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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/12/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1994/2025 VG
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. NN D'Onofrio
- Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso
-Giudice -
Dott.ssa MA Rita Guarino
- Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1994/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 01.08.2025 da Parte_1 rappresentata e difesa dall'
,rappresentato e difeso dall' Avv.to De avv.to Ferrucci MAngela, e Controparte_1
NN VA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 26.09.2011 e che dalla Per loro unione sono nati i figli nato il [...], e Per_2, nata il [...]. lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
66
1.- I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale, e vivranno separati nel mutuo rispetto;
2.- La casa coniugale, di cui sono comproprietari i coniugi sita in Mondragone (CE), alla Via Domitiana. N. 25, rimarrà assegnata alla Sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario dei figli, con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti. I coniugi convengono che l'eventuale gestione dell'appartamento collocato al secondo piano dell'abitazione familiare, comporterà una suddivisione di introiti nella misura del 50% tra di loro;
3. Il sig. CP_1 trasferirà il domicilio in altra abitazione;
.Per 4.- Il sig. CP 1 contribuirà al mantenimento dei figli e Per_2, fino alla loro autosufficienza economica, con la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1. Il predetto importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;
5.- In ordine alla definizione, determinazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli minorenni si fa integrale rimando al protocollo d'intesa del Tribunale di Santa MA Capua Vetere del 28.03.2024 intervenuto fra la Presidenza del Tribunale ed Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per regolamentare le spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c..; nello specifico le spese straordinarie per i minori così come definite dal predetto protocollo (sia quelle extra mantenimento che non richiedono il preventivo accordo dei genitori sia quelle che necessitano del previo accordo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la relativa regolamentazione prevista;
6.-I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso pur mantenendo la loro residenza insieme alla madre. Le decisioni di maggior interesse per gli stessi saranno assunte di comune accordo tra i genitori Per anche tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Per_2 e Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze. Il padre incontrerà i figli secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì), dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (dopo cena); un fine settimana a settimane alterne, con prelievo il venerdì alle h
18,00 presso la casa materna e riaccompagnamento la domenica alle ore 20,00. Si precisa che il su esteso diritto di visita con riferimento al pernottamento nel week-end a settimane alterne sarà applicato non appena il sig. CP_1 avrà reperito un'abitazione dove poter condurre i figli.
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, o dal 31.12 al 6.1;
- durante il periodo pasquale, ad anni alterni, dal giovedì Santo al lunedì in Albis;
- durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Il predetto periodo sarà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- i minori trascorreranno con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno dello stesso, nonché la festa del papà e lo stesso avverrà per le festività riguardanti la madre. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso possibilmente in compresenza tra i genitori, o in alternativa, i minori trascorreranno ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. (si allega in uno al presente ricorso - piano genitoriale)
7.- I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
Per
8.-Le parti convengono che la sig.ra Pt_1 avrà la gestione piena della pensione percepita mensilmente dal figlio mentre l'Assegno Unico per i figli sarà percepito al 50% tra i genitori come per legge;
9.- Il sig. CP_1, a titolo di ulteriore contribuzione ai bisogni della famiglia, si farà carico del pagamento dell'intero rateo di mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 318,00 mensili;
10. Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto;
-
11.- I suddetti accordi entreranno in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione della presente scrittura da parte dei ricorrenti." rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
,nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...]erta Controparte_1
il 22.02.1979;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 176, parte II,
Serie A, sez. W, anno 2011;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa MA C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. NN D'Onofrio Dott.ssa MA Rita Guarino
PBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott. NN D'Onofrio
- Presidente -
Dott.ssa Giovanna Caso
-Giudice -
Dott.ssa MA Rita Guarino
- Giudice relatore -
nel procedimento r.g. n. 1994/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09.12.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
letto il ricorso depositato in data 01.08.2025 da Parte_1 rappresentata e difesa dall'
,rappresentato e difeso dall' Avv.to De avv.to Ferrucci MAngela, e Controparte_1
NN VA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Napoli in data 26.09.2011 e che dalla Per loro unione sono nati i figli nato il [...], e Per_2, nata il [...]. lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso e da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
66
1.- I coniugi espressamente consentono alla loro separazione personale, e vivranno separati nel mutuo rispetto;
2.- La casa coniugale, di cui sono comproprietari i coniugi sita in Mondragone (CE), alla Via Domitiana. N. 25, rimarrà assegnata alla Sig.ra Parte_1 quale genitore collocatario dei figli, con tutti i mobili ed arredi ivi esistenti. I coniugi convengono che l'eventuale gestione dell'appartamento collocato al secondo piano dell'abitazione familiare, comporterà una suddivisione di introiti nella misura del 50% tra di loro;
3. Il sig. CP_1 trasferirà il domicilio in altra abitazione;
.Per 4.- Il sig. CP 1 contribuirà al mantenimento dei figli e Per_2, fino alla loro autosufficienza economica, con la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00) da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra Pt_1. Il predetto importo sarà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT;
5.- In ordine alla definizione, determinazione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie per i figli minorenni si fa integrale rimando al protocollo d'intesa del Tribunale di Santa MA Capua Vetere del 28.03.2024 intervenuto fra la Presidenza del Tribunale ed Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per regolamentare le spese per i figli in materia di separazione, divorzi e procedimenti ex art. 316 c.c..; nello specifico le spese straordinarie per i minori così come definite dal predetto protocollo (sia quelle extra mantenimento che non richiedono il preventivo accordo dei genitori sia quelle che necessitano del previo accordo) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo la relativa regolamentazione prevista;
6.-I figli minori saranno affidati ad entrambi i genitori con la modalità dell'affidamento condiviso pur mantenendo la loro residenza insieme alla madre. Le decisioni di maggior interesse per gli stessi saranno assunte di comune accordo tra i genitori Per anche tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Per_2 e Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente nei tempi di rispettiva custodia, senza interferenze. Il padre incontrerà i figli secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana (martedì e giovedì), dalle ore 17,00 alle ore 21,00 (dopo cena); un fine settimana a settimane alterne, con prelievo il venerdì alle h
18,00 presso la casa materna e riaccompagnamento la domenica alle ore 20,00. Si precisa che il su esteso diritto di visita con riferimento al pernottamento nel week-end a settimane alterne sarà applicato non appena il sig. CP_1 avrà reperito un'abitazione dove poter condurre i figli.
- durante il periodo natalizio, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, o dal 31.12 al 6.1;
- durante il periodo pasquale, ad anni alterni, dal giovedì Santo al lunedì in Albis;
- durante il periodo estivo, due settimane, anche non consecutive, nel mese di agosto. Il predetto periodo sarà concordato tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
- i minori trascorreranno con il padre il giorno dell'onomastico e del compleanno dello stesso, nonché la festa del papà e lo stesso avverrà per le festività riguardanti la madre. Il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso possibilmente in compresenza tra i genitori, o in alternativa, i minori trascorreranno ad anni alterni, il pranzo con un genitore e la cena con l'altro. (si allega in uno al presente ricorso - piano genitoriale)
7.- I coniugi provvederanno autonomamente al proprio sostentamento;
Per
8.-Le parti convengono che la sig.ra Pt_1 avrà la gestione piena della pensione percepita mensilmente dal figlio mentre l'Assegno Unico per i figli sarà percepito al 50% tra i genitori come per legge;
9.- Il sig. CP_1, a titolo di ulteriore contribuzione ai bisogni della famiglia, si farà carico del pagamento dell'intero rateo di mutuo gravante sulla casa familiare pari ad € 318,00 mensili;
10. Le parti si rilasciano reciproco consenso al rilascio del passaporto;
-
11.- I suddetti accordi entreranno in vigore immediatamente dopo la sottoscrizione della presente scrittura da parte dei ricorrenti." rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge e che gli accordi sono conformi agli interessi dei figli minori;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi,
,nato a [...] il [...], e Parte_1 nata a [...]erta Controparte_1
il 22.02.1979;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 176, parte II,
Serie A, sez. W, anno 2011;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Manda alla cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato
Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa MA C.V. nella camera di consiglio del 09/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. NN D'Onofrio Dott.ssa MA Rita Guarino