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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3081/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Marco Salvatori - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3081/2021 degli affari civili contenziosi
, nata a [...] il [...] (Avv. CALCARA MARIA) Parte_1
PARTE RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. DANILE GIUSEPPE) Controparte_1
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE DEI CONIUGI
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/11/2021, , premettendo Parte_1 di avere contratto con , matrimonio concordatario in Agrigento Controparte_1 il 25 giugno 1998, dal quale erano nati due figli, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del convenuto.
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla Controparte_1 domanda di separazione ma resisteva a quella di addebito.
All'udienza presidenziale del 21.2.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e rimetteva le parti dinanzi a sè stesso per la trattazione del merito.
La causa, istruita con la produzione di documenti e espletamento di prova testimoniale, all'udienza del 11.2.2025, sulle conclusioni delle parti e del P.M., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, considerato il dichiarato proposito della stessa di non volersi riconciliare ed il risentimento che traspare dalla enunciazione delle circostanze poste a sostegno delle difese delle parti, oltre che la mancata opposizione del convenuto.
Va invece rigettata la domanda di addebito proposta dalla ricorrente. assume che la crisi coniugale sarebbe da imputare al carattere dispotico Parte_1 tenuto dal marito nei suoi confronti e nei confronti della figlia che lo Per_1 aveva portato, in una occasione, ad aggredire il fidanzato di quest'ultima dopo averli sorpresi in intimità; assume inoltre la ricorrente che il marito aveva tradito la sua fiducia appropriandosi di somme ad essa appartenente e di quelle percepite per l'invalidità del figlio;
ancora, il convenuto non avrebbe partecipato al Per_2 managè familiare e avrebbe mostrato scarsa attenzione per la patologia che affliggeva (“ritardo mentale NAS e disturbo multisistemico dello Per_2 sviluppo”).
2 Ebbene, tutte le accuse mosse dalla ricorrente nei confronti del convenuto, a prescindere dalla loro veridicità, non possono considerarsi causa della separazione.
Ciò in quanto sono agli atti diverse e-mail inviate da al marito nei mesi di maggio e Parte_1 giugno 2021 (dopo che aveva scoperto la relazione extraconiugale della prima), CP_1 contenenti messaggi di amore e richieste di perdono.
Dal tenore delle predette mail, innanzitutto, non emerge - contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente - un contesto familiare disgregato e, inoltre, non emerge in alcun modo che le ragioni della crisi siano legata alle condotte tenute da , piuttosto che al tradimento di CP_1
Parte_1
La domanda deve quindi essere rigettata.
Nessuna statuizione va adottata in ordine all'affidamento del figlio , divenuto, nelle Per_2 more del procedimento, maggiorenne.
Riguardo alle statuizione di carattere patrimoniale, vanno confermati i provvedimenti assunti con ordinanza del 2.4.2024. Nella stessa si evidenziava come la situazione economica del convenuto rispetto all'epoca in cui era stata adottata l'ordinanza presidenziale era migliorata, in quanto lo stesso non doveva più sostenere le spese legate alla permanenza (come insegnante) a
Treviso; si evidenziava inoltre che le spese di viaggio per raggiungere le nuove sedi lavorative
( e ) non erano di certe equiparabili a quelle sostenute dal convenuto quando Per_3 Per_4 risiedeva stabilmente fuori dalla Sicilia.
Deve poi notarsi come la tesi del convenuto secondo cui la figlia non avrebbe Per_1 mantenuto un rapporto di convivenza con la madre non ha ricevuto conforto in sede di istruttoria.
Infatti, dalla deposizione del teste -ex fidanzato di - si ricava che Testimone_1 Per_1 seppure quest'ultima, quando faceva ritorno da Palermo (città dove studiava), trascorreva buona parte del tempo nella casa del fidanzato, la stessa non aveva perso il contatto con la casa materna, nella quale andava a studiare e aveva mantenuto parte del vestiario.
Tale convincimento è peraltro rafforzato dal fatto che - come dichiarato dal teste -non Per_1 avesse le chiavi della casa del fidanzato.
Pertanto, verserà a , a titolo di concorso nel mantenimento dei CP_1 Parte_1 due figli entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 (cinquecento\00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e contribuirà, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti.
3 L'uso casa coniugale è assegnato a e alla prole con lei Parte_1 convivente.
Le spese di lite vanno compensate tenuto conto della natura della controversia e della reciproca soccombenza sulla domanda di addebito e di mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il P.M. ed i procuratori delle parti;
definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, pronuncia la separazione personale tra i coniugi e Parte_1
; Controparte_1
rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
pone a carico di l'obbligo di pagare a , a titolo Controparte_1 Parte_1 di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 10 di ogni mese, l'assegno di euro 500,00 (cinquecento\00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e di contribuire, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludiche e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, per tali intendendosi quelle non usuali e consuetudinarie alla luce del tenore di vita della famiglia antecedente alla separazione, previa concertazione tra le parti;
assegna l'uso della casa coniugale a e alla prole che con lei Parte_1 convive;
compensa le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di
Agrigento in data 26.3.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Vincenza Bennici Marco Salvatori
(atto firmato digitalmente)
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