TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1422 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il Controparte_2 C.F._2
30/03/1988,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Giuditta Manfredini
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
1. CONDIZIONI RELATIVE AI CONIUGI
Dichiararsi la separazione personale dei Signori fermo l'obbligo del CP_1 _2
reciproco rispetto e libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio credano.
2. CONDIZIONI RELATIVE ALLA CASA CONIUGALE
Nella casa coniugale sita in BA SS (VI) Via Tovi n. 1, di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà a vivere la signora CP_1
Il signor si è già trasferito a vivere in immobile preso in locazione, sito in _2
Noventa Padovana (PD), Piazzetta Giovannelli n. 14.
3. DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
3.1. I coniugi, in regime di separazione dei beni, dichiarano di voler regolamentare per il futuro il loro assetto economico e patrimoniale.
A tale scopo, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi al momento della separazione personale, la signora i impegna ad acquistare dal CP_1
signor che si obbliga a trasferire, la quota di 1/100 della casa Controparte_2
coniugale sita in BA SS (VI), Via Tovi n. 1 costituita da:
- porzione di fabbricato da cielo a terra, composta di più vani ed accessori, ai piani terra, primo e secondo, tra loro collegati mediante scala interna, ed è così
catastalmente censita: catasto fabbricati Foglio 20 – Sezione di BA IN
(giusta denuncia di variazione per demolizione parziale presentata all'Ufficio del Territorio di Vicenza in data 12 maggio 2020 prot. n. VI0041757 in atti dal 13 maggio 2020 e reg.ta al n.
2 18498.1/2020), Part. 667 sub 5, VIA TOVI n. 1, piano T-1-2, int. A, cat. A/3, cl. 3, vani
7, con sup. cat di mq 248, Rendita Euro 433,82; catasto terreni Foglio 20 – Sezione di
BA IN, part. 667, ente urbano di are 06.00. Sono altresì comprese le comproprietà tutte ai sensi di legge o per destinazione e, segnatamente, quelle relative alla corte comune censita al catasto terreni con il mapp. 413 stesso Comune e Foglio,
così come anche desunto dal titolo di provenienza infra citato;
- terreno agricolo, privo di sovrastanti fabbricati, sito in Comune di BA SS
(VI) avente accesso da via Tovi, della superficie di complessivi mq. catastali 1.545
(millecinquecentoquarantacinque) e così censito: catasto terreni Foglio 20 – Sezione
di BA IN (giusta denuncia di variazione per frazionamento presentata all'Ufficio del Territorio di Vicenza in data 11 maggio 2020 prot. n. VI0041295 in atti dal
11 maggio 2020 e reg.ta al n. 41295.1/2020), Part. 723, seminativo cl. 7, di are 14.35,
RdE 1,85; Part. 721, bosco ceduo cl. 5, di are 01.10, RdE 0,04.
A confini a corpo: particelle 408, 409, 413, 411, 414, 728, 726, 724 e 722 del C.T.,
salvis.
L'atto di trasferimento della proprietà dovrà essere effettuato entro 4 mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione personale a ministero del notaio di Stra scelto dalla signora che sosterrà le Persona_1 Controparte_1
relative spese necessarie e conseguenti.
Sempre nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione personale, i signori e hanno concordato che a CP_1 _2
fronte del trasferimento della quota di 1/100 della proprietà dell'immobile coniugale da parte di quest'ultimo, degli arredi in esso contenuti ed in considerazione delle rispettive
3 reciproche pretese economiche sorte nel corso della vita matrimoniale, la signora corrisponderà al signor la somma di Euro 113.000,00 CP_1 _2
(centotredicimila), che verrà pagata a mezzo assegno circolare al momento del rogito.
Ai fini del pagamento della somma di cui sopra, la signora contrarrà Controparte_1
apposito mutuo liquidità con la Banca Ing Bank NV – Italia, la cui concessione è
condizione per il pagamento della somma di cui sopra contestualmente al rogito.
Il trasferimento del bene sopradescritto avviene senza spirito di liberalità, trovando la propria causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi all'atto della loro separazione personale.
Le parti si danno pertanto reciprocamente atto che dette pattuizioni costituiscono elemento di soluzione conciliativa e compensativa di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali maturati nel corso del matrimonio e sono espressamente intese come connesse e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla conseguente definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi. E' applicabile, pertanto, il trattamento tributario di cui all'art.19 della legge n.74/1987 così come ampliato dalla Corte
Costituzionale.
3.2 Resta inteso che, nella sola eventualità in cui ING Bank NV – Italia non concedesse alla signora il mutuo richiesto, i coniugi rinunceranno al trasferimento della CP_1
quota di immobile di cui al precedente punto 3.1. e metteranno in vendita la casa coniugale entro 4 mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione personale, con impegno degli stessi a suddividere il ricavato della vendita a terzi nella misura del 50% ciascuno.
3.3. Il conto corrente n. 732871 aperto presso Allianz Bank Financial Advisor S.p.A.
4 ed intestato al Signor rimarrà intestato al medesimo ed i denari ivi contenuti _2
rimarranno intitolati in via esclusiva allo stesso.
3.4. Il conto corrente n. 1834154 aperto presso Banca Antonveneta Filiale di Ponte di
Brenta (PD) ed intestato alla Signora rimarrà intestato alla medesima ed i CP_1
denari ivi contenuti rimarranno intitolati in via esclusiva alla stessa.
3.5. L'auto Dacia JO tg. GR233KP rimarrà intestata al Signor così come _2
rimarrà intestato a quest'ultimo il motociclo Triumph Tiger Sport tg. FD80652.
3.6. L'auto Dacia ST tg GG715GL rimarrà intestata alla signora CP_1
3.7. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dai coniugi nei punti che precedono, gli stessi dichiarano di avere regolamentato i loro reciproci rapporti patrimoniali, di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro né a titolo di mantenimento né a qualsiasi altro titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in Vigonza (PD) in data 05.04.2019, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 16.09.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in
5 quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2
, uniti in matrimonio in Vigonza (PD) in data 05.04.2019 con atto trascritto
[...]
al n. 10, parte I, anno 2019 alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigonza
(PD) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
6 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30.9.2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Elena Sollazzo
7