TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 29/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 733/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 733/2024
Oggi 29 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per l'avv. POLETTI SIMONA in CP_1 Parte_1
sostituzione dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO;
per l'avv. DI MARSILIO Controparte_2
ANNAMRIA, in sostituzione dell'avv. CASA' ANDREA e dell'avv. RONCORONI STEFANO
ALDO BERNARDINO;
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Poletti evidenzia che la somma è stata pagata a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.;
si richiama agli atti e si rimette sulla questione delle spese.
L'avv. Di Marsilio fa presente che il pagamento è stato effettuato dopo notifica di atto di precetto e non spontaneamente;
si riporta al foglio di p.c. depositato il 22/5; chiede confermarsi il d.i. opposto e la condanna della controparte alle spese di lite ed ex art. 96 c. 3
c.p.c., anche tenuto conto del contegno processuale, vista l'opposizione strumentale ed infondata.
pagina 1 di 6 Il Giudice, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio, pronunciando poi la sentenza che segue, in assenza dei procuratori delle parti, autorizzati ad allontanarsi.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 733/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv.
COTA ROBERTO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CASA' ANDREA e dell'avv.
RONCORONI STEFANO ALDO BERNARDINO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 3 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare NON CONCEDERE la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova
scritta, nonché ricorrendo gravi motivi ostativi alla provvisoria esecutività. NEL MERITO In via
principale ACCERTARE e DICHIARARE che il D.I. n. 127/2024 opposto è stato richiesto ed ottenuto
illegittimamente; di conseguenza REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE quindi
parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. In
subordine ACCERTARE e DICHIARARE le esatte somme dovute da in favore di CP_1 Pt_1
disapplicando gli interessi convenzionali. CP_2 Controparte_2
REVOCARE comunque il D.I. opposto;
CONDANNARE quindi parte attrice alla rifusione di tutte le
spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare, rigettare l'opposizione di in quanto inammissibile, per le Parte_2
ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 197/2024 del Tribunale di Novara;
- Nel
merito, rigettare integralmente l'opposizione presentata da Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare
[...]
il d.i. n. 197/2024 del Tribunale di Novara;
- In ogni caso, condannare Controparte_3
al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96,
[...]
comma 3, c.p.c., per i motivi di cui in atti;
- In ogni caso, condannare Controparte_3
all'integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 6 Oggetto del giudizio è l'opposizione spiegata dal avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 197/2024, ottenuto da per la somma Controparte_2
di € 691.480,00 a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in
Novara, via Bottini n. 3.
Il , a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insufficienza delle fatture, prodotte CP_1
in fase monitoria, a costituire prova del credito azionato ed ha, altresì, lamentato l'assenza di messa in mora per il pagamento del dovuto, come previsto all'art. 7 del contratto di locazione,
omissione da cui discende l'impossibilità di pretendere il pagamento degli interessi nella misura convenzionale del 10% annuo.
Le doglianze sono infondate.
La creditrice ha correttamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando il titolo contrattuale ed allegando l'inadempimento avversario. Nessuna contestazione specifica è
stata svolta, dalla controparte, circa la quantificazione degli importi oggetto delle fatture azionate.
La debitrice, dal canto proprio, non ha fornito prova dell'esatto adempimento, né ha provato la sussistenza di altro fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Quanto lamentato in ordine all'assenza di messa in mora è infondato, avendo la controparte dimostrato di aver richiesto il pagamento con due comunicazioni successive alla scadenza contrattualmente prevista per l'adempimento (doc. 12 e 13).
Infine, merita accoglimento la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. svolta dalla creditrice opposta,
alla luce del carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione, confermato anche dalla richiesta svolta in udienza di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la necessità di attendere il ripristino della liquidità necessaria per l'adempimento.
La liquidazione è effettuata in dispositivo in via equitativa.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e della limitatezza delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 7.831,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 3.915,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 733/2024
Oggi 29 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per l'avv. POLETTI SIMONA in CP_1 Parte_1
sostituzione dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv. COTA ROBERTO;
per l'avv. DI MARSILIO Controparte_2
ANNAMRIA, in sostituzione dell'avv. CASA' ANDREA e dell'avv. RONCORONI STEFANO
ALDO BERNARDINO;
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'avv. Poletti evidenzia che la somma è stata pagata a seguito dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c.;
si richiama agli atti e si rimette sulla questione delle spese.
L'avv. Di Marsilio fa presente che il pagamento è stato effettuato dopo notifica di atto di precetto e non spontaneamente;
si riporta al foglio di p.c. depositato il 22/5; chiede confermarsi il d.i. opposto e la condanna della controparte alle spese di lite ed ex art. 96 c. 3
c.p.c., anche tenuto conto del contegno processuale, vista l'opposizione strumentale ed infondata.
pagina 1 di 6 Il Giudice, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio, pronunciando poi la sentenza che segue, in assenza dei procuratori delle parti, autorizzati ad allontanarsi.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 2 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti ha pronunciato, tramite lettura in udienza, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 733/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona Parte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ZONCA ANDREA e dell'avv.
COTA ROBERTO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CASA' ANDREA e dell'avv.
RONCORONI STEFANO ALDO BERNARDINO e domicilio eletto presso lo studio dei difensori;
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
pagina 3 di 6 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, In via preliminare NON CONCEDERE la
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la presente opposizione fondata su prova
scritta, nonché ricorrendo gravi motivi ostativi alla provvisoria esecutività. NEL MERITO In via
principale ACCERTARE e DICHIARARE che il D.I. n. 127/2024 opposto è stato richiesto ed ottenuto
illegittimamente; di conseguenza REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto;
CONDANNARE quindi
parte attrice alla rifusione di tutte le spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA. In
subordine ACCERTARE e DICHIARARE le esatte somme dovute da in favore di CP_1 Pt_1
disapplicando gli interessi convenzionali. CP_2 Controparte_2
REVOCARE comunque il D.I. opposto;
CONDANNARE quindi parte attrice alla rifusione di tutte le
spese ed i compensi di giudizio, oltre 4% C.P.A., 22% IVA.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare, rigettare l'opposizione di in quanto inammissibile, per le Parte_2
ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare il d.i. n. 197/2024 del Tribunale di Novara;
- Nel
merito, rigettare integralmente l'opposizione presentata da Controparte_3
in quanto infondata in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare
[...]
il d.i. n. 197/2024 del Tribunale di Novara;
- In ogni caso, condannare Controparte_3
al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96,
[...]
comma 3, c.p.c., per i motivi di cui in atti;
- In ogni caso, condannare Controparte_3
all'integrale rifusione delle spese di lite nei confronti dell'opposta.
[...]
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 4 di 6 Oggetto del giudizio è l'opposizione spiegata dal avverso il decreto Parte_2
ingiuntivo n. 197/2024, ottenuto da per la somma Controparte_2
di € 691.480,00 a titolo di pagamento dei canoni di locazione relativi all'immobile sito in
Novara, via Bottini n. 3.
Il , a fondamento dell'opposizione, ha dedotto l'insufficienza delle fatture, prodotte CP_1
in fase monitoria, a costituire prova del credito azionato ed ha, altresì, lamentato l'assenza di messa in mora per il pagamento del dovuto, come previsto all'art. 7 del contratto di locazione,
omissione da cui discende l'impossibilità di pretendere il pagamento degli interessi nella misura convenzionale del 10% annuo.
Le doglianze sono infondate.
La creditrice ha correttamente assolto il proprio onere probatorio, dimostrando il titolo contrattuale ed allegando l'inadempimento avversario. Nessuna contestazione specifica è
stata svolta, dalla controparte, circa la quantificazione degli importi oggetto delle fatture azionate.
La debitrice, dal canto proprio, non ha fornito prova dell'esatto adempimento, né ha provato la sussistenza di altro fatto estintivo o impeditivo dell'obbligazione.
Quanto lamentato in ordine all'assenza di messa in mora è infondato, avendo la controparte dimostrato di aver richiesto il pagamento con due comunicazioni successive alla scadenza contrattualmente prevista per l'adempimento (doc. 12 e 13).
Infine, merita accoglimento la domanda ex art. 96 co. 3 c.p.c. svolta dalla creditrice opposta,
alla luce del carattere strumentale e dilatorio dell'opposizione, confermato anche dalla richiesta svolta in udienza di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per la necessità di attendere il ripristino della liquidità necessaria per l'adempimento.
La liquidazione è effettuata in dispositivo in via equitativa.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto della non complessità delle questioni affrontate e della limitatezza delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 7.831,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
3) condanna parte attrice opponente al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 3.915,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c.
Novara, 29 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6