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23 febbraio 1989
23 febbraio 1989
Art. 1. 1. Per integrare le capacita' di difesa delle proprie unita' navali, la Marina militare puo' utilizzare aerei imbarcati. Tali aerei, facenti organicamente parte della Marina militare, devono possedere le caratteristiche dell'impiego specialistico di Forza armata.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.
2. Per l'acquisizione degli aerei e per la loro immatricolazione, nonche' per il relativo supporto tecnico-logistico, la Marina militare si avvale delle competenti direzioni generali del Ministero della difesa.
Giurisprudenza • 11
- 1. TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/01/2011, n. 334Provvedimento: […] I ricorrenti, tutti dipendenti a vario titolo dell'Università “Federico II”, hanno presentato istanza all'Ateneo, volta ad ottenere l'applicazione dei benefici di cui all'art. 1 della legge 36/1989, recante disposizioni per alcune categorie di personale tecnico ed amministrativo delle Università, chiedendo in particolare l'inquadramento nella qualifica funzionale per il profilo per il quale ritenevano di avere titolo, sulla base del lavoro effettivamente svolto. Con nota del 15 ottobre 1993 il Rettore ammetteva gli istanti alla prova prevista dalla legge 63/1989.Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- mancata fissazione dell'udienza·
- violazione del giusto procedimento·
- art. 1 e ss. della l. 21 febbraio 1989, n. 63·
- disparità di trattamento·
- legge 36/1989·
- art. 81 e 82 del D.lgs 2.7.2010, n. 104·
- perenzione del ricorso·
- inquadramento del personale universitario·
- legge 63/1989