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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/07/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott. Edoardo Sirza Giudice
- dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 25.2.2025 al R.G. n. 7-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(C.F. ), con proc. e dom. l'avv. Chiara Valle Parte_1 C.F._1
del foro di Trieste;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i con sede a Trieste in Viale Campi Elisi 41, Controparte_1
P.IVA pec P.IVA_1 Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 letto il ricorso presentato da per dichiarazione di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti di semplificata;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale e tempestiva notifica (eseguita e perfezionatasi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII) di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
dato atto che la società resistente, non costituitasi, non è comparsa né all'udienza dell'8.4.2025 né a quella successiva del 13.5.2025, così individuata dal relatore per sollecitare gli enti e Agenzia delle Entrate a far Controparte_2 CP_3
pervenire i flussi informativi richiesti loro già con il decreto di fissazione d'udienza del 26.2.2025;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente, ex dipendente della Società resistente con qualifica di operaio di primo livello, vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale
(decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2024,
il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato alla Società a metà ottobre 2024 nella misura di complessivi
1.561,73 euro, oltre interessi successivi;
2 ritenuto che la Società debitrice, costituita nell'inverno 2020, operante nel settore dei lavori di restauro di immobili (facciate) e costruzioni, versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso depongono la considerazione dell'esito negativo dei pignoramenti presso terzi tentati presso Banca Popolare Milano e Banca
Monte Paschi Siena;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII;
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 e da quello del precedente esercizio, forniti dalla Camera di Commercio, i requisiti dimensionali relativi all'attivo e ai ricavi non risultano superati;
tuttavia, gli stessi documenti evidenziano un ammontare per ricavi, rispettivamente, di 407.271 euro e di 277.826
euro, che dunque colloca la Società oltre la soglia (pari a 200.000 euro);
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile sebbene di modestissima entità, del lavoratore istante e dell'evidenza dell'estratto di ruolo alla data del 5.3.2025 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, da cui, come fatto constare dal relatore già in occasione dell'udienza dell'8.4.2025, emergono
(ulteriori) debiti attuali della Società, per la gran parte nei confronti
3 dell'Amministrazione finanziaria e dell' (rimasto sordo ad ogni richiesta di CP_3
informazione), nella misura globale di circa 78.025,29 euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede a Trieste in Viale Campi Elisi 41, P.IVA pec
[...] P.IVA_1
(avente come legale rappresentante p.t. il sig. Email_1
, amministratore unico, domiciliato in 34148 Trieste (TS), via Giuseppe CP_4
di Vittorio, 6; c.f. ); C.F._2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. che alla luce CP_5
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 28 ottobre 2025, ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
5 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
6 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – Procedure concorsuali
composto dai magistrati:
- dott. Francesco Saverio Moscato Presidente rel.
- dott. Edoardo Sirza Giudice
- dott.ssa Michela Bortolami Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto in data 25.2.2025 al R.G. n. 7-1/2025 Procedimento
Unitario, promosso d a
(C.F. ), con proc. e dom. l'avv. Chiara Valle Parte_1 C.F._1
del foro di Trieste;
RICORRENTE
n e i c o n f r o n t i d i con sede a Trieste in Viale Campi Elisi 41, Controparte_1
P.IVA pec P.IVA_1 Email_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 letto il ricorso presentato da per dichiarazione di apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti di semplificata;
Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale e tempestiva notifica (eseguita e perfezionatasi ai sensi e per gli effetti di cui al comma 6 dell'art. 40 CCII) di ricorso e decreto di fissazione d'udienza;
dato atto che la società resistente, non costituitasi, non è comparsa né all'udienza dell'8.4.2025 né a quella successiva del 13.5.2025, così individuata dal relatore per sollecitare gli enti e Agenzia delle Entrate a far Controparte_2 CP_3
pervenire i flussi informativi richiesti loro già con il decreto di fissazione d'udienza del 26.2.2025;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex
artt. 1, 2 e 121 CCII;
premesso che il ricorrente, ex dipendente della Società resistente con qualifica di operaio di primo livello, vanta un credito, esigibile, portato da titolo giudiziale
(decreto ingiuntivo non opposto), a titolo di retribuzione del mese di gennaio 2024,
il cui ammontare, al lordo di rivalutazione, interessi e spese, risulta indicato nel precetto notificato alla Società a metà ottobre 2024 nella misura di complessivi
1.561,73 euro, oltre interessi successivi;
2 ritenuto che la Società debitrice, costituita nell'inverno 2020, operante nel settore dei lavori di restauro di immobili (facciate) e costruzioni, versa effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente e con mezzi normali le obbligazioni assunte;
in tal senso depongono la considerazione dell'esito negativo dei pignoramenti presso terzi tentati presso Banca Popolare Milano e Banca
Monte Paschi Siena;
rilevato che non sussistono elementi per considerare che la Società debitrice sia una
“impresa minore” alla stregua dei requisiti dimensionali fissati dall'art. 2, comma 1,
lett.d), CCII;
dal bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2023 e da quello del precedente esercizio, forniti dalla Camera di Commercio, i requisiti dimensionali relativi all'attivo e ai ricavi non risultano superati;
tuttavia, gli stessi documenti evidenziano un ammontare per ricavi, rispettivamente, di 407.271 euro e di 277.826
euro, che dunque colloca la Società oltre la soglia (pari a 200.000 euro);
rammentato che il possesso congiunto di tali requisiti costituisce un tema la cui prova, come sancito dall'art. 121 CCII, costituisce onere del debitore, che nella specie non ha nemmeno tentato di assolverlo;
rilevata inoltre la manifesta sussistenza della condizione di procedibilità posta dall'art. 49, co. 5, CCII, alla luce dell'entità del credito, indiscutibile sebbene di modestissima entità, del lavoratore istante e dell'evidenza dell'estratto di ruolo alla data del 5.3.2025 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, da cui, come fatto constare dal relatore già in occasione dell'udienza dell'8.4.2025, emergono
(ulteriori) debiti attuali della Società, per la gran parte nei confronti
3 dell'Amministrazione finanziaria e dell' (rimasto sordo ad ogni richiesta di CP_3
informazione), nella misura globale di circa 78.025,29 euro;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
con sede a Trieste in Viale Campi Elisi 41, P.IVA pec
[...] P.IVA_1
(avente come legale rappresentante p.t. il sig. Email_1
, amministratore unico, domiciliato in 34148 Trieste (TS), via Giuseppe CP_4
di Vittorio, 6; c.f. ); C.F._2
NOMINA
il dott. Francesco Saverio Moscato quale Giudice Delegato per la procedura e, con studio in Trieste, quale Curatore, il dott. comm. che alla luce CP_5
dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi
ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies
disp. att. c.p.c.:
4 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215
bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 28 ottobre 2025, ad ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo,
davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA
5 il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti,
con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
6 la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02, n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 30 giugno 2025
Il Presidente est.
Dott. Francesco Saverio Moscato
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