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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 1805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1805 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 2371/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2371 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
(c.f. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mellina Gottardo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in PRESSO lo studio dell'Avv. C.F._1
RE NE (c.f. ) in Via Solferino n. 15 a Bologna, giusta C.F._2
procura in atti
APPELLANTE
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
IL ES (c.f. ) e SI DE (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Beatrice C.F._5
EL (c.f. ) in Via Rubbiani n. 1 a Bologna, giusta procura in atti C.F._6
APPELLATO
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo GA
pagina 1 di 13 (c.f. ), NA RA GA (c.f. ) e C.F._7 C.F._8
NI HI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di C.F._9 quest'ultima, in Bologna, via Saragozza 12, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUZIONE
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_3 C.F._10
GI ZI (c.f. ) e IL IO (c.f C.F._11
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._12
giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATO
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
c.f. ) Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUZIONE
(contumace)
c.f. ) Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUZIONE
(contumace)
IN PUNTO A: giudizio di riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione Seconda
Sezione Civile n. 39599/2021 del 9.9.2021, pubblicata il 13.12.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.12.2024:
Appellante - Attrice in riassunzione : Parte_1
“in accoglimento della domanda della ditta ed in applicazione del Parte_1 principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 39599-21, riformata la sent. 633/2016 della Corte d'Appello di Bologna limitatamente al solo capo relativo alla compensazione delle spese da riformarsi sulla base del principio espresso dalla S.C., condannare alla rifusione delle spese di lite del grado di appello Controparte_4 sulla base della nota depositata in appello, nonché del giudizio di cassazione.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Appellato - Convenuto in riassunzione ): CP_1
“a) accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n° 660/2011 emessa dal
Tribunale di Rimini il 16.06.2011 e pubblicata il 17.06.2011 (R.G. n. 3904/2005);
b) condannare a corrispondere al Sig. Controparte_4
la somma di € 17.622,69 o quella diversa reputata di giustizia, Controparte_1 corrispondente a quanto versato dal Sig. a Controparte_1 [...] in conseguenza della sentenza n° 633/2016 depositata il Controparte_4
pagina 2 di 13 15.04.2016 dalla Corte di Appello di Bologna (R.G. n. 1805/2011);
c) condannare a rimborsare al Sig. Controparte_4
le spese processuali relative al giudizio di appello celebratosi al n. Controparte_1
1805/2011 di R.G., al giudizio di legittimità tenutosi innanzi la Suprema Corte di
Cassazione al n. 24886/2016 e a questo giudizio di rinvio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Appellata - Convenuta in riassunzione : Controparte_2
“in via preliminare: Stante la domanda “trasversale “ o tra “ litisconsorti” formulata in comparsa di costituzione e risposta da in qualità di odierna Controparte_2 convenuta, contro , ( C.F. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante, sig.ra , altra P.IVA_3 Controparte_4 convenuta, litisconsorte passiva, la dichiara di voler Controparte_2 chiamare in causa, ex art 106 c.p.c., , ( Controparte_4
C.F. ) in persona del legale rappresentante, sig.ra ,e, a tal P.IVA_3 Controparte_4 fine, chiede ex art 269 co.2 c.p.c. che venga differita la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..
Nel merito: in accoglimento della domanda “ trasversale” formulata da Controparte_2
ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
[...]
Cassazione con la sentenza n.39599-21, riformata la sentenza n.633/2016 della Corte di
Appello di Bologna, limitatamente al solo capo in cui ha disposto la compensazione per intero delle spese ,di tutti i gradi del giudizio, tra tutte le parti in causa , da riformarsi sulla base del principio espresso dalla Suprema Corte, condannare Controparte_4
, ( C.F. ) in persona del legale rappresentante, sig.ra
[...] P.IVA_3
, in favore alla refusione delle spese Controparte_4 Controparte_2 di lite : i) del primo grado nella misura di euro 11.083,50 ;e ii) del grado di appello sulla base della nota spese datata 9 marzo 2016 depositata in appello;
nonché iii) del giudizio di
Cassazione sulla base della nota spese relativa a tale giudizio. E così complessivamente nella somma di euro 40.652,00 (quarantamilaseicentocinquantadue/00) o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%.
Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente giudizio di riassunzione
a seguito di sentenza di cassazione con rinvio;
il tutto oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%.”
Appellato - Convenuto in riassunzione ): CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, adita in riassunzione, contrariis rejectis, preso atto della sentenza n.39599-21 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data
13/12/2021 con cui è stata cassata, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, della sentenza n.633/2016 pronunciata a definizione del giudizio iscritto a RG 1805/2011 dalla Corte d'appello di Bologna sez. III, pubblicata il
15/4/2016, e in applicazione del principio di diritto enunciato nella suddetta sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione, condannare alla Controparte_4
pagina 3 di 13 rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore delle parti vittoriose nel giudizio di cassazione e conseguentemente in favore dell'Ing. confermando, CP_3 quanto al primo grado di giudizio, le spese di lite liquidate in suo favore dal Tribunale di
Rimini con sentenza n.660/2011 e, quanto al giudizio di secondo grado, da liquidarsi in questa sede in accoglimento della nota spese depositata nel giudizio di appello iscritto a RG
1805/2011 o, in subordine, in base ai valori medi dello scaglione di valore ex DM 55/2014 e
s.m. e i.; Voglia altresì condannare alla rifusione delle spese del giudizio Controparte_4 di Cassazione, come disposto nella relativa sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge in favore dei procuratori antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. La società (da qui Controparte_4
), con atto di citazione del 23.6.2005 conveniva in giudizio innanzi il CP_4
Tribunale di Rimini le (da qui e la Controparte_6 CP_6 [...]
(da qui ), lamentando vizi nella realizzazione e fornitura CP_5 CP_5 dell'impianto del sistema di climatizzazione e chiedendo la condanna delle società convenute all'esecuzione dei lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto e la condanna al risarcimento del danno causato.
2. In tale giudizio, la costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza e prescrizione CP_6
dei diritti di garanzia e chiedeva in riconvenzionale il pagamento del residuo del prezzo;
esponeva altresì di aver commissionato il progetto dell'impianto all'Ing. CP_3
(da qui e di aver acquistato i macchinari dalla società
[...] CP_3
(da qui ) Controparte_7 Parte_1
forniti dalla (da qui ), e quindi Controparte_2 CP_2
chiedeva di chiamare in causa le suddette aziende, precisando altresì che l'attrice aveva autonomamente incaricato la di fornire il sistema di controllo di ventilazione, in CP_5
sostituzione di quello fornito da . CP_2
3. Si costituivano in giudizio la e l'Ing. contestando le domande CP_5 CP_3
avversarie; si costituivano in giudizio anche la e la le quali Parte_1 CP_2
eccepivano la prescrizione della domanda. Nel corso del giudizio la Controparte_6
veniva cancellata dal registro delle Imprese e la legittimazione processuale passava al socio liquidatore (da qui ). Controparte_1 CP_1
4. Il Tribunale con sentenza n. 660/2011 dichiarava prescritta la domanda di CP_4
pagina 4 di 13 ed in via riconvenzionale condannava l'attrice al pagamento a favore di del CP_4 CP_6
residuo del prezzo ed al rimborso delle spese di lite a tutte le altre parti.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
5. Avverso la sentenza del Tribunale, la proponeva appello innanzi a CP_4
questa Corte (Rg. 1805/2011), lamentando l'erronea qualificazione del contratto con e l'erronea applicazione dell'art.1667 c.c. in punto di prescrizione, nonché CP_5
CP_ l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da e della regolamentazione delle CP_ spese. Si costituivano in giudizio , ed CP_5 CP_2 CP_3 Parte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
6. La Corte di Appello di Bologna, sez. III, con sentenza n. 633/2016 del 15.4.2016,
CP_ rigettava l'appello e le domande proposte da confronti di , e CP_2 Parte_1
compensando fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_3
IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE
7. Avverso la decisione della Corte di Appello, la soc. proponeva ricorso Parte_1
per Cassazione (RG. n. 24886/2016) sul capo relativo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, rilevando come i “giusti motivi” per la compensazione addotti dal giudicante non erano stati evidenziati in motivazione, sebbene fosse totalmente vittoriosa.
8. La resisteva con controricorso e formulava ricorso incidentale sulla CP_4
prescrizione biennale, sul dies a quo prescrizionale e sull'accoglimento della domanda riconvenzionale di CP_6
9. TE , quale liquidatore della e presentava altresì Controparte_1 CP_6
ricorso incidentale in punto di spese di lite e laddove la Corte aveva negato gli interessi moratori sebbene non avesse impugnato il relativo capo nonché la CP_4
formazione del giudicato interno. Successivamente presentava ricorso incidentale contestando la violazione degli art. 1667 e 1669 c.c.
10. e resistevano in giudizio e proponevano a loro volta ricorso CP_2 CP_3
incidentale in punto di compensazione delle spese di lite disposto dalla Corte di Appello.
11. La Corte di Cassazione con sentenza n. 39599/2021 del 9.9.2021, pubblicata il
13.12.2021, cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte in diversa composizione. In particolare, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale di ed i ricorsi incidentali di e di in punto di spese alle Parte_1 CP_2 CP_3
pagina 5 di 13 spese di lite;
la Cassazione inoltre accoglieva il ricorso incidentale del in CP_1
punto di interessi convenzionali riconosciuti in primo grado ed esclusi in appello, mentre rigettava il ricorso incidentale di . CP_4
IL GIUDIZIO IN RIASSUZIONE
12. La società con atto di citazione in riassunzione del 21.12.2021 ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questa Corte, la , , CP_4 Controparte_1 la , l'Ing e la in applicazione del principio posto CP_2 CP_3 CP_5
dalla sentenza della cassazione con rinvio n. 39599/2021 che ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Bologna n. 633/2016 sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite, per chiedere la condanna la condanna della alla refusione delle spese CP_4
di lite del grado di appello e della Cassazione.
13. Si sono costituti , l'Ing. e la;
Controparte_1 CP_3 CP_2
e non si sono costituiti in giudizio e la Corte ne dichiarava la CP_4 CP_5
contumacia.
14. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI
GIUDIZIO
15. La decisione sulla presente vertenza attiene all'applicazione dei principi di diritto indicati dalla sentenza della Cassazione in materia di liquidazione delle spese di giudizio e degli effetti conseguenti, considerato che tutte le motivazioni ed eccezioni sollevate nel precedente grado di appello non sono in questa sede più oggetto di esame e decisione. In particolare, la questione riguarda la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte di
Appello; la Suprema Corte ha cassato il capo della decisione laddove non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei “giusti motivi” per la compensazione delle spese di primo e secondo grado, come previsto dall'art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla L.
263/2005.
16. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ed i ricorsi incidentali Parte_1
del e di , avuto riguardo al testo dell'art.92 c.p.c. applicabile ratione CP_3 CP_2
pagina 6 di 13 temporis. Difatti, la Corte di legittimità ha rilevato che “… è applicabile, ratione temporis
l'art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla L. 28.12.2005 n.263, in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione del 23-14.6.2005. La pendenza della lite va riferita al giudizio di primo grado e non al giudizio d'appello ai fini dell'individuazione del regime applicabile (Cass. 24531 e 26083 del 2010)”. Ed invero con la L. n. 263/2005 è stata modificata la norma processuale prevedendo che "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Pertanto, la compensazione parziale o totale tra le parti, può essere disposta dal giudice solo se ricorrono i “giusti motivi” e quindi il provvedimento deve avere un “adeguato supporto motivazionale”.
17. Venendo alla fattispecie, occorre esaminare le diverse posizioni processuali assunte dalle parti nel corso del giudizio.
RAPPORTO FRA , E CP_4 CP_6 Controparte_5
18. Quanto al rapporto fra la e la , va dato atto, in CP_4 Controparte_6 primis, che la ha notificato l'appello quando l'appellata era già CP_4 CP_6
stata cancellata dal Registro Imprese;
la cancellazione della società dal Registro delle
Imprese dopo la riforma del D.lgs n. 6/2003 ha carattere costitutivo determinando la sua estinzione. Ne consegue che trattandosi di notifica dell'impugnazione a soggetto inesistente, si è formato il giudicato interno sulle domande formulate dalla . In ogni CP_4
caso l'infondatezza della domanda è stata ribadita dalla Cassazione con il rigetto del ricorso incidentale di con conseguente sua totale soccombenza nei confronti della CP_4
convenuta, essendo stato confermato anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da . Controparte_6
19. Di conseguenza la , totalmente soccombente nei confronti della CP_4 [...]
CP_
è tenuta a rifondere a (già ) ex art. 92 Controparte_1 Controparte_6
c.p.c. le spese di lite del primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale di Rimini, del giudizio in appello, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio in riassunzione, che vengono liquidate come segue:
a) giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005) secondo i parametri ex
D.M. n. 127/2004, in € 1.200,00 per spese ed € 10.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
b) giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) secondo i parametri ex D.M. n. 55/2014, in € 6.615,00 per compensi oltre spese generali 15%,
pagina 7 di 13 IVA e CPA come per legge;
c) giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in applicazione del
D.M. n. 55/2014, in € 5.513,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
d) giudizio di rinvio in Corte di Appello (RG. n. 2371/2021) in applicazione del D.M.
n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022, in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
20. Inoltre, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., la va altresì condannata alla CP_4
restituzione in favore di di quanto da questo versato in esecuzione Controparte_1
della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 633/2016.
21. Va infine precisato che, sebbene la Cassazione abbia accolto il ricorso incidentale di in punto di applicazione degli interessi convenzionali, nel presente Controparte_8
giudizio di rinvio non è stata formulata alcuna richiesta né è stato argomentato nulla in merito e pertanto deve ritenersi che la questione sia stata abbandonata dalla parte interessata, legittimando questa Corte ad ometterne l'esame.
22. Quanto al rapporto fra e essendo entrambe le parti CP_4 CP_5 CP_2
contumaci nel presente giudizio in riassunzione e poiché la non ha CP_4
impugnato in Cassazione il capo relativo alla condanna alle spese verso la CP_5
questa Corte è esentata dall'affrontare la questione.
RAPPORTO FRA , ED I TERZI HI GIORGI, CP_4 CP_6
E DAIKIN Parte_1
23. Quanto alla posizione della e della , chiamate in causa da Parte_1 CP_2
, la Corte di Cassazione ha rilevato che la compensazione delle Controparte_6
spese di lite operata dalla Corte di merito, non trova un adeguato supporto motivazionale nella sentenza impugnata, sebbene sia stata respinta la domanda di manleva proposta da
[...]
CP_ nei loro confronti, escludendo la responsabilità del produttore o del fornitore degli apparati di condizionamento (responsabilità riconducibile all'opera di per CP_5
un loro errato posizionamento ed un non efficiente collegamento tra le apparecchiature predette ed il sistema di controllo della temperatura fornito da questa).
24. Quanto alla posizione di anche per costui, la Cassazione ha rilevato la carenza CP_3
di una motivazione a supporto della compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi pagina 8 di 13 posto che la Corte di merito “non ha scrutinato la responsabilità del progettista in assenza di appello incidentale da parte della che lo aveva chiamato in causa”. CP_6
25. Orbene, occorre considerare che la (ora rappresentata da CP_6 [...]
) ha chiamato in causa i terzi e CP_1 CP_3 CP_2 Parte_1
chiedendo di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda proposta da CP_4
. Tutti i terzi chiamati hanno invocato quindi la condanna della alla
[...] CP_4
refusione delle spese nei loro confronti.
26. Va ricordato che, in punto di spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia,
secondo l'orientamento della Cassazione, "attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. In particolare, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza, bensì dalla responsabilità del primo di aver dato luogo, con un'infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo" (Cass. n. 10620/2018).
27. La Cassazioneha poi ulteriormente precisato che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”(Cass. n. 10364/2023).
28. Applicando i suddetti principi, la Corte ritiene che la domanda in garanzia impropria svolta da nei confronti dei terzi, non poteva considerarsi "palesemente arbitraria o CP_6
manifestamente infondata"; e difatti lo stesso CTU ha riscontrato carenze sia nell'istallazione dei macchinari da parte di , sia nel progetto dell'Ing. Parte_1
sia nella mancata fornitura di macchinari completi in tutte le sue parti da parte di CP_3
pagina 9 di 13 . CP_2
29. In tale contesto, il rigetto della domanda attrice proposta dalla , CP_4
configura una soccombenza totale che determina a sua volta la condanna alle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati, secondo i principi sopra ricordati ed in applicazione dell'art. 92 c.p.c.. Sul punto quindi, correttamente il Tribunale ha disposto la condanna della alla refusione delle spese di lite verso i terzi chiamati e CP_4 CP_3 CP_2
. Parte_1
30. Ne consegue che dovendosi confermare il rigetto della domanda attrice proposta da verso (ora ), le spese di lite, devono essere poste a CP_4 CP_6 Controparte_1
carico di ed a favore dei terzi chiamati , e CP_4 CP_2 Parte_1
in quanto responsabile della legittima chiamata di terzi da parte della CP_3 CP_6
sulla quale non possono gravare le spese sostenute dai terzi per la costituzione in giudizio.
31. Pertanto, visto l'esito complessivo della controversia, le spese processuali vanno poste a carico della e liquidate come segue (valore indeterminato minimo). CP_4
a) giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005) secondo i parametri ex
D.M. n. 127/2004:
- in favore di in € 6.900,00 per diritti ed onorari, oltre CP_3
spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di n € 9.000,00 per Controparte_2
diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di n € 9.000,00 per diritti ed onorari, oltre Parte_1
spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
b) giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) secondo i parametri ex D.M. n. 55/2014:
- in favore di e Parte_1 CP_3 [...]
in € 6.500,00 per compensi, per ciascuna Controparte_2
parte, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
c) giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) secondo i parametri del D.M. n. 55/2014:
- in favore di e Parte_1 CP_3 [...] in € 5.513,00 per compensi, per ciascuna Controparte_2
parte, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
d) giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in applicazione del D.M. n. 55/2014
pagina 10 di 13 come modificato dal D.M. n. 147/2022:
- in favore di e Parte_1 CP_3 [...] in € 6.946,00 per compensi, per ciascuna Controparte_2
parte, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese nei confronti della rimasta contumace. Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile n. 39599/2021 del 9.9.2021, pubblicata il 13.12.2021 contestualmente alla cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 633/2016, depositata il 15.4.2016 e riassunto da
[...]
Parte_1 Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
a) conferma la sentenza n. 660/2011 emessa dal Tribunale di Rimini in data 16.6.2011 con riferimento alle domande proposte da Controparte_4
nei confronti di e
[...] Controparte_6 [...]
CP_5
b) respinge le domande proposte da nei confronti dei chiamati Controparte_6
e Controparte_2 Parte_1 CP_3
[...]
c) condanna a Controparte_4
pagare a la somma di € 5.097,14 a titolo di saldo del corrispettivo Controparte_1
dell'appalto, oltre interessi legali dalla domanda;
d) condanna a Controparte_4
rifondere a (già ), le spese di lite che Controparte_1 Controparte_6
liquida:
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005) la somma di
€ 1.200,00 per spese anticipate e complessivamente € 10.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) la somma di € 6.615,00 per compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) la somma di € 5.513,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per pagina 11 di 13 legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG. n. 2371/2021) la somma di €
6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna a Controparte_4
rifondere a e spese di lite che liquida CP_3
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005), in €
6.900,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge,;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) in
€ 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in €
5.513,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
f) condanna a Controparte_4
rifondere a e spese di lite che liquida Controparte_2
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005), in €
9.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) in
€ 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in €
5.513,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
g) condanna a Controparte_4
rifondere a Parte_1
E le spese di lite che liquida Parte_1 Parte_1
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005), in €
9.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) in
€ 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in €
pagina 12 di 13 5.513,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
h) condanna a Controparte_4
restituire alle altre parti ex art. 336 c.p.c. quanto da queste ricevuto in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 633/2016.
i) nulla per le spese nei confronti di Controparte_9
Bologna, 21 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea AM Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 2371 del ruolo generale dell'anno 2021 promossa da
Parte_1
(c.f. in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Mellina Gottardo (c.f.
) ed elettivamente domiciliata in PRESSO lo studio dell'Avv. C.F._1
RE NE (c.f. ) in Via Solferino n. 15 a Bologna, giusta C.F._2
procura in atti
APPELLANTE
ATTRICE IN RIASSUNZIONE contro
(c.f. ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
IL ES (c.f. ) e SI DE (c.f. C.F._4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Beatrice C.F._5
EL (c.f. ) in Via Rubbiani n. 1 a Bologna, giusta procura in atti C.F._6
APPELLATO
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
P.I. ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore in carica, rappresentata e difesa dagli Avv. Riccardo GA
pagina 1 di 13 (c.f. ), NA RA GA (c.f. ) e C.F._7 C.F._8
NI HI (c.f. ) ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di C.F._9 quest'ultima, in Bologna, via Saragozza 12, giusta procura in atti;
APPELLATA
CONVENUTA IN RIASSUZIONE
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti CP_3 C.F._10
GI ZI (c.f. ) e IL IO (c.f C.F._11
), con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c. C.F._12
giusta procura in atti;
Email_1
APPELLATO
CONVENUTO IN RIASSUZIONE
c.f. ) Controparte_4 P.IVA_3
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUZIONE
(contumace)
c.f. ) Controparte_5 P.IVA_4
APPELLATA - CONVENUTA IN RIASSUZIONE
(contumace)
IN PUNTO A: giudizio di riassunzione a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione Seconda
Sezione Civile n. 39599/2021 del 9.9.2021, pubblicata il 13.12.2021.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 10.12.2024:
Appellante - Attrice in riassunzione : Parte_1
“in accoglimento della domanda della ditta ed in applicazione del Parte_1 principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 39599-21, riformata la sent. 633/2016 della Corte d'Appello di Bologna limitatamente al solo capo relativo alla compensazione delle spese da riformarsi sulla base del principio espresso dalla S.C., condannare alla rifusione delle spese di lite del grado di appello Controparte_4 sulla base della nota depositata in appello, nonché del giudizio di cassazione.
Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.”
Appellato - Convenuto in riassunzione ): CP_1
“a) accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della sentenza n° 660/2011 emessa dal
Tribunale di Rimini il 16.06.2011 e pubblicata il 17.06.2011 (R.G. n. 3904/2005);
b) condannare a corrispondere al Sig. Controparte_4
la somma di € 17.622,69 o quella diversa reputata di giustizia, Controparte_1 corrispondente a quanto versato dal Sig. a Controparte_1 [...] in conseguenza della sentenza n° 633/2016 depositata il Controparte_4
pagina 2 di 13 15.04.2016 dalla Corte di Appello di Bologna (R.G. n. 1805/2011);
c) condannare a rimborsare al Sig. Controparte_4
le spese processuali relative al giudizio di appello celebratosi al n. Controparte_1
1805/2011 di R.G., al giudizio di legittimità tenutosi innanzi la Suprema Corte di
Cassazione al n. 24886/2016 e a questo giudizio di rinvio.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.”
Appellata - Convenuta in riassunzione : Controparte_2
“in via preliminare: Stante la domanda “trasversale “ o tra “ litisconsorti” formulata in comparsa di costituzione e risposta da in qualità di odierna Controparte_2 convenuta, contro , ( C.F. Controparte_4
) in persona del legale rappresentante, sig.ra , altra P.IVA_3 Controparte_4 convenuta, litisconsorte passiva, la dichiara di voler Controparte_2 chiamare in causa, ex art 106 c.p.c., , ( Controparte_4
C.F. ) in persona del legale rappresentante, sig.ra ,e, a tal P.IVA_3 Controparte_4 fine, chiede ex art 269 co.2 c.p.c. che venga differita la prima udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c..
Nel merito: in accoglimento della domanda “ trasversale” formulata da Controparte_2
ed in applicazione del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di
[...]
Cassazione con la sentenza n.39599-21, riformata la sentenza n.633/2016 della Corte di
Appello di Bologna, limitatamente al solo capo in cui ha disposto la compensazione per intero delle spese ,di tutti i gradi del giudizio, tra tutte le parti in causa , da riformarsi sulla base del principio espresso dalla Suprema Corte, condannare Controparte_4
, ( C.F. ) in persona del legale rappresentante, sig.ra
[...] P.IVA_3
, in favore alla refusione delle spese Controparte_4 Controparte_2 di lite : i) del primo grado nella misura di euro 11.083,50 ;e ii) del grado di appello sulla base della nota spese datata 9 marzo 2016 depositata in appello;
nonché iii) del giudizio di
Cassazione sulla base della nota spese relativa a tale giudizio. E così complessivamente nella somma di euro 40.652,00 (quarantamilaseicentocinquantadue/00) o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
il tutto oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%.
Con vittoria di spese e competenze professionali relative al presente giudizio di riassunzione
a seguito di sentenza di cassazione con rinvio;
il tutto oltre C.P.A. 4% ed IVA 22%.”
Appellato - Convenuto in riassunzione ): CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Bologna, adita in riassunzione, contrariis rejectis, preso atto della sentenza n.39599-21 pronunciata dalla Corte di Cassazione in data
13/12/2021 con cui è stata cassata, limitatamente al capo relativo alla compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, della sentenza n.633/2016 pronunciata a definizione del giudizio iscritto a RG 1805/2011 dalla Corte d'appello di Bologna sez. III, pubblicata il
15/4/2016, e in applicazione del principio di diritto enunciato nella suddetta sentenza pronunciata dalla Suprema Corte di cassazione, condannare alla Controparte_4
pagina 3 di 13 rifusione delle spese di lite dei due gradi di giudizio in favore delle parti vittoriose nel giudizio di cassazione e conseguentemente in favore dell'Ing. confermando, CP_3 quanto al primo grado di giudizio, le spese di lite liquidate in suo favore dal Tribunale di
Rimini con sentenza n.660/2011 e, quanto al giudizio di secondo grado, da liquidarsi in questa sede in accoglimento della nota spese depositata nel giudizio di appello iscritto a RG
1805/2011 o, in subordine, in base ai valori medi dello scaglione di valore ex DM 55/2014 e
s.m. e i.; Voglia altresì condannare alla rifusione delle spese del giudizio Controparte_4 di Cassazione, come disposto nella relativa sentenza.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA di legge in favore dei procuratori antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
1. La società (da qui Controparte_4
), con atto di citazione del 23.6.2005 conveniva in giudizio innanzi il CP_4
Tribunale di Rimini le (da qui e la Controparte_6 CP_6 [...]
(da qui ), lamentando vizi nella realizzazione e fornitura CP_5 CP_5 dell'impianto del sistema di climatizzazione e chiedendo la condanna delle società convenute all'esecuzione dei lavori di ripristino e adeguamento dell'impianto e la condanna al risarcimento del danno causato.
2. In tale giudizio, la costituitasi in giudizio, eccepiva la decadenza e prescrizione CP_6
dei diritti di garanzia e chiedeva in riconvenzionale il pagamento del residuo del prezzo;
esponeva altresì di aver commissionato il progetto dell'impianto all'Ing. CP_3
(da qui e di aver acquistato i macchinari dalla società
[...] CP_3
(da qui ) Controparte_7 Parte_1
forniti dalla (da qui ), e quindi Controparte_2 CP_2
chiedeva di chiamare in causa le suddette aziende, precisando altresì che l'attrice aveva autonomamente incaricato la di fornire il sistema di controllo di ventilazione, in CP_5
sostituzione di quello fornito da . CP_2
3. Si costituivano in giudizio la e l'Ing. contestando le domande CP_5 CP_3
avversarie; si costituivano in giudizio anche la e la le quali Parte_1 CP_2
eccepivano la prescrizione della domanda. Nel corso del giudizio la Controparte_6
veniva cancellata dal registro delle Imprese e la legittimazione processuale passava al socio liquidatore (da qui ). Controparte_1 CP_1
4. Il Tribunale con sentenza n. 660/2011 dichiarava prescritta la domanda di CP_4
pagina 4 di 13 ed in via riconvenzionale condannava l'attrice al pagamento a favore di del CP_4 CP_6
residuo del prezzo ed al rimborso delle spese di lite a tutte le altre parti.
IL GIUDIZIO DI APPELLO
5. Avverso la sentenza del Tribunale, la proponeva appello innanzi a CP_4
questa Corte (Rg. 1805/2011), lamentando l'erronea qualificazione del contratto con e l'erronea applicazione dell'art.1667 c.c. in punto di prescrizione, nonché CP_5
CP_ l'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da e della regolamentazione delle CP_ spese. Si costituivano in giudizio , ed CP_5 CP_2 CP_3 Parte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
6. La Corte di Appello di Bologna, sez. III, con sentenza n. 633/2016 del 15.4.2016,
CP_ rigettava l'appello e le domande proposte da confronti di , e CP_2 Parte_1
compensando fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_3
IL GIUDIZIO IN CASSAZIONE
7. Avverso la decisione della Corte di Appello, la soc. proponeva ricorso Parte_1
per Cassazione (RG. n. 24886/2016) sul capo relativo alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, rilevando come i “giusti motivi” per la compensazione addotti dal giudicante non erano stati evidenziati in motivazione, sebbene fosse totalmente vittoriosa.
8. La resisteva con controricorso e formulava ricorso incidentale sulla CP_4
prescrizione biennale, sul dies a quo prescrizionale e sull'accoglimento della domanda riconvenzionale di CP_6
9. TE , quale liquidatore della e presentava altresì Controparte_1 CP_6
ricorso incidentale in punto di spese di lite e laddove la Corte aveva negato gli interessi moratori sebbene non avesse impugnato il relativo capo nonché la CP_4
formazione del giudicato interno. Successivamente presentava ricorso incidentale contestando la violazione degli art. 1667 e 1669 c.c.
10. e resistevano in giudizio e proponevano a loro volta ricorso CP_2 CP_3
incidentale in punto di compensazione delle spese di lite disposto dalla Corte di Appello.
11. La Corte di Cassazione con sentenza n. 39599/2021 del 9.9.2021, pubblicata il
13.12.2021, cassava la sentenza impugnata con rinvio a questa Corte in diversa composizione. In particolare, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale di ed i ricorsi incidentali di e di in punto di spese alle Parte_1 CP_2 CP_3
pagina 5 di 13 spese di lite;
la Cassazione inoltre accoglieva il ricorso incidentale del in CP_1
punto di interessi convenzionali riconosciuti in primo grado ed esclusi in appello, mentre rigettava il ricorso incidentale di . CP_4
IL GIUDIZIO IN RIASSUZIONE
12. La società con atto di citazione in riassunzione del 21.12.2021 ha Parte_1
convenuto in giudizio innanzi a questa Corte, la , , CP_4 Controparte_1 la , l'Ing e la in applicazione del principio posto CP_2 CP_3 CP_5
dalla sentenza della cassazione con rinvio n. 39599/2021 che ha cassato la sentenza della
Corte di Appello di Bologna n. 633/2016 sul capo relativo alla compensazione delle spese di lite, per chiedere la condanna la condanna della alla refusione delle spese CP_4
di lite del grado di appello e della Cassazione.
13. Si sono costituti , l'Ing. e la;
Controparte_1 CP_3 CP_2
e non si sono costituiti in giudizio e la Corte ne dichiarava la CP_4 CP_5
contumacia.
14. All'udienza del 10.12.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI ENTRAMBI I GRADI DI
GIUDIZIO
15. La decisione sulla presente vertenza attiene all'applicazione dei principi di diritto indicati dalla sentenza della Cassazione in materia di liquidazione delle spese di giudizio e degli effetti conseguenti, considerato che tutte le motivazioni ed eccezioni sollevate nel precedente grado di appello non sono in questa sede più oggetto di esame e decisione. In particolare, la questione riguarda la compensazione delle spese di lite disposta dalla Corte di
Appello; la Suprema Corte ha cassato il capo della decisione laddove non è stata fornita alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei “giusti motivi” per la compensazione delle spese di primo e secondo grado, come previsto dall'art. 92 c.p.c. nel testo anteriore alla L.
263/2005.
16. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ed i ricorsi incidentali Parte_1
del e di , avuto riguardo al testo dell'art.92 c.p.c. applicabile ratione CP_3 CP_2
pagina 6 di 13 temporis. Difatti, la Corte di legittimità ha rilevato che “… è applicabile, ratione temporis
l'art. 92 c.p.c., nel testo antecedente alla L. 28.12.2005 n.263, in quanto il giudizio è stato introdotto con atto di citazione del 23-14.6.2005. La pendenza della lite va riferita al giudizio di primo grado e non al giudizio d'appello ai fini dell'individuazione del regime applicabile (Cass. 24531 e 26083 del 2010)”. Ed invero con la L. n. 263/2005 è stata modificata la norma processuale prevedendo che "se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti". Pertanto, la compensazione parziale o totale tra le parti, può essere disposta dal giudice solo se ricorrono i “giusti motivi” e quindi il provvedimento deve avere un “adeguato supporto motivazionale”.
17. Venendo alla fattispecie, occorre esaminare le diverse posizioni processuali assunte dalle parti nel corso del giudizio.
RAPPORTO FRA , E CP_4 CP_6 Controparte_5
18. Quanto al rapporto fra la e la , va dato atto, in CP_4 Controparte_6 primis, che la ha notificato l'appello quando l'appellata era già CP_4 CP_6
stata cancellata dal Registro Imprese;
la cancellazione della società dal Registro delle
Imprese dopo la riforma del D.lgs n. 6/2003 ha carattere costitutivo determinando la sua estinzione. Ne consegue che trattandosi di notifica dell'impugnazione a soggetto inesistente, si è formato il giudicato interno sulle domande formulate dalla . In ogni CP_4
caso l'infondatezza della domanda è stata ribadita dalla Cassazione con il rigetto del ricorso incidentale di con conseguente sua totale soccombenza nei confronti della CP_4
convenuta, essendo stato confermato anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale avanzata da . Controparte_6
19. Di conseguenza la , totalmente soccombente nei confronti della CP_4 [...]
CP_
è tenuta a rifondere a (già ) ex art. 92 Controparte_1 Controparte_6
c.p.c. le spese di lite del primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale di Rimini, del giudizio in appello, del giudizio in Cassazione e del presente giudizio in riassunzione, che vengono liquidate come segue:
a) giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005) secondo i parametri ex
D.M. n. 127/2004, in € 1.200,00 per spese ed € 10.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
b) giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) secondo i parametri ex D.M. n. 55/2014, in € 6.615,00 per compensi oltre spese generali 15%,
pagina 7 di 13 IVA e CPA come per legge;
c) giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in applicazione del
D.M. n. 55/2014, in € 5.513,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
d) giudizio di rinvio in Corte di Appello (RG. n. 2371/2021) in applicazione del D.M.
n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al 23.10.2022, in € 6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA
e CPA come per legge.
20. Inoltre, in applicazione dell'art. 336 c.p.c., la va altresì condannata alla CP_4
restituzione in favore di di quanto da questo versato in esecuzione Controparte_1
della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 633/2016.
21. Va infine precisato che, sebbene la Cassazione abbia accolto il ricorso incidentale di in punto di applicazione degli interessi convenzionali, nel presente Controparte_8
giudizio di rinvio non è stata formulata alcuna richiesta né è stato argomentato nulla in merito e pertanto deve ritenersi che la questione sia stata abbandonata dalla parte interessata, legittimando questa Corte ad ometterne l'esame.
22. Quanto al rapporto fra e essendo entrambe le parti CP_4 CP_5 CP_2
contumaci nel presente giudizio in riassunzione e poiché la non ha CP_4
impugnato in Cassazione il capo relativo alla condanna alle spese verso la CP_5
questa Corte è esentata dall'affrontare la questione.
RAPPORTO FRA , ED I TERZI HI GIORGI, CP_4 CP_6
E DAIKIN Parte_1
23. Quanto alla posizione della e della , chiamate in causa da Parte_1 CP_2
, la Corte di Cassazione ha rilevato che la compensazione delle Controparte_6
spese di lite operata dalla Corte di merito, non trova un adeguato supporto motivazionale nella sentenza impugnata, sebbene sia stata respinta la domanda di manleva proposta da
[...]
CP_ nei loro confronti, escludendo la responsabilità del produttore o del fornitore degli apparati di condizionamento (responsabilità riconducibile all'opera di per CP_5
un loro errato posizionamento ed un non efficiente collegamento tra le apparecchiature predette ed il sistema di controllo della temperatura fornito da questa).
24. Quanto alla posizione di anche per costui, la Cassazione ha rilevato la carenza CP_3
di una motivazione a supporto della compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi pagina 8 di 13 posto che la Corte di merito “non ha scrutinato la responsabilità del progettista in assenza di appello incidentale da parte della che lo aveva chiamato in causa”. CP_6
25. Orbene, occorre considerare che la (ora rappresentata da CP_6 [...]
) ha chiamato in causa i terzi e CP_1 CP_3 CP_2 Parte_1
chiedendo di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda proposta da CP_4
. Tutti i terzi chiamati hanno invocato quindi la condanna della alla
[...] CP_4
refusione delle spese nei loro confronti.
26. Va ricordato che, in punto di spese di lite sostenute dal terzo chiamato in garanzia,
secondo l'orientamento della Cassazione, "attesa la normale responsabilità dell'attore per aver dato luogo al giudizio con una pretesa infondata, una volta rigettata la domanda principale, le spese sostenute dal terzo, chiamato a titolo di garanzia impropria, vanno poste a carico del soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. In particolare, allorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza, bensì dalla responsabilità del primo di aver dato luogo, con un'infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo" (Cass. n. 10620/2018).
27. La Cassazioneha poi ulteriormente precisato che “in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato a titolo di garanzia impropria devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante in causa quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, atteso che il convenuto chiamante sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale”(Cass. n. 10364/2023).
28. Applicando i suddetti principi, la Corte ritiene che la domanda in garanzia impropria svolta da nei confronti dei terzi, non poteva considerarsi "palesemente arbitraria o CP_6
manifestamente infondata"; e difatti lo stesso CTU ha riscontrato carenze sia nell'istallazione dei macchinari da parte di , sia nel progetto dell'Ing. Parte_1
sia nella mancata fornitura di macchinari completi in tutte le sue parti da parte di CP_3
pagina 9 di 13 . CP_2
29. In tale contesto, il rigetto della domanda attrice proposta dalla , CP_4
configura una soccombenza totale che determina a sua volta la condanna alle spese di lite anche nei confronti dei terzi chiamati, secondo i principi sopra ricordati ed in applicazione dell'art. 92 c.p.c.. Sul punto quindi, correttamente il Tribunale ha disposto la condanna della alla refusione delle spese di lite verso i terzi chiamati e CP_4 CP_3 CP_2
. Parte_1
30. Ne consegue che dovendosi confermare il rigetto della domanda attrice proposta da verso (ora ), le spese di lite, devono essere poste a CP_4 CP_6 Controparte_1
carico di ed a favore dei terzi chiamati , e CP_4 CP_2 Parte_1
in quanto responsabile della legittima chiamata di terzi da parte della CP_3 CP_6
sulla quale non possono gravare le spese sostenute dai terzi per la costituzione in giudizio.
31. Pertanto, visto l'esito complessivo della controversia, le spese processuali vanno poste a carico della e liquidate come segue (valore indeterminato minimo). CP_4
a) giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005) secondo i parametri ex
D.M. n. 127/2004:
- in favore di in € 6.900,00 per diritti ed onorari, oltre CP_3
spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di n € 9.000,00 per Controparte_2
diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- in favore di n € 9.000,00 per diritti ed onorari, oltre Parte_1
spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
b) giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) secondo i parametri ex D.M. n. 55/2014:
- in favore di e Parte_1 CP_3 [...]
in € 6.500,00 per compensi, per ciascuna Controparte_2
parte, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
c) giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) secondo i parametri del D.M. n. 55/2014:
- in favore di e Parte_1 CP_3 [...] in € 5.513,00 per compensi, per ciascuna Controparte_2
parte, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
d) giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in applicazione del D.M. n. 55/2014
pagina 10 di 13 come modificato dal D.M. n. 147/2022:
- in favore di e Parte_1 CP_3 [...] in € 6.946,00 per compensi, per ciascuna Controparte_2
parte, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
Nulla per le spese nei confronti della rimasta contumace. Controparte_5
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile n. 39599/2021 del 9.9.2021, pubblicata il 13.12.2021 contestualmente alla cassazione della sentenza della Corte
d'Appello di Bologna n. 633/2016, depositata il 15.4.2016 e riassunto da
[...]
Parte_1 Parte_1
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...]
a) conferma la sentenza n. 660/2011 emessa dal Tribunale di Rimini in data 16.6.2011 con riferimento alle domande proposte da Controparte_4
nei confronti di e
[...] Controparte_6 [...]
CP_5
b) respinge le domande proposte da nei confronti dei chiamati Controparte_6
e Controparte_2 Parte_1 CP_3
[...]
c) condanna a Controparte_4
pagare a la somma di € 5.097,14 a titolo di saldo del corrispettivo Controparte_1
dell'appalto, oltre interessi legali dalla domanda;
d) condanna a Controparte_4
rifondere a (già ), le spese di lite che Controparte_1 Controparte_6
liquida:
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005) la somma di
€ 1.200,00 per spese anticipate e complessivamente € 10.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) la somma di € 6.615,00 per compensi oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) la somma di € 5.513,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per pagina 11 di 13 legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG. n. 2371/2021) la somma di €
6.946,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
e) condanna a Controparte_4
rifondere a e spese di lite che liquida CP_3
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005), in €
6.900,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge,;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) in
€ 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in €
5.513,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
f) condanna a Controparte_4
rifondere a e spese di lite che liquida Controparte_2
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005), in €
9.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) in
€ 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in €
5.513,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
g) condanna a Controparte_4
rifondere a Parte_1
E le spese di lite che liquida Parte_1 Parte_1
- per il giudizio innanzi al Tribunale di Rimini (RG. n. 3904/2005), in €
9.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali 12,50%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna (RG. n. 1805/2011) in
€ 6.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il giudizio innanzi alla Corte di Cassazione (RG. n. 24886/2016) in €
pagina 12 di 13 5.513,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge;
- per il presente giudizio in riassunzione (RG n. 2371/2021) in € 6.946,00 per compensi, oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge.
h) condanna a Controparte_4
restituire alle altre parti ex art. 336 c.p.c. quanto da queste ricevuto in esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 633/2016.
i) nulla per le spese nei confronti di Controparte_9
Bologna, 21 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea AM
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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