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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 18/08/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 663 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in , via Italia n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di Pt_2
, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c., ed elettivamente domiciliata per il presente Pt_2 giudizio presso e nel suo studio in , via Nazario Sauro n. 2; Pt_2
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del titolare (C.F. ), con sede legale in Pecetto Controparte_1 C.F._1
Torinese (TO), Strada Virana n. 42, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Monica Maria Friolo e dall'avv. Paolo Micheletta del Foro di Torino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Micheletta in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 42;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), in persona del titolare Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), con sede legale in Cilavegna (PV), via Gramsci n. CP_2 C.F._2
47, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Vittorio Tateo del Foro di
Vigevano e dall'abogado Sonia Marchina, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Tateo in Vigevano, via San Giacomo n. 17;
TERZO CHIAMATO
pagina1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025 con lo scambio delle note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- ricorrente: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. NEL MERITO -Accertare e dichiarare, per tutti
i motivi indicati negli scritti difensivi dell'esponente, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'impresa individuale con sede in Strada Virana 42 – Controparte_1
10020 Pecetto Torinese (TO) – Partita IVA – Codice Fiscale , in persona P.IVA_2 C.F._1 del titolare sig. nato a [...], il [...], residente in [...]
Virana 42 e per l'effetto, accertare la risoluzione del contratto di leasing n. 3040691. - Condannare l'impresa individuale con sede in Strada Virana 42 - 10020 Pecetto Controparte_1
Torinese (TO) - Partita IVA - Codice Fiscale , in persona del titolare sig. P.IVA_2 C.F._1
nato a [...], il [...], residente in [...], a Controparte_1 pagare a favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di €175.476,05 (o di Parte_1 ogni altra maggiore o minore somma risultante in corso di causa), oltre Iva di legge, se dovuta, oltre interessi legali dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e oltre interessi moratori ex art. 1284 c.4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. - Respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni dedotte ed eccepite negli scritti difensivi dell'esponente, mandando conseguentemente assolta da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo per alcun titolo, ragione Parte_1
e/o causa. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca parziale dell'ordinanza del 14.6.2022 in relazione alle istanze istruttorie attoree, ammettersi la prova per testi sui capitoli n.4), n.6), n.9) di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n.2) c.p.c. del 28.4.2022. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, competenze legali di causa, oltre
I.V.A., C.A. e rimborso forfettario di legge”;
- resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BIELLA adito, contrariis rejectis, I a) NEI CONFRONTI DELLA
NEL MERITO: in via principale: previamente accertata l'inesistenza di qualsivoglia Parte_1 inadempimento in capo all'esponente ed a tale effetto accertata l'infondatezza della risoluzione contrattuale ex adverso comunicata, RIGETTARE le istanze tutte formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con consequenziale ristoro dei danni subiti dall'esponente; IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste formulate dalla ricorrente, RIDURSI le domande avversarie, per le ragioni di fatto e di diritto tutte dedotte e svolte in narrativa, nella misura che verrà ritenuta di giustizia e/o all'esito dell'istruttoria svolta. b) NEI CONFRONTI DEL , già Controparte_3 [...]
in caso di accoglimento - anche parziale - della domanda Controparte_4 della ricorrente, DICHIARARE il terzo chiamato sig. già titolare della ditta CP_2 Controparte_2
tenuto a garantire, tenere indenne e manlevare la conchiudente da qualsivoglia onere e debenza che
[...]
l' fosse, a propria volta, dichiarata tenuta a corrispondere a favore della ricorrente Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la causali di cui in atti e per l'effetto, Parte_1
pagina2 di 13 CONDANNARE il terzo chiamato sig. già titolare della ditta CP_2 Controparte_2
con sede in Via Gramsci n. 47, Cilavegna (PV), al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o
[...] liquidate in favore del ricorrente;
II a) NEI CONFRONTI DELLA IN VIA Parte_1
RICONVENZIONALE: accertata la sopravvenuta inesistenza di qualsivoglia causa giustificatrice del pagamento dei canoni di locazione alla relativi ad un bene mai realizzato nella sua interezza, né consegnato funzionante, Parte_1 né tanto meno utilizzato dalla convenuta per ragioni in alcun modo a quest'ultima imputabili, nonché l'inesistenza di qualsivoglia causa atta a legittimare la risoluzione del contratto in essere tra le parti, CONDANNARE la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro dei danni ed all'integrale restituzione della somma Parte_1 versata di Euro 191. 336,56 oltre IVA e/o altro diverso importo accertando in corso di giudizio;
b) NEI
CONFRONTI DEL già TITOLARE DELLA Controparte_3 [...]
in virtù della chiamata autorizzata dal Tribunale e di quanto previsto Controparte_2 dall'articolo 2) delle Condizioni generali di acquisto di cui ai contratti prodotti, estendere la domanda di cui sopra anche nei confronti del terzo con ogni conseguenziale provvedimento di legge. In ogni caso, con il favore delle spese”;
- terzo chiamato: “Voglia il Tribunale ill.mo, rigettare ogni domanda formulata contro il terzo chiamato CP_2
con vittoria di spese di lite da porsi a carico della e da distrarsi in favore dei
[...] Controparte_1 procuratori che dichiarano di averle anticipate”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha rappresentato in fatto quanto segue: Parte_1
- di aver stipulato, in data 30.4.2014, con la , in Controparte_1 persona del titolare , il contratto di locazione finanziaria n. 3040691, avente ad Controparte_1 oggetto il bene strumentale costituito da un impianto di biomassa legnosa da 70 kW, per un corrispettivo complessivo pari ad € 432.392,34 oltre ad Iva, da corrispondersi con un versamento iniziale di € 74.000,00 oltre ad Iva alla firma del contratto e mediante il pagamento di n. 83 canoni mensili pari ad €. 4.317,98 ciascuno oltre Iva (cfr. doc. 1 ricorso); Con
- di aver acquistato dall'impresa individuale (di seguito Controparte_2
l'impianto anzidetto con un primo ordine del 09.05.2014 accettato in data 30.05.2014 (cfr. doc. 2 ricorso), nel quale erano stabiliti anche i termini di pagamento di , che la stessa eseguiva in Parte_1 base allo stato avanzamento lavori (cfr. doc. 19-24 ricorso);
- che, in data 29.12.2014, il contratto di leasing de quo veniva modificato a seguito della richiesta, da parte dell'utilizzatore, di potenziare l'impianto (da 70 kW a 100 kW) (cfr. doc. 3 ricorso).
pagina3 di 13 Conseguentemente, in data 31.12.2014 veniva modificando, novandolo, il contratto di fornitura con la Con
aumentando l'ordinativo e, quindi, il corrispettivo a carico di (cfr. doc. 4 ricorso); Parte_1
- che il ridetto contratto di fornitura veniva nuovamente variato in data 26.5.2015 (cfr. doc. 5 ricorso);
- di aver sottoscritto, in data 26.4.2016, un'ulteriore integrazione del contratto di leasing n. 3040691, a fronte della richiesta dell'utilizzatore di modifica della tecnologia dell'impianto (cfr. doc. 6 ricorso). In ragione di ciò, per un verso, in data 28.4.2016 anche il contratto di fornitura veniva nuovamente Con modificato, novandolo (cfr. doc. 7 ricorso); e, per altro verso, la acquistava il generatore elettrico
Heliex Power HP 145-90 dalla in forza del contratto n. 186-01-2016 Rev2 (cfr. doc. 8 Parte_3 ricorso), che prevedeva una delegazione di pagamento alla stessa Parte_1
- di aver constatato, in occasione del tentativo di messa in funzione dell'impianto, che il bene prodotto Con da doveva essere sostituito e, quindi, che quest'ultimo non poteva essere completato;
- di aver, al termine delle lunghe trattative intercorse tra le parti e non conclusesi positivamente, inviato
“[…] missiva alla ove, preso atto del fatto che non erano state adempiute le obbligazioni Controparte_1 contrattuali, invitava quest'ultima a terminare la costruzione del bene, ribadendo la disponibilità della Concedente a finanziare l'ultimazione dei lavori” ed avvisandola che, in difetto, “avrebbe provveduto a risolvere il contratto per Par inadempimento, chiedendo il rimborso di quanto già finanziato al netto di quanto restituendo dalla per “il motore” ed al netto di quanto già pagato fino a quella data, il tutto con le relative spese” (cfr. pag. 4 e doc. 10 ricorso). La
[...]
infatti, aveva a sua volta risolto il contratto di subfornitura e, ripreso il bene (cfr. doc. 11 ricorso), Pt_3 aveva restituito a il complessivo importo di €. 52.600,00 oltre iva (cfr. doc. 13 ricorso); Parte_1
- di aver inviato, in data 26.6.2018, all'utilizzatore missiva di risoluzione del contratto di leasing (cfr. doc. 13);
- stante l'impossibilità di addivenire in sede stragiudiziale alla determinazione del valore della restante parte del bene in locazione finanziaria (onde determinare il proprio credito residuo), non avendo l'utilizzatore provveduto alla nomina di un proprio consulente di parte nei termini indicati nella lettera di risoluzione, “[…] in data 28.12.2018, depositava avanti al Tribunale di Biella, ricorso ex art 696 c.p.c. e in subordine, ex art. 696 bis c.p.c., promuovendo il procedimento R.G. n.1991/2018 al fine di far verificare lo stato dei luoghi, il valore e la condizione della restante parte del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 3040691”
(cfr. pag. 6 e doc. 25 ricorso), all'esito del quale il valore del ridetto bene veniva determinato in €.
30.900,00 oltre iva ed al lordo dei costi di smantellamento (cfr. doc. 27 ricorso);
- in data 4.3.2021, l'utilizzatore provvedeva alla restituzione del bene alla società di leasing.
Tutto ciò premesso in fatto, assunto il grave inadempimento dell alle Controparte_1 obbligazioni poste a suo carico dal contratto di leasing per cui è causa, giacché l'impianto non era stato completato nei termini pattuiti (cfr. art. 7, co. 4 condizioni generali di contratto), e la legittimità della risoluzione, consentita da quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10, co, 5 e 16, co. 7 delle condizioni generali di contratto, ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
pagina4 di 13 condanna dell'utilizzatore al pagamento nei suoi confronti del complessivo importo di “€. 175.476,05, oltre Iva di legge (se dovuta), oltre interessi”, determinato decurtando dal totale dalla stessa pagato per l'acquisto del bene, pari ad €. 401.776,05 “quanto versato in acconto da pari a Controparte_1
€142.800,00, nonché la somma di €52.600,00 incassata da dalla precedente vendita del “motore” Parte_1
(doc 13), nonché la somma di €30.900,00, pari al valore del bene indicato in sede di accertamento tecnico preventivo esperito avanti al Tribunale di Biella – R.G. n. 1991/2018” (cfr. pag.
9-10 ricorso).
Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Torino in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., stante l'inoperatività, a seguito delle modifiche intervenute, della previsione di cui all'art. 22 delle condizioni generali di contratto;
sempre in punto rito, ha richiesto di essere autorizzata, previo spostamento della prima udienza di comparizione, alla chiamata in causa del terzo, l'impresa per essere dalla Controparte_2 medesima manlevata in relazione alle domande avversarie, essendo imputabile unicamente ad essa, quale fornitore del bene oggetto del contratto di leasing, l'inadempimento all'obbligazione di realizzazione e consegna dello stesso;
ed ha, infine, instato per la conversione del rito. Nel merito, ha specificamente contestato la risoluzione del contratto di leasing per come esercitata dalla società di leasing e, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna di quest'ultima alla restituzione del complessivo importo di €. 191.336,56 oltre iva, corrisposto a titolo di canoni, trattandosi di prestazione priva di causa. Con Autorizzatane la chiamata in causa (e disposta la conversione del rito), la si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo, innanzitutto, il difetto dei presupposti della chiamata in garanzia e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità del venditore tanto per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., quanto per la mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c.. Inoltre, in via di eccezione riconvenzionale, l'impresa chiamata ha opposto in compensazione – per un verso – il proprio controcredito di €. 216.338,95 a titolo di corrispettivo residuo dovuto in forza del contratto di compravendita del bene stesso o – per altro verso – il proprio controcredito quantificato in €. 500.000 oltre iva a titolo di danno conseguente all'impossibilità di ottenere la restituzione del bene.
Tutto ciò premesso, in apertura di motivazione si richiamano, innanzitutto, le motivazioni esposte dallo scrivente Giudice nell'ordinanza dell'8.11.2021 – e che si intendono qui integralmente trascritte – a sostegno del rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Quindi, prima di esaminare nel merito le domande svolte dalle parti, si ritiene opportuno richiamare in termini volutamente generali, senza pretesa di esaustività, le caratteristiche principali del contratto per cui è causa, ovverosia di un contratto di leasing finanziario.
Come è noto, tale tipologia di leasing è strutturata secondo uno schema negoziale che prevede la partecipazione di tre soggetti: il concedente finanziatore, il fornitore e l'utilizzatore finale del bene.
pagina5 di 13 Quest'ultimo, interessato a disporre nell'immediato di un determinato bene ma non volendone sostenere gli oneri dell'acquisto, incarica il concedente di provvedervi, previa indicazione del fornitore da cui approvvigionarsi e delle caratteristiche del bene da acquistare. Il concedente, una volta perfezionato l'acquisto con il fornitore, cede in godimento all'utilizzatore il bene – di cui mantiene formalmente la proprietà – in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito, e con la previsione della facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del contratto, a fronte del versamento di un ulteriore importo. Con il leasing finanziario, quindi, si attua un doppio trasferimento di beni finalizzato al soddisfacimento di due diverse esigenze: da un lato, la società di leasing che, in cambio della concessione del bene in godimento all'utilizzatore, incassa con cadenza regolare un corrispettivo (che consiste nel rimborso della somma anticipata maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito) e, conservandone la proprietà, si “pone al riparo” da eventuali insolvenze;
dall'altro lato, l'utilizzatore che, con un minimo sforzo economico protratto nel tempo, ha la possibilità di disporre immediatamente del bene desiderato e di riservare alla scadenza del contratto con il concedente la scelta se acquistarne o meno la proprietà (cd. opzione di riscatto).
Tale operazione è ricostruita oggi dalla giurisprudenza pacifica e consolidata in termini di collegamento negoziale tra il contratto di vendita (bilaterale tra concedente e fornitore) e il contratto di locazione
(bilaterale tra concedente ed utilizzatore), poiché la vendita è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore/concedente si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario/utilizzatore. Ciò, tuttavia, non esclude che i due contratti in questione mantengano la propria autonomia (considerato che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita e il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione), pur nell'interdipendenza di talune prestazioni, manifestata da alcune specifiche clausole contenute nei due contratti in questione e volta all'attuazione della complessiva operazione economica ad essi sottesa.
Infatti, come definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19785 del 2015, non ricorre, in tal caso, un collegamento negoziale in senso tecnico, ossia caratterizzato tanto dal requisito oggettivo del nesso eziologico tra i negozi, quanto dal requisito soggettivo del comune intento pratico delle parti.
Più precisamente e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che nell'ipotesi di leasing finanziario i due contratti anzidetti sono sì legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, ma non dal nesso soggettivo: il fornitore, infatti, non si determina certo alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. E' suo interesse la vendita del bene, tanto che la causa che regge il contratto da lui stipulato con il concedente è quella tipica del contratto di compravendita e, una volta consegnato il bene all'utilizzatore, egli “esce di scena” assolutamente disinteressandosi alla vicenda della locazione.
Ritiene, infatti, il Supremo Consesso che: “le circostanze che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a
pagina6 di 13 trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna”.
Mancando, quindi, il collegamento negoziale in senso tecnico, deve escludersi che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro, come viceversa pare sostenere la difesa della convenuta.
Tale ricognizione di carattere generale fornisce le direttrici lungo le quali si svilupperà la presente motivazione, dovendosi, per l'appunto, esaminare distintamente il rapporto intercorrente tra società concedente ed utilizzatore, da un lato, e quello tra la prima ed il fornitore, dall'altro.
In tale prospettiva, ed ancora in apertura di motivazione, deve necessariamente aversi riguardo alla regolamentazione effettiva dei ridetti rapporti e, quindi, al contenuto delle rispettive clausole negoziali, contenute nelle condizioni particolari e generali dei rispettivi contratti versati in atti, e rilevanti ai fini del decidere.
Più precisamente, quanto al rapporto tra società concedente ( già Parte_1 Parte_2
e l'utilizzatore, l , viene in rilievo, innanzitutto, il contratto di
[...] Controparte_1 locazione finanziaria di beni strumentali n. 3040691 del 30.4.2014 e le successive modifiche novative apportate allo stesso con le scritture private del 29.12.2014 e del 26.4.2016 (cfr. doc. 1, 3 e 6 ricorso).
Dall'esame di tali regolamenti negoziali si trae, in primo luogo, l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo della locazione finanziaria che l'utilizzatore si impegnava a versare alla firma del contratto stesso: detto importo era stato originariamente fissato in €. 74.000 oltre iva per essere poi aumentato ad
€. 92.800 oltre iva “(di cui Euro 18.800 +IVA da versare contestualmente alla sottoscrizione della presente integrazione)” e, quindi, ad €. 142.800 oltre iva “di cui Euro 50.000 + IVA da versare contestualmente alla sottoscrizione della presente integrazione”.
Quanto poi ai canoni periodici (di cui è rimasto immutato il numero complessivo (n. 83 mensilità), variandone unicamente l'importo), nelle condizioni particolari del contratto originario del 30.4.2014 espressamente si stabilisce che: “Il primo canone periodico avrà scadenza il giorno 1 o il giorno 15 del Mese successivo al collaudo, in relazione all'effettuazione di quest'ultimo rispettivamente entro i primi 15 giorni del mese o successivamente”. Tale previsione è, quindi, richiamata dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto ove si legge: “
1. L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria, determinato in base alla durata della locazione finanziaria e ai costi complessivi sostenuti per l'acquisto del bene (di seguito denominato anche imponibile contrattuale). Detto importo verrà corrisposto in via frazionata mediante un canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e all'art. 19 del presente contratto. […]
2. Qualora l'esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, il canone alla firma corrisposto dall'Utilizzatore gli sarà restituito al valore nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi o altri accessori, al netto degli importi dovuti al Concedente, anche per danni.
3. L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termine indicato nelle Condizioni Particolari;
”.
pagina7 di 13 Proseguendo nella disamina delle clausole relative alle obbligazioni poste a carico dell'utilizzatore, vengono in rilievo le previsioni contenute, in particolare:
- all'art. 7 e, più precisamente: “
4. L'Utilizzatore si impegna a realizzare il bene in base al progetto sottoposto al
Concedente e da questi approvato. […]
5. L'Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragione […]
6. L'Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza connessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla revocazione della vendita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l'Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Concedente quanto previsto dal successivo articolo 16 in caso di risoluzione contrattuale”;
- all'art. 8 per cui “
1. Su tutte le somme pagate dal Concedente (imponibile + IVA ), prima della sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, saranno dovuti dall'Utilizzatore corrispettivi di prelocazione” determinati conformemente a quanto ivi previsto;
- all'art. 10 in tema di consegna e collaudo del bene oggetto di locazione, ove espressamente si stabilisce
– inter alia – che: “
1. L'Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore in conformità all'ordine emesso dal Concedente. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte dell'Utilizzatore, del verbale di presa in consegna e accettazione del bene.
La consegna e l'installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall'Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. […]
3. A seguito della consegna ed installazione del bene, l'Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all'ordine. […] Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di collaudo del bene predisposto dal Concedente e sottoscritto dall'Utilizzatore. Presupposto per la sottoscrizione del verbale di collaudo
è che l'impianto sia stato collaudato e che siano stati rilasciati tutti i provvedimenti autorizzativi necessari per la messa in funzione dell'impianto […]
5. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da parte dell'Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 16 comma 7”.
Tale ultima disposizione, infine, prevede in particolare che: “
7. Verificandosi una delle ipotesi di cui all'articolo
10 comma 5 ciascuna delle parti avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.. Qualora una delle parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente potrà provvedere alla vendita del bene. Eventuali differenze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, nonché dei costi derivanti dai corrispettivi di prelocazione, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all'1% dell'imponibile contrattuale, saranno a carico dell'Utilizzatore”.
Quanto, invece, alle obbligazioni poste a carico del concedente, le stesse sono essenzialmente racchiuse all'art. 4 delle ridette condizioni generali, ove per l'appunto si stabilisce che: “In seguito alla sottoscrizione del presente contratto e all'adempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio il pagamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine ai fornitori utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata
pagina8 di 13 dall'Utilizzatore. Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Costruttore e/o dal Fornitore, che
l'Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di locazione”.
Con riferimento, infine, al rapporto tra concedente e fornitore, occorre avere riguardo ai contratti di fornitura intercorsi tra (ora e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
(cfr. doc. 2, 4 e 5 ricorso), nei quali è contenuta, all'art. 2 delle Condizioni generali di
[...] acquisto, la seguente clausola: “Il Fornitore, preso atto che la cquista il bene al Parte_2 solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatore, s'impegna ad estendere ed estende le garanzie e o obbligazioni tutte assunte con il presente contratto a favore di anche a favore Parte_2 dell'Utilizzatore il quale pertanto potrà direttamente chiedere al fornitore il loro adempimento, fare riserve ed eccezioni ed agire anche in via giudiziaria”. Una simile previsione contrattuale si pone, tra l'altro, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “[…] Invero costituisce elemento naturale del negozio l'esonero del locatore da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per
l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene, che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui ogni vizio del bene dovrà essere fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore, così come avviene nel caso di contratto concluso dal mandatario in nome proprio, ma per conto del mandante. Con la conseguenza che l'utilizzatore non può far valere l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente” (Cass., n. 19657/2004, ripresa in motivazione da Cass., SU n. 19785/2015).
In applicazione, da un lato, dei principi di diritto di carattere generale e, dall'altro, delle previsioni negoziali contrattuali deve, quindi, concludersi per la fondatezza della domanda svolta da Parte_1 nei confronti dell' ; risultano, viceversa, del tutto infondate le
[...] Controparte_1 domande che quest'ultima ha svolto tanto nei confronti della prima che del fornitore, l'impresa
[...]
, sia in via principale che in via riconvenzionale. Controparte_2
Più precisamente, alla luce dell'intero compendio probatorio in atti e dell'istruttoria orale svolta, deve ritenersi accertato il grave inadempimento dell'utilizzatore, l , alle Controparte_1 obbligazioni poste a suo carico dal contratto di leasing per cui è causa (così come successivamente modificato ed integrato) e relative, in particolare, all'effettiva realizzazione del bene oggetto di contratto
(cfr. art. 7 condizioni generali): l'impianto in questione, infatti, non è stato infine completato, tant'è vero che alcun verbale di consegna, prima, e di collaudo, poi, è mai stato redatto e sottoscritto dal medesimo utilizzatore.
Non v'è dubbio che la tentata realizzazione dello stesso abbia richiesto tempo e molteplici interventi, anche da parte del fornitore (al quale il corrispettivo, non a caso, veniva corrisposto da parte della società di leasing “a stato avanzamento lavori”) ed è altrettanto indubbio che lo stesso non sia stato mai portato a compimento. Simili circostanze risultano, a ben vedere, non contestate tra le parti.
pagina9 di 13 Ulteriore conferma di ciò si trae dal fatto che gli importi che l' ha Controparte_1 documentato di aver corrisposto a dal 2014 al 2018 (cfr. doc. 4 comparsa;
cfr. doc. 7, 13, Parte_2
17-21 mem. 183 n. 2 resistente), e contraddistinti dalla causale “preammortamento”, corrispondono precisamente al canone dalla stessa dovuto alla firma del contratto (fissato da ultimo, con la scrittura privata del 26.4.2016, in complessivi €. 142.800 oltre iva). Conformemente alle previsioni contrattuali sopra richiamate, non essendosi mai verificata la condizione cui era pattiziamente subordinato il sorgere dell'obbligazione di pagamento dei canoni periodici, il contratto di leasing de quo non è mai entrato in ammortamento.
Quanto appena accertato priva, quindi, di qualsivoglia rilevanza l'argomento svolto dalla difesa dell'originaria resistente, per cui l'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dei canoni sarebbe stata priva di causa per non essersi – per l'appunto – mai concretizzata la consegna del bene:
l'utilizzatore non ha mai corrisposto alcun canone mensile;
le somme versate alla società di leasing
(eccettuate quelle relative alle spese anticipate da quest'ultima per l'acquisto del bene e convenzionalmente poste a carico dell'utilizzatore, che era, quindi, tenuto a rimborsarle alla concedente) sono tutte sorrette da giustificazione causale, costituita dalla sottoscrizione stessa del contratto di leasing originario e delle sue successive modificazioni, e corrisposte per l'appunto a titolo di “canone alla firma”. Conseguenzialmente, risulta infondata la domanda riconvenzionale di restituzione dell'asserito indebito, proposta dalla resistente, giacché la concedente ha correttamente già computato il ridetto importo corrispostole a titolo di “canone alla firma”, decurtandolo – unitamente ad altri importi di cui si dirà meglio infra – da quanto dalla medesima pagato per l'acquisto del bene oggetto di contratto.
In conclusione, quindi, deve ritenersi pacificamente operante la previsione di cui all'art. 10, co. 5 delle condizioni generali di contratto, risultando altrettanto pacificamente decorso il termine essenziale ivi previsto entro il quale il bene oggetto di contratto avrebbe dovuto essere consegnato, con consequenziale corretta applicazione, da parte della Concedente, della previsione di cui all'art. 16, co. 7 delle medesime condizioni contrattuali.
La mancata consegna del bene, in ragione del mancato completamento dello stesso, è imputata, quindi, dall'originaria resistente all'asserito inadempimento del terzo chiamato, dal quale, quindi, chiede di essere manlevata.
Previo espresso ed integrale richiamo alle motivazioni già addotte dalla scrivente nell'ordinanza dell'8.11.2021 a sostegno dell'autorizzazione della chiamata in causa e, quindi, della sussistenza dei presupposti della stessa, la domanda proposta dall' nei confronti del Controparte_1
Con fornitore deve, tuttavia, essere rigettata in quanto risultata del tutto infondata prima in fatto e, quindi, anche in diritto.
In particolare, in disparte ogni considerazione in ordine all'esatta qualificazione giuridica della stessa (del tutto omessa dalla parte che ne ha assunto l'iniziativa), le risultanze dell'istruttoria orale hanno pagina10 di 13 dimostrato che l'impianto oggetto di contratto non è stato completato per scelta dello stesso titolare dell' . Controparte_1
Più precisamente, nella scrittura privata del 26.4.2016 di modifica del contratto di leasing n. 3040691
(cfr. doc. 6 ricorso), debitamente e validamente sottoscritta dall'utilizzatore con sottoscrizione non disconosciuta, si legge: “[…] d) Che la parte Utilizzatrice, con integrazione del 09/03/2016 ha deciso di cambiare la tecnologia dell'impianto modificandolo in: impianto per la produzione di energia elettrica e termica ad alto rendimento alimentato a biomassa legnosa da 100 kw composto da: camera di combustione, letto a griglia mobile, scambiatore di calore, motore e vapore, sistema di recupero termico, sistema di trattamento fumi. e) Che a seguito di un guasto la parte
Utilizzatrice ha nuovamente deciso di cambiare la tecnologia dell'impianto riducendo la potenza a 90 Kwp e passando ad Con un generatore elettrico HELIEX POWER 145-90 […]”, bene, quest'ultimo, che la avrebbe acquistato dal subfornitore successivamente coinvolto nelle opere di (tentata) realizzazione Parte_3 dell'impianto de quo. E sono proprio le dichiarazioni rese all'udienza del 6.12.2022 dal teste di
[...]
, l'Ing. , a risultare dirimenti ai fini della decisione. Pt_1 Persona_1
Premesso che, ad avviso di chi scrive, non possa in alcun modo dubitarsi della attendibilità e credibilità del ridetto teste, non sussistendo più alcun rapporto di debito-credito della nei confronti Parte_3 della per come emergente dalla documentazione in atti (cfr. doc. 11 e 13 ricorso), è Parte_1 proprio l'Ing. ad aver personalmente preso parte all'incontro tenutosi in data 28.7.2017 tra Per_1 [...]
Con
, e l' e a dichiarare, in nome e per conto della che Pt_1 Controparte_1 Parte_3
l'impianto poteva essere completato, rendendosi disponibile a portarne a compimento la realizzazione.
Il medesimo teste ha, quindi, dichiarato, in relazione alle circostanze di cui al capo 5 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di che: “il sig. ha comunicato direttamente a di non Parte_1 CP_1 Parte_3 avere più intenzione di proseguire con la realizzazione dell'impianto, dopo che era trascorso ormai più di un anno da quando gli avevo consegnato la macchina e dopo aver preso tempo più volte nell'ambito di varie riunioni avutesi con
[...]
e Sono a conoscenza del fatto che il sig. abbia comunicato questa sua stessa Pt_1 Controparte_2 CP_1 intenzione a perché allorquando sono andato a ritirare la macchina era presente anche un funzionario di Parte_1 quest'ultima che mi ha consentito di ritirare la macchina previo ricevimento di una somma, pari a circa
60.000€./70.000€, corrispondente ad un acconto che noi avremmo dovuto restituire in caso di non funzionamento della macchina. La macchina non poteva funzionare perché non era stata collegata e non erano stati completati i lavori della caldaia. Quanto a ne era a conoscenza perché mi aveva inviato una lettera di manleva e di Controparte_2 autorizzazione al ritiro della macchina”. Secondo quanto dichiarato dal teste, inoltre: “Il sig. rifiutò di CP_1
Part proseguire i lavori sostenendo che la era una società a responsabilità limitata e, quindi, che non aveva la copertura necessaria a titolo di garanzia per l'eventuale non funzionamento della macchina” (cfr. verbale udienza 6.12.2022).
Tali dichiarazioni non risultano essere state invalidate da quelle rese dal teste citato dall'
[...]
e sentito a prova contraria sui medesimi capi, in quanto volte esclusivamente a Controparte_1 confermare le motivazioni asseritamente addotte dal titolare di quest'ultimo a sostegno del proprio pagina11 di 13 rifiuto a che la completasse l'impianto; motivazioni, quest'ultime che sono di per sé stesse Parte_3 assolutamente inconferenti e comunque irrilevanti. Con Conseguentemente, ogni accertamento in ordine all'allegato inadempimento del fornitore e, in particolare, al dover causalmente imputare a questo soltanto l'impossibilità, per l'utilizzatore, di adempiere alla propria obbligazione, è assorbito dall'essere tale ultimo inadempimento causalmente e soggettivamente riferibile in via esclusiva all'utilizzatore medesimo.
Ad abundantiam e con maggior impegno motivazionale si intende altresì evidenziare che il regolamento negoziale era comunque tale da riconoscere anche all'utilizzatore di diritto di “cambiare idea” in caso di mancata consegna del bene o di mancata accettazione dello stesso (ovverosia le ipotesi contemplate dall'art. 10, co. 5 condizioni generali di contratto): in tal caso, infatti, anch'egli avrebbe ben potuto beneficiare della previsione di cui all'art. 16, co. 7 delle ridette condizioni, esercitando il diritto alla risoluzione del contratto di leasing.
Dal mancato accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via riconvenzionale dalla resistente nei confronti del terzo chiamato discende l'assorbimento di tutte le eccezioni dal medesimo svolte.
In definitiva, quindi, deve essere pronunciata la condanna dell' in persona Controparte_1 del suo titolare, , al pagamento in favore di (già Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t. del complessivo importo di €. 175.476,05, determinato in applicazione di
[...] quanto pattiziamente stabilito all'art. 16, co. 7 delle condizioni generali di contratto decurtando dal totale dalla stessa pagato, in qualità di concedente, per l'acquisto del bene, pari ad €. 401.776,05 (come da fatture versate in atti), l'ammontare del canone dovuto alla firma (e corrisposto) dall
[...]
, pari a €. 142.800 (senza riconoscimento di accessori, quali l'IVA), la somma di €. Controparte_1
52.600,00 incassata dalla quale corrispettivo per la vendita del generatore elettrico (cfr. doc Parte_3
13 ricorso), nonché la somma di €. 30.900,00, pari al valore del bene indicato in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. pag.
9-10 ricorso). A tale ultimo riguardo, chi scrive non ignora le contestazioni mosse dalla difesa della resistente alla correttezza del ridetto valore;
ciononostante, si ritiene che ragioni di economia processuale ed anche di equità consentano di ritenere questo valore utilizzabile, soprattutto perché esso appare più che ragionevolmente superiore (e quindi favorevole per la stessa resistente) rispetto a quello che potrebbe essere accertato come effettivo alla data odierna.
Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo a favore sia della ricorrente, sia del terzo chiamato, come da note spese depositate.
Con riferimento a quelle della difesa del terzo chiamato, si ritiene non ricorrano i presupposti per riconoscere il proposto aumento.
pagina12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da (già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accoglie la domanda e, quindi, accertato il grave inadempimento dell
[...]
in persona del titolare al Controparte_1 Controparte_1 contratto di leasing n. 3040691 del 30.4.2014 (e successive modifiche), la condanna al pagamento in favore di (già in persona del l.r.p.t. del Parte_1 Parte_2 complessivo importo di €. 175.476,05, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta tutte le domande svolte da Controparte_1
in persona del titolare nei confronti tanto di
[...] Controparte_1 Parte_1
(già in persona del l.r.p.t. quanto di quale
[...] Parte_2 CP_2 titolare della (oggi cessata); Controparte_2
- condanna l' in persona Controparte_1 del titolare al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano: Controparte_1
i. in favore di (già in persona del l.r.p.t. in Parte_1 Parte_2 complessivi €. 14.103,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed in €. 379,50 a titolo di anticipazioni;
ii. in favore di quale titolare della CP_2 Controparte_2
(oggi cessata) in complessivi €. 14.103,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
[...]
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 16.08.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
pagina13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BIELLA
- SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Maria Donata
Garambone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 663 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: Leasing promossa
DA
(già (C.F. ) in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 con sede legale in , via Italia n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bonello del Foro di Pt_2
, giusta mandato in calce al ricorso ex art. 702bis c.p.c., ed elettivamente domiciliata per il presente Pt_2 giudizio presso e nel suo studio in , via Nazario Sauro n. 2; Pt_2
RICORRENTE
CONTRO
(P.I. ) Controparte_1 P.IVA_2 in persona del titolare (C.F. ), con sede legale in Pecetto Controparte_1 C.F._1
Torinese (TO), Strada Virana n. 42, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Monica Maria Friolo e dall'avv. Paolo Micheletta del Foro di Torino, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata per il presente giudizio presso e nello studio dell'avv. Micheletta in Torino, C.so Duca degli Abruzzi n. 42;
RESISTENTE
E NEI CONFRONTI DI
(P.I. ), in persona del titolare Controparte_2 P.IVA_3
(C.F. ), con sede legale in Cilavegna (PV), via Gramsci n. CP_2 C.F._2
47, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'avv. Vittorio Tateo del Foro di
Vigevano e dall'abogado Sonia Marchina, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'avv. Tateo in Vigevano, via San Giacomo n. 17;
TERZO CHIAMATO
pagina1 di 13 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Disposta la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.1.2025 con lo scambio delle note di trattazione scritta, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
- ricorrente: “Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione. NEL MERITO -Accertare e dichiarare, per tutti
i motivi indicati negli scritti difensivi dell'esponente, il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'impresa individuale con sede in Strada Virana 42 – Controparte_1
10020 Pecetto Torinese (TO) – Partita IVA – Codice Fiscale , in persona P.IVA_2 C.F._1 del titolare sig. nato a [...], il [...], residente in [...]
Virana 42 e per l'effetto, accertare la risoluzione del contratto di leasing n. 3040691. - Condannare l'impresa individuale con sede in Strada Virana 42 - 10020 Pecetto Controparte_1
Torinese (TO) - Partita IVA - Codice Fiscale , in persona del titolare sig. P.IVA_2 C.F._1
nato a [...], il [...], residente in [...], a Controparte_1 pagare a favore di in persona del legale rappresentante pro-tempore, la somma di €175.476,05 (o di Parte_1 ogni altra maggiore o minore somma risultante in corso di causa), oltre Iva di legge, se dovuta, oltre interessi legali dalla costituzione in mora alla domanda giudiziale e oltre interessi moratori ex art. 1284 c.4 cod. civ. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo. - Respingersi ogni domanda, difesa ed eccezione ex adverso proposta, anche in via riconvenzionale, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni dedotte ed eccepite negli scritti difensivi dell'esponente, mandando conseguentemente assolta da ogni avversa pretesa e/o richiesta, nulla dovendo per alcun titolo, ragione Parte_1
e/o causa. IN VIA ISTRUTTORIA Previa revoca parziale dell'ordinanza del 14.6.2022 in relazione alle istanze istruttorie attoree, ammettersi la prova per testi sui capitoli n.4), n.6), n.9) di cui alla memoria attorea ex art. 183 comma 6 n.2) c.p.c. del 28.4.2022. IN OGNI CASO Con il favore delle spese, competenze legali di causa, oltre
I.V.A., C.A. e rimborso forfettario di legge”;
- resistente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di BIELLA adito, contrariis rejectis, I a) NEI CONFRONTI DELLA
NEL MERITO: in via principale: previamente accertata l'inesistenza di qualsivoglia Parte_1 inadempimento in capo all'esponente ed a tale effetto accertata l'infondatezza della risoluzione contrattuale ex adverso comunicata, RIGETTARE le istanze tutte formulate dalla ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, con consequenziale ristoro dei danni subiti dall'esponente; IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste formulate dalla ricorrente, RIDURSI le domande avversarie, per le ragioni di fatto e di diritto tutte dedotte e svolte in narrativa, nella misura che verrà ritenuta di giustizia e/o all'esito dell'istruttoria svolta. b) NEI CONFRONTI DEL , già Controparte_3 [...]
in caso di accoglimento - anche parziale - della domanda Controparte_4 della ricorrente, DICHIARARE il terzo chiamato sig. già titolare della ditta CP_2 Controparte_2
tenuto a garantire, tenere indenne e manlevare la conchiudente da qualsivoglia onere e debenza che
[...]
l' fosse, a propria volta, dichiarata tenuta a corrispondere a favore della ricorrente Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la causali di cui in atti e per l'effetto, Parte_1
pagina2 di 13 CONDANNARE il terzo chiamato sig. già titolare della ditta CP_2 Controparte_2
con sede in Via Gramsci n. 47, Cilavegna (PV), al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o
[...] liquidate in favore del ricorrente;
II a) NEI CONFRONTI DELLA IN VIA Parte_1
RICONVENZIONALE: accertata la sopravvenuta inesistenza di qualsivoglia causa giustificatrice del pagamento dei canoni di locazione alla relativi ad un bene mai realizzato nella sua interezza, né consegnato funzionante, Parte_1 né tanto meno utilizzato dalla convenuta per ragioni in alcun modo a quest'ultima imputabili, nonché l'inesistenza di qualsivoglia causa atta a legittimare la risoluzione del contratto in essere tra le parti, CONDANNARE la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al ristoro dei danni ed all'integrale restituzione della somma Parte_1 versata di Euro 191. 336,56 oltre IVA e/o altro diverso importo accertando in corso di giudizio;
b) NEI
CONFRONTI DEL già TITOLARE DELLA Controparte_3 [...]
in virtù della chiamata autorizzata dal Tribunale e di quanto previsto Controparte_2 dall'articolo 2) delle Condizioni generali di acquisto di cui ai contratti prodotti, estendere la domanda di cui sopra anche nei confronti del terzo con ogni conseguenziale provvedimento di legge. In ogni caso, con il favore delle spese”;
- terzo chiamato: “Voglia il Tribunale ill.mo, rigettare ogni domanda formulata contro il terzo chiamato CP_2
con vittoria di spese di lite da porsi a carico della e da distrarsi in favore dei
[...] Controparte_1 procuratori che dichiarano di averle anticipate”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione omettendo lo svolgimento del processo.
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., ha rappresentato in fatto quanto segue: Parte_1
- di aver stipulato, in data 30.4.2014, con la , in Controparte_1 persona del titolare , il contratto di locazione finanziaria n. 3040691, avente ad Controparte_1 oggetto il bene strumentale costituito da un impianto di biomassa legnosa da 70 kW, per un corrispettivo complessivo pari ad € 432.392,34 oltre ad Iva, da corrispondersi con un versamento iniziale di € 74.000,00 oltre ad Iva alla firma del contratto e mediante il pagamento di n. 83 canoni mensili pari ad €. 4.317,98 ciascuno oltre Iva (cfr. doc. 1 ricorso); Con
- di aver acquistato dall'impresa individuale (di seguito Controparte_2
l'impianto anzidetto con un primo ordine del 09.05.2014 accettato in data 30.05.2014 (cfr. doc. 2 ricorso), nel quale erano stabiliti anche i termini di pagamento di , che la stessa eseguiva in Parte_1 base allo stato avanzamento lavori (cfr. doc. 19-24 ricorso);
- che, in data 29.12.2014, il contratto di leasing de quo veniva modificato a seguito della richiesta, da parte dell'utilizzatore, di potenziare l'impianto (da 70 kW a 100 kW) (cfr. doc. 3 ricorso).
pagina3 di 13 Conseguentemente, in data 31.12.2014 veniva modificando, novandolo, il contratto di fornitura con la Con
aumentando l'ordinativo e, quindi, il corrispettivo a carico di (cfr. doc. 4 ricorso); Parte_1
- che il ridetto contratto di fornitura veniva nuovamente variato in data 26.5.2015 (cfr. doc. 5 ricorso);
- di aver sottoscritto, in data 26.4.2016, un'ulteriore integrazione del contratto di leasing n. 3040691, a fronte della richiesta dell'utilizzatore di modifica della tecnologia dell'impianto (cfr. doc. 6 ricorso). In ragione di ciò, per un verso, in data 28.4.2016 anche il contratto di fornitura veniva nuovamente Con modificato, novandolo (cfr. doc. 7 ricorso); e, per altro verso, la acquistava il generatore elettrico
Heliex Power HP 145-90 dalla in forza del contratto n. 186-01-2016 Rev2 (cfr. doc. 8 Parte_3 ricorso), che prevedeva una delegazione di pagamento alla stessa Parte_1
- di aver constatato, in occasione del tentativo di messa in funzione dell'impianto, che il bene prodotto Con da doveva essere sostituito e, quindi, che quest'ultimo non poteva essere completato;
- di aver, al termine delle lunghe trattative intercorse tra le parti e non conclusesi positivamente, inviato
“[…] missiva alla ove, preso atto del fatto che non erano state adempiute le obbligazioni Controparte_1 contrattuali, invitava quest'ultima a terminare la costruzione del bene, ribadendo la disponibilità della Concedente a finanziare l'ultimazione dei lavori” ed avvisandola che, in difetto, “avrebbe provveduto a risolvere il contratto per Par inadempimento, chiedendo il rimborso di quanto già finanziato al netto di quanto restituendo dalla per “il motore” ed al netto di quanto già pagato fino a quella data, il tutto con le relative spese” (cfr. pag. 4 e doc. 10 ricorso). La
[...]
infatti, aveva a sua volta risolto il contratto di subfornitura e, ripreso il bene (cfr. doc. 11 ricorso), Pt_3 aveva restituito a il complessivo importo di €. 52.600,00 oltre iva (cfr. doc. 13 ricorso); Parte_1
- di aver inviato, in data 26.6.2018, all'utilizzatore missiva di risoluzione del contratto di leasing (cfr. doc. 13);
- stante l'impossibilità di addivenire in sede stragiudiziale alla determinazione del valore della restante parte del bene in locazione finanziaria (onde determinare il proprio credito residuo), non avendo l'utilizzatore provveduto alla nomina di un proprio consulente di parte nei termini indicati nella lettera di risoluzione, “[…] in data 28.12.2018, depositava avanti al Tribunale di Biella, ricorso ex art 696 c.p.c. e in subordine, ex art. 696 bis c.p.c., promuovendo il procedimento R.G. n.1991/2018 al fine di far verificare lo stato dei luoghi, il valore e la condizione della restante parte del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria n. 3040691”
(cfr. pag. 6 e doc. 25 ricorso), all'esito del quale il valore del ridetto bene veniva determinato in €.
30.900,00 oltre iva ed al lordo dei costi di smantellamento (cfr. doc. 27 ricorso);
- in data 4.3.2021, l'utilizzatore provvedeva alla restituzione del bene alla società di leasing.
Tutto ciò premesso in fatto, assunto il grave inadempimento dell alle Controparte_1 obbligazioni poste a suo carico dal contratto di leasing per cui è causa, giacché l'impianto non era stato completato nei termini pattuiti (cfr. art. 7, co. 4 condizioni generali di contratto), e la legittimità della risoluzione, consentita da quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10, co, 5 e 16, co. 7 delle condizioni generali di contratto, ha adito l'intestato Tribunale domandando la Parte_1
pagina4 di 13 condanna dell'utilizzatore al pagamento nei suoi confronti del complessivo importo di “€. 175.476,05, oltre Iva di legge (se dovuta), oltre interessi”, determinato decurtando dal totale dalla stessa pagato per l'acquisto del bene, pari ad €. 401.776,05 “quanto versato in acconto da pari a Controparte_1
€142.800,00, nonché la somma di €52.600,00 incassata da dalla precedente vendita del “motore” Parte_1
(doc 13), nonché la somma di €30.900,00, pari al valore del bene indicato in sede di accertamento tecnico preventivo esperito avanti al Tribunale di Biella – R.G. n. 1991/2018” (cfr. pag.
9-10 ricorso).
Ritualmente costituitasi in giudizio, la ha eccepito in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere competente il Tribunale di Torino in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., stante l'inoperatività, a seguito delle modifiche intervenute, della previsione di cui all'art. 22 delle condizioni generali di contratto;
sempre in punto rito, ha richiesto di essere autorizzata, previo spostamento della prima udienza di comparizione, alla chiamata in causa del terzo, l'impresa per essere dalla Controparte_2 medesima manlevata in relazione alle domande avversarie, essendo imputabile unicamente ad essa, quale fornitore del bene oggetto del contratto di leasing, l'inadempimento all'obbligazione di realizzazione e consegna dello stesso;
ed ha, infine, instato per la conversione del rito. Nel merito, ha specificamente contestato la risoluzione del contratto di leasing per come esercitata dalla società di leasing e, in via riconvenzionale, ha domandato la condanna di quest'ultima alla restituzione del complessivo importo di €. 191.336,56 oltre iva, corrisposto a titolo di canoni, trattandosi di prestazione priva di causa. Con Autorizzatane la chiamata in causa (e disposta la conversione del rito), la si è ritualmente costituita in giudizio, eccependo, innanzitutto, il difetto dei presupposti della chiamata in garanzia e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione volta a far valere la responsabilità del venditore tanto per i vizi della cosa venduta ex art. 1495 c.c., quanto per la mancanza delle qualità promesse ex art. 1497 c.c.. Inoltre, in via di eccezione riconvenzionale, l'impresa chiamata ha opposto in compensazione – per un verso – il proprio controcredito di €. 216.338,95 a titolo di corrispettivo residuo dovuto in forza del contratto di compravendita del bene stesso o – per altro verso – il proprio controcredito quantificato in €. 500.000 oltre iva a titolo di danno conseguente all'impossibilità di ottenere la restituzione del bene.
Tutto ciò premesso, in apertura di motivazione si richiamano, innanzitutto, le motivazioni esposte dallo scrivente Giudice nell'ordinanza dell'8.11.2021 – e che si intendono qui integralmente trascritte – a sostegno del rigetto dell'eccezione d'incompetenza per territorio del Tribunale adito.
Quindi, prima di esaminare nel merito le domande svolte dalle parti, si ritiene opportuno richiamare in termini volutamente generali, senza pretesa di esaustività, le caratteristiche principali del contratto per cui è causa, ovverosia di un contratto di leasing finanziario.
Come è noto, tale tipologia di leasing è strutturata secondo uno schema negoziale che prevede la partecipazione di tre soggetti: il concedente finanziatore, il fornitore e l'utilizzatore finale del bene.
pagina5 di 13 Quest'ultimo, interessato a disporre nell'immediato di un determinato bene ma non volendone sostenere gli oneri dell'acquisto, incarica il concedente di provvedervi, previa indicazione del fornitore da cui approvvigionarsi e delle caratteristiche del bene da acquistare. Il concedente, una volta perfezionato l'acquisto con il fornitore, cede in godimento all'utilizzatore il bene – di cui mantiene formalmente la proprietà – in cambio di un corrispettivo periodico pattiziamente stabilito, e con la previsione della facoltà per quest'ultimo di acquistarne la proprietà, alla scadenza del contratto, a fronte del versamento di un ulteriore importo. Con il leasing finanziario, quindi, si attua un doppio trasferimento di beni finalizzato al soddisfacimento di due diverse esigenze: da un lato, la società di leasing che, in cambio della concessione del bene in godimento all'utilizzatore, incassa con cadenza regolare un corrispettivo (che consiste nel rimborso della somma anticipata maggiorata degli interessi e della remunerazione del capitale investito) e, conservandone la proprietà, si “pone al riparo” da eventuali insolvenze;
dall'altro lato, l'utilizzatore che, con un minimo sforzo economico protratto nel tempo, ha la possibilità di disporre immediatamente del bene desiderato e di riservare alla scadenza del contratto con il concedente la scelta se acquistarne o meno la proprietà (cd. opzione di riscatto).
Tale operazione è ricostruita oggi dalla giurisprudenza pacifica e consolidata in termini di collegamento negoziale tra il contratto di vendita (bilaterale tra concedente e fornitore) e il contratto di locazione
(bilaterale tra concedente ed utilizzatore), poiché la vendita è effettuata in funzione della successiva locazione del bene compravenduto e la locazione presuppone che il locatore/concedente si sia procurato il bene che darà in godimento al locatario/utilizzatore. Ciò, tuttavia, non esclude che i due contratti in questione mantengano la propria autonomia (considerato che l'utilizzatore è terzo rispetto al contratto di vendita e il fornitore, a sua volta, è terzo rispetto al contratto di locazione), pur nell'interdipendenza di talune prestazioni, manifestata da alcune specifiche clausole contenute nei due contratti in questione e volta all'attuazione della complessiva operazione economica ad essi sottesa.
Infatti, come definitivamente sancito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
19785 del 2015, non ricorre, in tal caso, un collegamento negoziale in senso tecnico, ossia caratterizzato tanto dal requisito oggettivo del nesso eziologico tra i negozi, quanto dal requisito soggettivo del comune intento pratico delle parti.
Più precisamente e con maggior impegno motivazionale si intende, cioè, significare che nell'ipotesi di leasing finanziario i due contratti anzidetti sono sì legati da un nesso obiettivo, economico e teleologico, ma non dal nesso soggettivo: il fornitore, infatti, non si determina certo alla vendita in funzione della circostanza che il bene verrà concesso in locazione dal compratore/concedente all'utilizzatore/locatario. E' suo interesse la vendita del bene, tanto che la causa che regge il contratto da lui stipulato con il concedente è quella tipica del contratto di compravendita e, una volta consegnato il bene all'utilizzatore, egli “esce di scena” assolutamente disinteressandosi alla vicenda della locazione.
Ritiene, infatti, il Supremo Consesso che: “le circostanze che sia proprio l'utilizzatore a scegliere il fornitore, a
pagina6 di 13 trattare con lui ed a ricevere la consegna del bene e che il fornitore, a sua volta, sia consapevole che l'acquisto da parte del committente sia finalizzato alla locazione del bene in favore del terzo utilizzatore sono del tutto esterne rispetto alla struttura stessa dei contratti che si vanno a stipulare e non sono capaci di mutarne la causa di ciascuna”.
Mancando, quindi, il collegamento negoziale in senso tecnico, deve escludersi che la patologia di un contratto comporti la patologia anche dell'altro, come viceversa pare sostenere la difesa della convenuta.
Tale ricognizione di carattere generale fornisce le direttrici lungo le quali si svilupperà la presente motivazione, dovendosi, per l'appunto, esaminare distintamente il rapporto intercorrente tra società concedente ed utilizzatore, da un lato, e quello tra la prima ed il fornitore, dall'altro.
In tale prospettiva, ed ancora in apertura di motivazione, deve necessariamente aversi riguardo alla regolamentazione effettiva dei ridetti rapporti e, quindi, al contenuto delle rispettive clausole negoziali, contenute nelle condizioni particolari e generali dei rispettivi contratti versati in atti, e rilevanti ai fini del decidere.
Più precisamente, quanto al rapporto tra società concedente ( già Parte_1 Parte_2
e l'utilizzatore, l , viene in rilievo, innanzitutto, il contratto di
[...] Controparte_1 locazione finanziaria di beni strumentali n. 3040691 del 30.4.2014 e le successive modifiche novative apportate allo stesso con le scritture private del 29.12.2014 e del 26.4.2016 (cfr. doc. 1, 3 e 6 ricorso).
Dall'esame di tali regolamenti negoziali si trae, in primo luogo, l'indicazione dell'ammontare del corrispettivo della locazione finanziaria che l'utilizzatore si impegnava a versare alla firma del contratto stesso: detto importo era stato originariamente fissato in €. 74.000 oltre iva per essere poi aumentato ad
€. 92.800 oltre iva “(di cui Euro 18.800 +IVA da versare contestualmente alla sottoscrizione della presente integrazione)” e, quindi, ad €. 142.800 oltre iva “di cui Euro 50.000 + IVA da versare contestualmente alla sottoscrizione della presente integrazione”.
Quanto poi ai canoni periodici (di cui è rimasto immutato il numero complessivo (n. 83 mensilità), variandone unicamente l'importo), nelle condizioni particolari del contratto originario del 30.4.2014 espressamente si stabilisce che: “Il primo canone periodico avrà scadenza il giorno 1 o il giorno 15 del Mese successivo al collaudo, in relazione all'effettuazione di quest'ultimo rispettivamente entro i primi 15 giorni del mese o successivamente”. Tale previsione è, quindi, richiamata dall'art. 5 delle condizioni generali di contratto ove si legge: “
1. L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria, determinato in base alla durata della locazione finanziaria e ai costi complessivi sostenuti per l'acquisto del bene (di seguito denominato anche imponibile contrattuale). Detto importo verrà corrisposto in via frazionata mediante un canone alla firma del contratto, qualora previsto, ed un numero di canoni periodici, il tutto come indicato nelle Condizioni Particolari e all'art. 19 del presente contratto. […]
2. Qualora l'esecuzione del contratto non dovesse avere inizio, il canone alla firma corrisposto dall'Utilizzatore gli sarà restituito al valore nominale, esclusa qualsiasi maggiorazione per interessi o altri accessori, al netto degli importi dovuti al Concedente, anche per danni.
3. L'obbligo di pagamento dei canoni periodici decorrerà dal termine indicato nelle Condizioni Particolari;
”.
pagina7 di 13 Proseguendo nella disamina delle clausole relative alle obbligazioni poste a carico dell'utilizzatore, vengono in rilievo le previsioni contenute, in particolare:
- all'art. 7 e, più precisamente: “
4. L'Utilizzatore si impegna a realizzare il bene in base al progetto sottoposto al
Concedente e da questi approvato. […]
5. L'Utilizzatore libera il Concedente da ogni responsabilità per il caso in cui il bene non potesse essere acquistato per qualsivoglia ragione […]
6. L'Utilizzatore garantisce il Concedente da qualsiasi conseguenza connessa e/o riconducibile, direttamente e/o indirettamente alla revocazione della vendita che il Concedente medesimo dovesse subire. In questo caso l'Utilizzatore si obbliga a corrispondere al Concedente quanto previsto dal successivo articolo 16 in caso di risoluzione contrattuale”;
- all'art. 8 per cui “
1. Su tutte le somme pagate dal Concedente (imponibile + IVA ), prima della sottoscrizione del verbale di collaudo del bene, saranno dovuti dall'Utilizzatore corrispettivi di prelocazione” determinati conformemente a quanto ivi previsto;
- all'art. 10 in tema di consegna e collaudo del bene oggetto di locazione, ove espressamente si stabilisce
– inter alia – che: “
1. L'Utilizzatore si impegna a prendere in consegna il bene per conto del Concedente. Il bene verrà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore in conformità all'ordine emesso dal Concedente. La consegna verrà formalizzata mediante la sottoscrizione, da parte dell'Utilizzatore, del verbale di presa in consegna e accettazione del bene.
La consegna e l'installazione del bene da parte del Fornitore sarà curata dall'Utilizzatore che si impegna a conseguirle, anche per conto del Concedente, a proprie spese e sotto la propria responsabilità. […]
3. A seguito della consegna ed installazione del bene, l'Utilizzatore dovrà verificarne il buono stato e la sua conformità all'ordine. […] Tutto quanto sopra indicato verrà formalizzato ad ogni effetto mediante la redazione e la sottoscrizione di apposito verbale di collaudo del bene predisposto dal Concedente e sottoscritto dall'Utilizzatore. Presupposto per la sottoscrizione del verbale di collaudo
è che l'impianto sia stato collaudato e che siano stati rilasciati tutti i provvedimenti autorizzativi necessari per la messa in funzione dell'impianto […]
5. Nel caso di mancata consegna del bene da parte del Fornitore entro 180 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, oppure di mancata presa in consegna e accettazione del bene da parte dell'Utilizzatore entro il medesimo termine, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 16 comma 7”.
Tale ultima disposizione, infine, prevede in particolare che: “
7. Verificandosi una delle ipotesi di cui all'articolo
10 comma 5 ciascuna delle parti avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A.R.. Qualora una delle parti eserciti la risoluzione come sopra previsto, il Concedente potrà provvedere alla vendita del bene. Eventuali differenze tra il prezzo ricavato dalla vendita del bene e la somma di tutti i costi sostenuti dal Concedente e di quelli che dovrà sostenere in relazione al presente contratto, nonché dei costi derivanti dai corrispettivi di prelocazione, delle eventuali altre spese ed oneri aggiuntivi, oltre ad una penale pari all'1% dell'imponibile contrattuale, saranno a carico dell'Utilizzatore”.
Quanto, invece, alle obbligazioni poste a carico del concedente, le stesse sono essenzialmente racchiuse all'art. 4 delle ridette condizioni generali, ove per l'appunto si stabilisce che: “In seguito alla sottoscrizione del presente contratto e all'adempimento di tutte le obbligazioni correlate, quali ad esempio il pagamento del primo canone alla firma, il Concedente provvederà ad inviare l'ordine ai fornitori utilizzando la propria modulistica conosciuta ed approvata
pagina8 di 13 dall'Utilizzatore. Le condizioni generali di vendita e di uso del bene rilasciate dal Costruttore e/o dal Fornitore, che
l'Utilizzatore dichiara di conoscere e accettare, fanno parte integrante e sostanziale del contratto di locazione”.
Con riferimento, infine, al rapporto tra concedente e fornitore, occorre avere riguardo ai contratti di fornitura intercorsi tra (ora e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
(cfr. doc. 2, 4 e 5 ricorso), nei quali è contenuta, all'art. 2 delle Condizioni generali di
[...] acquisto, la seguente clausola: “Il Fornitore, preso atto che la cquista il bene al Parte_2 solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'Utilizzatore, s'impegna ad estendere ed estende le garanzie e o obbligazioni tutte assunte con il presente contratto a favore di anche a favore Parte_2 dell'Utilizzatore il quale pertanto potrà direttamente chiedere al fornitore il loro adempimento, fare riserve ed eccezioni ed agire anche in via giudiziaria”. Una simile previsione contrattuale si pone, tra l'altro, in linea con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “[…] Invero costituisce elemento naturale del negozio l'esonero del locatore da ogni responsabilità in ordine alle condizioni del bene acquistato per
l'utilizzatore, essendo quest'ultimo a prendere contatti con il fornitore, a scegliere il bene, che sarà oggetto del contratto ed a stabilire le condizioni di acquisto per il concedente, per cui ogni vizio del bene dovrà essere fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del fornitore, così come avviene nel caso di contratto concluso dal mandatario in nome proprio, ma per conto del mandante. Con la conseguenza che l'utilizzatore non può far valere l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene locato, a norma dell'art. 1460 c.c., per rifiutare le proprie prestazioni nei confronti del concedente” (Cass., n. 19657/2004, ripresa in motivazione da Cass., SU n. 19785/2015).
In applicazione, da un lato, dei principi di diritto di carattere generale e, dall'altro, delle previsioni negoziali contrattuali deve, quindi, concludersi per la fondatezza della domanda svolta da Parte_1 nei confronti dell' ; risultano, viceversa, del tutto infondate le
[...] Controparte_1 domande che quest'ultima ha svolto tanto nei confronti della prima che del fornitore, l'impresa
[...]
, sia in via principale che in via riconvenzionale. Controparte_2
Più precisamente, alla luce dell'intero compendio probatorio in atti e dell'istruttoria orale svolta, deve ritenersi accertato il grave inadempimento dell'utilizzatore, l , alle Controparte_1 obbligazioni poste a suo carico dal contratto di leasing per cui è causa (così come successivamente modificato ed integrato) e relative, in particolare, all'effettiva realizzazione del bene oggetto di contratto
(cfr. art. 7 condizioni generali): l'impianto in questione, infatti, non è stato infine completato, tant'è vero che alcun verbale di consegna, prima, e di collaudo, poi, è mai stato redatto e sottoscritto dal medesimo utilizzatore.
Non v'è dubbio che la tentata realizzazione dello stesso abbia richiesto tempo e molteplici interventi, anche da parte del fornitore (al quale il corrispettivo, non a caso, veniva corrisposto da parte della società di leasing “a stato avanzamento lavori”) ed è altrettanto indubbio che lo stesso non sia stato mai portato a compimento. Simili circostanze risultano, a ben vedere, non contestate tra le parti.
pagina9 di 13 Ulteriore conferma di ciò si trae dal fatto che gli importi che l' ha Controparte_1 documentato di aver corrisposto a dal 2014 al 2018 (cfr. doc. 4 comparsa;
cfr. doc. 7, 13, Parte_2
17-21 mem. 183 n. 2 resistente), e contraddistinti dalla causale “preammortamento”, corrispondono precisamente al canone dalla stessa dovuto alla firma del contratto (fissato da ultimo, con la scrittura privata del 26.4.2016, in complessivi €. 142.800 oltre iva). Conformemente alle previsioni contrattuali sopra richiamate, non essendosi mai verificata la condizione cui era pattiziamente subordinato il sorgere dell'obbligazione di pagamento dei canoni periodici, il contratto di leasing de quo non è mai entrato in ammortamento.
Quanto appena accertato priva, quindi, di qualsivoglia rilevanza l'argomento svolto dalla difesa dell'originaria resistente, per cui l'obbligazione avente ad oggetto la corresponsione dei canoni sarebbe stata priva di causa per non essersi – per l'appunto – mai concretizzata la consegna del bene:
l'utilizzatore non ha mai corrisposto alcun canone mensile;
le somme versate alla società di leasing
(eccettuate quelle relative alle spese anticipate da quest'ultima per l'acquisto del bene e convenzionalmente poste a carico dell'utilizzatore, che era, quindi, tenuto a rimborsarle alla concedente) sono tutte sorrette da giustificazione causale, costituita dalla sottoscrizione stessa del contratto di leasing originario e delle sue successive modificazioni, e corrisposte per l'appunto a titolo di “canone alla firma”. Conseguenzialmente, risulta infondata la domanda riconvenzionale di restituzione dell'asserito indebito, proposta dalla resistente, giacché la concedente ha correttamente già computato il ridetto importo corrispostole a titolo di “canone alla firma”, decurtandolo – unitamente ad altri importi di cui si dirà meglio infra – da quanto dalla medesima pagato per l'acquisto del bene oggetto di contratto.
In conclusione, quindi, deve ritenersi pacificamente operante la previsione di cui all'art. 10, co. 5 delle condizioni generali di contratto, risultando altrettanto pacificamente decorso il termine essenziale ivi previsto entro il quale il bene oggetto di contratto avrebbe dovuto essere consegnato, con consequenziale corretta applicazione, da parte della Concedente, della previsione di cui all'art. 16, co. 7 delle medesime condizioni contrattuali.
La mancata consegna del bene, in ragione del mancato completamento dello stesso, è imputata, quindi, dall'originaria resistente all'asserito inadempimento del terzo chiamato, dal quale, quindi, chiede di essere manlevata.
Previo espresso ed integrale richiamo alle motivazioni già addotte dalla scrivente nell'ordinanza dell'8.11.2021 a sostegno dell'autorizzazione della chiamata in causa e, quindi, della sussistenza dei presupposti della stessa, la domanda proposta dall' nei confronti del Controparte_1
Con fornitore deve, tuttavia, essere rigettata in quanto risultata del tutto infondata prima in fatto e, quindi, anche in diritto.
In particolare, in disparte ogni considerazione in ordine all'esatta qualificazione giuridica della stessa (del tutto omessa dalla parte che ne ha assunto l'iniziativa), le risultanze dell'istruttoria orale hanno pagina10 di 13 dimostrato che l'impianto oggetto di contratto non è stato completato per scelta dello stesso titolare dell' . Controparte_1
Più precisamente, nella scrittura privata del 26.4.2016 di modifica del contratto di leasing n. 3040691
(cfr. doc. 6 ricorso), debitamente e validamente sottoscritta dall'utilizzatore con sottoscrizione non disconosciuta, si legge: “[…] d) Che la parte Utilizzatrice, con integrazione del 09/03/2016 ha deciso di cambiare la tecnologia dell'impianto modificandolo in: impianto per la produzione di energia elettrica e termica ad alto rendimento alimentato a biomassa legnosa da 100 kw composto da: camera di combustione, letto a griglia mobile, scambiatore di calore, motore e vapore, sistema di recupero termico, sistema di trattamento fumi. e) Che a seguito di un guasto la parte
Utilizzatrice ha nuovamente deciso di cambiare la tecnologia dell'impianto riducendo la potenza a 90 Kwp e passando ad Con un generatore elettrico HELIEX POWER 145-90 […]”, bene, quest'ultimo, che la avrebbe acquistato dal subfornitore successivamente coinvolto nelle opere di (tentata) realizzazione Parte_3 dell'impianto de quo. E sono proprio le dichiarazioni rese all'udienza del 6.12.2022 dal teste di
[...]
, l'Ing. , a risultare dirimenti ai fini della decisione. Pt_1 Persona_1
Premesso che, ad avviso di chi scrive, non possa in alcun modo dubitarsi della attendibilità e credibilità del ridetto teste, non sussistendo più alcun rapporto di debito-credito della nei confronti Parte_3 della per come emergente dalla documentazione in atti (cfr. doc. 11 e 13 ricorso), è Parte_1 proprio l'Ing. ad aver personalmente preso parte all'incontro tenutosi in data 28.7.2017 tra Per_1 [...]
Con
, e l' e a dichiarare, in nome e per conto della che Pt_1 Controparte_1 Parte_3
l'impianto poteva essere completato, rendendosi disponibile a portarne a compimento la realizzazione.
Il medesimo teste ha, quindi, dichiarato, in relazione alle circostanze di cui al capo 5 della memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c. di che: “il sig. ha comunicato direttamente a di non Parte_1 CP_1 Parte_3 avere più intenzione di proseguire con la realizzazione dell'impianto, dopo che era trascorso ormai più di un anno da quando gli avevo consegnato la macchina e dopo aver preso tempo più volte nell'ambito di varie riunioni avutesi con
[...]
e Sono a conoscenza del fatto che il sig. abbia comunicato questa sua stessa Pt_1 Controparte_2 CP_1 intenzione a perché allorquando sono andato a ritirare la macchina era presente anche un funzionario di Parte_1 quest'ultima che mi ha consentito di ritirare la macchina previo ricevimento di una somma, pari a circa
60.000€./70.000€, corrispondente ad un acconto che noi avremmo dovuto restituire in caso di non funzionamento della macchina. La macchina non poteva funzionare perché non era stata collegata e non erano stati completati i lavori della caldaia. Quanto a ne era a conoscenza perché mi aveva inviato una lettera di manleva e di Controparte_2 autorizzazione al ritiro della macchina”. Secondo quanto dichiarato dal teste, inoltre: “Il sig. rifiutò di CP_1
Part proseguire i lavori sostenendo che la era una società a responsabilità limitata e, quindi, che non aveva la copertura necessaria a titolo di garanzia per l'eventuale non funzionamento della macchina” (cfr. verbale udienza 6.12.2022).
Tali dichiarazioni non risultano essere state invalidate da quelle rese dal teste citato dall'
[...]
e sentito a prova contraria sui medesimi capi, in quanto volte esclusivamente a Controparte_1 confermare le motivazioni asseritamente addotte dal titolare di quest'ultimo a sostegno del proprio pagina11 di 13 rifiuto a che la completasse l'impianto; motivazioni, quest'ultime che sono di per sé stesse Parte_3 assolutamente inconferenti e comunque irrilevanti. Con Conseguentemente, ogni accertamento in ordine all'allegato inadempimento del fornitore e, in particolare, al dover causalmente imputare a questo soltanto l'impossibilità, per l'utilizzatore, di adempiere alla propria obbligazione, è assorbito dall'essere tale ultimo inadempimento causalmente e soggettivamente riferibile in via esclusiva all'utilizzatore medesimo.
Ad abundantiam e con maggior impegno motivazionale si intende altresì evidenziare che il regolamento negoziale era comunque tale da riconoscere anche all'utilizzatore di diritto di “cambiare idea” in caso di mancata consegna del bene o di mancata accettazione dello stesso (ovverosia le ipotesi contemplate dall'art. 10, co. 5 condizioni generali di contratto): in tal caso, infatti, anch'egli avrebbe ben potuto beneficiare della previsione di cui all'art. 16, co. 7 delle ridette condizioni, esercitando il diritto alla risoluzione del contratto di leasing.
Dal mancato accoglimento delle domande svolte in via principale ed in via riconvenzionale dalla resistente nei confronti del terzo chiamato discende l'assorbimento di tutte le eccezioni dal medesimo svolte.
In definitiva, quindi, deve essere pronunciata la condanna dell' in persona Controparte_1 del suo titolare, , al pagamento in favore di (già Controparte_1 Parte_1 Parte_2
in persona del l.r.p.t. del complessivo importo di €. 175.476,05, determinato in applicazione di
[...] quanto pattiziamente stabilito all'art. 16, co. 7 delle condizioni generali di contratto decurtando dal totale dalla stessa pagato, in qualità di concedente, per l'acquisto del bene, pari ad €. 401.776,05 (come da fatture versate in atti), l'ammontare del canone dovuto alla firma (e corrisposto) dall
[...]
, pari a €. 142.800 (senza riconoscimento di accessori, quali l'IVA), la somma di €. Controparte_1
52.600,00 incassata dalla quale corrispettivo per la vendita del generatore elettrico (cfr. doc Parte_3
13 ricorso), nonché la somma di €. 30.900,00, pari al valore del bene indicato in sede di accertamento tecnico preventivo (cfr. pag.
9-10 ricorso). A tale ultimo riguardo, chi scrive non ignora le contestazioni mosse dalla difesa della resistente alla correttezza del ridetto valore;
ciononostante, si ritiene che ragioni di economia processuale ed anche di equità consentano di ritenere questo valore utilizzabile, soprattutto perché esso appare più che ragionevolmente superiore (e quindi favorevole per la stessa resistente) rispetto a quello che potrebbe essere accertato come effettivo alla data odierna.
Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.
Con riferimento alle spese del giudizio, queste seguono la soccombenza della resistente e si liquidano come in dispositivo a favore sia della ricorrente, sia del terzo chiamato, come da note spese depositate.
Con riferimento a quelle della difesa del terzo chiamato, si ritiene non ricorrano i presupposti per riconoscere il proposto aumento.
pagina12 di 13
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, nella persona del Giudice monocratico, dott.ssa Maria Donata Garambone, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato da (già in persona del l.r.p.t., così Parte_1 Parte_2 provvede:
- accoglie la domanda e, quindi, accertato il grave inadempimento dell
[...]
in persona del titolare al Controparte_1 Controparte_1 contratto di leasing n. 3040691 del 30.4.2014 (e successive modifiche), la condanna al pagamento in favore di (già in persona del l.r.p.t. del Parte_1 Parte_2 complessivo importo di €. 175.476,05, oltre interessi di mora al tasso legale dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo;
- rigetta tutte le domande svolte da Controparte_1
in persona del titolare nei confronti tanto di
[...] Controparte_1 Parte_1
(già in persona del l.r.p.t. quanto di quale
[...] Parte_2 CP_2 titolare della (oggi cessata); Controparte_2
- condanna l' in persona Controparte_1 del titolare al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano: Controparte_1
i. in favore di (già in persona del l.r.p.t. in Parte_1 Parte_2 complessivi €. 14.103,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge ed in €. 379,50 a titolo di anticipazioni;
ii. in favore di quale titolare della CP_2 Controparte_2
(oggi cessata) in complessivi €. 14.103,00, oltre rimborso spese generali nella misura del
[...]
15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Biella, 16.08.2025 Il Giudice dott.ssa Maria Donata Garambone
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