Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/03/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 5312/2020
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 5312/2020 promosso da
, C.F. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. ROMANO LORENZO, C.F. ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo p.e.c. Email_1
opponente contro
, C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVV. LAUDANI DANIELE, C.F.
, e dall'AVV. D'URSO LUISA, C.F. , nonché C.F._2 C.F._3
dall'AVV. MUSCARA' SALVATORE. C.F. , dall'AVV. PETTINATO C.F._4
DEBORA MARIA, C.F. , e dall'AVV. MUSCARA' CLAUDIA, C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata in VIA G. LEOPARDI n. 63, CATANIA, C.F._6
nonché presso gli indirizzi p.e.c. dei difensori;
opposta avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – gestione integrata dei rifiuti – cessazione della materia del contendere.
All'odierna udienza del 24.03.2025 le parti discutono la causa come da verbale che precede, ed il
Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la presente sentenza, pubblicata mediante deposito telematico.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal
[...]
nei confronti del decreto ingiuntivo n. 781/2020 emesso dal Tribunale di Catania, con il Parte_1
quale l'ente è stato condannato a corrisponde a euro 557.018,26, interessi e Controparte_1
spese, in virtù di crediti oggetto di fatture emesse negli anni 2013-2025 per costi di gestione, nonchè
Il ha proposto opposizione eccependo, innanzitutto, il difetto di Parte_1
giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, l'insussistenza del credito azionato, per violazione degli artt. 107 e 191 t.u.e.l. e, comunque, in virtù delle contestazioni mosse agli importi ingiunti (per costi di gestione e costi di accertamento e riscossione); il ha altresì contestato il vizio di Pt_1
ultrapetizione del decreto ingiuntivo in ragione dell'emissione di condanna al pagamento di interessi non richiesti e, in via subordinata, ha chiesto accertarsi l'estinzione del debito per compensazione, risultando debitrice del per la somma di euro Controparte_1 Parte_1
24.772.831,00. L'ente opposto ha infine spiegato domanda riconvenzionale di condanna di
[...]
al pagamento delle somme indicate nel bilancio della società opposta come debito Controparte_1
immediatamente esigibile a favore del medesimo, per l'importo di euro 24.215.812,74. Pt_1
Le conclusioni di parte opponente sono state formulate nell'atto di citazione nei seguenti termini:
“in via pregiudiziale:
- dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
in via subordinata, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito ingiunto e comunque il difetto di legittimazione passiva del per violazione dell'art. 191 del d.lgs. 267 del 2000 e, per l'effetto, Parte_1
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo, con ogni statuizione del caso;
- in ogni caso, riformare, revocare, annullare o con qualsiasi formula dichiarare nullo e/o comunque inefficace nei confronti del il D.I. n. 781/2020 del 24.2.2020, con il Parte_1
quale, su istanza della , è stato ingiunto al Controparte_1 [...]
di pagare 'la somma di € 557.018,26, gli interessi come determinati in domanda, le spese Parte_1 di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 4.185,00 per onorari, in € 797,00 per esborsi, oltre i.v.a. e c.p.a.';
- in via subordinata, non dovuti gli interessi, perché non richiesti;
- in via gradata: dichiarare estinto il credito di cui alle fatture della Controparte_2
nn. 266/2013, 294/2013, 320/2013, 9/2014, 25/2014, 65/2014 e 7E/2015 per effetto
[...]
della compensazione con il controcredito della;
Controparte_1
- dichiarare pertanto non dovuta dal la somma ingiunta col D.I. opposto, Parte_1
anche con riguardo alle spese legali ivi liquidate;
in via riconvenzionale, nel caso in cui si ritenga sussistere la giurisdizione ordinaria:
- accertare e dichiarare il credito del nei confronti della Pt_1 Parte_1 Controparte_1
in liquidazione della somma di € 24.772.831,00 (ventiquattro milioni settecentosettantaduemila
[...] ottocentotrentuno/00) nel caso di accoglimento dell'eccezione principale;
ovvero di € 24.215.812,74, nel caso di accoglimento dell'eccezione subordinata di compensazione, e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento della relativa somma, oltre interessi anche moratori dalla scadenza al soddisfo, ovvero della minor somma ritenuta di giustizia;
- condannare la società opposta il pagamento della somma di € 24.215.812,74”. si è costituita in giudizio e ha formulato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis:
- ritenere la propria giurisdizione;
- confermare in ogni sua parte l'opposto Decreto ingiuntivo n. 781/2020 del 24/02/2020 reso dal
Tribunale Civile di Catania nel giudizio R.G. n. 1464/2020;
- in via gradata ed ove occorra in via di riconvenzione, nella denegata ipotesi di revoca dell'opposta ingiunzione, dichiarare comunque dovute dal in favore di Parte_1 [...]
, per tutte le ragioni di cui in narrativa ed anche per la dedotta avversa Controparte_1
responsabilità contrattuale od extracontrattuale, che andrà accertata nei termini sopra dettagliati, le somme, al cui pagamento il medesimo andrà condannato in favore della Parte_1
come portate dalle fatture sotto calendate: Controparte_1
- fatt. n. 266/2013: € 44.418,40;
- fatt. n. 294/2013: € 44.418,40;
- fatt. n. 320/2013: € 44.418,40
- fatt. n. 9/2014: € 247.510,20;
- fatt. n. 25/2014: € 123.022,36;
- fatt. n. 65/2014: € 42.490,77
- fatt. n. 7E/2015: € 64.739,73; il tutto per un totale di € 611.018,26, dei quali controparte ha pagato € 18.000,00 per ciascuna delle prime tre fatture di cui al superiore elenco, per un totale corrisposto di € 54.000,00 ed un residuo di €
557.018,26;
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale – o, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi, per come sostiene l'Ente locale opponente, che non esiste alcun rapporto negoziale inter partes, extracontrattuale ex art. 2043 c.c. – del , per le ragioni dettagliate in Parte_1
narrativa ed in particolare con riferimento alla mancata adozione dei piani tariffari per gli anni dal
2004 al 2009;
- accertare e dichiarare che tale mancata adozione delle tariffe ha comportato contenzioso e perdita di gettito tariffario ed ha conseguentemente avuto inferenza causale nella percentuale di riscossione della TIA;
- dichiarare comunque, per tutte le ragioni amplius dettagliate in narrativa, non dovute dalla deducente le somme oggetto della eccezione di compensazione e domanda riconvenzionale ex adverso spiegate, stante che il credito per 'anticipazioni' del diverrà esigibile solo se e per la parte in Pt_1
cui tali anticipazioni, maggiorate delle riscossioni, eguaglieranno prima e sopravanzeranno poi la copertura dei costi;
- a tal fine, accertare e dichiarare il (contro)credito della verso il di Controparte_1 Pt_1
per € 22.796.761,28, pari alla tariffa rifiuti (TIA) comunale non riscossa dai contribuenti Parte_1 ricadenti nel predetto Ente locale, per come risultante al 31.12.2018, e, all'esito, compensare tale importo con quello oggetto delle avverse anticipazioni;
- accertare e dichiarare che le partite di debito credito reciproche, al netto dei servizi a domanda oggetto di causa, portano ad un saldo creditorio della al 31.12.2018 di € Controparte_1
95.487,08, come da certificazione prodotta sub doc. 9 e da documentazione esplicativa prodotta sub doc. 14a e, all'esito, compensare tali voci di credito della con quello oggetto delle Parte_2
avverse anticipazioni.
Spese e compensi, da determinarsi anche ex art. 96 c.p.c., stante il fatto che controparte ha, quanto meno con colpa grave, proposto un'azione manifestamente destituita di fondamento”.
All'odierna udienza le parti hanno formulato le seguenti conclusioni: “I procuratori delle parti danno atto che è intervenuta transazione e, nelle rispettive qualità di procuratori speciali, come da procure depositate in data 21.03.2025, chiedono dichiararsi la cessazione della materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese”.
Avendo le parti dato concordemente atto del venir meno della res litigiosa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e, avendo parte opposta rinunciato alla pretesa azionata in via monitoria, deve revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, secondo quanto richiesto dalle parti.
Quanto alle spese, la concorde richiesta delle parti costituisce presupposto per la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 5312/2020, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 781/2020 emesso dal Tribunale di Catania;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Catania, 24/03/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone