. civ., 31/01/2014, n. 2226)].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 579/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. 112/2020, pubblicata in data 10.02.2020 ed emessa a definizione del proc. n. 127/2015 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA inammissibile, in quanto tardivamente proposto, l'appello proposto da
, con conseguente assorbimento dell'appello incidentale Parte_1
Contr condizionato proposto dalla
Pagina 11 di 12 R.G. 579/2020.
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
3) DÀ ATTO, con riguardo alla parte appellante principale, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 21 ottobre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
dott. N.A. Vecchio dott. Natalino Sapone
Pagina 12 di 12