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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 17/03/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3130/2024 promossa da:
con sede legale a Bergamo (C.F./P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE MARCO
GIUSEPPINA, dell'avv. DONATO ANTONIO e dell'avv. FFEDERICO VANETTI, con elezione di domicilio in Milano via Verdi n. 4, nello Studio Chiomenti;
ATTORE
contro
, nato/a il 01/03/1953 a LIMBIATE (MB) (C.F./P. IVA Controparte_1
), non costituito;
C.F._1
CONVENUTO
Nonché contro
, nata a [...], il [...] (C.F.: ) e CP_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._3 CP_2
, con elezione di domicilio in CA P.lla (VA), Corso della Vittoria, 916, nello
[...]
studio dell'avv. ; CP_2
CONVENUTI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.
inefficace, nei confronti di la donazione del 21 febbraio 2023 (Rep. n. Parte_1
15241, Raccolta n. 10.303), a rogito del Notaio in Milano, Dott. iscritto Persona_1
nel Ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti ha donato la quota di sua Controparte_1
titolarità della porzione immobiliare sita in Comune di Deiva Marina, località denominata
“Rospo” o “Castellino”, costituita dalla casa già denominata “casa 32” eretta sul mappale
372 del foglio 18 del Catasto Terreni di detto Comune (ente urbano di mq 5.000 –
cinquemila), avente accesso a mezzo di strada privata carrozzabile (Via Roma) dalla Via
Embriaco, e costituita da due appartamenti a uso abitazione, posti al piano terreno, di cinque vani compresi i servizi, e al piano primo, di sei vani compresi i servizi e terrazzo, con annessi,
quali pertinenze, due posti macchina al piano interrato del fabbricato e area nuda, in parte insistente sul mappale 450 del foglio 18 del Catasto Terreni (ente urbano di mq 650 –
seicentocinquanta); in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), c.p.a. e IVA.”
Per parte convenuta: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rimettere le parti dinnanzi al
Giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Busto Arsizio;
in via principale, nel merito: rigettarsi le domande di parte attrice, perché infondate tanto in fatto, quanto in diritto,
prive dei requisiti di legge, anche alla luce del danno patrimoniale causato dalla società
[...]
al sig. in via istruttoria, occorrendo, si insta, perché il Parte_1 Parte_2
Giudice ammetta CTU ai fini di stimare compiutamente il valore del patrimonio immobiliare di proprietà del sig. Inoltre, si insta, per l'ammissione di CTU che Parte_2
verifichi e descriva i terreni oggetto dei vari contratti preliminari;
che accerti e descriva come si è arrivati al cambio di destinazione d'uso degli stessi;
verifichi, acquisite tutte le informazioni e documentazioni necessarie sia presso il Comune di Cerro Maggiore, sia presso pagina 2 di 7 la convenuta e i suoi eventuali professionisti delegati, la correttezza dei vari passaggi procedurali che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla convenuta per far approvare il
Progetto di cui al contratto, dica se sono stati eseguiti e se i tempi e i modi in cui sono stati eseguiti sono corretti e coerenti oppure se vi siano state irregolarità e/o omissioni e/o errori e/o colpevoli ritardi nell'iter di approvazione commessi dalla convenuta;
quantifichi il danno subito dal sig. a causa del deprezzamento dei terreni oggetto dei Parte_2
contratti. Si richiede che il Tribunale emetta ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della e/o dei suoi professionisti delegati perché fornisca e depositi Parte_1
tutta la documentazione, inerente all'approvazione del progetto, di cui ai terreni di Cerro
Maggiore oggetto dei preliminari, ivi compresa la documentazione relativa al diniego del
Comune di Cerro Maggiore di approvare il progetto oggetto di contratto e alle ragioni di tale diniego. Con ogni più ampia riserva di legge, di eccepire e produrre, anche di formulare ulteriori istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione, regolarmente notificati fra il 17/05/2024 ed il 27/05/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio e i figli Parte_1 Controparte_1
e ediante azione revocatoria ordinaria per ottenere CP_2 CP_3
la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione del 21 febbraio 2023
(Rep. n. 15241, Raccolta n. 10.303) a rogito del Notaio in Milano, Dott. Persona_1
(doc. n. 6 fascicolo attore). Con tale atto ha donato a Controparte_1
e a quota di sua titolarità della porzione immobiliare CP_2 CP_3
sita in Comune di Deiva Marina, località denominata “Rospo” o “Castellino”, costituita dalla casa già denominata “casa 32” eretta sul mappale 372 del foglio 18 del Catasto Terreni di detto Comune (ente urbano di mq 5.000 – cinquemila), avente accesso a mezzo di strada pagina 3 di 7 privata carrozzabile (Via Roma) dalla Via Embriaco, e costituita da due appartamenti a uso abitazione, posti al piano terreno, di cinque vani compresi i servizi, e al piano primo, di sei vani compresi i servizi e terrazzo, con annessi, quali pertinenze, due posti macchina al piano interrato del fabbricato e area nuda, in parte insistente sul mappale 450 del foglio 18 del
Catasto Terreni (ente urbano di mq 650 – seicentocinquanta). La revocatoria è richiesta a fronte di un credito di € 925.000,00 derivante dalla risoluzione di un contratto preliminare stipulato fra e in data 13/05/2014 e Controparte_1 Parte_1
rivisto il 13/03/2019 (doc. n. 1 e n. 3 fascicolo attore).
Il convenuto nonostante la regolare notificazione dell'atto di Controparte_1
citazione nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
I convenuti e si sono tempestivamente costituiti in CP_2 CP_3
data 09/09/2024 (prima udienza fissata per il 20/11/2024), contestando in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore della competenza del Tribunale
di Busto Arsizio e nel merito la infondatezza della domanda di controparte.
Con ordinanza del 35/11/2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria ed ha fissato udienza per discussione per il 03/03/2024,
udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 04/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
1 – Nel merito della causa va preliminarmente trattata la questione di incompetenza territoriale eccepita da parte convenuta.
A riguardo, indipendentemente dalla circostanza che sia un Controparte_1
consumatore o meno (circostanza del tutto inconferente nel caso per cui è causa), l'art. 18
c.p.c. stabilisce quale foro generale delle persone fisiche (convenute in giudizio) il luogo in cui esse hanno la residenza o il domicilio.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie risulta in atti che: 1) il convenuto sia Controparte_1
residente nel Comune di Fino Mornasco, in provincia di MO (doc. senza numero depositato nel fascicolo attoreo in data 26/06/2024) e successivamente nel Comune di CA
RT (doc. n. 3 fascicolo convenuto), 2) il convenuto sia residente CP_2
nel Comune di ON in provincia di RE (atto di citazione pag. 1) e domicilio in
Comune di CA RT, in provincia di RE (comparsa di costituzione e risposta pag. 1); 3) il convenuto sia residente a [...], in provincia di CP_3
MO (atto di citazione pag. 1).
Orbene i comuni di CA RT e di ON (luoghi di residenza e di domicilio di
) ricadono non circondario del Tribunale Busto Arsizio, mentre il CP_2
comune di Fino Mornasco (luogo di residenza di fino alla Controparte_1
notifica dell'atto di citazione e di ricade nel circondario del Tribunale di CP_3
MO.
Nel caso di specie non sono direttamente applicabili altri criteri di competenza territoriale e segnatamente quello stabilito per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.),
poiché con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l'attore chiede che si dichiari inefficace nei suoi confronti un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, al fine di poter agire sul bene oggetto di trasferimento mediante esecuzione forzata.
Non è dunque in contestazione alcun diritto di obbligazione.
Per tale motivo sono del tutto inconferenti le argomentazioni di entrambe le parti in ordine al luogo in cui sono sorte o in cui vanno eseguite le obbligazioni inerenti ai contratti preliminari del 13/05/2014 e del 13/03/2019.
Peraltro, non è invocabile il luogo di residenza/sede legale dell'attore (Comune di Bergamo),
in quanto esso è foro di competenza territoriale idoneo ai sensi dell'art. 18, 2° comma, c.p.c.
solo per il caso in cui il convenuto non abbia residenza, né domicilio, né dimora nello Stato
pagina 5 di 7 italiano o qualora la dimora del convenuto sia sconosciuta, ipotesi tutte che non sussistono nel caso di specie.
In ogni caso, ad abundantiam, non sussiste alcun criterio di collegamento territoriale con il circondario del Tribunale di Bergamo, neppure dal punto di vista della collocazione degli immobili oggetto dell'atto di donazione revocando (art. 21 c.p.c.), volendo ipoteticamente considerare la revocatoria come una causa che pone nel nulla rispetto all'attore il trasferimento di proprietà operato con l'atto da revocare. Gli immobili oggetto di donazione si trovano infatti in Comune di Deiva Marina in provincia di La Spezia, comune facente parte del circondario del Tribunale di La Spezia.
Infine, anche dal punto di vista dell'atto di donazione, di cui di chiede la declaratoria di inefficacia, esso è stato stipulato nel Comune di ON, che, come detto, ricade nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.
La eccezione di incompetenza territoriale è perciò meritevole di accoglimento.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore di quella del Tribunale di Busto Arsizio.
3 – Le spese e competenze di causa di parti convenute e CP_2 CP_3
seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91
[...] Parte_1
c.p.c. e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo l'attività effettivamente svolta in conformità ai parametri del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 925.000,00).
Si liquidano quindi: € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva ed €
6.164,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 12.046,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non dovuto il rimborso del contributo unificato, perché pagato da parte attrice.
***********
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore di quella del
Tribunale di Busto Arsizio.
2 – Condanna l'attore in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di parti convenute e CP_2 CP_3
in solido fra loro, delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 12.046,00,
oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 14/03/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di BERGAMO
Seconda sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico D.ssa Maria Magrì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3130/2024 promossa da:
con sede legale a Bergamo (C.F./P. IVA ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE MARCO
GIUSEPPINA, dell'avv. DONATO ANTONIO e dell'avv. FFEDERICO VANETTI, con elezione di domicilio in Milano via Verdi n. 4, nello Studio Chiomenti;
ATTORE
contro
, nato/a il 01/03/1953 a LIMBIATE (MB) (C.F./P. IVA Controparte_1
), non costituito;
C.F._1
CONVENUTO
Nonché contro
, nata a [...], il [...] (C.F.: ) e CP_2 C.F._2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._3 CP_2
, con elezione di domicilio in CA P.lla (VA), Corso della Vittoria, 916, nello
[...]
studio dell'avv. ; CP_2
CONVENUTI
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI
Per parte attrice: “accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2901 c.c.
inefficace, nei confronti di la donazione del 21 febbraio 2023 (Rep. n. Parte_1
15241, Raccolta n. 10.303), a rogito del Notaio in Milano, Dott. iscritto Persona_1
nel Ruolo dei Notai del Collegio dei Distretti ha donato la quota di sua Controparte_1
titolarità della porzione immobiliare sita in Comune di Deiva Marina, località denominata
“Rospo” o “Castellino”, costituita dalla casa già denominata “casa 32” eretta sul mappale
372 del foglio 18 del Catasto Terreni di detto Comune (ente urbano di mq 5.000 –
cinquemila), avente accesso a mezzo di strada privata carrozzabile (Via Roma) dalla Via
Embriaco, e costituita da due appartamenti a uso abitazione, posti al piano terreno, di cinque vani compresi i servizi, e al piano primo, di sei vani compresi i servizi e terrazzo, con annessi,
quali pertinenze, due posti macchina al piano interrato del fabbricato e area nuda, in parte insistente sul mappale 450 del foglio 18 del Catasto Terreni (ente urbano di mq 650 –
seicentocinquanta); in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso spese forfettario (15%), c.p.a. e IVA.”
Per parte convenuta: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la propria incompetenza per territorio per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto rimettere le parti dinnanzi al
Giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Busto Arsizio;
in via principale, nel merito: rigettarsi le domande di parte attrice, perché infondate tanto in fatto, quanto in diritto,
prive dei requisiti di legge, anche alla luce del danno patrimoniale causato dalla società
[...]
al sig. in via istruttoria, occorrendo, si insta, perché il Parte_1 Parte_2
Giudice ammetta CTU ai fini di stimare compiutamente il valore del patrimonio immobiliare di proprietà del sig. Inoltre, si insta, per l'ammissione di CTU che Parte_2
verifichi e descriva i terreni oggetto dei vari contratti preliminari;
che accerti e descriva come si è arrivati al cambio di destinazione d'uso degli stessi;
verifichi, acquisite tutte le informazioni e documentazioni necessarie sia presso il Comune di Cerro Maggiore, sia presso pagina 2 di 7 la convenuta e i suoi eventuali professionisti delegati, la correttezza dei vari passaggi procedurali che avrebbero dovuto essere eseguiti dalla convenuta per far approvare il
Progetto di cui al contratto, dica se sono stati eseguiti e se i tempi e i modi in cui sono stati eseguiti sono corretti e coerenti oppure se vi siano state irregolarità e/o omissioni e/o errori e/o colpevoli ritardi nell'iter di approvazione commessi dalla convenuta;
quantifichi il danno subito dal sig. a causa del deprezzamento dei terreni oggetto dei Parte_2
contratti. Si richiede che il Tribunale emetta ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della e/o dei suoi professionisti delegati perché fornisca e depositi Parte_1
tutta la documentazione, inerente all'approvazione del progetto, di cui ai terreni di Cerro
Maggiore oggetto dei preliminari, ivi compresa la documentazione relativa al diniego del
Comune di Cerro Maggiore di approvare il progetto oggetto di contratto e alle ragioni di tale diniego. Con ogni più ampia riserva di legge, di eccepire e produrre, anche di formulare ulteriori istanze istruttorie. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
************
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atti di citazione, regolarmente notificati fra il 17/05/2024 ed il 27/05/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio e i figli Parte_1 Controparte_1
e ediante azione revocatoria ordinaria per ottenere CP_2 CP_3
la declaratoria di inefficacia nei loro confronti dell'atto di donazione del 21 febbraio 2023
(Rep. n. 15241, Raccolta n. 10.303) a rogito del Notaio in Milano, Dott. Persona_1
(doc. n. 6 fascicolo attore). Con tale atto ha donato a Controparte_1
e a quota di sua titolarità della porzione immobiliare CP_2 CP_3
sita in Comune di Deiva Marina, località denominata “Rospo” o “Castellino”, costituita dalla casa già denominata “casa 32” eretta sul mappale 372 del foglio 18 del Catasto Terreni di detto Comune (ente urbano di mq 5.000 – cinquemila), avente accesso a mezzo di strada pagina 3 di 7 privata carrozzabile (Via Roma) dalla Via Embriaco, e costituita da due appartamenti a uso abitazione, posti al piano terreno, di cinque vani compresi i servizi, e al piano primo, di sei vani compresi i servizi e terrazzo, con annessi, quali pertinenze, due posti macchina al piano interrato del fabbricato e area nuda, in parte insistente sul mappale 450 del foglio 18 del
Catasto Terreni (ente urbano di mq 650 – seicentocinquanta). La revocatoria è richiesta a fronte di un credito di € 925.000,00 derivante dalla risoluzione di un contratto preliminare stipulato fra e in data 13/05/2014 e Controparte_1 Parte_1
rivisto il 13/03/2019 (doc. n. 1 e n. 3 fascicolo attore).
Il convenuto nonostante la regolare notificazione dell'atto di Controparte_1
citazione nei suoi confronti, non si è costituito in giudizio e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
I convenuti e si sono tempestivamente costituiti in CP_2 CP_3
data 09/09/2024 (prima udienza fissata per il 20/11/2024), contestando in via preliminare la incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore della competenza del Tribunale
di Busto Arsizio e nel merito la infondatezza della domanda di controparte.
Con ordinanza del 35/11/2024 il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione senza necessità di espletare istruttoria ed ha fissato udienza per discussione per il 03/03/2024,
udienza che si è tenuta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'esito con ordinanza del 04/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
*************
1 – Nel merito della causa va preliminarmente trattata la questione di incompetenza territoriale eccepita da parte convenuta.
A riguardo, indipendentemente dalla circostanza che sia un Controparte_1
consumatore o meno (circostanza del tutto inconferente nel caso per cui è causa), l'art. 18
c.p.c. stabilisce quale foro generale delle persone fisiche (convenute in giudizio) il luogo in cui esse hanno la residenza o il domicilio.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie risulta in atti che: 1) il convenuto sia Controparte_1
residente nel Comune di Fino Mornasco, in provincia di MO (doc. senza numero depositato nel fascicolo attoreo in data 26/06/2024) e successivamente nel Comune di CA
RT (doc. n. 3 fascicolo convenuto), 2) il convenuto sia residente CP_2
nel Comune di ON in provincia di RE (atto di citazione pag. 1) e domicilio in
Comune di CA RT, in provincia di RE (comparsa di costituzione e risposta pag. 1); 3) il convenuto sia residente a [...], in provincia di CP_3
MO (atto di citazione pag. 1).
Orbene i comuni di CA RT e di ON (luoghi di residenza e di domicilio di
) ricadono non circondario del Tribunale Busto Arsizio, mentre il CP_2
comune di Fino Mornasco (luogo di residenza di fino alla Controparte_1
notifica dell'atto di citazione e di ricade nel circondario del Tribunale di CP_3
MO.
Nel caso di specie non sono direttamente applicabili altri criteri di competenza territoriale e segnatamente quello stabilito per le cause relative a diritti di obbligazione (art. 20 c.p.c.),
poiché con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l'attore chiede che si dichiari inefficace nei suoi confronti un atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale, al fine di poter agire sul bene oggetto di trasferimento mediante esecuzione forzata.
Non è dunque in contestazione alcun diritto di obbligazione.
Per tale motivo sono del tutto inconferenti le argomentazioni di entrambe le parti in ordine al luogo in cui sono sorte o in cui vanno eseguite le obbligazioni inerenti ai contratti preliminari del 13/05/2014 e del 13/03/2019.
Peraltro, non è invocabile il luogo di residenza/sede legale dell'attore (Comune di Bergamo),
in quanto esso è foro di competenza territoriale idoneo ai sensi dell'art. 18, 2° comma, c.p.c.
solo per il caso in cui il convenuto non abbia residenza, né domicilio, né dimora nello Stato
pagina 5 di 7 italiano o qualora la dimora del convenuto sia sconosciuta, ipotesi tutte che non sussistono nel caso di specie.
In ogni caso, ad abundantiam, non sussiste alcun criterio di collegamento territoriale con il circondario del Tribunale di Bergamo, neppure dal punto di vista della collocazione degli immobili oggetto dell'atto di donazione revocando (art. 21 c.p.c.), volendo ipoteticamente considerare la revocatoria come una causa che pone nel nulla rispetto all'attore il trasferimento di proprietà operato con l'atto da revocare. Gli immobili oggetto di donazione si trovano infatti in Comune di Deiva Marina in provincia di La Spezia, comune facente parte del circondario del Tribunale di La Spezia.
Infine, anche dal punto di vista dell'atto di donazione, di cui di chiede la declaratoria di inefficacia, esso è stato stipulato nel Comune di ON, che, come detto, ricade nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.
La eccezione di incompetenza territoriale è perciò meritevole di accoglimento.
Va pertanto dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore di quella del Tribunale di Busto Arsizio.
3 – Le spese e competenze di causa di parti convenute e CP_2 CP_3
seguono la soccombenza dell'attore ai sensi dell'art. 91
[...] Parte_1
c.p.c. e sono liquidate, in assenza di nota spese, secondo l'attività effettivamente svolta in conformità ai parametri del D.M. del 13/08/2022 n. 147 (valore controversia € 925.000,00).
Si liquidano quindi: € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva ed €
6.164,00 per la fase decisoria, e pertanto complessivi € 12.046,00 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Non dovuto il rimborso del contributo unificato, perché pagato da parte attrice.
***********
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa;
1 – Dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore di quella del
Tribunale di Busto Arsizio.
2 – Condanna l'attore in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, al pagamento a favore di parti convenute e CP_2 CP_3
in solido fra loro, delle spese e competenze di causa, liquidate in complessivi € 12.046,00,
oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Bergamo, il 14/03/2025
Il Giudice
D.ssa Maria Magrì
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