Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00084/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 84 del 2022, proposto dai sig.ri NI OL, AN AT, UI AR, AD RI, IN PA, OB PA, RO MA, RB LO, AN LO, rappresentati e difesi dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per il reclamo
avverso l’inadempimento della sentenza n. 142 del 13 marzo 2023 per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2487 del 15 novembre 2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con reclamo proposto ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm., viene lamentato l’inadempimento della sentenza n. 142 del 13 marzo 2023, con la quale questo Tribunale amministrativo regionale ha ordinato al Ministero della Giustizia di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Perugia n. 2487 del 15 novembre 2016, di riparazione del danno da irragionevole durata del processo ai sensi della legge n. 89 del 2001, nel termine di 90 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza e, per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente responsabile dell’Ufficio I della Direzione generale affari giuridici e legali del Ministero della Giustizia del Ministero debitore affinché lo stesso provvedesse nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla richiesta di parte, all’esecuzione del suddetto titolo giudiziale.
Con la stessa sentenza, questo Tribunale ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 500,00, oltre agli oneri e agli accessori di legge ed alle eventuali ulteriori spese.
2. Perdurando l’inadempimento dell’Amministrazione anche successivamente alla sentenza n. 182 del 12 marzo 2024 – con cui questo Tribunale ha accolto il primo reclamo dei creditori, assegnando al commissario già nominato l’ulteriore termine di trenta giorni per adempiere – con il reclamo del 7 giugno 2024 la parte ricorrente ha proposto il presente nuovo incidente di esecuzione.
3. Il Ministero intimato non ha svolto difese.
4. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Essendo incontestato che il titolo giudiziale di cui in epigrafe non è stato ancora ottemperato, anche il nuovo reclamo deve essere accolto.
6. Giova ribadire che il commissario ad acta:
- è organo del giudice dell’ottemperanza e le sue determinazioni vanno adottate esclusivamente in funzione dell’esecuzione del giudicato: eventuali inerzie nell’esecuzione degli ordini impartiti possono rilevare ai fini di un’eventuale responsabilità erariale ( ex multis T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 3 marzo 2017, n. 518);
- deve provvedere sia all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, sia all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, sia al reperimento materiale delle somme necessarie, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento (ex plurimis T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 26 gennaio 2016, n. 108).
7. Ciò posto, il commissario già nominato con sentenza n. 142 del 2023 dovrà provvedere a dare esecuzione al giudicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, provvedendo a tal fine a:
a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione;
b) utilizzare, se necessario, anche i fondi fuori bilancio;
c) utilizzare, in alternativa, l’istituto del pagamento in conto sospeso.
8. Quanto alle ulteriori richieste della parte ricorrente, pur dovendo prendersi atto delle difficoltà dell’Amministrazione resistente rispetto all’evasione di una così ingente mole di pratiche di liquidazione dell’indennizzo di cui alla legge n. 89 del 2001, se il ritardo nel pagamento di quello che dovrebbe già costituire un ristoro per l’irragionevole durata dei procedimenti giurisdizionali dipende dall’articolazione degli uffici del Ministero debitore e delle relative competenze, la stessa Amministrazione intimata dovrebbe provvedere ad adottare tutte le misure organizzative necessarie e più adeguate ai fini della tempestiva evasione di dette pratiche e dello smaltimento dell’arretrato accumulato, onde rendere effettivo il diritto degli istanti all’ottenimento degli indennizzi in tempi ragionevoli.
Pertanto, tenuto conto del fatto che quello di cui si controverte è il secondo reclamo avverso l’inadempimento dell’Amministrazione debitrice rispetto alla sentenza pronunciata sul ricorso in ottemperanza in epigrafe, il Collegio ritiene di dovere a questo punto disporre la trasmissione degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, per le valutazioni di rispettiva competenza in ordine alla mancata esecuzione degli obblighi nascenti dal giudicato oggetto del presente giudizio di ottemperanza ed ai correlati profili inerenti all’omessa adozione delle misure organizzative cui si è sopra fatto riferimento.
9. Per le stesse ragioni, le spese del presente incidente di esecuzione devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) accoglie il reclamo e, per l’effetto, ordina gli adempimenti indicati in motivazione.
Le spese del presente incidente di esecuzione, poste a carico del Ministero resistente, sono liquidate in € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre agli oneri e agli accessori di legge ed alle eventuali ulteriori spese che dovessero rendersi necessarie, con distrazione in favore dei difensori antistatari avvocati Salvatore Coronas ed Umberto Coronas.
Dispone che la Segreteria trasmetta gli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nonché alla Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.
Dispone che la Segreteria di comunichi la presente sentenza al commissario ad acta già nominato con la sentenza n. 142 del 2023.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO