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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 1846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1846 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE in persona dei signori magistrati dott.ssa Silvia Di Matteo – presidente estensore dott. Paolo Andrea Taviano - consigliere dott. Pasquale Cabato – giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al numero 1996 del ruolo generale dell'anno
2020 tra
con l'avv. Giovanni Bernardini Parte_1
- appellante
e
, con l'avv. Massimiliano Cardarelli CP_1
- appellata avverso sentenza Tribunale di Roma n. 23657 dell'anno 2019 oggetto contratto somministrazione conclusioni come in atti
proponeva opposizione avanti al Tribunale di Roma nei Parte_1
confronti di per sentir annullare il decreto ingiuntivo che l'aveva CP_1
condannata a pagare la somma di euro 320.025,48 oltre accessori, quale corrispettivo per forniture di energia elettrica o, in via subordinata, al pagamento del minore importo dovuto secondo giustizia, con esclusione degli interessi di mora.
Si costituiva per resistere la affermando la correttezza dei consumi CP_1
fatturati.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, all'esito della ctu svolta, accoglieva parzialmente l'opposizione condannando l'opponente al pagamento della minor somma di euro 225.800,00 oltre interessi di mora ex d.lgs. n.
231/2002, e la condannava ad una parte delle spese di causa, compensandole nella misura di 1/3. Avverso la detta sentenza insorgeva la società Parte_1
Resisteva che proponeva appello incidentale. CP_1
La causa passava quindi in decisione all'udienza del 27 novembre 2024 con i termini per il deposito di scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha fondato la propria decisione sulle risultanze della ctu, che ha ritenuto corretta e condivisibile, osservando che i consumi effettivi di energia elettrica da parte dell erano inferiori a quelli indicati nelle fatture azionate Pt_1
in sede monitoria e comunque il credito era inferiore, sia perché i consumi indicati nelle bollette erano stimati sia perché andavano detratti i pagamenti effettuati.
L'appellante principale con il primo motivo contesta la correttezza dei conteggi effettuati dal ctu che avrebbe considerato le fatture e la documentazione prodotta da e non i reali consumi trasmessi dal Distributore locale. CP_1 Inoltre evidenzia la inattendibilità dei dati forniti dall'ausiliario laddove conferma i consumi indicati nelle bollette anche per il periodo in cui, essendo la struttura interessata da un incendio, vi era stata una sostanziale inutilizzazione di una parte degli impianti.
Va ricordato in linea di principio che, secondo il sistema normativo vigente,
[...]
è solo il fornitore finale dell'energia elettrica al cliente mentre l'attività di CP_1
rilevazione dei consumi, di gestione e manutenzione della rete di distribuzione, ivi compresi i misuratori dei prelievi, sono di esclusiva competenza del
Con distributore locale, per il Lazio . Pt_2
Nel caso concreto il ctu, sulla base delle fatture e di tabulati (contenenti i dati forniti dal distributore ad , e a seguito delle letture del contatore ha Pt_2 CP_1
accertato che i consumi effettivi dell erano di 1.223.000 KWh mentre Pt_1
quelli stimati da erano di 1.515.000 e che pertanto le somme effettivamente CP_1
dovute ammontavano ad euro 225.800,0. Tale importo era il risultato della detrazione degli importi già versati e della nota di credito (pag.
8-10 della ctu).
Ne consegue che tutte le contestazioni da parte appellante riguardati il metodo adottato dal ctu vanno disattese.
In proposito, giova osservare che, nel caso di specie, il ctu ha risposto puntualmente e in maniera convincente alle osservazioni dei ccttpp.
Ora, essendosi fatto carico il ctu di esaminare e confutare i rilievi di parte, il Giudice di merito può senz'altro rinviare alle osservazioni del ctu (Cass. 14 maggio 2014, n. 10599) che, nel caso di specie, si distinguono per una chiara e approfondita disamina. In effetti, “il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c.”
(Cass. 7 luglio 2009, n. 15904).
Con altro motivo l'appellante ritiene erronea la sentenza per aver fatto mal governo dei principi sull'onere della prova, pervenendo ad affermare che il credito dell'opposta doveva ritenersi provato sulla base delle sole fatture prodotte, mentre era evidente che le sole fatture, documenti di provenienza unilaterale, non potevano costituire fonte di prova in ordine alle prestazioni erogate. In particolare deduceva che, trattandosi di un'azione di accertamento negativo del credito, sarebbe stato onere della società somministrante, per il principio di vicinanza della prova, dimostrare l'effettivo consumo e che ciò nel caso di specie non era avvenuto perché l'opposta si era limitata a depositare i tabulati cartacei e non i files elettronici provenienti dal Distributore.
Detto motivo non è fondato.
Secondo la Suprema Corte, “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione regolarmente funzionante e, in questo caso,
l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite
(da ultimo: Sez. 6-3, Ordinanza n. 297 del 09/01/2020, Rv. 656455-01). In sostanza, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n. 19154 del 19/07/2018, Rv. 649731-02; Sez. 6-3, Ordinanza n. 30290 del 15/12/2017, Rv.
646832-01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv. 642982-01). Ne' ovviamente può sostenersi che la contestazione circa il difetto di funzionamento andava fatta nei confronti della società proprietaria del contatore (Enel
Distribuzione spa), del tutto estranea al rapporto di somministrazione, e senza tener conto che il contatore, di chiunque sia la proprietà, è utilizzato dal somministrante per la rilevazione dei consumi” (Cass. 16 novembre 2021, n.
34701).
Nella vicenda per cui è causa, tuttavia, la società appellante si è limitata a contestare che i consumi fossero eccessivi e che non avesse dato prova dei CP_1
dati ricevuti dal distributore secondo la delibera della “Arera” n. 654/2015 ma si fosse limitata a produrre la nota con cui il distributore locale aveva attestato la misura dei prelievi effettuati dalla società appellante senza contestare tuttavia in alcun modo il malfunzionamento del contatore.
Con l'appello incidentale l sostiene che i conteggi effettuati dal ctu siano CP_1
errati in quanto la quantità di energia conteggiata nelle fatture da è inferiore CP_1
a quella indicata dall'ausiliario.
Sul punto il Tribunale ha così argomentato:”…Nello specifico dalla ctu è emerso inequivocabilmente che: 1) i consumi effettivi dell' nel periodo oggetto di Pt_1
contestazione, ossia dal 25 ottobre 2012 al 28 febbraio 2014, sono di circa
1.223.000 kwh ( consumo ricostruito solo per il mese di marzo 2013 mentre per gli altri mesi i dati sono rilevai); 2) la differenza tra i consumi stimati dall CP_1 pari a 1.515.000 kwh e quelli effettivi dell' pari circa 1.223.000 kwh, Pt_1
tenuto conto delle fatture contestate dalla parte opponente e della nota di credito n. 921401049444 emessa dall' risulta essere di 292.000 kwh in meno CP_1
consumati dalla parte opponente rispetto a quanto stimato da 3) La somma CP_1
effettivamente dovuta dall sulla base dei consumi effettivi, Parte_3
detratto quanto già versato e quanto risultate a credito in virtù di fatture emesse su consumi solo stimati dall ammonta ad euro 225.800,00 a fronte della CP_1
maggiore pretesa azionata in sede monitoria dalla somministrante” .
L'appellante incidentale non ha contestato tale ratio decidendi e pertanto l'appello incidentale va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza, vanno compensate tra le parti.
Va dichiarata la sussistenza dei presupposti per la debenza, in capo all'appellante e all'appellante incidentale, di ulteriore importo pari al contributo unificato.
PQM
La Corte, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Pt_1 Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. CP_1
23657/2019 così decide:
a) rigetta l'appello principale e quello incidentale;
b) compensa le spese del grado tra le parti;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per la debenza in capo all'appellante e all'appellante incidentale di ulteriore importo pari al contributo unificato.
Roma, li 19 marzo 2025
Il Presidente estensore