Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 1553
CASS
Sentenza 23 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Simulazione dell'atto di vendita del 1967

    La Corte d'Appello ha confermato la simulazione accertata dal Tribunale.

  • Accolto
    Lesione della quota di riserva

    La Corte d'Appello ha accertato che solo OR ha subito una lesione di legittima.

  • Accolto
    Reintegrazione della legittima lesa

    La Corte d'Appello ha determinato l'entità monetaria della lesione e ha stabilito la riduzione dei lasciti testamentari e delle donazioni.

  • Accolto
    Contributo proporzionale dei donatari

    La Corte d'Appello ha determinato il quantum dovuto dai donatari in base al diverso valore di quanto ricevuto.

  • Accolto
    Errore nella determinazione della superficie del terreno donato

    La Corte d'Appello ha accertato l'errore in cui era incorso il Tribunale nella determinazione della superficie.

  • Rigettato
    Lesione di legittima subita da EP

    La Corte d'Appello ha accertato che solo OR aveva subito lesione di legittima.

  • Rigettato
    Simulazione dell'atto di vendita del 1967

    La Corte d'Appello ha confermato la simulazione accertata dal Tribunale.

  • Rigettato
    Omessa richiesta sulle modalità di collazione

    La Corte d'Appello ha ritenuto che non fosse necessaria la richiesta sulle modalità di collazione in quanto era stata chiesta la riduzione della donazione, non la collazione.

  • Rigettato
    Inammissibilità della domanda di simulazione senza domanda di riduzione

    La Corte ha ritenuto che la proposizione della domanda di riduzione fosse implicita nelle deduzioni di parte e che il legittimario fosse ammesso a provare la simulazione come terzo.

  • Rigettato
    Erronea valutazione dei beni ereditari

    La Corte d'Appello ha definito la lite sulla base dei valori suggeriti dal consulente tecnico nominato nel grado, il quale aveva corretto alcune delle valutazioni proposte in primo grado.

  • Rigettato
    Modalità di imputazione del valore delle donazioni

    La Corte ha ritenuto che nella specie fosse stata chiesta la riduzione della donazione, non la collazione, escludendo la facoltà di imputazione invocata.

  • Accolto
    Omessa pronuncia sulla domanda di conferimento in collazione del prezzo di vendita di terreni

    La Corte ha ritenuto che l'omissione di pronuncia su un profilo decisivo della causa, quale la modifica della massa ereditaria, comportasse la cassazione della sentenza con rinvio.

  • Altro
    Soccombenza di AN e EP

    Il motivo relativo alla pronuncia accessoria sulle spese è assorbito dall'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e incidentale.

  • Rigettato
    Mancata risposta ai rilievi del consulente di parte

    I motivi relativi alla CTU sono assorbiti per effetto dell'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e incidentale.

  • Rigettato
    Contrasto tra dispositivo e motivazione sulla riduzione

    I motivi relativi al contrasto tra dispositivo e motivazione sono assorbiti per effetto dell'accoglimento del sesto motivo del ricorso principale e incidentale.

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Commentari2

  • 1Foglio di giurisprudenza.
    Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/

    Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34426 - pubb. 10/03/2026 Donazione: facoltà del discendente donatario nella collazione di imputazione del valore Cassazione civile, sez. II, 23 Gennaio 2026, n. 1553. Pres. Carrato. Est. Tedesco. Donazione - Imputazione del valore - Facoltà solo del discendente donatario nella collazione - Applicabilità al donatario soccombente all'esito dell'azione di riduzione - Esclusione - Fondamento In tema di donazione, l'imputazione del valore è facoltà prevista per il solo discendente donatario nella collazione e non per il donatario nei cui riguardi sia stata esperita vittoriosamente l'azione di riduzione, giacché la reintegrazione della quota di riserva deve …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 1553
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1553
Data del deposito : 23 gennaio 2026

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