CA
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 15 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(ME) in Vico I Sanò, 4 elettivamente domiciliato a Barcellona P.G. (ME) in Via
Kennedy, 66 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Santanocita;
appellante contro in persona del Direttore pro-tempore con sede in Via IV Novembre, 144 - CP_1
00186 Roma, rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Salvadori appellato
Avente ad oggetto: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 30 luglio 2021 Pt_1
, premesso di svolgere da oltre 20 anni attività lavorativa di operaio marmista
[...]
presso la ditta Vita Pietro in San Pier Niceto, chiedeva il riconoscimento in giudizio della patologia “silicosi” dallo stesso sofferta come malattia professionale con danno funzionale nella misura del 8% o in altra misura, maggiore o minore.
Nella resistenza dell' il Tribunale adito, istruita la causa con consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, con sentenza n.72/2023 del 2 febbraio 2023 dichiarava -in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato- che le patologie da cui era affetto il ricorrente non potevano essere ricondotte all'attività lavorativa;
indi rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
Con atto del 5 luglio 2023 proponeva appello il sig. cui resisteva l'istituto Pt_1
appellato.
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta le valutazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal
Tribunale - e poste a fondamento della decisione impugnata - assumendo che lo stesso non avrebbe adeguatamente dato rilievo alla copiosa documentazione offerta in atti né alle contestazioni mosse alla bozza peritale di primo grado.
Secondo l'appellante il Ctu avrebbe utilizzato il concetto di “multifattorialità patogenetica” per escludere la malattia professionale, mentre, a suo dire, tale elemento rappresenterebbe un ulteriore fattore predisponente alla malattia stessa, atteso il complesso quadro delle patologie da lui sofferte e l'esposizione all'inalazione delle polveri gravemente nocive per un lunghissimo lasso di tempo.
L'appello non si presenta fondato.
Il consulente tecnico nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, ha ribadito (confermando il giudizio già espresso dal consulente del Tribunale), che il complesso patologico riscontrato sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e degli accertamenti clinici eseguiti- Interstiziopatia polmonare con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo di grado lieve”- non è ascrivibile ad origine tecnopatica bensì a cause comuni (eziologia multifattoriale), escludendo la denunciata malattia professionale “silicosi polmonare” trattandosi di patologia tipica di settori lavorativi ove avviene una esposizione a
[...]
e non sarebbe il caso del sig. Parte_2 Pt_1
Il perito ha, in particolare sottolineato che nel Documento di Valutazione dei Rischi
(agli atti e redatto nel marzo 2017 ovvero due anni prima della cessazione dal lavoro del
, risultano analiticamente descritte le varie mansioni dei lavoratori operanti Pt_1 nell'azienda di Vita Pietro, i luoghi di lavoro e i processi produttivi con diagrammi di
Pag. 2 di 4 flusso [movimentazione e stoccaggio lastre / taglio e finitura / lucidatura / incisione grafica / consegna /guida e trasporto (attività esterna) / carico e scarico manuale (attività esterna) / ufficio] e che dall'analisi complessiva del documento risultano soddisfatti tutti i requisiti di legge e la rispondenza dei processi produttivi ai requisiti di sicurezza e lavoro. Anche la relazione tecnica del settembre 2017, inerente al servizio di monitoraggio ambientale effettuato presso la Ditta Vita Pietro dalla Società “Ambiente
e Sicurezza s.r.l.” di Messina, non lascia perplessità sulle fibre di amianto aerodisperse, sulle polveri, sulla frazione inalabile e sulla silice libera (risultati conformi ai limiti previsti).
Il consulente ha dato, infine, atto di avere in data 14.2.2025 fatto effettuare all'appellante una Tomografia Computerizzata del Torace ad elevata risoluzione presso l'IRCCS Ospedale Piemonte di Messina, alla sua presenza, dal proprio radiologo di fiducia dott. , il quale dopo aver studiato con cura l'esame eseguito, Persona_1
prendendosi una settimana di tempo per la refertazione (esame del 14.2.2025 - referto del 21.2.2025), non ha rilevato elementi patognomonici per silicosi.
Secondo il perito, alla luce del Documento di Valutazione dei rischi, del monitoraggio ambientale del luogo di lavoro, dello studio della cartella sanitaria del Medico
Competente, dell'esame clinico (anamnestico ed obiettivo) e soprattutto dell'imaging espletato (HRTC High Resolution Computed Tomography) in data 14.2.2025, resta, dunque, esclusa una diagnosi di silicosi dovendosi ricondurre l'interstiziopatia polmonare a cause comuni (quali pregresso tabagismo -posto che anche dopo la cessazione dell'abitudine tabagica, il fumo rimane un fattore di rischio poiché induce una lesione al parenchima polmonare che può automantenersi nel tempo-, riacutizzazioni bronco-infettive nei mesi invernali, reflusso gastroesofageo etc…).
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo
Collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Pag. 3 di 4 Quanto alle spese legali, atteso che il sig. ha presentato rituale dichiarazione di Pt_1
esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.., va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
espletata in questa sede di gravame, come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto
Messina, 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Alessandra Santalucia Consigliere rel. alla scadenza del termine per note concesso alle parti fino al 15 maggio 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/2023 R.G. promossa da
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
(ME) in Vico I Sanò, 4 elettivamente domiciliato a Barcellona P.G. (ME) in Via
Kennedy, 66 presso lo studio dell'Avv. Alfredo Santanocita;
appellante contro in persona del Direttore pro-tempore con sede in Via IV Novembre, 144 - CP_1
00186 Roma, rappresentato e difeso dall' avv. Francesca Salvadori appellato
Avente ad oggetto: malattia professionale.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 30 luglio 2021 Pt_1
, premesso di svolgere da oltre 20 anni attività lavorativa di operaio marmista
[...]
presso la ditta Vita Pietro in San Pier Niceto, chiedeva il riconoscimento in giudizio della patologia “silicosi” dallo stesso sofferta come malattia professionale con danno funzionale nella misura del 8% o in altra misura, maggiore o minore.
Nella resistenza dell' il Tribunale adito, istruita la causa con consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, con sentenza n.72/2023 del 2 febbraio 2023 dichiarava -in aderenza alle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico d'ufficio all'uopo nominato- che le patologie da cui era affetto il ricorrente non potevano essere ricondotte all'attività lavorativa;
indi rigettava il ricorso e compensava integralmente le spese di lite.
Con atto del 5 luglio 2023 proponeva appello il sig. cui resisteva l'istituto Pt_1
appellato.
Esaminati gli atti veniva espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio; indi disposta la trattazione scritta, ai sensi dall'art. 127 ter c.p.c. in esito al deposito di note di ambo le parti, la causa è stata decisa come da separato dispositivo depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante contesta le valutazioni rese dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal
Tribunale - e poste a fondamento della decisione impugnata - assumendo che lo stesso non avrebbe adeguatamente dato rilievo alla copiosa documentazione offerta in atti né alle contestazioni mosse alla bozza peritale di primo grado.
Secondo l'appellante il Ctu avrebbe utilizzato il concetto di “multifattorialità patogenetica” per escludere la malattia professionale, mentre, a suo dire, tale elemento rappresenterebbe un ulteriore fattore predisponente alla malattia stessa, atteso il complesso quadro delle patologie da lui sofferte e l'esposizione all'inalazione delle polveri gravemente nocive per un lunghissimo lasso di tempo.
L'appello non si presenta fondato.
Il consulente tecnico nominato in questo grado, rispondendo ai quesiti formulatigli con riferimento ai motivi di appello, ha ribadito (confermando il giudizio già espresso dal consulente del Tribunale), che il complesso patologico riscontrato sulla scorta della documentazione sanitaria prodotta e degli accertamenti clinici eseguiti- Interstiziopatia polmonare con sindrome disventilatoria di tipo restrittivo di grado lieve”- non è ascrivibile ad origine tecnopatica bensì a cause comuni (eziologia multifattoriale), escludendo la denunciata malattia professionale “silicosi polmonare” trattandosi di patologia tipica di settori lavorativi ove avviene una esposizione a
[...]
e non sarebbe il caso del sig. Parte_2 Pt_1
Il perito ha, in particolare sottolineato che nel Documento di Valutazione dei Rischi
(agli atti e redatto nel marzo 2017 ovvero due anni prima della cessazione dal lavoro del
, risultano analiticamente descritte le varie mansioni dei lavoratori operanti Pt_1 nell'azienda di Vita Pietro, i luoghi di lavoro e i processi produttivi con diagrammi di
Pag. 2 di 4 flusso [movimentazione e stoccaggio lastre / taglio e finitura / lucidatura / incisione grafica / consegna /guida e trasporto (attività esterna) / carico e scarico manuale (attività esterna) / ufficio] e che dall'analisi complessiva del documento risultano soddisfatti tutti i requisiti di legge e la rispondenza dei processi produttivi ai requisiti di sicurezza e lavoro. Anche la relazione tecnica del settembre 2017, inerente al servizio di monitoraggio ambientale effettuato presso la Ditta Vita Pietro dalla Società “Ambiente
e Sicurezza s.r.l.” di Messina, non lascia perplessità sulle fibre di amianto aerodisperse, sulle polveri, sulla frazione inalabile e sulla silice libera (risultati conformi ai limiti previsti).
Il consulente ha dato, infine, atto di avere in data 14.2.2025 fatto effettuare all'appellante una Tomografia Computerizzata del Torace ad elevata risoluzione presso l'IRCCS Ospedale Piemonte di Messina, alla sua presenza, dal proprio radiologo di fiducia dott. , il quale dopo aver studiato con cura l'esame eseguito, Persona_1
prendendosi una settimana di tempo per la refertazione (esame del 14.2.2025 - referto del 21.2.2025), non ha rilevato elementi patognomonici per silicosi.
Secondo il perito, alla luce del Documento di Valutazione dei rischi, del monitoraggio ambientale del luogo di lavoro, dello studio della cartella sanitaria del Medico
Competente, dell'esame clinico (anamnestico ed obiettivo) e soprattutto dell'imaging espletato (HRTC High Resolution Computed Tomography) in data 14.2.2025, resta, dunque, esclusa una diagnosi di silicosi dovendosi ricondurre l'interstiziopatia polmonare a cause comuni (quali pregresso tabagismo -posto che anche dopo la cessazione dell'abitudine tabagica, il fumo rimane un fattore di rischio poiché induce una lesione al parenchima polmonare che può automantenersi nel tempo-, riacutizzazioni bronco-infettive nei mesi invernali, reflusso gastroesofageo etc…).
Il giudizio del consulente tecnico d'ufficio è integralmente condiviso da questo
Collegio, perché coerente rispetto alle valutazioni medico-legali effettuate ed altresì sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va integralmente confermata.
Pag. 3 di 4 Quanto alle spese legali, atteso che il sig. ha presentato rituale dichiarazione di Pt_1
esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.., va disposto l'esonero della parte soccombente dal pagamento delle spese di entrambi i gradi di lite.
Rimangono definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
espletata in questa sede di gravame, come separatamente liquidate.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Dichiara irripetibili le spese del presente grado.
Dà atto della ricorrenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante soccombente, ove dovuto
Messina, 16 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Alessandra Santalucia) (dott. Beatrice Catarsini)
Alla redazione del presente provvedimento ha collaborato il funzionario UPP dott.ssa
Luisa Paternò
Pag. 4 di 4