CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/07/2025, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2582/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 2582 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 8.7.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Mirti.
pagina 1 di 3 APPELLANTE
E
(P. IVA , non costituita. Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) e per essa, quale mandataria con Controparte_2 P.IVA_2
rappresentanza, (C.F. ), e per essa, quale Controparte_3 P.IVA_3
mandataria con rappresentanza, (C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_4 P.IVA_4
dall'avv. Andrea Fioretti.
APPELLATE
CONCLUSIONI
Vedi l'atto introduttivo.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Parti appellante ha rinunciato all'appello e ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
La parte appellata costituita ha prestato il consenso alla compensazione delle spese di lite.
La rinuncia all'appello comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio (v. Cass. n. 5250/2018, n. 31199/2018).
La parte appellante ha anche chiesto che venga ordinata, ai sensi dell'art. 2884, comma 2, c.c., la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta il 16.7.2013, facendo riferimento all'accettazione della rinuncia della controparte in cui questa darebbe il proprio assenso alla cancellazione della menzionata ipoteca.
Deve rilevarsi innanzitutto che il documento a cui fa riferimento l'appellante è una transazione tra le parti, mentre nella dichiarazione di accettazione non viene fatto riferimento all'assenso alla cancellazione.
pagina 2 di 3 In ogni caso in questa sede, in base alla richiesta delle parti, viene dichiarata l'estinzione del processo e non viene pronunciata sentenza nel merito, mentre l'art. 2882 c.c. prevede che la cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito alla presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Dichiara inammissibile la richiesta di ordine di cancellazione dell'ipoteca.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 8.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
pagina 3 di 3