TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1245/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Vincenzina Salvatore che si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
rilevata la ritualità della notificazione degli atti introduttivi al resistente che non CP_1 si è costituito (notifica del 21/10/2025): dichiara la contumacia del e si ritira in camera di Controparte_2 consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1245/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. indicato: rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, C.F._2 dall'avv. Vincenzina Salvatore, unitamente alla quale si domiciliano all'indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3 [...]
- in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7/04/2025 le parti ricorrenti in epigrafe indicate, adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita
l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad Parte_1 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Contr tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
il diritto di ad usufruire della “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_1
Contr 2022/2023 e per 2021/2022, condannarsi il al Parte_2 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €1.000,00 per la docente e di €500,00 per la docente o nella Pt_1 Pt_2 diversa somma risultante dovuta.”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere una docente di ruolo con sede di Parte_1 servizio presso la scuola infanzia e di aver prestato servizio Persona_1
d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
e, segnatamente: per l'a.s. 2021/2022, con contratto fino al Controparte_2 termine delle attività didattiche (dal 7.10.2021 fino al 30.06.2022) presso la Scuola Infanzia
-I.c. G. EN - IU di San NI (AVAA85100V) e per l'a.s. 2022/2023, con contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 20.09.2022 fino al 30.06.2023) presso la Scuola Infanzia - I.c. GI di IS – NA ( ). C.F._3
deduceva di essere una docente di ruolo con attuale sede di servizio Parte_2 presso la scuola primo grado “A- Bergamino” – PR ER (AVMM857013) e di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del per l'a.s. 2021/2022, con contratto fino al termine Controparte_2 delle attività didattiche (dal 1.10.2021 fino al 31.08.2022) presso la Scuola Primo Grado –
Viale Camillo Sabatini, 111- Roma ( ). C.F._4
Fornivano documentazione adeguata dimostrando di essere inseriti nel sistema scolastico.
Lamentavano il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnanti “precarie”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnavano la conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte resistente, sebbene regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, stante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica
[...] del 21/10/2025).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che: Pt_1
ha prestato servizio come docente supplente alle dipendenze del
[...] [...]
con contratti fino al termine delle attività didattiche per gli aa.ss. 2021/2022 Controparte_2
e 2022/2023; ha prestato servizio come docente supplente alle Parte_2 dipendenze del con contratti fino al termine delle attività Controparte_2 didattiche per l'a.s. 2021/2022.
è attualmente inserita nel sistema scolastico avendo sottoscritto contratto Parte_1
a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica in data 1.09.2023; anche
è attualmente inserito nel sistema scolastico avendo sottoscritto Parte_2 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica in data 1.09.2023 ed economica in data 1.09.2024.
Hanno diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1 Parte_2 all'anno scolastico 2021/2022.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore delle parti ricorrenti della carta CP_4 docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in relazione a e per Parte_1
l'anno scolastico 2021/2022 in relazione a , con conseguente emissione Parte_2 in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, va innanzitutto esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dai ricorrenti, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato. La
Suprema Corte ha affermato che “L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022, ord. n. 37692/2022). Orbene, il collegamento agli atti non è stato di utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
Ciò premesso, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un mezzo. La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1245/2025 R.G Lavoro, proposto da e , con ricorso depositato e ritualmente Parte_1 Parte_2 notificato nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_2 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2 2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di e Parte_1 [...]
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Parte_2 docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023 in relazione a e per l'anno scolastico 2021/2022 in relazione a Parte_1
; Parte_2
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditare la somma di CP_1
€#1.000# (euromille/00) in favore di ed €#500# (eurocinquecento/00) in Parte_1 favore di;
Parte_2
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in € 854,00 (eurottocentocinquantaquattro/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre € 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 2/12/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1245/2025
Verbale di udienza del 02/12/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Vincenzina Salvatore che si riporta al ricorso e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra;
rilevata la ritualità della notificazione degli atti introduttivi al resistente che non CP_1 si è costituito (notifica del 21/10/2025): dichiara la contumacia del e si ritira in camera di Controparte_2 consiglio per la deliberazione della decisione autorizzando il procuratore presente a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 02/12/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione del
2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 1245/2025 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. indicato: rappresentate e difese, in virtù di procura in atti, C.F._2 dall'avv. Vincenzina Salvatore, unitamente alla quale si domiciliano all'indirizzo Pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_3 [...]
- in persona del l.r.p.t. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7/04/2025 le parti ricorrenti in epigrafe indicate, adivano il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n.
107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.p.c.m. del 28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita
l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto di ad Parte_1 usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a Contr tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM
28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €1.000,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente;
il diritto di ad usufruire della “Carta Parte_2 elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022 o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e Contr conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi €500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE, e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per per gli anni scolastici 2021/2022, Parte_1
Contr 2022/2023 e per 2021/2022, condannarsi il al Parte_2 risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di €1.000,00 per la docente e di €500,00 per la docente o nella Pt_1 Pt_2 diversa somma risultante dovuta.”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere una docente di ruolo con sede di Parte_1 servizio presso la scuola infanzia e di aver prestato servizio Persona_1
d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
e, segnatamente: per l'a.s. 2021/2022, con contratto fino al Controparte_2 termine delle attività didattiche (dal 7.10.2021 fino al 30.06.2022) presso la Scuola Infanzia
-I.c. G. EN - IU di San NI (AVAA85100V) e per l'a.s. 2022/2023, con contratto fino al termine delle attività didattiche (dal 20.09.2022 fino al 30.06.2023) presso la Scuola Infanzia - I.c. GI di IS – NA ( ). C.F._3
deduceva di essere una docente di ruolo con attuale sede di servizio Parte_2 presso la scuola primo grado “A- Bergamino” – PR ER (AVMM857013) e di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del per l'a.s. 2021/2022, con contratto fino al termine Controparte_2 delle attività didattiche (dal 1.10.2021 fino al 31.08.2022) presso la Scuola Primo Grado –
Viale Camillo Sabatini, 111- Roma ( ). C.F._4
Fornivano documentazione adeguata dimostrando di essere inseriti nel sistema scolastico.
Lamentavano il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.09.2015
(cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnanti “precarie”.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3, 35 e
97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva 1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnavano la conclusioni come sopra riportate.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, la parte resistente, sebbene regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del Controparte_2
, stante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza (notifica
[...] del 21/10/2025).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato “Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n.
107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre 2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui
è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n. 1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato che: Pt_1
ha prestato servizio come docente supplente alle dipendenze del
[...] [...]
con contratti fino al termine delle attività didattiche per gli aa.ss. 2021/2022 Controparte_2
e 2022/2023; ha prestato servizio come docente supplente alle Parte_2 dipendenze del con contratti fino al termine delle attività Controparte_2 didattiche per l'a.s. 2021/2022.
è attualmente inserita nel sistema scolastico avendo sottoscritto contratto Parte_1
a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica in data 1.09.2023; anche
è attualmente inserito nel sistema scolastico avendo sottoscritto Parte_2 contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica in data 1.09.2023 ed economica in data 1.09.2024.
Hanno diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1 Parte_2 all'anno scolastico 2021/2022.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto delle ricorrenti all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del ll'assegnazione in favore delle parti ricorrenti della carta CP_4 docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 in relazione a e per Parte_1
l'anno scolastico 2021/2022 in relazione a , con conseguente emissione Parte_2 in loro favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, va innanzitutto esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dai ricorrenti, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato. La
Suprema Corte ha affermato che “L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022, ord. n. 37692/2022). Orbene, il collegamento agli atti non è stato di utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
Ciò premesso, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, la natura e la qualità delle parti, le peculiarità della fattispecie controversa e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina applicabile, che ha determinato plurimi rinvii pregiudiziali, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un mezzo. La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, come mod. dal D.M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 1245/2025 R.G Lavoro, proposto da e , con ricorso depositato e ritualmente Parte_1 Parte_2 notificato nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_2 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia del;
Controparte_2 2) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di e Parte_1 [...]
all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del Parte_2 docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n.107/2015 per gli anni scolastici 2021/2022
e 2022/2023 in relazione a e per l'anno scolastico 2021/2022 in relazione a Parte_1
; Parte_2
2) Condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditare la somma di CP_1
€#1.000# (euromille/00) in favore di ed €#500# (eurocinquecento/00) in Parte_1 favore di;
Parte_2
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_2 in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, del residuo che liquida in € 854,00 (eurottocentocinquantaquattro/00) per compenso, oltre 15% per spese forfetarie IVA, CPA ed oltre € 49,00 (euroquarantanove/00) per C.U., con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 2/12/2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)