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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 17/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3874/2020
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3874/2020 promosso da:
c.f. in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall' avv. Cesare Gabriele Parte_1 P.IVA_1
entrambi elettivamente domiciliati in Sora Via Passionisti 7…………………..…………………Attrice
contro in persona del Sindaco p. t., c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Margherita Quadrini con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec
Convenuto Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 6 novembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, la ha esposto che instaurò Parte_1
un giudizio innanzi al Tribunale di Cassino -sez. dist. Sora - recante rg. 877/2009 poi trasferito a
. Nello specifico, l'attrice ha riferito che il giorno 13 novembre 2009 evocò in giudizio il CP_2
riferendo di essere proprietaria di un opificio industriale per la produzione di CP_1
serramenti in alluminio, sito in Sora via Felci n. 14 e lamentò di aver subito, negli anni 2003-2004 un calo di profitti , unitamente ad altri danni, tutti derivanti dalla realizzazione di un'opera pubblica da pagina 1 di 6 parte dell'ente: l'opera fu caratterizzata da ritardi, da errori progettuali e da inidonee modalità di esecuzione. Pertanto, la dedusse di avere diritto al risarcimento dei danni subiti ritenendo Pt_1
responsabile il per violazione del generale principio del neminem laedere e, nello CP_1
specifico, lamentò la omessa attività di esso, idonea ad evitare la chiusura di un tratto di strada,
insieme con l'apertura di un tracciato sterrato e dissestato che compromise l'accesso ai mezzi pesanti,
necessari per lo scarico delle merci e la mancanza di elettricità e la corruzione di impianti idraulici che impedirono il regolare svolgimento dell'attività. Il si costituì in quel giudizio contestando CP_1
le domande avanzate dalla chiedendone il rigetto: in via preliminare, sollevò l'eccezione di Pt_1
prescrizione e, nel merito, contestò l'esistenza dei presupposti giuridici per le richieste risarcitorie avanzate dalla parte attrice, e l'insussistenza dei danni che quest'ultima dichiarò di aver subito. All'esito del procedimento, questo Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del TAR con sentenza n. 604/2014. Tale decisione fu appellata avanti la Corte d'Appello di Roma, che, con sentenza n.
4812/2020, riformò la pronuncia, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e rimise le parti avanti a questo Tribunale.
L'attrice ha riassunto il giudizio,, con il menzionato atto di citazione depositato il 23 novembre 2020, e ha così concluso: “…contrariis reiectis, accogliersi la domanda proposta dalla per le Parte_1
motivazioni espresse negli atti costitutivi del primo e secondo grado di giudizio e previo accertamento
e declaratoria che i comportamenti tenuti dal Comune di Sora a danno della società Parte_1
descritti in atti, hanno violato, sotto diversi profili, il precetto di cui all'art.2043 cc ed hanno prodotto
per la attrice i danni descritti e quantificati in: €.91.552,00 per minore profitto;
€.353.470,00 per
deterioramento della posizione di mercato;
€.114.940,00 per giornate lavorative retribuite ma non
potute lavorare per causa di forza maggiore legata ai menzionati lavori;
€.54.749,92 per danni
materiali e ripristino opere;
€.26.230,83 per maggior spesa complessiva relativa all'utilizzo di forza
motrice nel periodo 2003- 2009, per la somma complessiva, quindi, di €.640.942,75 o per quella
maggiore o minore che risulta dall'istruttoria, per l'effetto condannare il convenuto al CP_1
pagina 2 di 6 risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati alla attrice quantificati come innanzi ovvero
nella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione
dal maturarsi del diritto. Con vittoria di spese del giudizio. Salvis juribus.”.
Si è costituito il che ha così concluso: “… richiamata la difesa svolta nei precedenti CP_1
gradi di giudizio e l'intera documentazione allegata, il così come sopra CP_1
rappresentato e difeso, riservata ogni altra deduzione, precisazione, chiede che Codesto Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, rigetti la domanda proposta dalla soc. Con vittoria di spese, Parte_1
diritti ed onorari di causa”.
Instauratosi il contraddittorio è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio n. RG. 468/2015
dall'Ufficio della Corte di Appello di Roma e il Giudice ha disposto la CTU nominando il dott.
[...]
: dopo il deposito della CTU, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione. Persona_1
All'udienza virtuale del 6 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal nella fattispecie, dalla CP_1
disamina degli atti emerge una nota recante la data del 26.10.2025 (non disconosciuta né contestata dal dalla quale si desume che le vicende dei fatti di causa tra l'ente e l'attrice non si erano CP_1
ancora concluse (all I produzione attorea, 8 maggio 2021) e, pertanto, il termine quinquennale dalla quale doveva decorrere la prescrizione dovrebbe conteggiarsi almeno dal periodo successivo alla predetta data del 26.10.2005, impregiudicato il merito della questione.
Nel merito, l'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2043 cc che postula la prova, oltre che del danno ingiusto, del nesso causale con una condotta commissiva od omissiva della Pubblica
Amministrazione che sia quanto meno colposa e, quindi, concretatasi nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione e sia posta a sostegno del nesso eziologico tra le perdite subite e il danno causato dalla condotta del Al riguardo la fonda la prova del CP_1 Pt_1
nesso di causalità sull'accoglimento dei ricorsi proposti alla Commissione Tributaria Provinciale di pagina 3 di 6 avverso gli avvisi di accertamento IRAP ed IVA per gli anni 2004 e 2005, il cui esito, per la Per_2
parte attrice, costituisce un precedente rilevante ai fini della prova della fondatezza delle sue domande in questo giudizio. Tuttavia, dalla lettura delle sentenze emesse dalla Commissione, depositate dalla come ha rilevato anche il Ctu, nulla si desume sui motivi di accoglimento dei ricorsi: in Pt_1
altri termini non è specificato se l'accoglimento dell'opposizione è derivato dal fatto che la Pt_1
ha subito un calo di fatturato derivante dall'esecuzione del cavalcavia da parte del La prova CP_1
certa del nesso di causalità tra i danni patiti e la realizzazione dell'opera pubblica non è stata fornita neanche dalla consulenza: infatti, la stessa attrice è contradditoria perché nella memoria conclusionale richiama a suo favore la CTU e alla fine invece, dichiara “ … che la CTU deve essere integrata con i
chiarimenti richiesti e reiterati, da ultimo anche nelle note per l'udienza del 6/11/2024, …”: tale affermazione dimostra che neanche la è convinta dell'accertamento pieno delle sue ragioni. Pt_1
Le perplessità indicate sono confermate dallo stesso CTU il quale, da una parte, ha dichiarato ….è
ragionevolmente probabile che la causa della flessione dei ricavi e dei danni lamentati dall'attrice sia
da attribuire in misura prevalente dalla realizzazione della strada da parte del e CP_1
quindi alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento dei materiali e di accesso della clientela allo
stabilimento …”, mentre in un altro punto dell'elaborato egli asserisce che“…non può ragionevolmente
affermare in maniera certa ed inequivocabile che vi è stato un danno causato dal alla CP_1
in quanto ciò presupporrebbe dare per acclarato che la flessione dei ricavi, quindi dei Parte_1
profitti, negli anni 2003 e 2004 sia dipesa dalle cause indicate dalla società attrice nell'atto di
citazione (pag. 19 della perizia)”. Inoltre, il consulente ha riferito che le ragioni della flessione della negli anni successivi al 2002 potrebbero essere attribuite a diversi fattori e tra questi ci Parte_1
sono stati aspetti legati alla strategia di mercato adottata dall'azienda tra il 2000 e il 2002, oltre che la differenza tra le intense campagne pubblicitarie e promozionali condotte negli anni 2000-2002 e quelle realizzate negli anni successivi, potendo tale diversità aver avuto un impatto negativo sulle vendite. Un
altro contributo alle incertezze suesposte, secondo il consulente, è fornito dal bilancio del 2002, in pagina 4 di 6 particolare dalla nota integrativa che non indica elementi utili per spiegare l'aumento significante delle vendite rispetto agli anni precedenti. Il CTU ha anche ritenuto che a quelli esposti si aggiungano altri fattori come un cambiamento nelle preferenze dei consumatori che si sono orientati verso prodotti diversi da quelli offerti dalla l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato geografico di Pt_1
riferimento e le loro campagne promozionali, le modifiche nelle condizioni di vendita, come il passaggio dalla vendita a credito al pagamento immediato. E' condivisibile anche la considerazione dello stesso consulente secondo cui una possibile decisione strategica dell'azienda di diversificare la propria produzione, e orientarla verso un altro segmento di mercato, potrebbe aver influito sulle vendite, così come una diminuzione complessiva della domanda di infissi, e non devono trascurarsi neppure gli effetti dei prezzi elevati praticati nel 2002, che potrebbero aver generato ricavi maggiori inizialmente e che si sono poi ridotti negli anni successivi per attrarre nuovi clienti o stabilizzare la produzione. A fronte di tali incertezze il Ctu ha affidato la soluzione a ciò che sarebbe emerso da questo processo: tuttavia neanche gli esiti dell'istruttoria svolta hanno fornito certezze inequivocabili.
Nel corso del giudizio, la teste della stessa parte attrice, non ha specificato quanti Testimone_1
giorni è durata l'impossibilità di accedere con i mezzi pesanti e, circa l'interruzione dei servizi di telefonia e corrente elettrica, ha riferito che erano frequenti le interruzioni ma non ha specificato se essi siano stato del tutto inutilizzabili. Anche l'altro teste di parte attrice, IM
, ha riferito che l'attività subiva spesso interruzioni derivanti dalla mancanza di energia, ma
[...]
non ha saputo indicare per quanto tempo. Allo stesso modo, fratello dell'attore (così Testimone_3
come si è qualificato), pur dichiarando che i disagi subiti dall'attrice si sono protratti per circa un anno,
ha omesso di indicare le date precise.
Le dichiarazioni così come rese dai testimoni indicati dall'attrice sono confuse e generiche mentre i testi di parte convenuta hanno risposto alle domande loro poste con maggiore coerenza e senza contraddirsi: ha riferito che era possibile accedere al cantiere anche con autoarticolati, Testimone_4
circostanza confermata da il quale ha riferito che il cantiere fu organizzato in modo tale Tes_5
pagina 5 di 6 da permettere l'accesso all'opificio. Tale ultima circostanza è stata riferita anche da Testimone_6
direttore dei lavori, il quale ha dichiarato che fu realizzata una viabilità provvisoria per il periodo di esecuzione dei lavori, con riferimento alle esigenze della e lo stato della viabilità cambiava Pt_1
con l'avanzamento dei lavori.
Dalla istruttoria svolta, in generale, e dalla perizia, in particolare, emergono una rilevante incertezza sull' “an” e un'assenza di prova sul quantum: il Ctu si è riferito spesso alla perizia di parte e ai bilanci depositati dalla stessa attrice e non ha ancorato le sue considerazioni ad alcun appiglio concreto o oggettivo. In altri termini e riassumendo quanto sin qui argomentato, una liquidazione del danno assumerebbe i contorni di una valutazione arbitraria: le lacune probatorie non sono state colmate neanche dalla produzione dei fascicoli di parte, richiesta con l'ordinanza del 4 marzo 2025 e, per quanto riguarda il depositati pure tardivamente. CP_1
Le altre questioni devono essere assorbite.
L'esito del giudizio, concretatosi in una sostanziale insufficienza di prove, e il comportamento processuale del che non ha prodotto tempestivamente il proprio fascicolo di parte, come CP_1
meglio specificato nell'ordinanza del 14 marzo 2025, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 15 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CASSINO
Repubblica Italiana
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice dott. Federico ERAMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. n. 3874/2020 promosso da:
c.f. in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso dall' avv. Cesare Gabriele Parte_1 P.IVA_1
entrambi elettivamente domiciliati in Sora Via Passionisti 7…………………..…………………Attrice
contro in persona del Sindaco p. t., c.f. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 P.IVA_2
Margherita Quadrini con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec
Convenuto Email_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati per l'udienza virtuale del 6 novembre 2024
che qui s'intendono integralmente richiamati e trascritti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, regolarmente notificato, la ha esposto che instaurò Parte_1
un giudizio innanzi al Tribunale di Cassino -sez. dist. Sora - recante rg. 877/2009 poi trasferito a
. Nello specifico, l'attrice ha riferito che il giorno 13 novembre 2009 evocò in giudizio il CP_2
riferendo di essere proprietaria di un opificio industriale per la produzione di CP_1
serramenti in alluminio, sito in Sora via Felci n. 14 e lamentò di aver subito, negli anni 2003-2004 un calo di profitti , unitamente ad altri danni, tutti derivanti dalla realizzazione di un'opera pubblica da pagina 1 di 6 parte dell'ente: l'opera fu caratterizzata da ritardi, da errori progettuali e da inidonee modalità di esecuzione. Pertanto, la dedusse di avere diritto al risarcimento dei danni subiti ritenendo Pt_1
responsabile il per violazione del generale principio del neminem laedere e, nello CP_1
specifico, lamentò la omessa attività di esso, idonea ad evitare la chiusura di un tratto di strada,
insieme con l'apertura di un tracciato sterrato e dissestato che compromise l'accesso ai mezzi pesanti,
necessari per lo scarico delle merci e la mancanza di elettricità e la corruzione di impianti idraulici che impedirono il regolare svolgimento dell'attività. Il si costituì in quel giudizio contestando CP_1
le domande avanzate dalla chiedendone il rigetto: in via preliminare, sollevò l'eccezione di Pt_1
prescrizione e, nel merito, contestò l'esistenza dei presupposti giuridici per le richieste risarcitorie avanzate dalla parte attrice, e l'insussistenza dei danni che quest'ultima dichiarò di aver subito. All'esito del procedimento, questo Tribunale dichiarò il difetto di giurisdizione in favore del TAR con sentenza n. 604/2014. Tale decisione fu appellata avanti la Corte d'Appello di Roma, che, con sentenza n.
4812/2020, riformò la pronuncia, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario e rimise le parti avanti a questo Tribunale.
L'attrice ha riassunto il giudizio,, con il menzionato atto di citazione depositato il 23 novembre 2020, e ha così concluso: “…contrariis reiectis, accogliersi la domanda proposta dalla per le Parte_1
motivazioni espresse negli atti costitutivi del primo e secondo grado di giudizio e previo accertamento
e declaratoria che i comportamenti tenuti dal Comune di Sora a danno della società Parte_1
descritti in atti, hanno violato, sotto diversi profili, il precetto di cui all'art.2043 cc ed hanno prodotto
per la attrice i danni descritti e quantificati in: €.91.552,00 per minore profitto;
€.353.470,00 per
deterioramento della posizione di mercato;
€.114.940,00 per giornate lavorative retribuite ma non
potute lavorare per causa di forza maggiore legata ai menzionati lavori;
€.54.749,92 per danni
materiali e ripristino opere;
€.26.230,83 per maggior spesa complessiva relativa all'utilizzo di forza
motrice nel periodo 2003- 2009, per la somma complessiva, quindi, di €.640.942,75 o per quella
maggiore o minore che risulta dall'istruttoria, per l'effetto condannare il convenuto al CP_1
pagina 2 di 6 risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, causati alla attrice quantificati come innanzi ovvero
nella diversa somma ritenuta di giustizia all'esito della istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione
dal maturarsi del diritto. Con vittoria di spese del giudizio. Salvis juribus.”.
Si è costituito il che ha così concluso: “… richiamata la difesa svolta nei precedenti CP_1
gradi di giudizio e l'intera documentazione allegata, il così come sopra CP_1
rappresentato e difeso, riservata ogni altra deduzione, precisazione, chiede che Codesto Ill.mo
Tribunale, contrariis reiectis, rigetti la domanda proposta dalla soc. Con vittoria di spese, Parte_1
diritti ed onorari di causa”.
Instauratosi il contraddittorio è stata disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio n. RG. 468/2015
dall'Ufficio della Corte di Appello di Roma e il Giudice ha disposto la CTU nominando il dott.
[...]
: dopo il deposito della CTU, il Giudice ha ritenuto la causa matura per la decisione. Persona_1
All'udienza virtuale del 6 novembre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni.
Per questo Giudice le domande di parte attrice meritano il rigetto.
Preliminarmente non è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal nella fattispecie, dalla CP_1
disamina degli atti emerge una nota recante la data del 26.10.2025 (non disconosciuta né contestata dal dalla quale si desume che le vicende dei fatti di causa tra l'ente e l'attrice non si erano CP_1
ancora concluse (all I produzione attorea, 8 maggio 2021) e, pertanto, il termine quinquennale dalla quale doveva decorrere la prescrizione dovrebbe conteggiarsi almeno dal periodo successivo alla predetta data del 26.10.2005, impregiudicato il merito della questione.
Nel merito, l'attrice ha invocato l'applicazione dell'art. 2043 cc che postula la prova, oltre che del danno ingiusto, del nesso causale con una condotta commissiva od omissiva della Pubblica
Amministrazione che sia quanto meno colposa e, quindi, concretatasi nella violazione delle regole di imparzialità, correttezza e di buona amministrazione e sia posta a sostegno del nesso eziologico tra le perdite subite e il danno causato dalla condotta del Al riguardo la fonda la prova del CP_1 Pt_1
nesso di causalità sull'accoglimento dei ricorsi proposti alla Commissione Tributaria Provinciale di pagina 3 di 6 avverso gli avvisi di accertamento IRAP ed IVA per gli anni 2004 e 2005, il cui esito, per la Per_2
parte attrice, costituisce un precedente rilevante ai fini della prova della fondatezza delle sue domande in questo giudizio. Tuttavia, dalla lettura delle sentenze emesse dalla Commissione, depositate dalla come ha rilevato anche il Ctu, nulla si desume sui motivi di accoglimento dei ricorsi: in Pt_1
altri termini non è specificato se l'accoglimento dell'opposizione è derivato dal fatto che la Pt_1
ha subito un calo di fatturato derivante dall'esecuzione del cavalcavia da parte del La prova CP_1
certa del nesso di causalità tra i danni patiti e la realizzazione dell'opera pubblica non è stata fornita neanche dalla consulenza: infatti, la stessa attrice è contradditoria perché nella memoria conclusionale richiama a suo favore la CTU e alla fine invece, dichiara “ … che la CTU deve essere integrata con i
chiarimenti richiesti e reiterati, da ultimo anche nelle note per l'udienza del 6/11/2024, …”: tale affermazione dimostra che neanche la è convinta dell'accertamento pieno delle sue ragioni. Pt_1
Le perplessità indicate sono confermate dallo stesso CTU il quale, da una parte, ha dichiarato ….è
ragionevolmente probabile che la causa della flessione dei ricavi e dei danni lamentati dall'attrice sia
da attribuire in misura prevalente dalla realizzazione della strada da parte del e CP_1
quindi alle conseguenti difficoltà di approvvigionamento dei materiali e di accesso della clientela allo
stabilimento …”, mentre in un altro punto dell'elaborato egli asserisce che“…non può ragionevolmente
affermare in maniera certa ed inequivocabile che vi è stato un danno causato dal alla CP_1
in quanto ciò presupporrebbe dare per acclarato che la flessione dei ricavi, quindi dei Parte_1
profitti, negli anni 2003 e 2004 sia dipesa dalle cause indicate dalla società attrice nell'atto di
citazione (pag. 19 della perizia)”. Inoltre, il consulente ha riferito che le ragioni della flessione della negli anni successivi al 2002 potrebbero essere attribuite a diversi fattori e tra questi ci Parte_1
sono stati aspetti legati alla strategia di mercato adottata dall'azienda tra il 2000 e il 2002, oltre che la differenza tra le intense campagne pubblicitarie e promozionali condotte negli anni 2000-2002 e quelle realizzate negli anni successivi, potendo tale diversità aver avuto un impatto negativo sulle vendite. Un
altro contributo alle incertezze suesposte, secondo il consulente, è fornito dal bilancio del 2002, in pagina 4 di 6 particolare dalla nota integrativa che non indica elementi utili per spiegare l'aumento significante delle vendite rispetto agli anni precedenti. Il CTU ha anche ritenuto che a quelli esposti si aggiungano altri fattori come un cambiamento nelle preferenze dei consumatori che si sono orientati verso prodotti diversi da quelli offerti dalla l'ingresso di nuovi concorrenti nel mercato geografico di Pt_1
riferimento e le loro campagne promozionali, le modifiche nelle condizioni di vendita, come il passaggio dalla vendita a credito al pagamento immediato. E' condivisibile anche la considerazione dello stesso consulente secondo cui una possibile decisione strategica dell'azienda di diversificare la propria produzione, e orientarla verso un altro segmento di mercato, potrebbe aver influito sulle vendite, così come una diminuzione complessiva della domanda di infissi, e non devono trascurarsi neppure gli effetti dei prezzi elevati praticati nel 2002, che potrebbero aver generato ricavi maggiori inizialmente e che si sono poi ridotti negli anni successivi per attrarre nuovi clienti o stabilizzare la produzione. A fronte di tali incertezze il Ctu ha affidato la soluzione a ciò che sarebbe emerso da questo processo: tuttavia neanche gli esiti dell'istruttoria svolta hanno fornito certezze inequivocabili.
Nel corso del giudizio, la teste della stessa parte attrice, non ha specificato quanti Testimone_1
giorni è durata l'impossibilità di accedere con i mezzi pesanti e, circa l'interruzione dei servizi di telefonia e corrente elettrica, ha riferito che erano frequenti le interruzioni ma non ha specificato se essi siano stato del tutto inutilizzabili. Anche l'altro teste di parte attrice, IM
, ha riferito che l'attività subiva spesso interruzioni derivanti dalla mancanza di energia, ma
[...]
non ha saputo indicare per quanto tempo. Allo stesso modo, fratello dell'attore (così Testimone_3
come si è qualificato), pur dichiarando che i disagi subiti dall'attrice si sono protratti per circa un anno,
ha omesso di indicare le date precise.
Le dichiarazioni così come rese dai testimoni indicati dall'attrice sono confuse e generiche mentre i testi di parte convenuta hanno risposto alle domande loro poste con maggiore coerenza e senza contraddirsi: ha riferito che era possibile accedere al cantiere anche con autoarticolati, Testimone_4
circostanza confermata da il quale ha riferito che il cantiere fu organizzato in modo tale Tes_5
pagina 5 di 6 da permettere l'accesso all'opificio. Tale ultima circostanza è stata riferita anche da Testimone_6
direttore dei lavori, il quale ha dichiarato che fu realizzata una viabilità provvisoria per il periodo di esecuzione dei lavori, con riferimento alle esigenze della e lo stato della viabilità cambiava Pt_1
con l'avanzamento dei lavori.
Dalla istruttoria svolta, in generale, e dalla perizia, in particolare, emergono una rilevante incertezza sull' “an” e un'assenza di prova sul quantum: il Ctu si è riferito spesso alla perizia di parte e ai bilanci depositati dalla stessa attrice e non ha ancorato le sue considerazioni ad alcun appiglio concreto o oggettivo. In altri termini e riassumendo quanto sin qui argomentato, una liquidazione del danno assumerebbe i contorni di una valutazione arbitraria: le lacune probatorie non sono state colmate neanche dalla produzione dei fascicoli di parte, richiesta con l'ordinanza del 4 marzo 2025 e, per quanto riguarda il depositati pure tardivamente. CP_1
Le altre questioni devono essere assorbite.
L'esito del giudizio, concretatosi in una sostanziale insufficienza di prove, e il comportamento processuale del che non ha prodotto tempestivamente il proprio fascicolo di parte, come CP_1
meglio specificato nell'ordinanza del 14 marzo 2025, giustificano l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M
-definitivamente pronunciando;
RIGETTA
le domande proposte da Parte_1
Dichiara la compensazione delle spese.
Cassino, 15 marzo 2025
Il Giudice Unico
Dott. Federico Eramo
pagina 6 di 6