Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1294/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra ConIGliere dott. Luisa Poppi ConIGliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1294/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. VIGILIA JENNY con domicilio in PIAZZA Parte_1 DE' CALDERINI 6 40124 BOLOGNA
ATTORE contro con il patrocinio dell'avv. MUSENGA ALBERTO con domicilio in C/O Controparte_1
AVV. FRANCESCO LUCCHETTI VIA DEI MILLE 24 BOLOGNA
CONVENUTA
Oggetto: impugnazione avverso lodo arbitrale rituale reso dal Collegio Arbitrale di Bologna –
composto dagli Avv.ti Andreotti, Bitonti e Franzoni– sottoscritto in data 03-04/05/2023, comunicato ai legali delle parti con PEC del Presidente del 04/05/2023, non notificato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE ATTRICE :
Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, adottato ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge:
QUANTO ALLA FASE RESCINDENTE
pagina 1 di 13
E, per l'effetto, quanto alla fase rescissoria·
Revocare/modificare/porre nel nulla, o come meglio, le sole statuizioni affette da nullità del lodo impugnato e,
conseguentemente, decidere come segue:
A - PREVIA CONFERMA:
a1) del rigetto/inaccoglibilità/inammissibilità/improponibilità di ogni e qualsivoglia domanda ed eccezione formulata da controparte (IG.ra ) nel corso del giudizio arbitrale;
Controparte_1
a2) dell'accertamento e della dichiarazione circa l'inadempimento (grave e/o comunque ingiustificato) della IG.ra
[...]
, la quale con la propria condotta (attiva e omissiva) violava le pattuizioni sottoscritte il 17/11/2021, violando CP_1
anche gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, oltre che di neminem laedere/alterum non laedere;
a3) dell'accertamento e della dichiarazione circa l'adempimento da parte del IG. di tutte le prestazioni Parte_1
alle quali si obbligava con la scrittura privata sottoscritta il 17/11/2021 e comunque del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi pattuiti a suo carico;
a4) dell'accertamento del diritto del IG. a ricevere il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento Pt_1
contrattuale posto in essere dalla IG.ra E, comunque, fermo il divieto di reformatio in pejus Controparte_1
B - IN VIA PRINCIPALE
b1) accertare e dichiarare che il IG. ha maturato, per effetto dell'esecuzione delle prestazioni Parte_1
contrattuali e comunque del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi pattuiti, un credito a titolo di “corrispettivo” (per l'esecuzione della scrittura privata sottoscritta il 17/11/2021) nei confronti della IG.ra di ammontare Controparte_1
pari a € 45.000 – o di diversa maggiore o minor somma che risultasse all'esito dell'istruttoria – oltre interessi legali (dalla data di messa in mora, al saldo); con la precisazione che tale corrispettivo è ontologicamente distinto dai - e va ad
AGGIUNGERSI ai - danni da responsabilità della IG.ra , subiti e subendi dal IG. CP_1 Pt_1
b2) condannare la IG.ra all'adempimento ex art. 1453c.c., mediante emissione contro la IG.ra Controparte_1 [...]
ed in favore del IG. di provvedimento che, ai sensi dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti di CP_1 Parte_1
contratto definitivo di compravendita e trasferisca al IG. la piena proprietà dell'immobile sito a Budrio, Parte_1
pagina 2 di 13 via Ronchi n. 2, di cui al Foglio n 71 Mappale n° 243 Sub. N 21 e n 22, dati di classamento categoria C/2, classe 2, Piano
T-1, consistenza 213 mq, rendita € 682,03, dati di superficie 293 mq - oltre ai diritti sull'area comune identificata con il
Sub. 18 (vialetto accesso ed area parcheggio comune ai Sub. 21 ed al Sub.19, quest'ultimo che rimarrebbe di proprietà
della controparte);
b3) e, per l'effetto, condannare la IG.ra a rilasciare (libero da persone e cose) in favore del IG. Controparte_1
l'immobile oggetto di trasferimento (di cui al precedente punto); Parte_1
b4) altresì, procedendo alle necessarie compensazioni e/o conguagli tra il prezzo di compravendita (€45.000 come da scrittura privata sottoscritta il 17/11/2021) e il controcredito del IG. come accertato e dichiarato al Parte_1
precedente punto b1, stante l'intendimento del IG. di adempiere la controprestazione della compravendita;
Pt_1
b5) ordinando altresì al Conservatore dei Registri Immobiliari competente di trascrivere il provvedimento di cui alla sentenza resa ex art. 2932 c.c.
b6) INOLTRE:
b.6.1) liquidare l'intero (100%) ammontare delle voci di danno patrimoniale subite e subende dal IG. Parte_1
(da spese emergenti e lucro cessante, nessuno escluso, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: le spese di assistenza legale stragiudiziale, oltre ai danni da ritardo nella consegna dell'immobile, da quantificare in misura pari al canone mensile di locazione applicabile ad immobili di pari caratteristiche e ubicati nella medesima area territoriale)
conseguenti alla responsabilità della IG.ra – responsabilità espressamente accertata nel lodo arbitrale – Controparte_1
come emersi/provati/non contestati nel corso del procedimento arbitrale, se del caso applicando criteri di calcolo in via equitativa;
b.6.2) attribuire il complessivo importo risultante dalla liquidazione di cui al punto b.
6.1 alla responsabilità esclusiva o preponderante della IG.ra e, comunque, ricondurre eziologicamente alla responsabilità della IG.ra Controparte_1
danni per un ammontare superiore all'importo di € 19.000 liquidato a titolo di danno patrimoniale nel Controparte_1
lodo impugnato;
E, PER L'EFFETTO
b.6.3) condannare la IG.ra al pagamento a favore del IG. della maggior somma Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 13 risultante dalla differenza tra l'importo liquidato come ai precedenti punti e il pagamento di €19.000 effettuato dalla soccombente in esecuzione del lodo arbitrale impugnato. Il tutto, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
C - IN VIA SUBORDINATA RISPETTO AL SOPRAESTESO PUNTO B,
per la sola ipotesi in cui non fosse possibile (per qualsivoglia ragione) ottenere il provvedimento ai sensi dell'art. 2932 c.c.
chiesto al punto b.2
, PERALTRO, LE CONFERME DI CUI AL PUNTO A Parte_2
c1) condannarsi la IG.ra al pagamento al IG. dell'importo corrispondente al credito Controparte_1 Parte_1
da quest'ultimo maturato a titolo di “corrispettivo” (per l'esecuzione della scrittura privata sottoscritta il 17/11/2021) per effetto dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e del raggiungimento dei risultati e degli obiettivi pattuiti - pari ad €
45.000 o alla diversa somma (maggiore o minore) che verrà accertata in via istruttoria;
il tutto con maggiorazione di interessi dal dovuto al saldo.
Con la precisazione che tale corrispettivo (da intendersi chiesto dal IG. sia per l'ipotesi di accoglimento della Pt_1
richiesta di adempimento ex art. 1453 cc, ma anche per la denegata ipotesi in cui controparte chiedesse ed ottenesse lo scioglimento/la risoluzione del contratto, essendo in tal caso dovuta dalla IG.ra la ripetizione del valore delle CP_1
prestazioni indebitamente ricevute) è ontologicamente distinto dai - e va ad ai - danni da responsabilità CP_2
della IG.ra , subiti e subendi dal IG. CP_1 Pt_1
c2) INOLTRE:
c.2.1) liquidare l'intero (100%) ammontare delle voci di danno patrimoniale subite e subende dal IG. da Parte_1
spese emergenti e lucro cessante, nessuno escluso, comprese le spese di assistenza legale stragiudiziale, conseguenti alla responsabilità della IG.ra – responsabilità espressamente accertata nel lodo arbitrale – come Controparte_1
emersi/provati/non contestati nel corso del procedimento arbitrale, se del caso applicando criteri di calcolo in via equitativa;
c.2.2) attribuire il complessivo importo risultante dalla liquidazione di cui al punto c.
2.1 alla responsabilità esclusiva o preponderante della IG.ra e, comunque, ricondurre eziologicamente alla responsabilità della IG.ra Controparte_1
danni per un ammontare superiore all'importo di € 19.000 liquidato a titolo di danno patrimoniale nel Controparte_1
pagina 4 di 13 lodo impugnato;
E, PER L'EFFETTO
c.2.3) condannare la IG.ra al pagamento a favore del IG. della maggior somma Controparte_1 Parte_1
risultante dalla differenza tra l'importo liquidato come ai precedenti punti e il pagamento di €19.000 effettuato dalla soccombente in esecuzione del lodo arbitrale impugnato. Il tutto, con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
D – inoltre, sempre con riferimento alla fase rescissoria e a prescindere dall'accoglimento delle richieste di cui ai punti
A+B oppure A+C
d1) Accertare e dichiarare il comportamento sleale ex art. 88 c.p.c. posto in essere da controparte nel corso del procedimento arbitrale, e conseguentemente d2) ordinare la ESPUNZIONE DELLE ESPRESSIONI OFFENSIVE rivolte al IG. quanto a presunte operazioni di Pt_1
falsa fatturazione e frode fiscale (di cui alla comparsa conclusionale depositata da nell'arbitrato rituale); CP_1
d3) altresì liquidando a favore del IG. un importo a titolo risarcitorio determinato equitativamente, come per legge, Pt_1
da porre a carico della IG.ra . CP_1
E - IN OGNI CASO DI ACCOGLIMENTO, ANCHE PARZIALE, DELLA IMPUGNATIVA
· Con vittoria di spese legali (anche generali 15%) e compensi professionali (oltre cpa, iva e accessori come per legge)
della odierna impugnativa;
· Oltre che con vittoria delle spese legali (anche generali 15%) e compensi professionali (oltre cpa, iva e accessori come per legge) dell'arbitrato rituale e condanna della IG.ra a rimborsare al IG. le somme corrisposte Controparte_1 Pt_1
da quest'ultimo agli arbitri a titolo d'acconto (del 50%) e poi di saldo (del 50%) delle loro parcelle, per complessivi €
6.900,92.
Fermo restando che ci si riserva sin d'ora di fare valere (nelle opportune sedi) la responsabilità degli arbitri ex art. 813 ter c.p.c., sussistendone i presupposti.”
PER PARTE CONVENUTA
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Bologna contrariis reiectis
- rigettare l'avversa impugnazione del lodo arbitrale per nullità in quanto infondata per i mo-tivi esposti in narrativa pagina 5 di 13 - in via di impugnazione incidentale: accertare e dichiarare la nullità del lodo arbitrale per i motivi esposti in narrativa e,
conseguentemente, in riforma di tale lodo dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra al Sig. Controparte_1 Parte_1
condannando quest'ultimo a restituire l'importo ricevuto di Euro 19,000,00 disposto dal lodo arbitrale;
[...]
- in ogni caso: con vittoria delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con scrittura privata del 17.11.2021, contenente clausola compromissoria, e Parte_1 [...]
individuavano un immobile, prevedendone un acquisto "disgiunto" di 2 porzioni distinte CP_1
(quote cielo/terra di analoghe dimensioni, da doversi ricavare dall'intero): l'immobile – sito a Budrio,
via Ronchi n. 2 – al momento della stipula della scrittura privata del 17.11.2021 apparteneva a soggetti terzi ( e estranei all'accordo di cui si discute). CP_3 Per_1
I contraenti si obbligavano reciprocamente come da clausole i, ii, iii e iv della scrittura: in particolare,
le prestazioni di spettanza del IG. consistevano: al punto i) “nel farsi carico degli oneri Pt_1
progettuali e fiscali afferenti la richiesta di parere … per il citato declassamento ad uso abitativo"; al punto iii), nel "farsi carico dei soli oneri progettuali (architettonici e strutturali) afferenti la ripartizione catastale dell'unità immobiliare in 2 distinte unità ad uso residenziale – aventi analoga
SLU" e nel "comunicare, per il tramite della IG.ra (proprietaria dell'immobile), tale CP_1
frazionamento al Catasto di Bologna (Agenzia del Territorio)". Veniva pattuito dalle parti il corrispettivo di € 3.500,00 per la prestazione al punto i e di € 41.500,00 per quella al punto iii, per un totale di € 45.000.
Per quanto riguarda la OV: al punto ii) era previsto che addivenisse dapprima all'acquisto dell'intero immobile dai proprietari (IG.ri e;
al punto iv) era previsto che poi CP_3 Per_1
trasferisse al la piena proprietà di una delle 2 unità immobiliari risultante dal frazionamento Pt_1
catastale nel frattempo intervenuto, che si addivenisse al rogito entro 15 giorni dal frazionamento catastale medesimo e che, per la compravendita, il prezzo di € 45.000,00 venisse estinto anche pagina 6 di 13 mediante compensazione con il controcredito di cui ai punti i e iii maturato da . Parte_1
Gli arbitri aditi ricostruendo la vicenda, affermavano che “il ha adempiuto, quantomeno Pt_1
formalmente, agli obblighi che il contratto prevedeva … La criticità del rapporto risiede infatti a monte, nella imprecisa formulazione delle clausole contrattuali e probabilmente nelle aspettative che le parti riponevano nel contratto. È verosimile che la OV facesse affidamento sulla predisposizione di un contratto d'appalto più dettagliato oppure che facesse affidamento sulla consegna di una completa documentazione che, oltre ad attestare le spese sostenute dal Pt_1
certificasse la possibilità di operare il cambio di destinazione dell'immobile, ma queste pattuizioni non erano espressamente previste nell'intesa del 17 novembre 2021”.
Dunque, esponeva di aver dato corretta esecuzione a tutte le pattuizioni previste a Parte_1
proprio carico, avendo raggiunto tutti i risultati e gli obiettivi individuati dai contraenti a vantaggio della controparte, mentre quest'ultima si sarebbe resa gravemente inadempiente, rifiutando di eseguire il pattuito trasferimento di una delle 2 porzioni immobiliari ricavate col frazionamento. Concludeva,
dunque, per ottenere pronuncia ex art. 2932 c.c.
formulata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento delle Controparte_1
controparte delle obbligazioni assunte con risarcimento del danno, rifiutava, poi, la proposta transattiva consistente nel corrispondere al promittente acquirente € 45.000, pari sia al valore economico della porzione immobiliare oggetto del promesso trasferimento, sia all'importo contrattualmente attribuito alle prestazioni del IG. (€ 3.500 per quella al punto i, € 41.500 per quella al punto iii). Pt_1
Con lodo arbitrale, comunicato ai legali delle parti con PEC del Presidente del 04/05/2023, il Collegio
così statuiva:
“– dichiara di accogliere parzialmente la domanda svolta dall'attore dichiarando dovuto un parziale risarcimento del danno, liquidato nella misura complessiva di € 19.000, per le ragioni indicate in narrativa;
– dichiara di rigettare tutte le domande proposte dalla convenuta;
pagina 7 di 13 – compensa interamente le spese per il funzionamento dell'arbitrato, che liquida con separata ordinanza;
– compensa interamente le spese di lite”.
impugnava il lodo sotto plurimi profili di nullità che saranno dettagliatamente esposti Parte_3
oltre.
si costituiva formulando impugnazione incidentale con riguardo all'art. 11 cpc Controparte_1
“disposizione contraddittoria con riguardo all'art. 1227 c.c.”: esponeva, infatti, che “i contratti devono essere interpretati secondo i canoni ermeneutici dettati dal codice civile, tra i quali, nel caso di specie,
viene in considerazione l'art. 1362 c.c., a tenor del quale, “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata l'intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per
determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”; tale disposizione va, poi coordinata con quella contenuta nell'art. 1363 c.c, per il quale: “le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”. Dunque, secondo la prospettazione della convenuta, alla luce di tali criteri ermeneutici emergerebbe come le parti intendessero realizzare un'unica operazione contrattuale volta ad ottenere la trasformazione del fienile in una struttura abitativa che sarebbe stata suddivisa in due parti, una delle quali sarebbe stata assegnata ad che ne avrebbe realizzato la propria abitazione. Controparte_1
All'udienza del 15.3.25, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione, avendo la sola parte attrice depositato comparsa conclusionale e la parte convenuta comparsa di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1-
In via generale si osserva che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica vincolata proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente pagina 8 di 13 previsti nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto: “la differenza strutturale tra l'impugnazione come rimedio generale e l'impugnazione del lodo arbitrale sta nel fatto che tale ultimo mezzo di impugnazione è strutturato come una forma di impugnazione rescindente in quanto il riesame del merito non costituisce l'oggetto principale del motivo di gravame e di conseguenza ad esso sarà possibile accedere soltanto in via eventuale all'esito cioè del vaglio positivo del profilo di nullità,
tra quelli espressamente codificati dal legislatore all'art. 829 c.p.c., fatto valere” (tra le ultime, Cass.
Civ. Sez. I, 25/01/2022 n. 2137).
-2-
Dunque, questa Corte, nella preventiva fase rescindente, esaminerà innanzitutto i profili di nullità del lodo lamentati dalla parte attrice, ovvero:
1-Sulla decisione cd. “della terza via”, ovvero sul rilievo ufficioso della sussistenza di un fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c., in violazione del contraddittorio (art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c.).
Innanzitutto, deduce la violazione dell'art. 829, co. 1, n. 9 c.p.c. in quanto “in sede Parte_1
di decisione il Collegio arbitrale ha violato il principio (costituzionalmente garantito ex art. 111 Cost.)
del contraddittorio”: a fronte delle difese svolte dalle parti, la soluzione adottata dal Collegio arbitrale non trarrebbe origine “da una diversa interpretazione e qualificazione delle domande (principale o riconvenzionale) e/o delle eccezioni che i contendenti si sono rivolti vicendevolmente, fondandosi invece su una questione rilevata d'ufficio soltanto in fase decisoria e, come tale, mai discussa né
trattata in atti”.
Indubbiamente costituisce principio pacifico che sia “nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti”. (cfr. ex pluribus, Cass. n. 23325 del
27/09/2018). Deve, tuttavia, verificarsi se, nel caso in oggetto, possa essere applicato il principio esposto.
Non vi è dubbio che i fatti relativi alle inadempienze di -strettamente legate agli Parte_1
pagina 9 di 13 accordi progressivamente intervenuti tra le parti- siano stati ampiamente affrontati in sede di arbitrato e siano stati anche oggetto di prova testimoniale.
In relazione al vizio di cui al n. 9) dell'art. 829 comma 1 c.p.c., la Corte osserva come la questione della violazione del contraddittorio debba essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire,
onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte;
ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa (Cass. n. 18600 del 07/09/2020, Cass. n. 15612 del 16/5/2022). Il vizio lamentato, invece,
appare solo formalmente dedotto, senza che in concreto siano ravvisabili violazioni al diritto di difesa,
posto che il tema delle inadempienze di è stato, in concreto, ampiamente Parte_1
approfondito nel corso del giudizio.
Se ne deve concludere che l'applicazione dell'art. 1227 c.c. -intesa come qualificazione giuridica dei fatti- effettivamente sia stata questione rilevata d'ufficio dagli arbitri, ma ciò non ha violato il principio del contraddittorio, posto che le parti state ampiamente messe nelle condizioni di dedurre sui fatti
(inadempimento di posti a fondamento della decisione. Pt_1
2-Sull'ammontare del danno: nullità del lodo per difetto di motivazione, per omesso contraddittorio e per mancata pronuncia su alcune delle voci espressamente richieste.
A tale proposito la Corte rileva come ai sensi dell'art. 829, n. 12 c.p.c., il lodo debba essere ritenuto nullo qualora abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri, mentre la domanda è stata esaminata -e rigettata- a p. 16 del lodo impugnato: non può, pertanto, rilevarsi alcuna omissione di pronuncia.
3-Sulla richiesta del di adempimento in forma specifica ex art 2932 cc e di adempimento ex art. Pt_1
pagina 10 di 13 di motivazione (ex art. 829 n. 5 c.p.c.) e/o per palese contraddizione (ex art 829 n. 11)
Parimenti, a differenza di quanto affermato dalla difesa dell'odierno impugnante, il Collegio arbitrale ha preso in considerazione la domanda di adempimento in forma specifica promossa da Parte_1
e ne ha motivato il mancato accoglimento secondo il seguente argomentare:
[...]
“Al riguardo è stato acclarato che il oltre a non aver mai chiarito che tipo di parere abbia Pt_1
chiesto al Comune di Budrio, solo in sede di procedura arbitrale, ha dichiarato di aver fatto eseguire studi architettonici e strutturali, seppure non particolarmente dettagliati. A ciò si aggiunga la scarsa trasparenza in punto di quantum, vale a dire circa le spese sostenute per le attività di indagine e studio dell'operazione immobiliare, nonché di frazionamento e nuovo accatastamento del fabbricato. Va,
infatti, rilevato come il abbia prodotto in giudizio un «accordo quadro per prestazioni tecnico Pt_1
professionali» privo di data certa ed apparentemente sottoscritto con l'ing. il 14 novembre 2021, Per_2
unitamente a due fatture emesse dallo studio del geom. ma intestate all'impresa del Colaci CP_4
Bozz Immobiliare Srls. Conseguentemente non può trovare accoglimento la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto, così come non può accogliersi la richiesta di determinare in € 45.000 il credito del nei confronti della . Tale credito che va Pt_1 CP_1
senz'altro ridimensionato ex art. 1227 c.c. in una misura che tenga conto della condotta colposa del e del conseguente pregiudizio subito dalla . Quindi, non può trovare accoglimento la Pt_1 CP_1
domanda in quanto il ricorrente non è stato pienamente adempiente”.
Si ricorda che la sanzione di nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie, va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione,
non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale
(cfr. Cass. n. 2747 del 05/02/2021; Cass. n. 3768 del 21/02/2006).
pagina 11 di 13 Il motivo di nullità dedotto, quindi, deve essere rigettato.
4- Sul corrispettivo dovuto al IG. per le prestazioni correttamente eseguite: sulla nullità della Pt_1
decisione a sorpresa e/o sulla nullità per palese contraddizione
Anche sotto questo profilo si reiterano le considerazioni sopra già svolte, specificando che i motivi dedotti devono rigettarsi in quanto non rientrano nell'elencazione di cui all'art. 829 c.p.c. (come detto,
tassativa): la norma consente la contestazione del lodo per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia solo se “espressamente disposta dalle parti o dalla legge” e tale non appare nel caso di specie. (“Conseguentemente il credito del tenuto conto del concorso di colpa ex art. Pt_1
1227, comma 1°, c.c., può quantificarsi, in via equitativa, nella complessiva somma di € 19.000 (IVA
inclusa, se dovuta), a titolo di risarcimento del danno.”).
5- Sulle richieste ex artt. 88 e 89 c.p.c.: nullità del lodo per vizio di omessa pronuncia oppure di omessa motivazione
L'attore lamenta la mancata pronuncia sulla domanda formulata per sanzionare l'illecita condotta processuale della controparte (“consistente nell'ingenerare falsi sospetti su persone per bene e nell'appesantire l'istruttoria e la decisione con l'allegazione di questioni sempre nuove e sempre diverse, appena le precedenti erano categoricamente smentite”) per ottenere l'espunzione di espressioni sconvenienti ed offensive, nonchè ai fini della liquidazione delle spese di lite (sia ex art. 116 c.p.c., sia ex art. 92, co. 1, c.p.c.). Lamenta, pertanto, il vizio di “omessa pronuncia su alcune domande”, denunciando la nullità del lodo ex art. 829, n.12 c.p.c.
In realtà, nell'ultima statuizione del dispositivo gli arbitri hanno espressamente rigettato “ogni altra domanda”, e tale espressione trova certamente riferimento anche in relazione alle domande di natura accessoria quale quella formulata ai sensi degli artt. 88 e 89 c.p.c.
Anche tale motivo di impugnazione, pertanto, deve essere rigettato.
-3-
Passando ad esaminare l'impugnazione incidentale proposta da , per quanto essa Controparte_1
pagina 12 di 13 possa essere interpretata come proposta ai sensi del n. 11 dell'art. 829 c.p.c. (e non dell'art. 11 c.p.c.,
per come letteralmente scritto), si osserva che la sua formulazione (“disposizione contraddittoria con riguardo all'art. 1227 c.c.”) appare eccessivamente generica e comunque infondata, in quanto per nulla sussumibile ai casi tassativamente previsti dall'art. 829 c.p.c.
-4-
L'impugnazione va quindi respinta sotto ogni profilo denunciato.
A fronte del rigetto tanto dell'impugnazione principale quanto di quella incidentale, la Corte ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta l'impugnazione principale proposta da avverso il lodo arbitrale rituale reso Parte_1 dal Collegio Arbitrale di Bologna – composto dagli Avv.ti Andreotti, Bitonti e Franzoni – sottoscritto in data 03-04/05/2023, comunicato il 04/05/2023;
-rigetta anche l'impugnazione incidentale proposta da;
Controparte_1
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella camera di conIGlio della Prima Sezione Civile, il 15.4.25.
Il ConIGliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1453 c.c.: nullità del lodo per mancata pronuncia su tale domanda (ex art 829 n. 12) e/o per mancanza