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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/11/2024, n. 2725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2725 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
RG 9209/2023
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 20.11.2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Soggia Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Francesco e Adriana Stolfa
Convenuta
Oggetto: permessi retribuiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.10.2023, la ricorrente adiva il Tribunale di Taranto chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a godere dei permessi retribuiti di cui all'art. 141 CCNL Distribuzione Moderna Organizzata con conseguente condanna della società datrice di lavoro convenuta al pagamento di quelli maturati e non goduti.
A tal fine deduceva di essere dipendente di dall'1.01.2018 con CP_1 contratto a tempo indeterminato part – time 70% per 28 ore settimanali con inquadramento al IV Livello del CCNL innanzi richiamato, con le mansioni di commessa presso l'esercizio commerciale sito in Taranto alla Via Medaglie D'Oro e di non aver mai beneficiato dei permessi retribuiti né di aver mai ricevuto il controvalore a titolo di retribuzione di fatto, ciò in violazione dell'art 141 CCNL.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione del principio di concentrazione delle domande e del giusto processo, nonchè la prescrizione quinquennale del credito maturato. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa all'odierna udienza e, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di concentrazione e del giusto processo nonchè per difetto di interesse ad agire.
Secondo l'orientamento richiamato da controparte il frazionamento in più domande giudiziali di più diritti di credito, facenti capo allo stesso rapporto e fondati sul medesimo titolo, è consentito soltanto allorquando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale frazionata (Cass
4090/17).
Deve osservarsi, in primo luogo, che il caso di specie attiene ad un unico diritto di credito e, dunque, non è ascrivibile all'ipotesi considerata dalla giurisprudenza invocata la quale prende in considerazione l'ipotesi dell'esercizio frazionato di più crediti derivanti dal medesimo rapporto.
In secondo luogo, si osserva che l'interesse ad agire per l'accertamento del diritto e per la condanna generica al pagamento di quanto dovuto risiede, nel caso di specie, nella oggettiva ed apprezzabile necessità di conseguire, in tempi ragionevoli,
l'accertamento del diritto asseritamente negato, ferma restando la possibilità di quantificazione stragiudiziale del credito sulla base dei parametri indicati dal Ccnl.
Difatti, si osserva che alla quantificazione del credito, in caso di accertamento positivo dell'an debeatur, può agevolmente accedersi attraverso l'applicazione dei criteri specificamente previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, restando esclusa, dunque, la necessità di proporre una nuova domanda giudiziale.
È evidente, pertanto, che non ricorre alcuna violazione del divieto di frazionamento della domanda, ben potendo il ricorrente agire per ottenere una condanna generica al pagamento di somme all'esito dell'accertamento della condotta inadempiente della società datrice di lavoro.
A fronte del dedotto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale che consente anche nel rito del lavoro la scissione della pronuncia sull'an da quella sul quantum “considerato che i principi di concentrazione ed immediatezza, che informano tale rito e la disposizione dell'art. 423 cod. proc. civ. non sono in via generale incompatibili con le norme del rito ordinario che consentono di pronunziare sentenze, non definitive e di limitare la pronunzia dell'an con rinvio al prosieguo o in separata sede” (Cass. Sez. lavoro
5606/87).
Analogamente si osserva che “l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora
l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne
l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere” (Cass. Civ. Sez Lavoro 17501/2014; 25753/2008).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere.
Difatti, alla luce della recente giurisprudenza, nei rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto bensì dalla sua cessazione (Cass. Civ. Sez Lavoro 26246/2022). Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro privato non ancora concluso, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati non ha ancora iniziato a decorrere.
Tanto premesso, il ricorso nel merito è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
La normativa di riferimento, nel caso in esame, è rappresentata dall'art. 141 Ccnl applicato, la quale dispone quanto segue:
“Art. 141 - Permessi retribuiti.
1. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R.
28 dicembre t985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1o gennaio
1980.
2. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. 3. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando
l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuaIi per le aziende fino a 15 dipendenti.
4. Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.
5. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a) b) e c) dell'art. 118.
6. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 191 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
7. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di Legge e di contratto.
8. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° marzo 2011, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione
e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.
9. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi al 1°marzo
2011”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente ha ad oggetto i permessi R.O.L. da fruire con le stesse modalità previste per i permessi c.d. ex festività.
La questione controversa riguarda, pertanto, la possibilità di ritenere tali permessi assorbibili nelle pause di 15 minuti al giorno (ulteriori rispetto a quelle di 10 minuti) la cui fruizione è stata resa possibile, a detta della società, sin dall'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, nei momenti di minor afflusso della clientela e previo parere favorevole del responsabile dell'esercizio. Sul punto, infatti, il datore di lavoro sostiene che la ricorrente avrebbe goduto dei permessi in contestazione attraverso la fruizione di pause dal lavoro della durata di 15 minuti al giorno durante le quali sarebbe stata garantita e soddisfatta la possibilità di dedicarsi alle esigenze personali, anche allontanandosi dal posto di lavoro;
la fruizione di tali pause, in quanto determinanti una riduzione dell'orario di lavoro, avrebbe consentito l'assorbimento dei permessi per cui è causa in applicazione del disposto di cui all'art.141 co. 3 Ccnl cit. (“Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie…).
L'assunto non può essere condiviso, atteso che la pausa dal lavoro ha natura e funzione diversa dai R.O.L. ed, inoltre, non è riconducibile ad alcuno dei trattamenti per riduzione, permessi e ferie nella cui fruizione, ai sensi del comma
3 dell'art 141 CCNL, restano assorbiti i permessi retribuiti.
Sul punto si richiama quanto già chiarito in un precedente di questa Sezione su analoga controversia (cfr. sent. Trib. Taranto del 19.10.2023 dott.ssa : “I Per_1
infatti, sono dei permessi orari per la “riduzione dell'orario di lavoro”, previsti Pt_2 dal Ccnl, che maturano in ragione di ratei mensili, con modalità identiche a quelle previste per le ferie. In tali casi l'assenza andrà registrata sul libro paga con specifica indicazione della sua natura e, in caso di mancata fruizione in un determinato lasso di tempo (generalmente entro la fine dell'anno di riferimento), è prevista l'apposita erogazione di una indennità corrispondente di identico valore economico, calcolata sulla base delle retribuzioni in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione.
Attraverso i r.o.l. si persegue pertanto il duplice obiettivo di favorire l'occupazione e, al tempo stesso, di ridurre l'orario di lavoro riconoscendo ai dipendenti maggior tempo libero da dedicare ai propri interessi personali ed esigenze familiari.
Diverse dai r.o.l. sono invece le pause. È pacifico che le pause di cui si discute nel caso di specie, sono quelle intermedie trascorse all'interno dell'azienda, da godere nei momenti di minor afflusso della clientela e previo assenso del responsabile dell'esercizio.
È noto che, nel nostro ordinamento, le pause di durata non inferiore ai 10 minuti, e complessivamente non superiore a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa, non vanno computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. In sintesi, non rientrano né nell'orario di lavoro né nel periodo di riposo giornaliero. Esse sono concesse nell'ipotesi di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, ed hanno lo scopo di far recuperare le energie psico-fisiche e permettere la eventuale consumazione del pasto e l'attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo (art. 8, co.
2, D.LGS. n. 66/2003)”.
Ne deriva che le pause, a differenza dei r.o.l., pur costituendo sosta dal lavoro effettivo, non determinano alcuna reale riduzione dell'orario di lavoro (ai fini dell'art
141 cit.), consistendo in momenti di sospensione delle proprie attività nei quali il dipendente resta tuttavia all'interno del luogo di lavoro, e, dunque, non pienamente libero di autodeterminarsi perché a disposizione del datore e soggetto al suo potere gerarchico.
Inoltre, la pausa, in quanto intervallo nell'esecuzione della prestazione di lavoro, non è monetizzabile, a differenza dei R.O.L., non potendo essere sostituita da compensazioni economiche (v. Circ. Min. Lav. n. 8/2005).
Peraltro, si osserva che la parte convenuta non ha dedotto né dimostrato che tale periodo di pausa veniva concesso all'inizio ovvero alla fine del turno lavorativo con conseguente effettiva riduzione del periodo lavorativo. Solo in questa ipotesi, infatti, si sarebbero configurati i presupposti (godimento del tempo al di fuori dell'azienda, sottrazione all'obbligo di disponibilità e al potere gerarchico del datore;
possibilità di autodeterminarsi dedicandosi ai propri interessi personali e ad esigenze familiari) propri della riduzione dell'orario di lavoro, tali da rendere le pause assimilabili ai permessi r.o.l e, pertanto, in grado di assorbire gli stessi.
Poiché la parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio, su di lei gravante, di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite e di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (cfr. Cass. n. 21780/2022 ritenuta estensibile anche ai permessi), la domanda deve essere accolta con conseguente condanna di al pagamento dell'equivalente monetario dei permessi CP_1
r.o.l. di cui all'art. 141 CCNL, maturati e non goduti, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.
Con riferimento, infine, ai permessi sostitutivi delle “festività soppresse” ex art 141 co. 1 Ccnl parte convenuta ha dimostrato in giudizio di aver riconosciuto in busta paga la relativa indennità sostitutiva sotto la voce “festività soppresse”, pertanto sotto tale profilo, in assenza di specifiche contestazioni o deduzioni sul punto di parte ricorrente nulla è dovuto (cfr. all. buste paga marzo, maggio, giugno e novembre).
Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un precedente di merito contrario avente ad oggetto identica questione, possono essere compensate per metà. La restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'equivalente monetario dei permessi r.o.l. di cui all'art. 141 CCNL
Distribuzione Moderna Organizzata, maturati e non goduti a partire dal
01.01.2018, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva, ragguagliata alla retribuzione e all'entità della prestazione lavorativa della ricorrente, oltre accessori di legge;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della residua quota, che liquida in complessivi €.1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Soggia, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 20.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 20.11.2024, promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avv. Mario Soggia Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
in persona del rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa CP_1 dagli Avv.ti Francesco e Adriana Stolfa
Convenuta
Oggetto: permessi retribuiti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20.10.2023, la ricorrente adiva il Tribunale di Taranto chiedendo di accertare e dichiarare il proprio diritto a godere dei permessi retribuiti di cui all'art. 141 CCNL Distribuzione Moderna Organizzata con conseguente condanna della società datrice di lavoro convenuta al pagamento di quelli maturati e non goduti.
A tal fine deduceva di essere dipendente di dall'1.01.2018 con CP_1 contratto a tempo indeterminato part – time 70% per 28 ore settimanali con inquadramento al IV Livello del CCNL innanzi richiamato, con le mansioni di commessa presso l'esercizio commerciale sito in Taranto alla Via Medaglie D'Oro e di non aver mai beneficiato dei permessi retribuiti né di aver mai ricevuto il controvalore a titolo di retribuzione di fatto, ciò in violazione dell'art 141 CCNL.
Si costituiva la la quale eccepiva in via preliminare l'inammissibilità CP_1 del ricorso per violazione del principio di concentrazione delle domande e del giusto processo, nonchè la prescrizione quinquennale del credito maturato. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso e concludeva per il rigetto del ricorso.
La causa, documentalmente istruita, veniva discussa all'odierna udienza e, ritenuta matura per la decisione, veniva decisa con la presente sentenza contestuale.
Preliminarmente devono essere disattese le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso per violazione del principio di concentrazione e del giusto processo nonchè per difetto di interesse ad agire.
Secondo l'orientamento richiamato da controparte il frazionamento in più domande giudiziali di più diritti di credito, facenti capo allo stesso rapporto e fondati sul medesimo titolo, è consentito soltanto allorquando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente apprezzabile alla tutela processuale frazionata (Cass
4090/17).
Deve osservarsi, in primo luogo, che il caso di specie attiene ad un unico diritto di credito e, dunque, non è ascrivibile all'ipotesi considerata dalla giurisprudenza invocata la quale prende in considerazione l'ipotesi dell'esercizio frazionato di più crediti derivanti dal medesimo rapporto.
In secondo luogo, si osserva che l'interesse ad agire per l'accertamento del diritto e per la condanna generica al pagamento di quanto dovuto risiede, nel caso di specie, nella oggettiva ed apprezzabile necessità di conseguire, in tempi ragionevoli,
l'accertamento del diritto asseritamente negato, ferma restando la possibilità di quantificazione stragiudiziale del credito sulla base dei parametri indicati dal Ccnl.
Difatti, si osserva che alla quantificazione del credito, in caso di accertamento positivo dell'an debeatur, può agevolmente accedersi attraverso l'applicazione dei criteri specificamente previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, restando esclusa, dunque, la necessità di proporre una nuova domanda giudiziale.
È evidente, pertanto, che non ricorre alcuna violazione del divieto di frazionamento della domanda, ben potendo il ricorrente agire per ottenere una condanna generica al pagamento di somme all'esito dell'accertamento della condotta inadempiente della società datrice di lavoro.
A fronte del dedotto difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve richiamarsi il consolidato indirizzo giurisprudenziale che consente anche nel rito del lavoro la scissione della pronuncia sull'an da quella sul quantum “considerato che i principi di concentrazione ed immediatezza, che informano tale rito e la disposizione dell'art. 423 cod. proc. civ. non sono in via generale incompatibili con le norme del rito ordinario che consentono di pronunziare sentenze, non definitive e di limitare la pronunzia dell'an con rinvio al prosieguo o in separata sede” (Cass. Sez. lavoro
5606/87).
Analogamente si osserva che “l'onere della determinazione dell'oggetto della domanda, fissato a pena di nullità dall'art. 414, n. 3, cod. proc. civ., deve ritenersi osservato, con riguardo alla richiesta di pagamento di spettanze retributive, qualora
l'attore indichi i relativi titoli, ponendo così il convenuto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese, mentre resta a tal fine irrilevante la mancanza di un'originaria quantificazione monetaria delle suddette pretese, anche in considerazione della facoltà, dell'attore medesimo, di modificarne
l'ammontare in corso di causa, nonché dei poteri spettanti al giudice, pure in ordine alla individuazione dei criteri in base ai quali effettuare la liquidazione dei crediti fatti valere” (Cass. Civ. Sez Lavoro 17501/2014; 25753/2008).
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti fatti valere.
Difatti, alla luce della recente giurisprudenza, nei rapporti di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato il termine di prescrizione non decorre in costanza di rapporto bensì dalla sua cessazione (Cass. Civ. Sez Lavoro 26246/2022). Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di rapporto di lavoro privato non ancora concluso, la prescrizione quinquennale dei crediti vantati non ha ancora iniziato a decorrere.
Tanto premesso, il ricorso nel merito è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
La normativa di riferimento, nel caso in esame, è rappresentata dall'art. 141 Ccnl applicato, la quale dispone quanto segue:
“Art. 141 - Permessi retribuiti.
1. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R.
28 dicembre t985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1o gennaio
1980.
2. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva. 3. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando
l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuaIi per le aziende fino a 15 dipendenti.
4. Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.
5. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a) b) e c) dell'art. 118.
6. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 191 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
7. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di Legge e di contratto.
8. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° marzo 2011, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione
e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.
9. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi al 1°marzo
2011”.
Delineato il quadro normativo di riferimento, si evidenzia che la pretesa creditoria avanzata dalla ricorrente ha ad oggetto i permessi R.O.L. da fruire con le stesse modalità previste per i permessi c.d. ex festività.
La questione controversa riguarda, pertanto, la possibilità di ritenere tali permessi assorbibili nelle pause di 15 minuti al giorno (ulteriori rispetto a quelle di 10 minuti) la cui fruizione è stata resa possibile, a detta della società, sin dall'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, nei momenti di minor afflusso della clientela e previo parere favorevole del responsabile dell'esercizio. Sul punto, infatti, il datore di lavoro sostiene che la ricorrente avrebbe goduto dei permessi in contestazione attraverso la fruizione di pause dal lavoro della durata di 15 minuti al giorno durante le quali sarebbe stata garantita e soddisfatta la possibilità di dedicarsi alle esigenze personali, anche allontanandosi dal posto di lavoro;
la fruizione di tali pause, in quanto determinanti una riduzione dell'orario di lavoro, avrebbe consentito l'assorbimento dei permessi per cui è causa in applicazione del disposto di cui all'art.141 co. 3 Ccnl cit. (“Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie…).
L'assunto non può essere condiviso, atteso che la pausa dal lavoro ha natura e funzione diversa dai R.O.L. ed, inoltre, non è riconducibile ad alcuno dei trattamenti per riduzione, permessi e ferie nella cui fruizione, ai sensi del comma
3 dell'art 141 CCNL, restano assorbiti i permessi retribuiti.
Sul punto si richiama quanto già chiarito in un precedente di questa Sezione su analoga controversia (cfr. sent. Trib. Taranto del 19.10.2023 dott.ssa : “I Per_1
infatti, sono dei permessi orari per la “riduzione dell'orario di lavoro”, previsti Pt_2 dal Ccnl, che maturano in ragione di ratei mensili, con modalità identiche a quelle previste per le ferie. In tali casi l'assenza andrà registrata sul libro paga con specifica indicazione della sua natura e, in caso di mancata fruizione in un determinato lasso di tempo (generalmente entro la fine dell'anno di riferimento), è prevista l'apposita erogazione di una indennità corrispondente di identico valore economico, calcolata sulla base delle retribuzioni in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione.
Attraverso i r.o.l. si persegue pertanto il duplice obiettivo di favorire l'occupazione e, al tempo stesso, di ridurre l'orario di lavoro riconoscendo ai dipendenti maggior tempo libero da dedicare ai propri interessi personali ed esigenze familiari.
Diverse dai r.o.l. sono invece le pause. È pacifico che le pause di cui si discute nel caso di specie, sono quelle intermedie trascorse all'interno dell'azienda, da godere nei momenti di minor afflusso della clientela e previo assenso del responsabile dell'esercizio.
È noto che, nel nostro ordinamento, le pause di durata non inferiore ai 10 minuti, e complessivamente non superiore a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa, non vanno computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. In sintesi, non rientrano né nell'orario di lavoro né nel periodo di riposo giornaliero. Esse sono concesse nell'ipotesi di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, ed hanno lo scopo di far recuperare le energie psico-fisiche e permettere la eventuale consumazione del pasto e l'attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo (art. 8, co.
2, D.LGS. n. 66/2003)”.
Ne deriva che le pause, a differenza dei r.o.l., pur costituendo sosta dal lavoro effettivo, non determinano alcuna reale riduzione dell'orario di lavoro (ai fini dell'art
141 cit.), consistendo in momenti di sospensione delle proprie attività nei quali il dipendente resta tuttavia all'interno del luogo di lavoro, e, dunque, non pienamente libero di autodeterminarsi perché a disposizione del datore e soggetto al suo potere gerarchico.
Inoltre, la pausa, in quanto intervallo nell'esecuzione della prestazione di lavoro, non è monetizzabile, a differenza dei R.O.L., non potendo essere sostituita da compensazioni economiche (v. Circ. Min. Lav. n. 8/2005).
Peraltro, si osserva che la parte convenuta non ha dedotto né dimostrato che tale periodo di pausa veniva concesso all'inizio ovvero alla fine del turno lavorativo con conseguente effettiva riduzione del periodo lavorativo. Solo in questa ipotesi, infatti, si sarebbero configurati i presupposti (godimento del tempo al di fuori dell'azienda, sottrazione all'obbligo di disponibilità e al potere gerarchico del datore;
possibilità di autodeterminarsi dedicandosi ai propri interessi personali e ad esigenze familiari) propri della riduzione dell'orario di lavoro, tali da rendere le pause assimilabili ai permessi r.o.l e, pertanto, in grado di assorbire gli stessi.
Poiché la parte convenuta non ha assolto all'onere probatorio, su di lei gravante, di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite e di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (cfr. Cass. n. 21780/2022 ritenuta estensibile anche ai permessi), la domanda deve essere accolta con conseguente condanna di al pagamento dell'equivalente monetario dei permessi CP_1
r.o.l. di cui all'art. 141 CCNL, maturati e non goduti, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.
Con riferimento, infine, ai permessi sostitutivi delle “festività soppresse” ex art 141 co. 1 Ccnl parte convenuta ha dimostrato in giudizio di aver riconosciuto in busta paga la relativa indennità sostitutiva sotto la voce “festività soppresse”, pertanto sotto tale profilo, in assenza di specifiche contestazioni o deduzioni sul punto di parte ricorrente nulla è dovuto (cfr. all. buste paga marzo, maggio, giugno e novembre).
Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un precedente di merito contrario avente ad oggetto identica questione, possono essere compensate per metà. La restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'equivalente monetario dei permessi r.o.l. di cui all'art. 141 CCNL
Distribuzione Moderna Organizzata, maturati e non goduti a partire dal
01.01.2018, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva, ragguagliata alla retribuzione e all'entità della prestazione lavorativa della ricorrente, oltre accessori di legge;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della residua quota, che liquida in complessivi €.1.000,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Soggia, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 20.11.2024
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli