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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 8166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8166 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70556 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del
22.4.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Pio Molajoni n. 76, presso lo studio degli avv.ti Umberto Diaco e Andrea Silvestri che lo rappresentano e difendo giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Plana n. 4, presso lo studio dell'avv.to Gabriele Maria Panini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) e agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “…[dichiarare] la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese per soccombenza virtuale con distrazione ex art 93 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
Considerato
che la creditrice procedente) promuoveva Controparte_3 ai danni di (debitore esecutato) e presso la Parte_1 [...]
(terza pignorata), espropriazione di crediti per l'esazione della CP_2 somma di € 13.697,70 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto;
che il debitore esecutato proponeva opposizione eccependo:
a) l'inefficacia, ai sensi dell'art 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo b) l'inesistenza della notifica del pignoramento;
che, istauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_4
e, all'esito della fase sommaria, il G.E., respinta ogni istanza cautelare,
[...] fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito che introdotto il giudizio di merito e ricostituitosi il contraddittorio (anche nei confronti della terza pignorata quale litisconsorte necessario), si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito Controparte_1 azionato (art. 111 c.p.c.)
che la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 22.4.2025
………….
Rilevato
che il debitore esecutato eccepiva, anzitutto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, fatto valere quale titolo esecutivo, perché notificato oltre il termine perentorio imposto dall'art 644 c.p.c.;
2 dr. Alessandro CENTO n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
che il debitore esecutato ha pertanto proposto, in parte qua, una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c., contestando il diritto di parte istante, priva di titolo esecutivo, a procedere ad esecuzione forzata;
che, tuttavia, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di quaranta giorni, deve essere fatta valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ovvero con il procedimento previsto dall'art. 188 disp.att. c.p.c.; mentre, divenuto esecutivo il decreto, la predetta inefficacia non può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione (Cass. n. 15977/00);
che, in definitiva, l'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) deve essere conseguentemente rigettata;
Rilevato
che il debitore esecutato ha poi eccepito l'inesistenza della notifica del pignoramento;
che il debitore esecutato ha proposto in parte qua una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, II co., c.p.c.
Considerato
che con ordinanza del 30.11.2022 il G.E. dichiarava “l'inesistenza giuridica del pignoramento” e disponeva “la liberazione dal vincolo del pignoramento del Terzo, datore di lavoro del debitore, Controparte_2
che, dunque, è stata dichiarata l'estinzione (atipica) della procedura esecutiva e disposto lo svincolo delle somme pignorate;
che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione (vd., Cass. n. 23084/2005; Cass. n. 4498/11);
che, in definitiva, l'estinzione del processo esecutivo rendendo inefficace il pignoramento di crediti con il conseguente svincolo delle somme pignorate (art. 632 c.p.c.), fa venire meno ogni interesse alla prosecuzione del processo;
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (per sopravvenuta inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi compiuti: art 632, II co., c.p.c.);
3 dr. Alessandro CENTO n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
Considerato
che, ferma restando la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (vd., Cass. n. 9899/22)
Considerato
che, come risulta dalla relata di notifica, il pignoramento non è stato notificato al debitore esecutato (vd., relata di notifica: “anzi non potuto eseguire presso il circolo ricreativo anziani L'addetto alla cassa … dichiara che il Pt_2 destinatario si è trasferito altrove, non sa dove risiede e rifiuta di ricevere l'atto”);
che il creditore non ha eseguito la notifica neppure nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c.;
Considerato
che l'opposizione all'esecuzione è stata rigettata;
che, invece, l'opposizione agli atti esecutivi è risultata fondata che la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2. dichiara, nel resto, la cessazione della materia del contendere;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 2.6.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 70556 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione all'udienza del
22.4.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Pio Molajoni n. 76, presso lo studio degli avv.ti Umberto Diaco e Andrea Silvestri che lo rappresentano e difendo giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Plana n. 4, presso lo studio dell'avv.to Gabriele Maria Panini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA -
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro-tempore
- OPPOSTA CONTUMACE-
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) e agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza di precisazione delle conclusioni del 22.4.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “…[dichiarare] la cessazione della materia del contendere con condanna delle spese per soccombenza virtuale con distrazione ex art 93 c.p.c.”
FATTO e DIRITTO
Considerato
che la creditrice procedente) promuoveva Controparte_3 ai danni di (debitore esecutato) e presso la Parte_1 [...]
(terza pignorata), espropriazione di crediti per l'esazione della CP_2 somma di € 13.697,70 in forza di decreto ingiuntivo e pedissequo atto di precetto;
che il debitore esecutato proponeva opposizione eccependo:
a) l'inefficacia, ai sensi dell'art 644 c.p.c., del decreto ingiuntivo b) l'inesistenza della notifica del pignoramento;
che, istauratosi il contraddittorio, si costituiva la Controparte_4
e, all'esito della fase sommaria, il G.E., respinta ogni istanza cautelare,
[...] fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito che introdotto il giudizio di merito e ricostituitosi il contraddittorio (anche nei confronti della terza pignorata quale litisconsorte necessario), si costituiva in giudizio la quale cessionaria del credito Controparte_1 azionato (art. 111 c.p.c.)
che la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 22.4.2025
………….
Rilevato
che il debitore esecutato eccepiva, anzitutto, l'inefficacia del decreto ingiuntivo, fatto valere quale titolo esecutivo, perché notificato oltre il termine perentorio imposto dall'art 644 c.p.c.;
2 dr. Alessandro CENTO n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
che il debitore esecutato ha pertanto proposto, in parte qua, una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c., contestando il diritto di parte istante, priva di titolo esecutivo, a procedere ad esecuzione forzata;
che, tuttavia, l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., per essere stato notificato oltre il termine di quaranta giorni, deve essere fatta valere con l'opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. ovvero con il procedimento previsto dall'art. 188 disp.att. c.p.c.; mentre, divenuto esecutivo il decreto, la predetta inefficacia non può essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione (Cass. n. 15977/00);
che, in definitiva, l'opposizione all'esecuzione (art. 615, II co., c.p.c.) deve essere conseguentemente rigettata;
Rilevato
che il debitore esecutato ha poi eccepito l'inesistenza della notifica del pignoramento;
che il debitore esecutato ha proposto in parte qua una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, II co., c.p.c.
Considerato
che con ordinanza del 30.11.2022 il G.E. dichiarava “l'inesistenza giuridica del pignoramento” e disponeva “la liberazione dal vincolo del pignoramento del Terzo, datore di lavoro del debitore, Controparte_2
che, dunque, è stata dichiarata l'estinzione (atipica) della procedura esecutiva e disposto lo svincolo delle somme pignorate;
che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, qualora siano state proposte opposizioni esecutive, l'estinzione del processo esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo, rispetto alle opposizioni agli atti esecutivi, mentre rispetto alle opposizioni aventi per oggetto il diritto a procedere ad esecuzione forzata, in rapporto all'esistenza del titolo esecutivo o del credito, permane l'interesse alla decisione (vd., Cass. n. 23084/2005; Cass. n. 4498/11);
che, in definitiva, l'estinzione del processo esecutivo rendendo inefficace il pignoramento di crediti con il conseguente svincolo delle somme pignorate (art. 632 c.p.c.), fa venire meno ogni interesse alla prosecuzione del processo;
che, pertanto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (per sopravvenuta inefficacia del pignoramento e di tutti gli atti esecutivi compiuti: art 632, II co., c.p.c.);
3 dr. Alessandro CENTO n. 70556/2022 R.G.A.C.C.
Considerato
che, ferma restando la cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione (vd., Cass. n. 9899/22)
Considerato
che, come risulta dalla relata di notifica, il pignoramento non è stato notificato al debitore esecutato (vd., relata di notifica: “anzi non potuto eseguire presso il circolo ricreativo anziani L'addetto alla cassa … dichiara che il Pt_2 destinatario si è trasferito altrove, non sa dove risiede e rifiuta di ricevere l'atto”);
che il creditore non ha eseguito la notifica neppure nelle forme previste dall'art. 143 c.p.c.;
Considerato
che l'opposizione all'esecuzione è stata rigettata;
che, invece, l'opposizione agli atti esecutivi è risultata fondata che la reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione all'esecuzione;
2. dichiara, nel resto, la cessazione della materia del contendere;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, 2.6.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
4 dr. Alessandro CENTO