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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 21/03/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15566/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15566/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUBINI
MARIANGELA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_2 C.F._2
MARIANGELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUBINI
MARIANGELA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli il 24.02.2013 e il Persona_1 Persona_2
6.10.2015, ad oggi entrambi minorenni e non economicamente autosufficienti. Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto, confermato con le note scritte depositate per l'udienza del 27.2.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse delle minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli e è sottoposta alle seguenti condizioni: Per_1 Persona_2
1) La casa familiare sita in Valsamoggia Loc Savigno via Merlino n. 1025, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso mentre la signora Parte_2 Parte_1 si trasferirà, unitamente ai figli, in Francia;
[...]
2) Il signor , anche alla luce di quanto previsto nel Regolamento EU n. 1111/2019, Parte_2 acconsente e nulla oppone al trasferimento definitivo della residenza/domicilio abituale ed anagrafica dei suoi figli minori presso l'abitazione della madre sita in Francia (38950) Saint - Martin-Le- Vinoux (Francia), in avenue du General Leclerc 116;
3) a tal fine il signor si impegna e per l'effetto si obbliga a sottoscrivere quanto Parte_2 eventualmente necessario o richiesto dalle autorità/uffici amministrativi competenti per la modifica della residenza/domicilio dei suoi figli minori in Francia;
Pers
4) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Francia. I genitori pertanto eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli minori, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute e ai trasferimenti significativi di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
viceversa in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
alla luce delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, come da documentazione economica delle parti allegata al presente atto, il signor si obbliga a corrispondere alla Pt_2 signora quale contributo alle spese di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile Pt_1 complessiva di € 400,00 (duecento euro,00 per ciascun figlio), da erogarsi per 12 mensilità all'anno e da versarsi tramite bonifico bancario in favore della signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ( dati Iban già trasmessi al sig. ); Pt_2
i signori e contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere Pt_2 Pt_1 straordinario sostenute per i figli, con ciò intendendo le spese mediche, scolastiche, sportive e Pers ricreative necessarie per la cura e l'istruzione di e come individuate specificate e Per_1 disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Bologna f.to in data 9.08.2017, che di seguito si riporta:
3. spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter pre-scuola e post-scuola se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese
pagina 2 di 4 scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest' ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, Fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie; 5) Le parti, con riferimento al Protocollo poc'anzi citato al punto 6) del presente atto e con riferimento alle spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori come ad esempio i corsi extrascolastici e il relativo materiale necessario al loro svolgimento, si impegnano e per l'effetto si obbligano a riconoscere e sostenere le spese di almeno un corso sportivo o di svago per ciascun minore, seguendo i desideri le attitudini e le inclinazioni dei figli;
da parte sua la sig.ra si impegna Pt_1
a comunicare al signor le date delle gare sportive, dei saggi e degli eventi più significativi dei Pt_2 figli minori, affinché questi, se lo desidera, vi possa partecipare, senza peraltro interferire con la programmazione della giornata.
6) Nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di bigenitorialità ed affinché i figli mantengano un rapporto solido ed equilibrato, nonché continuativo, con ciascuno dei genitori e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, le parti hanno concordato UN CALENDARIO DI FREQUENTAZIONI FIGLI - PADRE che consenta al medesimo di stare con i minori durante:
a) tutti i periodi di vacanze scolastiche dei figli, che, secondo il calendario scolastico francese, hanno cadenza di due settimane ogni sei settimane.
A titolo esemplificativo il calendario scolastico francese relativo all'anno 2024/2025 prevede: vacanze natalizie da sabato 21 dicembre a domenica 5 gennaio vacanze invernali da sabato 22 febbraio a domenica 9 marzo vacanze primaverili da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio
Per le suddette vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, i minori saranno accompagnati dalla madre in Italia presso il padre, il quale li ricondurrà in Francia a casa della madre, un giorno prima della fine del periodo di vacanza previsto dal calendario scolastico francese;
b) nell'intervallo tra due vacanze scolastiche i minori si recheranno dal padre in Italia un week end ogni tre settimane o nel caso in cui sopraggiungano impegni scolastici ed extrascolastici dei figli che impediscano loro di raggiungere il padre in Italia, sarà quest'ultimo che potrà recarsi in Francia ove avrà il diritto di trascorrere con i figli il fine settimana.
A titolo esemplificativo nel corso dell'anno 2024/2025 i minori potranno stare col padre il
- 7 e 8 dicembre
- 25 e 26 gennaio pagina 3 di 4 - 8 e 9 febbraio
- 29 e 30 marzo
- 24 e 25 maggio
- 14 e 15 giugno;
c) Festività Natalizie: i minori trascorreranno altresì le vacanze natalizie dell'anno in corso col padre, dal 21 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. Negli anni a venire successivi e cioè dalle vacanze natalizie 2025/2026, i minori trascorreranno ad anni alterni (cioè un anno sì e uno no) le vacanze natalizie con la madre per una settimana dal 21 al 30 dicembre. La settimana successiva la trascorreranno col padre sino al giorno prima dell'inizio della scuola. L'anno successivo entrambe le settimane saranno trascorse dai minori col padre e così di seguito;
d) Vacanze Estive:
La madre: avrà diritto di trascorrere con i figli 12 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (che per l'anno scolastico 2025 saranno ricomprese dal 5 luglio all'1 settembre); periodo di 12 gg da comunicarsi al padre il prima possibile e comunque entro il 30 maggio di ogni anno.
Il padre: il resto delle vacanze scolastiche estive sarà trascorso dai minori col padre o con i nonni paterni in Italia o in luogo deciso dal padre e comunicato preventivamente alla madre. Il padre riaccompagnerà i figli dalla madre in Francia 3 giorni prima dell'inizio della scuola. La madre durante le ferie estive che i figli trascorreranno presso il padre (dal 5 luglio al 1° settembre) oltre al periodo previsto di 12 giorni consecutivi, potrà vederli e stare con loro in Italia, a proprie spese, per un fine settimana concordato col padre e nel rispetto degli impegni dei minori.
e) Il padre, oltre ai periodi concordati, avrà comunque diritto di vedere i figli, due fine settimana all'anno, recandosi in Francia integralmente a proprie spese, semplicemente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e della ricorrente.
f) Fermo in ogni caso quanto stabilito sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori.
7) I costi per i viaggi dei figli minori per e dall'Italia relativi ai fine settimana concordati e di cui al punto
8.b saranno sostenuti dalla signora I costi per i viaggi per e dall'Italia Pt_1 relativi alle vacanze lunghe del calendario scolastico francese di cui al punto
8.a. saranno ripartiti al 50%. I costi relati alle vacanze natalizie di cui al punto
8.c e quelli relativi alle vacanze estive di cui al punto 8.d, saranno ripartiti al 50%. Dai costi condivisi saranno escluse le spese del pernotto dei genitori sempre a carico di ciascuna parte.
8) Le parti sono consapevoli e danno atto che la sentenza del Tribunale di Bologna, che definirà il presente procedimento, e che recepirà tutte le condizioni nell'interesse dei figli minori come poc'anzi illustrate, sarà automaticamente riconosciuta e resa esecutiva anche in Francia. Ciò avverrà, ex lege, attraverso l'esibizione, allo Stato Francese, della sentenza del Tribunale di
Bologna, corredata dal certificato europeo che, su richiesta delle parti, sarà emesso dal Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1111 al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente procedimento.
9) I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
10) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15566/2024 avente ad oggetto: ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_1 C.F._1
MARIANGELA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUBINI
MARIANGELA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. RUBINI Parte_2 C.F._2
MARIANGELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RUBINI
MARIANGELA
RICORRENTI
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti sono nati i figli il 24.02.2013 e il Persona_1 Persona_2
6.10.2015, ad oggi entrambi minorenni e non economicamente autosufficienti. Cessata la convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione ai figli minori come da ricorso congiunto, confermato con le note scritte depositate per l'udienza del 27.2.2025.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse delle minori e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
pagina 1 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- prende atto che in base all'accordo tra le parti la regolamentazione della responsabilità genitoriale dei figli e è sottoposta alle seguenti condizioni: Per_1 Persona_2
1) La casa familiare sita in Valsamoggia Loc Savigno via Merlino n. 1025, di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà nella disponibilità dello stesso mentre la signora Parte_2 Parte_1 si trasferirà, unitamente ai figli, in Francia;
[...]
2) Il signor , anche alla luce di quanto previsto nel Regolamento EU n. 1111/2019, Parte_2 acconsente e nulla oppone al trasferimento definitivo della residenza/domicilio abituale ed anagrafica dei suoi figli minori presso l'abitazione della madre sita in Francia (38950) Saint - Martin-Le- Vinoux (Francia), in avenue du General Leclerc 116;
3) a tal fine il signor si impegna e per l'effetto si obbliga a sottoscrivere quanto Parte_2 eventualmente necessario o richiesto dalle autorità/uffici amministrativi competenti per la modifica della residenza/domicilio dei suoi figli minori in Francia;
Pers
4) I figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocazione prevalente presso l'abitazione della madre in Francia. I genitori pertanto eserciteranno in forma condivisa la responsabilità genitoriale, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano i figli minori, quali quelle attinenti all'educazione, all'istruzione ed alla salute e ai trasferimenti significativi di residenza, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
viceversa in relazione alle questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
alla luce delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali delle parti, come da documentazione economica delle parti allegata al presente atto, il signor si obbliga a corrispondere alla Pt_2 signora quale contributo alle spese di mantenimento ordinario dei figli, la somma mensile Pt_1 complessiva di € 400,00 (duecento euro,00 per ciascun figlio), da erogarsi per 12 mensilità all'anno e da versarsi tramite bonifico bancario in favore della signora entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT ( dati Iban già trasmessi al sig. ); Pt_2
i signori e contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese di carattere Pt_2 Pt_1 straordinario sostenute per i figli, con ciò intendendo le spese mediche, scolastiche, sportive e Pers ricreative necessarie per la cura e l'istruzione di e come individuate specificate e Per_1 disciplinate dal Protocollo sulle spese straordinarie in materia di famiglia vigente presso il Tribunale di Bologna f.to in data 9.08.2017, che di seguito si riporta:
3. spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita, tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter pre-scuola e post-scuola se necessitati dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete familiare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese
pagina 2 di 4 scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest' ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, Fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie; 5) Le parti, con riferimento al Protocollo poc'anzi citato al punto 6) del presente atto e con riferimento alle spese che richiedono il preventivo accordo tra i genitori come ad esempio i corsi extrascolastici e il relativo materiale necessario al loro svolgimento, si impegnano e per l'effetto si obbligano a riconoscere e sostenere le spese di almeno un corso sportivo o di svago per ciascun minore, seguendo i desideri le attitudini e le inclinazioni dei figli;
da parte sua la sig.ra si impegna Pt_1
a comunicare al signor le date delle gare sportive, dei saggi e degli eventi più significativi dei Pt_2 figli minori, affinché questi, se lo desidera, vi possa partecipare, senza peraltro interferire con la programmazione della giornata.
6) Nel pieno rispetto della normativa vigente in tema di bigenitorialità ed affinché i figli mantengano un rapporto solido ed equilibrato, nonché continuativo, con ciascuno dei genitori e conservino rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, le parti hanno concordato UN CALENDARIO DI FREQUENTAZIONI FIGLI - PADRE che consenta al medesimo di stare con i minori durante:
a) tutti i periodi di vacanze scolastiche dei figli, che, secondo il calendario scolastico francese, hanno cadenza di due settimane ogni sei settimane.
A titolo esemplificativo il calendario scolastico francese relativo all'anno 2024/2025 prevede: vacanze natalizie da sabato 21 dicembre a domenica 5 gennaio vacanze invernali da sabato 22 febbraio a domenica 9 marzo vacanze primaverili da sabato 19 aprile a domenica 4 maggio
Per le suddette vacanze scolastiche, salvo diversi accordi, i minori saranno accompagnati dalla madre in Italia presso il padre, il quale li ricondurrà in Francia a casa della madre, un giorno prima della fine del periodo di vacanza previsto dal calendario scolastico francese;
b) nell'intervallo tra due vacanze scolastiche i minori si recheranno dal padre in Italia un week end ogni tre settimane o nel caso in cui sopraggiungano impegni scolastici ed extrascolastici dei figli che impediscano loro di raggiungere il padre in Italia, sarà quest'ultimo che potrà recarsi in Francia ove avrà il diritto di trascorrere con i figli il fine settimana.
A titolo esemplificativo nel corso dell'anno 2024/2025 i minori potranno stare col padre il
- 7 e 8 dicembre
- 25 e 26 gennaio pagina 3 di 4 - 8 e 9 febbraio
- 29 e 30 marzo
- 24 e 25 maggio
- 14 e 15 giugno;
c) Festività Natalizie: i minori trascorreranno altresì le vacanze natalizie dell'anno in corso col padre, dal 21 dicembre 2024 a domenica 5 gennaio 2025. Negli anni a venire successivi e cioè dalle vacanze natalizie 2025/2026, i minori trascorreranno ad anni alterni (cioè un anno sì e uno no) le vacanze natalizie con la madre per una settimana dal 21 al 30 dicembre. La settimana successiva la trascorreranno col padre sino al giorno prima dell'inizio della scuola. L'anno successivo entrambe le settimane saranno trascorse dai minori col padre e così di seguito;
d) Vacanze Estive:
La madre: avrà diritto di trascorrere con i figli 12 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive (che per l'anno scolastico 2025 saranno ricomprese dal 5 luglio all'1 settembre); periodo di 12 gg da comunicarsi al padre il prima possibile e comunque entro il 30 maggio di ogni anno.
Il padre: il resto delle vacanze scolastiche estive sarà trascorso dai minori col padre o con i nonni paterni in Italia o in luogo deciso dal padre e comunicato preventivamente alla madre. Il padre riaccompagnerà i figli dalla madre in Francia 3 giorni prima dell'inizio della scuola. La madre durante le ferie estive che i figli trascorreranno presso il padre (dal 5 luglio al 1° settembre) oltre al periodo previsto di 12 giorni consecutivi, potrà vederli e stare con loro in Italia, a proprie spese, per un fine settimana concordato col padre e nel rispetto degli impegni dei minori.
e) Il padre, oltre ai periodi concordati, avrà comunque diritto di vedere i figli, due fine settimana all'anno, recandosi in Francia integralmente a proprie spese, semplicemente previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e della ricorrente.
f) Fermo in ogni caso quanto stabilito sono fatti salvi ulteriori e diversi accordi raggiunti tra i genitori per singole occasioni, sempre nel rispetto delle esigenze dei figli minori.
7) I costi per i viaggi dei figli minori per e dall'Italia relativi ai fine settimana concordati e di cui al punto
8.b saranno sostenuti dalla signora I costi per i viaggi per e dall'Italia Pt_1 relativi alle vacanze lunghe del calendario scolastico francese di cui al punto
8.a. saranno ripartiti al 50%. I costi relati alle vacanze natalizie di cui al punto
8.c e quelli relativi alle vacanze estive di cui al punto 8.d, saranno ripartiti al 50%. Dai costi condivisi saranno escluse le spese del pernotto dei genitori sempre a carico di ciascuna parte.
8) Le parti sono consapevoli e danno atto che la sentenza del Tribunale di Bologna, che definirà il presente procedimento, e che recepirà tutte le condizioni nell'interesse dei figli minori come poc'anzi illustrate, sarà automaticamente riconosciuta e resa esecutiva anche in Francia. Ciò avverrà, ex lege, attraverso l'esibizione, allo Stato Francese, della sentenza del Tribunale di
Bologna, corredata dal certificato europeo che, su richiesta delle parti, sarà emesso dal Tribunale di Bologna, ai sensi dell'art. 36, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1111 al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definirà il presente procedimento.
9) I ricorrenti si prestano sin da ora reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
10) Nulla sulle spese legali.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 18.3.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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